Settore: | Codici regionali |
Regione: | Calabria |
Materia: | 4. sviluppo economico |
Capitolo: | 4.8 turismo e industria alberghiera |
Data: | 07/03/1995 |
Numero: | 4 |
Sommario |
Art. 1. Definizione |
Art. 2. Finalità |
Art. 3. Esercizi extralberghieri |
Art. 4. Residenze di campagna |
Art. 5. Case e appartamenti per vacanze |
Art. 6. Case per ferie |
Art. 7. Case Religiose di Ospitalità |
Art. 8. Requisiti tecnici e igienico-sanitari |
Art. 9. Obblighi amministrativi |
Art. 10. Centri Soggiorno Studi |
Art. 11. Obblighi Amministrativi |
Art. 12. Ostelli per la gioventù |
Art. 13. Centri di vacanza per ragazzi |
Art. 14. Norme comuni per Ostelli per la gioventù e per Centri di vacanze per ragazzi |
Art. 15. Rifugi Escursionistici e di Montagna |
Art. 16. Esercizi di affittacamere |
Art. 16 bis. Appartamenti ammobiliati per uso turistico |
Art. 16 ter. (Somministrazione di alimenti e bevande) |
Art. 16 quater. (Requisiti minimi e classificazione) |
Art. 16 quinquies. (Finalità statistiche e disciplina dei prezzi) |
Art. 16 sexies. (Banca dati regionale) |
Art. 16 septies. (Sanzioni) |
Art. 17. Compatibilità Urbanistica |
Art. 18. Disciplina Tributaria |
Art. 19. Disposizioni transitorie |
§ 4.8.18 - L.R. 7 marzo 1995, n. 4. [1]
Norme sulla classificazione degli esercizi ricettivi extralberghieri.
(B.U. 13 marzo 1995, n. 25).
Art. 1. Definizione
1. È attività ricettiva di tipo extralberghiero quella diretta alla produzione di servizi per ospitalità esercitata nelle strutture ricettive di cui alla presente legge.
2. Gli esercizi ricettivi extralberghieri sono classificati, per esigenze di pubblico interesse e ai fini di una corretta ospitalità turistica, in base ai requisiti indicati nelle tabelle allegate.
Art. 2. Finalità
1. La presente legge disciplina l'attività di gestione di esercizi ricettivi extralberghieri e di annessi servizi turistici e determina i criteri per la loro classificazione sulla base degli elementi strutturali e dei servizi assicurati.
Art. 3. Esercizi extralberghieri
1. Sono esercizi extralberghieri:
a) residenze di campagna;
b) case ed appartamenti per vacanza;
c) case per ferie;
d) case religiose di l'ospitalità;
e) centri soggiorno studi;
f) centri di vacanza per ragazzi;
g) ostelli per la gioventù;
h) rifugi escursionistici e di montagna;
i) affittacamere;
l) appartamenti ammobiliati per uso turistico.
Art. 4. Residenze di campagna
1. Le residenze di campagna sono esercizi extralberghieri, dotati di camera con eventuale angolo cottura e/o di appartamenti con servizio autonomo di cucina, situati in aperta campagna o in piccoli borghi rurali, derivati dalla ristrutturazione e dall'ammodernamento di ville padronali o casali rurali, inseriti in contesti ambientali di valore naturalistico e paesaggistico e dotati di servizi di ristorazione nonché eventualmente di attrezzature sportive e ricreative.
2. All’attività ricettiva residenze di campagna si applica l’istituto della segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) ai sensi dell’articolo 19 della
3. La segnalazione deve essere trasmessa al comune sul cui territorio ricade la struttura extraricettiva secondo il modello di segnalazione redatto dal comune e nel caso sia prevista la somministrazione di alimenti e bevande per gli ospiti, il gestore direttamente, ovvero attraverso la nomina di un preposto, dovrà indicare nella SCIA i requisiti di cui alla
Art. 5. Case e appartamenti per vacanze
1. Sono case e appartamenti per vacanze gli esercizi ricettivi aperti al pubblico gestiti unitariamente e imprenditorialmente in forma professionale organizzata e continuativa, costituiti da almeno tre unità abitative. Ciascuna unità abitativa è composta da uno o più locali arredati e dotati di servizi igienici e di cucina autonomi, destinati ad alloggio di turisti per una permanenza minima di sette giorni e massima di tre mesi.
