§ 3.2.70 - L.R. 10 gennaio 2007, n. 5.
Promozione del sistema integrato di sicurezza.


Settore:Codici regionali
Regione:Calabria
Materia:3. servizi sociali
Capitolo:3.2 assistenza sociale
Data:10/01/2007
Numero:5


Sommario
Art. 1.  Finalità.
Art. 2.  Definizioni.
Art. 3.  Priorità del sistema integrato di sicurezza.
Art. 4.  Consulta antimafia.
Art. 5.  Rapporti con il Consiglio regionale.
Art. 6.  Il Comune.
Art. 7.  Interventi di rilievo regionale.
Art. 8.  Interventi di rilievo locale.
Art. 9.  Contratti locali di sicurezza.
Art. 10.  Finanziamenti.
Art. 11.  Valutazione e istituzione della Commissione regionale per la sicurezza.
Art. 12.  Adesione al Forum europeo per la sicurezza urbana.
Art. 13.  Norma finanziaria.
Art. 14.  Entrata in vigore.


§ 3.2.70 - L.R. 10 gennaio 2007, n. 5.

Promozione del sistema integrato di sicurezza.

(B.U. 12 gennaio 2007, n. 24 - S.S. n. 4).

 

Art. 1. Finalità.

     1. La Regione Calabria, in armonia con i princìpi costituzionali e statutari, attua e promuove politiche locali ed integrate di sicurezza finalizzate a migliorare le condizioni di sicurezza dei cittadini e del territorio regionale, allo sviluppo di una diffusa cultura della legalità, al contrasto della criminalità, ad azioni di prevenzione e recupero di fenomeni di devianza, mediante accordi di collaborazione istituzionale con lo Stato, gli Enti Locali, le associazioni e le organizzazioni operanti nel campo sociale e della valorizzazione del territorio.

     2. Ai fini della promozione del sistema integrato di sicurezza di cui al comma 1, compete alla Regione, d’intesa con il Consiglio delle Autonomie Locali, l’esercizio delle funzioni di indirizzo e di raccomandazione tecnica.

     3. Per realizzare le finalità di cui al comma 1, la Regione sostiene, attraverso la concessione di finanziamenti per l’attuazione dei contratti locali di sicurezza, progetti volti a realizzare un sistema integrato di sicurezza del territorio improntato ai princìpi di solidarietà tra i cittadini.

 

     Art. 2. Definizioni.

     1. Ai fini della presente legge si intendono per:

     a) «politiche locali per la sicurezza», azioni volte al conseguimento di una ordinata e civile convivenza nella città e nel territorio regionale anche con riferimento alla riduzione dei fenomeni di illegalità e inciviltà diffusa;

     b) «politiche integrate per la sicurezza», azioni volte a fare interagire le politiche locali per la sicurezza con le politiche di contrasto alla criminalità e di sicurezza pubblica di competenza esclusiva dello Stato;

     c) «sistema integrato di sicurezza», politiche sociali di sviluppo e di prevenzione sinergicamente finalizzate alla maggior sicurezza del territorio regionale anche con riferimento alla riduzione dei fenomeni di illegalità e di inciviltà diffusa;

     d) «contratti locali di sicurezza», rappresentano lo strumento concertato tra i diversi attori istituzionali e sociali finalizzati all’elaborazione di progetti concreti di sicurezza locale per l’individuazione di un complesso coordinato di interventi ai quali concorre il finanziamento pubblico.

 

     Art. 3. Priorità del sistema integrato di sicurezza.

     1. La Regione Calabria nell’ambito degli interventi di cui all’articolo 1 individua come prioritarie:

     a) azioni integrate di natura preventiva;

     b) pratiche di mediazione dei conflitti e di riduzione del danno;

     c) educazione alla convivenza, nel rispetto del principio di legalità.

     2. Gli interventi regionali di cui alla presente legge si coordinano, in particolare, con gli altri interventi che la Regione Calabria svolge in materia:

     a) di prevenzione, contrasto e riduzione delle cause del disagio e dell’emarginazione sociale, con particolare riferimento alla legge regionale 26 novembre 2003 n. 23 (Realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali nella Regione Calabria);

     b) di riqualificazione urbana, con particolare riferimento alla legge regionale 16 aprile 2002, n. 19 (Norme per la tutela ed uso del territorio);

     c) di promozione delle forme associative fra i Comuni;

     d) di protezione civile;

     e) di sicurezza stradale;

     f) di sicurezza ambientale;

     g) di sicurezza e regolarità del lavoro;

     h) di prevenzione esercitata dalle Aziende sanitarie locali e dall’Agenzia regionale per la prevenzione e l’ambiente.

