§ 1.5.3 - L.R. 16 gennaio 1985, n. 4.
Istituzione del difensore civico presso la Regione Calabria.


Settore:Codici regionali
Regione:Calabria
Materia:1. assetto istituzionale e organi statutari
Capitolo:1.5 partecipazione, iniziativa popolare, diritti dei cittadini
Data:16/01/1985
Numero:4


Sommario
Art. 1.  (Istituzione).
Art. 2.  (Compiti).
Art. 3.  (Procedimento e norme particolari).
Art. 4.  (Relazioni).
Art. 5.  (Elezione).
Art. 6.  (Ineleggibilità, incompatibilità, decadenza).
Art. 7.  (Durata in carica - Revoca).
Art. 8.  (Diritti dei consiglieri regionali).
Art. 9.  (Indennità).
Art. 10.  (Sede e dotazione organica).
Art. 11.  (Spesa).
Art. 12.  Norma transitoria


§ 1.5.3 - L.R. 16 gennaio 1985, n. 4.

Istituzione del difensore civico presso la Regione Calabria.

(B.U. n. 4 del 21 gennaio 1985).

 

Art. 1. (Istituzione).

     E' istituito nella Regione Calabria l'ufficio del difensore civico.

     Le modalità di nomina e l'esercizio delle funzioni del difensore civico sono regolati dalla presente legge.

 

     Art. 2. (Compiti).

     Il difensore civico cura, a richiesta dei singoli cittadini, delle formazioni sociali o degli enti che vi abbiano interesse, il regolare svolgimento delle loro pratiche presso l'Amministrazione regionale, presso gli enti e aziende da essa dipendenti o presso gli enti destinatari di deleghe di funzioni amministrative regionali limitatamente, per questi ultimi, alle funzioni delegate, segnalando agli organi statutari della Regione eventuali ritardi o irregolarità.

     Il ricorso al difensore civico non è proponibile quando sia stato già presentato, per il medesimo oggetto, ricorso giurisdizionale o amministrativo.

     Qualora il difensore civico, nel corso dello svolgimento delle attività di cui al precedente primo comma, rilevi che pratiche similari si trovino in identica posizione, opera d'ufficio anche per queste ultime.

 

     Art. 3. (Procedimento e norme particolari).

     Chi abbia in corso una pratica presso le amministrazioni o gli enti di cui all'articolo precedente ha diritto di chiedere per iscritto notizie sullo stato della pratica stessa il competenti organi statutari della Regione o degli altri enti. Trascorsi 60 giorni senza che ne abbia ricevuto risposta, o ne abbia ricevuta una insoddisfacente, può chiedere l'intervento del difensore civico.

     Il difensore civico, previa comunicazione agli organi statutari competenti, chiede al funzionario responsabile dell'ufficio o settore interessato, di procedere congiuntamente, entro un termine all'uopo fissato, all'esame della pratica.

     In occasione di tale esame, il difensore civico stabilisce, sentito il funzionario responsabile dell'ufficio o settore e tenuto conto delle esigenze di servizio, il termine massimo per la definizione della pratica, dandone immediata notizia al cittadino o all'ente interessato e, per conoscenza, ai competenti organi statutari della Regione.

     Trascorso il termine di cui al comma precedente, il difensore civico è tenuto a portare a conoscenza degli stessi organi statutari gli ulteriori ritardi verificatisi.

     Nei confronti del funzionario che impedisca o ritardi l'espletamento della sua funzione, il difensore civico può proporre agli organi competenti dell'amministrazione di appartenenza la promozione dell'azione disciplinare a norma dei rispettivi ordinamenti.

     Ove il fatto costituisce reato, il difensore civico che ne venga a conoscenza nell'esercizio delle funzioni di ufficio ha l'obbligo di farne rapporto all'autorità giudiziaria.

     Il difensore civico ha diritto di ottenere dalle amministrazioni e dagli enti indicati nel precedente articolo 2 copia degli atti e documenti, nonché ogni notizia connessa alle questioni trattate. La relativa richiesta deve essere rivolta per iscritto.

 

     Art. 4. (Relazioni).

     Il difensore civico oltre alle dirette comunicazioni ai cittadini o enti che ne abbiano provocato l'azione ed ai competenti organi statutari della Regione di cui al precedente articolo 3, invia al Consiglio regionale, entro il 31 marzo di ogni anno, la relazione sull'attività svolta nell'anno precedente, segnalando i casi in cui si sono verificati i ritardi o le irregolarità.

     Per i casi di particolare importanza o comunque meritevoli di urgente considerazione, il difensore civico può in ogni momento inviare relazioni apposite al Consiglio regionale.

     Il Consiglio regionale, esaminate le relazioni e tenuto conto delle osservazioni e dei suggerimenti in esse formulati, adotta, sentita la commissione consiliare competente in materia di affari istituzionali, le determinazioni di propria competenza che ritenga opportune ed invita i competenti organi statutari della Regione ad adottare le ulteriori misure necessarie.

     Alla relazione annuale e alle determinazioni del Consiglio regionale viene data pubblicità mediante anche la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

 

     Art. 5. (Elezione).