1 bis. È intesa come gestione imprenditoriale quella esercitata anche per un numero di unità immobiliari inferiore a tre, da parte di imprese, comprese le agenzie immobiliari che operano nel settore turistico, che gestiscono, a qualsiasi titolo, case e appartamenti per vacanza con le modalità di cui al presente comma.
2. Assumono la denominazione di “residence” le strutture ricettive di case e appartamenti per vacanze, costituite da almeno sette unità immobiliari di civile abitazione ubicate in uno stabile a corpo unico o a più corpi, aventi i requisiti igienico-edilizi previsti per le case di civile abitazione, ciascuna arredata e dotata di locali igienici e di cucina, gestite unitariamente per fornire alloggio e servizi, anche centralizzati.
3. Le case e appartamenti per vacanze devono rispondere ai requisiti igienico-edilizi previsti dalla normativa vigente e dai regolamenti comunali nonché ai requisiti sanitari di prevenzione come già previsti per il servizio di ricezione alberghiera e b&b. All’attività ricettiva case e appartamenti per vacanze si applica l’istituto della segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) ai sensi dell’articolo 19 della
Art. 6. Case per ferie
1. Sono case per ferie le strutture ricettive attrezzate per il soggiorno temporaneo di persone o gruppi e gestite, al di fuori dei normali canali commerciali e promozionali, da enti pubblici, associazioni o enti religiosi operanti senza scopo di lucro per il conseguimento di finalità sociali, culturali, assistenziali, religiose o sportive, nonché da enti o aziende per il soggiorno dei propri dipendenti e loro familiari.
2. Nelle case per ferie possono altresì essere ospitati dipendenti e relativi familiari di altre aziende e assistiti dagli enti di cui al comma 1 con i quali sia stata stipulata apposita convenzione.
3. Nelle case per ferie è garantita non solo la prestazione dei servizi ricettivi di base, ma anche la disponibilità di strutture e servizi che consentano di perseguire le finalità di cui al comma 1.
4. I complessi possono altresì essere dotati di particolari strutture che consentano il soggiorno di gruppi autogestiti secondo autonome modalità organizzative, compresa la disponibilità di cucina e punti cottura per uso autonomo, sotto la responsabilità del titolare della struttura.
4 bis. La casa per ferie, in relazione alla categoria di utenza ospitata o alla finalità specifica, può assumere una specificazione tipologica purché concordata con il comune nel cui territorio è ubicata.
4 ter. All’attività ricettiva case per ferie si applica l’istituto della segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) ai sensi dell’articolo 19 della
Art. 7. Case Religiose di Ospitalità
1. Nell'ambito della categoria delle case per ferie, sono classificate case religiose di l'ospitalità quelle caratterizzate dalle finalità religiose dell'ente gestore che offra, a pagamento, l'ospitalità per un periodo non inferiore a due giorni, a chiunque la richieda nel rispetto del carattere religioso dell'ospitalità stessa e con accettazione delle conseguenti regole di comportamento e limitazioni di servizio. A tal fine l'orario di chiusura dell'esercizio al pubblico è fissato alle ore 21,00 nella stagione autunno-inverno e alle ore 22,00 nella stagione primavera - estate.
2. A questo fine, sono considerati enti religiosi gli enti ecclesiastici riconosciuti in base alla
3. Non rientrano nella definizione di cui al comma 1 le case di convivenza religiosa, ancorché possano esservi ammessi, mediante determinazione discrezionale di cui ne ha la responsabilità ospiti temporanei nella forma e nella partecipazione alla vita della rispettiva comunità.
