Settore: | Codici regionali |
Regione: | Calabria |
Materia: | 3. servizi sociali |
Capitolo: | 3.2 assistenza sociale |
Data: | 03/02/2012 |
Numero: | 5 |
Sommario |
Art. 1. |
Art. 2. |
Art. 3. |
Art. 4. |
Art. 5. |
Art. 6. |
Art. 7. |
§ 3.2.87 - L.R. 3 febbraio 2012, n. 5. [1]
Interventi a favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata – Integrazione alla legge regionale 16 ottobre 2008, n. 31.
(B.U. 1 febbraio 2012, n. 2 - S.S. 10 febbraio 2012, n. 2)
1. Il titolo della
1. Alla
«Art. 11 bis. (Ulteriori benefici)
1. I benefici regionali, ove non diversamente previsto dalla normativa statale di riferimento, sono attribuiti a quanti abbiano riportato una invalidità permanente e ai superstiti delle vittime, riconosciuti tali ai fini della concessione delle provvidenze di cui alle leggi 13 agosto 1980, n. 466 (Speciali elargizioni a favore di categorie di dipendenti pubblici e di cittadini vittime del dovere o di azioni terroristiche), 20 ottobre1990, n. 302 (Norme a favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata), 23 novembre 1998, n. 407 (Norme in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata), purché in possesso di almeno uno dei seguenti requisiti:
a) residenza in Calabria al momento dell'evento;
b) evento per il quale ha competenza un'autorità giudiziaria avente sede nel territorio calabrese.
2. I benefici di cui al presente articolo consistono in:
a) assunzione nell'amministrazione regionale, nei limiti della normativa nazionale e regionale vigente, in materia di accesso al pubblico impiego;
b) contributi a compensazione, fino a un massimo del 25 per cento, di quanto corrisposto a titolo di tributi regionali;
c) agevolazioni per l'uso dei trasporti di competenza regionale;
d) titoli di assoluta preferenza per vittime individuate dalla presente legge nei bandi regionali, provinciali e comunali che assegnano contributi di qualsiasi tipo in attuazione di politiche abitative e di edilizia residenziale.
3. Per coloro che hanno riportato una invalidità permanente, l'entità dei benefici può essere commisurata al grado di invalidità, secondo quanto sarà stabilito nel regolamento attuativo.
4. La Giunta regionale, con regolamento da adottarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, definisce le modalità di attuazione e di erogazione dei benefici previsti».
1. All'articolo 15 della
1. L'articolo 16 della
«Art. 16
(Norma finanziaria)
1. Agli oneri derivanti dalla presente legge, quantificati per l'esercizio finanziario 2011 in Euro 450.000,00 si provvede nei limiti della disponibilità già esistente all'UPB 7.2.01.02 (capitolo 72010206) dello stato di previsione della spesa dello stesso bilancio.
2. Per gli anni successivi, alla copertura finanziaria degli oneri previsti dalle presente legge, si provvede, nei limiti consentiti dalla effettiva disponibilità di risorse autonome, con la legge di approvazione del Bilancio della Regione e con la collegata legge finanziaria che l'accompagna».
1. Alla
«Art. 17 bis. (Testimoni di giustizia)
1. Ove consentito dalla vigente normativa di settore, i benefici della presente legge sono estesi ai testimoni di giustizia, la cui qualifica venga riconosciuta dalla Commissione ex articolo 10
1. Il comma 2 dell'articolo 2 della
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
[1] Abrogata dall'art. 60 della