     3. La Regione, inoltre:

     a) promuove accordi con lo Stato in materia di sicurezza delle città e del territorio regionale;

     b) sostiene accordi tra le autorità provinciali di pubblica sicurezza e i Comuni, stipulati nel rispetto dei caratteri e dei contenuti minimi definiti dalla Giunta regionale previo parere del Consiglio delle Autonomie locali;

     c) favorisce la partecipazione dei soggetti associativi, rappresentativi di interessi collettivi, al processo di individuazione delle priorità d’azione nell’ambito degli accordi di cui al presente articolo, quale strumento di politiche concertate e integrate per il miglioramento della sicurezza urbana.

     4. La Regione assume altresì il compito di:

     a) fornire supporto, anche di carattere finanziario, ed assistenza tecnica agli Enti locali e alle associazioni ed organizzazioni operanti nel settore della sicurezza dei cittadini, con particolare riguardo alla definizione dei Contratti locali di sicurezza;

     b) realizzare attività di ricerca, documentazione, comunicazione, informazione sul tema della sicurezza dei cittadini;

     c) sostenere con appositi finanziamenti e fornendo assistenza tecnica la realizzazione dei Contratti di sicurezza locali;

     d) promuovere l’aiuto e l’assistenza alle vittime di reato;

     e) collabora all’attività di formazione in materia di sicurezza;

     f) sviluppare azioni di prevenzione sociale in favore dei soggetti a rischio;

     g) promuovere la presenza del volontariato e dell’associazionismo per svolgere attività di animazione sociale, culturale, attraverso attività di prevenzione e di educazione alla cultura della legalità, per garantire la sicurezza delle città e del territorio regionale;

     h) predisporre, ogni biennio, una mappa del territorio regionale che individui le zone maggiormente esposte a fenomeni di criminalità, con riferimento ai singoli comuni, ed evidenzi analiticamente le diverse fattispecie criminose; cura, altresì, la redazione e la pubblicazione di un rapporto annuale sullo stato della sicurezza nella Regione da presentare in occasione della Conferenza sulla sicurezza e legalità che verrà indetta annualmente dal Presidente del Consiglio regionale. Nel rapporto annuale si darà conto dei risultati connessi all’attuazione della presente legge.

 

     Art. 4. Consulta antimafia. [1]

     1. La Consulta antimafia, istituita con atto deliberativo della Giunta regionale n. 869 del 7 ottobre 2005, collabora con il Consiglio delle Autonomie Locali e con la Commissione contro il fenomeno della mafia del Consiglio regionale.

     2. La Consulta:

     a) elabora i dati e gli elementi rilevanti per l’attuazione degli interventi previsti dalla presente legge;

     b) individua periodicamente i fenomeni di criminalità avvenuti per evidenziare in maniera analitica le diverse fattispecie criminose;

     c) fornisce supporto e consulenza tecnica nei confronti degli Enti locali, degli Enti pubblici, delle associazioni e delle organizzazioni operanti in materia di sicurezza;

     d) di individuare le priorità in relazione alle politiche locali per la sicurezza, alle politiche integrate per la sicurezza ed al sistema integrato di sicurezza;

     e) relaziona al Presidente della Giunta regionale sulla validità e sull’efficacia degli interventi attuati in esecuzione della presente legge, nonché sui risultati della sua attività, almeno una volta l’anno.

     3. La Regione, sentito il parere del Consiglio delle Autonomie Locali, provvede a:

     a) promuovere e stipulare intese istituzionali di programmi, accordi di programma ed altri accordi di collaborazione per realizzare specifiche iniziative di rilievo regionale nel campo della sicurezza;

     b) coordinare gli interventi raccordandoli con quelli degli organi dello Stato, responsabile dell’ordine e della sicurezza, per una efficace ed integrata presenza sul territorio.