4. Resta fermo l'obbligo degli enti di cui al comma 2, ove ne ricorrano i presupposti, a richiedere la diversa classificazione delle strutture da loro dipendenti.
4 bis. All’attività ricettiva case religiose di ospitalità si applica l’istituto della segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) ai sensi dell’articolo 19 della
Art. 8. Requisiti tecnici e igienico-sanitari
1. Le case per ferie devono possedere i requisiti previsti dai regolamenti igienico-edilizi comunali.
2. In particolare devono avere:
a) una superficie minima delle camere, al netto di ogni locale accessorio, di mq 8 per le camere da letto, mq 14 per le camere a 2 letti con un incremento di superficie di mq 4 per ogni letto in più, per un massimo di 4 posti letto per camera; altezza dei locali secondo le previsioni dei regolamenti di ogni singolo Comune;
b) 1 wc ogni 6 posti letto, 1 bagno o doccia ogni 10 posti letto, 1 lavabo ogni 6 posti letto. Nel rapporto di cui sopra non si computano le camere dotate di servizi igienici privati.
c) arredamento minimo per le camere da letto composto da letto, sedia o sgabello, scomparto armadio per persona, cestino rifiuti per camera;
d) locali comuni di soggiorno, distinti dalla sala da pranzo, di ampiezza complessiva minima di mq 25 per i primi 10 posti letto e mq 0,50 per ogni posto letto in più;
e) idonei dispositivi elettrici e mezzi antincendio secondo le disposizioni vigenti e le prescrizioni, rispettivamente, dell'ENPI-CEI e dei Vigili del Fuoco;
f) cassetta di pronto soccorso come da indicazione dell'autorità sanitaria;
g) servizio telefonico ad uso comune e servizio citofonico interno.
Art. 9. Obblighi amministrativi
[Abrogato]
Art. 10. Centri Soggiorno Studi
1. Sono classificati centri soggiorno studi, in unica categoria, gli esercizi ricettivi dedicati ad l'ospitalità finalizzata alla educazione e formazione in strutture dotate di adeguate attrezzature per l'attività didattica e convegnistica specializzata.
2. I centri di soggiorno studi sono gestiti da Enti pubblici, Associazioni, organizzazioni sindacali, soggetti privati, operanti nel settore della formazione.
3. I centri di cui ai commi 1 e 2 sono attrezzati per il soggiorno degli ospiti in camere dotate dei requisiti minimi previsti per le strutture alberghiere classificate a due stelle ai sensi della
3 bis. All’attività ricettiva centri di soggiorno studi si applica l’istituto della segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) ai sensi dell’articolo 19 della
Art. 11. Obblighi Amministrativi
[Abrogato]
Art. 12. Ostelli per la gioventù
1. Sono ostelli per la gioventù gli esercizi ricettivi attrezzati per il pernottamento e un soggiorno non superiore a tre giorni dei giovani e degli accompagnatori di gruppi di giovani.
Art. 13. Centri di vacanza per ragazzi
1. Sono classificati centri di vacanza per ragazzi - quelli caratterizzati dal tipo della clientela - individuata di norma in ragazzi al di sotto dei 14 anni - aperti solitamente nei periodi di vacanze estive e/o invernali finalizzati oltre che al soggiorno, allo sviluppo sociale e pedagogico.
2. Nei centri di vacanza per ragazzi deve essere assicurata inoltre la presenza continuativa di personale specializzato nel settore pedagogico nonché di personale medico o, tramite specifica convenzione, assistenza sanitaria con medico e/o struttura sanitaria per la necessità di un pronto intervento.
Art. 14. Norme comuni per Ostelli per la gioventù e per Centri di vacanze per ragazzi
1. Negli ostelli per la gioventù e nei centri di vacanze per ragazzi deve essere garantita non solo la prestazione dei servizi ricettivi di base, ma anche la disponibilità di strutture in spazi interni e/o aperti e servizi che consentano di perseguire le finalità proprie dell'esercizio.
