§ 4.7.58 - L.R. 12 febbraio 2016, n. 3.
Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 19 aprile 2012, n. 13 (Disposizioni dirette alla tutela della sicurezza e alla qualità del lavoro, al [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Calabria
Materia:4. sviluppo economico
Capitolo:4.7 lavoro e formazione professionale
Data:12/02/2016
Numero:3


Sommario
Art. 1.  (Integrazioni all'articolo 3 della l.r. n. 13/2012)
Art. 2.  (Integrazioni dopo l'articolo 10)
Art. 3.  (Norma finanziaria)
Art. 4.  (Entrata in vigore)


§ 4.7.58 - L.R. 12 febbraio 2016, n. 3.

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 19 aprile 2012, n. 13 (Disposizioni dirette alla tutela della sicurezza e alla qualità del lavoro, al contrasto e all’emersione del lavoro non regolare).

(B.U. 15 febbraio 2016, n. 14)

 

Art. 1. (Integrazioni all'articolo 3 della l.r. n. 13/2012)

1. Alla fine del comma 4 dell'articolo 3 della legge regionale 19 aprile 2012, n. 13 (Disposizioni dirette alla tutela della sicurezza e alla qualità del lavoro, al contrasto e all’emersione del lavoro non regolare) è aggiunto il seguente periodo: "Al Presidente e ai componenti della commissione non è attribuito alcun compenso o indennità; se, per ragioni attinenti alla loro funzione, si rechino in località diverse da quelle di residenza, è corrisposto unicamente il rimborso delle spese di trasferta documentate."

 

     Art. 2. (Integrazioni dopo l'articolo 10)

1. Dopo l'articolo 10 della l.r. n. 13/2012 sono inseriti i seguenti:

“Art. 10 bis. (Responsabilità sociale delle imprese)

1. La Regione, allo scopo di promuovere la responsabilità sociale delle imprese quale strumento per migliorare la qualità del lavoro, definisce, con apposita deliberazione di Giunta regionale da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i criteri per la valutazione della responsabilità sociale delle imprese operanti nel territorio regionale, previa consultazione con le associazioni delle imprese, dei lavoratori, dei consumatori e degli utenti dei servizi maggiormente rappresentative sul territorio regionale, previo parere delle commissioni consiliari competenti.

2. Nella definizione dei criteri di cui al comma 1 si tiene conto, prioritariamente, del possesso da parte dell'impresa dei seguenti requisiti:

a) dell'applicazione delle clausole contrattuali dirette alla salvaguardia dei livelli occupazionali e salariali, all'uniformità dei trattamenti contrattuali e ad assicurare i diritti acquisiti dai lavoratori;

b) della realizzazione di progetti di flessibilità per la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, ai sensi dell'articolo 9 della legge 8 marzo 2000, n. 53 (Disposizioni per il sostegno della maternità e della paternità, per il diritto alla cura e alla formazione e per il coordinamento dei tempi delle città) e successive modifiche;

c) del rispetto e dell'applicazione della normativa e delle relative misure in materia di immigrazione ed integrazione etnica;

d) del numero di infortuni sul lavoro avvenuti in azienda negli ultimi cinque anni;

e) del numero dei lavoratori a tempo indeterminato presenti in azienda sul totale dei lavoratori occupati;

f) del numero di assunzioni a tempo indeterminato effettuate negli ultimi cinque anni, comprese le assunzioni riguardanti lavoratori già presenti in azienda con tipologie contrattuali diverse dal rapporto di lavoro subordinato;

g) del numero di contratti di lavoro a tempo determinato trasformati a tempo indeterminato negli ultimi cinque anni.

3. Nell’ambito delle finalità di cui alla presente legge, la Regione promuove, ai sensi dell’articolo 2570 del codice civile e degli articoli 11 e 19, comma 3, del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30 (Codice della proprietà industriale, a norma dell’articolo 15 della legge 12 dicembre 2002, n. 273), il marchio etico, inteso come

elemento distintivo della Regione, del quale possono essere concessionarie le aziende socialmente responsabili per:

a) sviluppare una maggiore sensibilità tra i cittadini nei confronti delle problematiche connesse al lavoro minorile, al lavoro nero, al rispetto dei diritti sindacali e della sostenibilità ambientale;

b) promuovere le attività delle imprese di produzione e di commercializzazione che non si avvalgono in alcuna fase della realizzazione e della commercializzazione del prodotto, di lavoro minorile o di lavoro nero;

c) rendere identificabili sul mercato i prodotti così ottenuti e commercializzati.