 

     Art. 5. Rapporti con il Consiglio regionale.

     1. La Commissione consiliare competente esprime annualmente parere circa gli indirizzi formulati dalla Giunta regionale relativi agli interventi regionali per lo sviluppo del sistema integrato di sicurezza.

     2. Il Presidente della Giunta relaziona una volta all’anno al Consiglio regionale sullo stato della sicurezza nel territorio della Regione, nonché sulla validità e sull’efficacia degli interventi attuati in esecuzione della presente legge.

 

     Art. 6. Il Comune.

     1. Ai Comuni compete l’esercizio delle funzioni di cui alla presente legge in attuazione dei princìpi di cui all’articolo 118, comma primo della Costituzione.

     2. Il Comune, nell’ambito delle proprie competenze istituzionali, concorre alla definizione di un sistema integrato di politiche per la sicurezza delle comunità e del territorio regionale attraverso:

     a) la promozione e la gestione dei Progetti Sicurezza, la realizzazione dei Contratti locali di sicurezza;

     b) l’orientamento delle politiche sociali in favore dei soggetti a rischio di devianza anche all’interno di un programma più vasto di politiche di sicurezza;

     c) l’assunzione del tema della sicurezza come uno degli obiettivi da perseguire nell’ambito delle competenze relative all’intera attività amministrativa;

     d) lo svolgimento di azioni positive quali campagne informative, interventi di arredo e riqualificazione urbana, politiche di riduzione del danno e di mediazione culturale e sociale, l’istituzione della vigilanza di quartiere o di altri strumenti e figure professionali con compiti esclusivamente preventivi, la promozione di attività di animazione culturale in zone a rischio, lo sviluppo di attività volte all’integrazione nella comunità locale dei cittadini immigrati e ogni altra azione finalizzata a ridurre l’allarme sociale, il numero delle vittime di reato, la criminalità, la devianza e gli atti incivili.

     3. Il Comune, in forma singola o associata, promuove la sottoscrizione di Contratti locali di sicurezza e può richiedere, nell’ambito di detto contratto, l’assistenza tecnica ed il finanziamento finanziario.

 

     Art. 7. Interventi di rilievo regionale.

     1. La Regione realizza direttamente o compartecipa finanziarmene alla realizzazione degli interventi derivanti dalle intese e dagli accordi di cui all’articolo 3, sia per spese di investimento che per spese correnti.

     2. La Regione promuove, d’intesa con i soggetti di cui al successivo art. 9, comma 1, la realizzazione di progetti di rilievo regionale, volti al miglioramento di rilevanti problemi di sicurezza o di disordine urbano diffuso caratterizzati da una pluralità di interventi e da un adeguato sistema di valutazione dei risultati. Tali progetti, per iniziativa degli Enti locali, possono coinvolgere altri soggetti, pubblici o privati, direttamente interessati alla realizzazione degli interventi previsti.

 

     Art. 8. Interventi di rilievo locale.

     1. La Regione concede contributi ai Comuni, alle Province, alle Comunità montane, alle Unioni e alle Associazioni intercomunali per la realizzazione di iniziative finalizzate agli obiettivi di cui all’articolo 1, comma 3, realizzate anche di concerto con operatori privati. I finanziamenti sono concessi per spese di progettazione e di attuazione, con esclusione delle spese di personale.

     2. La Regione concede contributi alle associazioni ed alle organizzazioni di volontariato iscritte ai registri di cui alla legge regionale 17 maggio 1996, n. 10 (Adeguamento legge regionale 19 aprile 1995, n. 18 alla legge quadro nazionale n. 266 dell’11 agosto 1991 sul volontariato) che operano a favore delle vittime di reati nel campo della sicurezza e a sostegno della prevenzione dei reati, per la realizzazione di specifiche iniziative. I contributi sono concessi per spese di progettazione e di attuazione, con esclusione delle spese per investimenti.

     3. La Regione contribuisce alla tutela della piccole e medie imprese artigianali, commerciali e turistiche dai fenomeni di criminalità mediante incentivi all’installazione di impianti di allarme e dispositivi di sicurezza. Sono destinatari dei contributi i titolari di attività di cui al comma 1 che presentino, anche tramite associazioni di categoria, consorzi e associazioni di imprenditori turistici, di produttori o commercianti, progetti coordinati e relativi a settori esposti a rischio criminalità. I contributi concessi ai sensi del presente articolo rientrano nel regime «de minimis» di cui al Regolamento CE n. 69/2001 della Commissione del 12 gennaio 2001.