2. I complessi possono essere, altresì dotati di particolari strutture e esercizi che consentano il soggiorno di gruppi, quali servizio di tavola calda, self-service in apposito locale dimensionato in rapporto al numero globale dei posti letto.
3. Gli ostelli per la gioventù e i centri di vacanze per ragazzi devono possedere i requisiti previsti dai regolamenti igienico-edilizi comunali. In particolare devono avere:
a) camere a più posti letto con possibilità di posti letto anche sovrapposti del tipo a castello con un minimo di 7 metri cubi a posto letto; altezza dei locali secondo le previsioni del regolamento edilizio di ogni singolo Comune;
b) 1 wc ogni 6 posti letto, 1 doccia ogni 6 posti letto, 1 lavabo ogni 6 posti letto, nel rapporto di cui sopra non si computano le camere dotate di servizi igienici privati;
c) arredamento minimo per le camere da letto composto da letto, sedia o sgabello, scomparto armadio per persona, cestino rifiuti per ogni camera;
d) locali polifunzionali comuni di soggiorno, distinti dalla sala da pranzo;
e) idonei dispositivi elettrici e mezzi antincendio secondo le disposizioni vigenti e le prescrizioni, rispettivamente, dell'ENPI-CEI e dei Vigili del Fuoco;
f) cassetta di pronto soccorso come da indicazione dell'autorità sanitaria;
g) servizio telefonico ad uso comune. L'esercizio dell'attività ricettiva è soggetta ad autorizzazione rilasciata dal Comune, previa istruttoria espletata dall'Azienda di Promozione Turistica che acquisisce la seguente documentazione:
a) domanda contenente, fra l'altro, la denominazione dell'esercizio e la sua ubicazione;
b) dichiarazione dell'attrezzatura e delle tariffe da praticare;
c) dichiarazione concernente il tipo di gestione che deve in ogni caso garantire l'uso delle strutture in rapporto alle finalità per cui è autorizzato il complesso;
d) dichiarazione dei periodi di apertura.
4. L’esercizio può comprendere la somministrazione di cibi e bevande limitatamente alle sole persone alloggiate nonché a coloro che possano utilizzare la struttura in conformità alle finalità sociali cui la stessa è destinata. In tal caso il gestore, direttamente o attraverso la nomina di un preposto, dovrà indicare nella SCIA i requisiti di cui alla
Art. 15. Rifugi Escursionistici e di Montagna
1. Sono rifugi escursionistici e di montagna le strutture idonee ad offrire l'ospitalità e ristoro in zone isolate.
2. I rifugi possono essere gestiti da Enti pubblici e da enti associazioni operanti nel settore dell'escursionismo, nonché da privati.
3. I rifugi devono possedere requisiti idonei per il ricovero ed il pernottamento degli ospiti.
4. In particolare dispongono di:
a) servizio di cucina o attrezzatura per cucina comune;
b) spazio attrezzato per il consumo di alimenti e bevande;
c) spazio attrezzato per il pernottamento;
d) alloggiamento riservato per il gestore qualora si tratti di rifugio custodito;
e) cassette di pronto soccorso;
f) telefono o, nel caso di impossibilità di allaccio telefonico, di apparecchiatura di radio-telefono o similari.
5. Qualora vi sia la possibilità, i servizi di cui al comma 4, dovranno essere posti in locali separati e il rifugio dovrà disporre di locale di fortuna sempre aperto, nonché di servizi igienico sanitari.
6. I rifugi escursionistici e di montagna devono possedere i requisiti strutturali ed igienico sanitari previsti per gli ostelli della gioventù con la sola eccezione del locale di soggiorno, dovendo essere dotata la struttura semplicemente di un locale comune utilizzato anche per il consumo di alimenti e bevande.
