Settore: | Codici regionali |
Regione: | Calabria |
Materia: | 3. servizi sociali |
Capitolo: | 3.2 assistenza sociale |
Data: | 07/03/2011 |
Numero: | 5 |
Sommario |
Art. 1. (Finalità) |
Art. 2. (Interventi a sostegno dei beneficiari) |
Art. 3. (Entrata in vigore) |
§ 3.2.83 - L.R. 7 marzo 2011, n. 5. [1]
Agevolazioni a favore dei testimoni di giustizia e loro famiglie.
(B.U. 1 marzo 2011, n. 4 - S.S. 15 marzo 2011, n. 2)
Art. 1. (Finalità)
1. La Regione Calabria, in armonia con il proprio Statuto e con la legislazione nazionale e comunitaria, promuove e realizza forme di sostegno e di incentivazione per le persone che sono qualificate come testimoni di giustizia in procedimenti penali incardinati presso le autorità giudiziarie della Calabria, ai sensi della
Art. 2. (Interventi a sostegno dei beneficiari)
1. La Regione Calabria, riconosce ai testimoni di giustizia individuati ai sensi della
2. [I benefici, di cui al comma 1 sono estesi anche ai familiari conviventi delle vittime della criminalità organizzata, riconosciute tali ai sensi della
3. La perdita dello status di testimone di giustizia nei casi previsti dalla legge comporta la decadenza dai titoli di preferenza e la rescissione del contratto di lavoro previsti dal comma 1 del presente articolo.
Art. 3. (Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
[1] Abrogata dall'art. 60 della
[2] Comma abrogato dall'art. 6 della