     4. La Giunta regionale, con proprio provvedimento, determina le modalità e i criteri con cui vengono erogati contributi a sostegno delle iniziative per la sicurezza di cui al presente articolo.

 

     Art. 9. Contratti locali di sicurezza.

     1. La Regione finanzia Contratti locali di sicurezza elaborati dagli Enti locali, anche di concerto con i soggetti privati, dalle associazioni iscritte all’albo regionale che operano sul territorio regionale nel campo sociale e nella valorizzazione del territorio.

     2. I progetti di cui al comma 1 sono presentati dai Comuni singoli o associati, dalle Province, dalle Comunità montane, dalle Circoscrizioni, dalle associazioni legalmente costituite per la valorizzazione dei Comuni e dei quartieri, dalle organizzazioni di categoria, dai consorzi fra imprenditori, da istituzioni scolastiche, dalle organizzazioni operanti nel privato sociale.

     3. I progetti di cui al comma 1 possono prevedere una pluralità di azioni integrate fra di loro e comunque devono contenere almeno due dei seguenti interventi:

     a) investimenti per accrescere la vivibilità di aree degradate, in particolare quelle urbane o dove è più alto il rischio per la sicurezza dei cittadini anche attraverso il potenziamento degli strumenti di polizia locale per favorire il controllo del territorio;

     b) accrescimento della sicurezza nei territori di competenza dei piccoli comuni di pianura, collina e montagna;

     c) iniziative di prevenzione rivolte alla popolazione anziana, ai bambini e ai giovani anche attraverso il reinserimento di minori già coinvolti in attività criminali, purché non già finanziate da altre leggi statali e/o regionali;

     d) assistenza e aiuto alle vittime dei reati anche attraverso iniziative atte a ridurre il danno subìto;

     e) dotazioni di impianti tecnologici per rendere più sicuri luoghi ed esercizi pubblici, artigianali e commerciali, escluse le tipologie distributive medie e grandi ai sensi dell’articolo 4 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 (Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell’articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59);

     f) iniziative volte al recupero della prostituzione o ad attività di supporto dirette alla prevenzione dello spaccio di sostanze stupefacenti e di ogni altra attività illegale;

     g) iniziative rivolte alla diffusione ed alla affermazione della cultura della legalità anche attraverso attività di formazione congiunta tra operatori degli Enti locali, della polizia locale e delle organizzazioni del terzo settore;

     h) iniziative di carattere sociale attraverso lo studio, osservazione, ricerca e documentazione sulle tematiche concernenti la sicurezza delle città e delle sue comunità.

     4. La Regione contribuisce altresì al finanziamento di convenzioni in materia di sicurezza che siano definite ai sensi dell’articolo 39 della legge 16 gennaio 2003, n. 3 (Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione) tra il Ministero degli Interni e soggetti pubblici o privati per far fronte a situazioni di particolare disagio ed insicurezza sociale.

 

     Art. 10. Finanziamenti.

     1. Le domande per l’erogazione dei finanziamenti sono presentate alla Giunta regionale entro il 30 settembre di ogni anno.

     2. La Giunta regionale, previo parere della Commissione competente, con propria deliberazione, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, stabilisce le risorse disponibili, le procedure per la presentazione, i criteri per l’ammissibilità delle domande, nonché i criteri di priorità per l’erogazione dei finanziamenti, anche sulla base di indicazioni formulate dalla Consulta di cui all’art. 4 e dalla Commissione consiliare contro il fenomeno della mafia in Calabria.

     3. La delibera deve contenere, altresì, le modalità di verifica sull’utilizzo dei finanziamenti da parte dei soggetti beneficiari e dell’eventuale revoca degli stessi qualora non vengano raggiunti gli scopi nei tempi di adempimento previsti.

     4. La Giunta regionale, sulla base dell’apposita valutazione di cui al successivo articolo 11, provvede alla formalizzazione delle graduatorie delle domande ammesse ai finanziamenti ed alla determinazione delle modalità di erogazione dello stesso, nonché alle assegnazioni sulla base della disponibilità di bilancio.