7. All’attività ricettiva dei rifugi escursionistici e di montagna si applica l’istituto della segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) ai sensi dell’articolo 19 della
8. L'esercizio può comprendere la somministrazione di cibi e bevande. In tal caso il gestore, direttamente o attraverso la nomina di un preposto, dovrà indicare nella segnalazione di cui al comma 7 i requisiti di cui alla
Art. 16. Esercizi di affittacamere
1. Sono esercizi di affittacamere le strutture gestite da privati i quali, ad integrazione del proprio reddito familiare, utilizzando la propria abitazione, o parte di essa, diano l'ospitalità, per un periodo non inferiore a sette giorni, in non più di sei camere per dodici posti letto, ubicate in uno stesso stabile.
2. [Abrogato].
3. Eventuale deroga all'obbligo di permanenza di almeno sette giorni può essere concessa per periodi determinati ed in occasione di particolare situazione, richiedenti ulteriore disponibilità ricettiva, dalla Giunta regionale a seguito di motivata richiesta della competente Azienda di Promozione Turistica.
4. La deroga di cui al comma 3 può essere altresì concessa per tutto l'arco dell'anno solo agli affittacamere che esercitano attività ricettive in località ricomprese in territori comunali privi di ricettività alberghiera.
5. [Abrogato].
6. I locali destinati all'esercizio di affittacamere devono possedere le caratteristiche strutturali ed igienico edilizie previste per i locali di abitazione e regolamento igienico edilizio comunale.
7. [Abrogato].
8. [Abrogato].
9. Per l’esercizio dell'attività dei rifugi escursionistici e di montagna si applica l’istituto della segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) ai sensi dell’articolo 19 della
Art. 16 bis. Appartamenti ammobiliati per uso turistico
1. Non sono soggetti alla disciplina dell’esercizio delle case o appartamenti per vacanza i proprietari o usufruttuari che danno in locazione a turisti case e appartamenti in numero non superiore a tre, nel corso di una o più stagioni turistiche con contratti aventi validità non superiore ai sei mesi consecutivi, senza la fornitura di servizi aggiuntivi e sempre che l’attività non sia organizzata sotto forma di impresa.
2. Coloro che intendono dare alloggio a turisti secondo le modalità di cui al comma 1 devono darne comunicazione al comune in cui è ubicato l’immobile ovvero gli immobili entro il 31 marzo, nelle località a vocazione turistico/balneare, ed entro il 31 ottobre nelle restanti località; in ogni caso tale comunicazione deve essere data almeno una settimana prima dell’arrivo degli ospiti in relazione alla prima locazione.
3. I soggetti di cui al comma 1 sono tenuti agli obblighi di comunicazione per finalità statistiche e sono soggetti alla normativa di pubblica sicurezza.
Art. 16 ter. (Somministrazione di alimenti e bevande)
1. La somministrazione di alimenti e bevande è limitata alle sole persone alloggiate presso le strutture ricettive extralberghiere di cui alla presente legge, nonché a coloro che possono utilizzare la struttura in conformità alle finalità cui la stessa è destinata.
2. Nei casi di cui al comma 1, bisognerà garantire la somministrazione prevalente di prodotti locali e prodotti tipici calabresi.
Art. 16 quater. (Requisiti minimi e classificazione)
1. Fermi restando i requisiti minimi previsti dalla normativa nazionale, regionale e comunale e quelli indicati nella presente legge, la struttura extra-ricettiva deve necessariamente possedere i requisiti necessari per la classificazione previsti nei seguenti allegati: REC; CAV; CF; AAUT; OS; RIM; AFF.
2. La classificazione delle strutture viene effettuata dalla Regione, ai sensi della
3. I requisiti della struttura sono dichiarati dal gestore che è tenuto ad allegare una relazione tecnica descrittiva a firma di un tecnico abilitato.