     Il difensore civico è eletto dal Consiglio regionale, che lo sceglie tra i cittadini che siano dotati di particolare competenza giuridico- amministrativa, che diano la massima garanzia di indipendenza ed obiettività di giudizio e che abbiano i requisiti richiesti per l'elezione al Consiglio regionale.

     L'elezione è valida se il designato ottiene il voto dei due terzi dei consiglieri assegnati alla Regione.

     La votazione avviene a scrutinio segreto.

 

     Art. 6. (Ineleggibilità, incompatibilità, decadenza).

     Non sono eleggibili all'ufficio del difensore civico:

     1) i membri del Parlamento, i consiglieri regionali, provinciali e comunali;

     2) i membri della Commissione di controllo sugli atti

dell'amministrazione regionale, del Comitato regionale di controllo delle sue sezioni decentrate, gli amministratori di enti, istituti e aziende pubbliche;

     3) gli amministratori di enti e imprese a partecipazione pubblica nonché i titolari, amministratori e dirigenti di enti e imprese vincolati con la Regione da contratti di opere o di somministrazioni ovvero che ricevano a qualsiasi titolo sovvenzioni dalla Regione.

     L'ufficio del difensore civico è incompatibile con ogni altra carica elettiva pubblica e con l'esercizio di qualsiasi attività di lavoro autonomo e subordinato, nonché di qualsiasi commercio o professione.

     Quando per il difensore civico esista o si verifichi alcuna delle cause di ineleggibilità o da incompatibilità stabilite dal presente articolo, il Consiglio regionale ne dichiara la decadenza. Si osservano, in quanto applicabili, le norme del regolamento interno dal Consiglio per la dichiarazione di annullamento della elezione o di decadenza dei consiglieri regionali.

     Il difensore civico ha l'obbligo di residenza nella regione Calabria.

 

     Art. 7. (Durata in carica - Revoca).

     Il difensore civico dura in carica per l’intera Legislatura, non è immediatamente rieleggibile e decade comunque alla scadenza del suo mandato [1].

     Può essere revocato con voto del Consiglio regionale a maggioranza dei due terzi dei consiglieri assegnati per gravi motivi connessi all'esercizio delle sue funzioni.

     Almeno quattro mesi prima della scadenza del mandato del difensore civico, il Presidente el Consiglio regionale convoca il Consiglio per procedere alla designazione del successore.

     La convocazione del Consiglio regionale è effettuata senza ritardo in ogni altro caso di vacanza dell'ufficio del difensore civico.

 

     Art. 8. (Diritti dei consiglieri regionali).

     I consiglieri regionali hanno nei riguardi dell'ufficio del difensore civico i diritti previsti dall'articolo 8 dello Statuto regionale.

 

     Art. 9. (Indennità). [2]

     1. Al Difensore civico spetta il 25% dell’indennità fissa di funzione stabilita per i Consiglieri regionali.

     2. L’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale è autorizzato a disciplinare contenuti limiti e modalità di corresponsione delle indennità accessorie (missioni e rimborsi spese) spettanti al Difensore civico, fermo rimanendo che le missioni dovranno essere autorizzate, di volta in volta, dal Presidente del Consiglio e che non compete indennità di missione e rimborso chilometrico nell’ambito del territorio regionale.

 

     Art. 10. (Sede e dotazione organica).

     Il difensore civico ha sede presso gli uffici del Consiglio regionale.

     Il difensore civico si avvale, per l'espletamento del suo mandato, di un ufficio di segreteria la cui composizione è stabilita dal Consiglio regionale, sentito il titolare dell'incarico. Il relativo personale, nel numero e nei livelli come sopra determinati, è tratto dal ruolo regionale ed opera alle dipendenze funzionali del difensore civico.

     All'assegnazione dello stesso personale provvede l'Ufficio di Presidenza d'intesa con il titolare dell'incarico.

     Per consentirgli un più agevole espletamento delle sue funzioni, gli viene assicurata la disponibilità di appositi attrezzati locali anche presso la Giunta regionale ad iniziativa dell'Ufficio di Presidenza d'intesa con la stessa Giunta regionale.

 

     Art. 11. (Spesa).

     La presente legge avrà effetto dal 1° gennaio 1985 e la relativa spesa sarà finanziata con la legge di bilancio dello stesso esercizio.

 

          Art. 12. Norma transitoria [3]

     1. In sede di prima applicazione della presente legge, qualora siano decorsi centottanta giorni dalla entrata in vigore della stessa senza che il Consiglio regionale abbia provveduto alla nomina del Difensore civico a norma dell’art. 5, vi provvede il Presidente del Consiglio regionale con decreto, ed il Difensore civico cessa dalle funzioni a conclusione della Legislatura in corso ed è immediatamente rieleggibile.

     2. In tal caso, l’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale può disporre la riapertura dei termini del bando di nomina del Difensore civico al fine di favorire la più ampia partecipazione dei cittadini interessati in possesso dei requisiti fissati dagli artt. 5 e 6 della presente legge.


[1] Comma così modificato dall'art. 7 della L.R. 10 luglio 2008, n. 22.

[2] Articolo così sostituito dall'art. 1 della L.R. 6 aprile 2011, n. 13.

[3] Articolo aggiunto dall'art. 7 della L.R. 10 luglio 2008, n. 22.