     5. Il finanziamento è concesso in misura non superiore al 70 per cento dell’importo delle spese ritenute ammissibili. Possono essere finanziati anche interventi per i quali i soggetti beneficiari abbiano ottenuto altri finanziamenti pubblici o privati, solo nella parte della spesa che rimane a carico loro.

     6. Nella fase di prima applicazione, le domande di finanziamento devono essere presentate alla Regione entro trenta giorni dall’approvazione della deliberazione di cui al comma 2.

 

     Art. 11. Valutazione e istituzione della Commissione regionale per la sicurezza. [2]

     1. Gli interventi e i progetti di cui alla presente legge, sono valutati da un'apposita commissione regionale per la sicurezza che sarà istituita, previa Deliberazione della Giunta Regionale, con provvedimento del Presidente della Giunta e formata dai Dirigenti Generali dei Dipartimenti:

a) Presidenza;

b) Programmazione Nazionale e Comunitaria;

c) Attività Produttive;

d) Urbanistica e Governo del Territorio;

e) Lavoro, Politiche della Famiglia, Formazione Professionale, Cooperazione e Volontariato;

f) Cultura, Istruzione, Università, Ricerca, Innovazione Tecnologica, Alta Formazione [3].

     2. Compiti della Commissione sono:

     — valutare gli interventi e i progetti ai fini della concessione dei finanziamenti;

     — formare una apposita graduatoria secondo le priorità stabilite dalla Giunta regionale.

 

     Art. 12. Adesione al Forum europeo per la sicurezza urbana.

     1. La Regione aderisce al Forum europeo per la sicurezza urbana, con sede a Parigi, associazione che lo scopo di riunire le collettività locali d’Europa impegnate in attività o programmi a livello locale e si propone di innovare le politiche di sicurezza urbana facendo perno sulle città e su un approccio globale ai problemi della sicurezza, organizzando e promuovendo scambi di informazioni, di ricerche, di formazione e di sperimentazionipilota, attraverso la realizzazione e la promozione di incontri.

     2. I diritti conseguenti l’adesione all’Associazione sono esercitati dal Presidente del Consiglio regionale, che rappresenta la Regione nell’Assemblea generale del Forum e può delegare un suo rappresentante a partecipare alle singole sessioni dell’Assemblea.

     3. Spetta al Consiglio regionale deliberare in ordine alla continuazione del vincolo associativo in presenza di modifiche del vigente Statuto dell’Associazione.

     4. La Regione aderisce con una quota annuale il cui importo viene determinato ai sensi dell’articolo VI dello Statuto dell’associazione, e nell’ambito delle disponibilità annualmente autorizzate dalla legge di bilancio.

 

     Art. 13. Norma finanziaria.

     1. Agli oneri derivanti dall’attuazione della presente legge, quantificati per l’esercizio finanziario 2007 in c 750.000,00 si provvede con la disponibilità esistente all’UPB 8.1.01.01 dello stato di previsione della spesa del bilancio 2006 – inerente a «Fondo occorrente per far fronte agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi che si perfezioneranno dopo l’approvazione del bilancio, recanti spese di parte corrente» che viene ridotta del medesimo importo.

     2. La disponibilità finanziaria di cui al comma precedente è utilizzata nell’esercizio in corso, ponendone la competenza a carico del Programma 7.2 dello stato di previsione della spesa del bilancio 2007.

     3. La Giunta è autorizzata ad apportare le conseguenti variazioni al documento tecnico di cui all’articolo 10 della legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8, tenendo conto di quanto disposto dell’articolo 21, comma 2, della legge medesima.

     4. Per gli anni successivi la relativa spesa sarà determinata in ciascun esercizio finanziario con la legge di approvazione del bilancio regionale e con la collegata legge finanziaria che l’accompagna.

 

     Art. 14. Entrata in vigore.

     1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Calabria.


[1] Articolo abrogato dall'art. 60 della L.R. 26 aprile 2018, n. 9.

[2] Articolo abrogato dall'art. 60 della L.R. 26 aprile 2018, n. 9.

[3] Comma così sostituito dall'art. 26 della L.R. 21 giugno 2008, n. 15.