4. La qualità ricettiva e la relativa classificazione è contraddistinta da un numero variabile da 1 a 3 sorrisi assegnati dalla Regione alla fine dell’iter istruttorio di assegnazione di classificazione. Maggiore è il numero di sorrisi assegnati, maggiore sarà lo standard qualitativo della struttura.
5. La classificazione ha validità quinquennale.
6. In caso di modifica dei requisiti che hanno determinato il relativo livello di classificazione il titolare o il gestore della struttura ricettiva presenta, entro novanta giorni dall’intervenuta modifica, una nuova segnalazione certificata all’ufficio comunale competente per la revisione del livello di classificazione.
7. Il comune, oltre che alla scadenza naturale, procede d’ufficio, anche a seguito di esposti o reclami, alla verifica dei requisiti minimi obbligatori previsti dal livello di classificazione assegnato e, qualora accerti una carenza degli stessi, invita l’interessato ad adeguarsi alla normativa, entro un termine non inferiore a trenta giorni, decorsi i quali emette provvedimento di sospensione dell’attività.
8. Il comune accertato che, nei trenta giorni successivi al provvedimento di sospensione la struttura non ha ottemperato ad adeguarsi ai requisiti minimi per il livello di classificazione posseduta, procede alla rettifica della classificazione. Contro tale provvedimento è possibile, entro trenta giorni dalla data di notifica dell’atto, proporre ricorso al comune il quale, nei successivi novanta giorni, decide sul relativo esito.33
Art. 16 quinquies. (Finalità statistiche e disciplina dei prezzi)
1. I titolari o i gestori delle strutture ricettive extralberghiere di cui alla presente legge regionale comunicano, ai sensi delle leggi regionali n. 34/2002 e n. 8/2008 alla Regione, per via telematica attraverso il SIRDAT (Sistema Informatico di Rilevazione Dati Turistici Regione Calabria), i dati relativi alle variazioni della ricettività della struttura e al movimento turistico secondo un preciso scadenziario notificato alle strutture dopo l’entrata in vigore della presente legge.
2. Per le attività ricettive di case e appartamenti ammobiliati ad uso turistico è data facoltà ai comuni di istituire appositi uffici per la rilevazione, elaborazione e trasmissione dei dati. I dati raccolti vengono trasmessi attraverso il SIRDAT (Sistema Informatico di Rilevazione Dati Turistici Regione Calabria) all’assessorato al turismo della Regione.
3. I dati di cui al presente articolo possono essere trasmessi, previa apposita convenzione, alla Questura competente per l’espletamento di verifiche di Pubblica Sicurezza.
4. La Regione, con cadenza annuale, può prevedere la predisposizione di questionari da somministrare ai turisti per l’acquisizione di dati relativi alla qualità della struttura, dei servizi pubblici, dell’accoglienza e del soggiorno in genere. La somministrazione di tali questionari avviene a cura dei titolari o gestori che trasmettono i risultati attraverso il SIRDAT.
5. A tutte le tipologie ricettive definite nella presente legge si applica la pubblicità dei prezzi e l’obbligo di comunicazione alla Regione, entro il 1°ottobre di ogni anno, anche per via telematica, dei prezzi massimi e minimi, dei relativi servizi offerti comprensivi di IVA e di quanto espressamente previsto, che verranno praticati dal 1° gennaio dell’anno successivo, ad eccezione delle località montane per le quali i prezzi inviati entreranno in vigore dal 1° dicembre dell’anno in corso. Eventuali modifiche sono comunicate entro il 31 marzo di ogni anno.
6. La Regione trasmette le dichiarazioni dei prezzi e delle caratteristiche delle strutture, anche per via telematica, all’Ente Nazionale Italiano per il Turismo.
7. In caso di nuova apertura o sospensione dell’attività, il titolare adempie agli obblighi di cui al comma 5 entro e non oltre la data di apertura ovvero di riapertura.
8. Nel caso di subentro in un’attività ricettiva extralberghiera, il nuovo gestore o titolare provvede ad inviare alla Regione, entro trenta giorni dal subentro, una nuova dichiarazione dei prezzi solo se intende modificare quelli già comunicati dalla precedente gestione.
9. I titolari o gestori delle strutture ricettive di cui alla presente legge che pubblicizzano prezzi inferiori a quelli dichiarati alla Regione hanno l’obbligo di indicare in modo preciso e puntuale il periodo a cui questi prezzi si riferiscono, diversamente si intendono validi per tutto l’anno e il cliente può pretendere l’applicazione del prezzo più basso.
10. La Regione predispone la modulistica che, compilata dal gestore o titolare della struttura con i prezzi indicati su base annua eventualmente contraddistinti in base al periodo, è esposta in maniera ben visibile nel luogo del ricevimento e, sempre in modo ben visibile, in ogni camera o unità abitativa della struttura.
Art. 16 sexies. (Banca dati regionale)
1. I comuni fanno pervenire alla Regione, per via telematica, le informazioni relative a nuove aperture, variazioni delle attività esistenti, cessazioni, revoche per l’implementazione delle banche dati regionali secondo i termini e le modalità indicate con apposita delibera della Giunta regionale.
Art. 16 septies. (Sanzioni)
1. Fatte salve le specifiche competenze delle autorità sanitarie e di pubblica sicurezza, le funzioni di vigilanza e di controllo sono affidate ai comuni, per il tramite della SUAP o di apposita conferenza di servizi, nei cui territori insistono le attività ricettive di cui alla presente legge.
2. In caso di violazioni sulla segnalazione certificata di inizio attività, violazioni sulle norme sulla classificazione, violazioni sulla trasmissione e pubblicità dei prezzi, violazioni sulla somministrazione prevalente di prodotti locali e tipici calabresi, il comune competente applica una sanzione da Euro 260,00 a Euro 1.000,00 per ogni singola violazione.
Art. 17. Compatibilità Urbanistica
1. Gli interventi relativi agli esercizi ricettivi extralberghieri, disciplinati dalla presente legge, devono essere autorizzati nel rispetto delle disposizioni dei regolamenti edilizi comunali e delle previsioni degli strumenti urbanistici regionali, comprensoriali e comunali.
2. Gli interventi di cui al comma precedente, qualora riguardino il recupero e la riqualificazione di edifici o complessi edilizi esistenti nelle zone omogenee A, D, E, F di cui al D.M. 2 aprile 1968, così come definite negli strumenti urbanistici comunali, sono attuati esclusivamente previa approvazione di piano particolareggiato esecutivo di cui alla
Art. 18. Disciplina Tributaria
1. L'autorizzazione per l'esercizio di attività ricettive extralberghiere è soggetta alle tasse sulle concessioni regionali di cui ai Decreti legislativi 22.06.1991, n. 230 e 23.01.1992, n. 31 e successive modificazioni ed integrazioni statali e regionali.
2. Per gli adempimenti di cui al punto 1 i seguenti esercizi, ai soli fini tributari, sono equiparati:
a) le residenze di campagna alle strutture ricettive alberghiere classificate a due stelle;
b) i centri soggiorno studi - le case ed appartamenti per vacanze - i rifugi escursionistici e di montagna - le case religiose di l'ospitalità - alle "case per ferie";
c) i centri di vacanza per ragazzi agli "ostelli per gioventù".
Art. 19. Disposizioni transitorie
1. Entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge la Regione provvede a richiedere ed acquisire dai titolari o gestori delle aziende ricettive extralberghiere già autorizzate la documentazione integrativa prevista dalla presente legge.
2. Le case religiose per l’ospitalità e i centri di vacanza per ragazzi esistenti e classificati alla data di entrata in vigore della presente si adeguano alla normativa relativa rispettivamente alla case per ferie e agli ostelli per la gioventù entro centottanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge.
[1] Testo vigente aggiornato alle modifiche apportate dalla