 

     Art. 10 ter. (Disposizioni specifiche per il settore agricolo)

1. Per agevolare l'incontro tra domanda e offerta di lavoro, favorire un monitoraggio dell'andamento del lavoro stagionale a tempo determinato in agricoltura e far emergere il mercato sommerso del lavoro agricolo, sono istituiti presso i centri regionali per 1’impiego, senza oneri finanziari a carico del bilancio regionale e previa stipula di specifici protocolli d'intesa con i centri per l'impiego territorialmente competenti, gli elenchi di prenotazione per il settore agricolo su base provinciale/territoriale nei quali possono confluire volontariamente tutti i lavoratori disponibili alle assunzioni o riassunzioni presso le imprese agricole.

2. Alla regolamentazione degli elenchi di cui al comma 1, gestiti anche con procedura telematica, si provvede con atto della Giunta regionale, previa intesa con i centri per l'impiego e con le organizzazioni datoriali e sindacali maggiormente rappresentative sul piano regionale.

3. Al fine di sottrarre la funzione di trasportatore al caporale e sostenere forme di mobilità alternative e complementari dedicate ai lavoratori, gli enti locali, nel rispetto dei propri statuti, possono sottoscrivere intese o convenzioni con le aziende di trasporto pubblico locale e con i rappresentanti delle organizzazioni dei produttori e della grande distribuzione, allo scopo di assicurare l’accompagnamento del lavoratore fino al luogo della sua prestazione lavorativa [1].

 

     Art. 10 quater. (Campagne di informazione)

1. La Regione promuove ed organizza, d'intesa con la Commissione regionale per l'emersione del lavoro non regolare, campagne per la sensibilizzazione, la conoscenza, l'informazione sulle problematiche relative all'economia sommersa e sulla normativa relativa alla sicurezza nei luoghi di lavoro. Tale attività viene esercitata da consulenti esterni o professionalità interne alla Regione Calabria a titolo gratuito.

2. Con il regolamento di attuazione di cui all'articolo 7 sono indicati criteri e modalità per la promozione e l'organizzazione delle campagne di cui al comma 1.

 

     Art. 10 quinquies. (Osservatorio regionale della Calabria sull'economia sommersa)

1. La Regione Calabria istituisce, presso il dipartimento regionale competente in materia di lavoro, l'Osservatorio regionale della Calabria sull'economia sommersa (ORCES), con la funzione di effettuare studi e analisi delle principali problematiche dell'economia sommersa e dei loro riflessi sul mercato del lavoro al fine di supportare la programmazione della Regione Calabria in materia di politiche per l'emersione del lavoro non regolare, sviluppo del sistema delle imprese, incremento dell'occupazione, e di sorvegliare l'applicazione delle previsioni della presente legge. L'Osservatorio, inoltre, ha la funzione di creare una banca dati integrata in grado di interagire con soggetti che

si occupano istituzionalmente della gestione e del controllo del mercato del lavoro in una logica di collaborazione e di scambio di conoscenze.

2. L'attività dell'Osservatorio consiste:

a) nell'osservazione, nella costruzione e nell'analisi di specifiche variabili collegate direttamente e indirettamente all'economia sommersa e ai processi di emersione con particolare riguardo all’occupazione regolare, agli indicatori di emersione e alla divulgazione delle conoscenze;

b) nell'osservazione diretta, sul territorio, delle situazioni di sommerso e di semi-sommerso, anche attraverso micro - ricerche territoriali con metodologie già sperimentate dal Comitato nazionale per l'emersione non regolare, in particolare mediante tecniche di analisi quali - quantitativa per settori e per sistemi locali produttivi;

c) nell’analizzare le caratteristiche del lavoro regolare nella Regione e per provincia;

d) nello sviluppare uno studio empirico al fine di verificare l'impatto del fenomeno del lavoro irregolare e del sommerso sull'economia locale;

e) nel ricostruire, sulla base dei dati ottenuti attraverso analisi statistiche, la mappatura degli addensamenti di imprese e dei sistemi locali presenti in Calabria, al fine di fornire un'analisi delle principali problematiche dell'economia sommersa, del lavoro irregolare e dei loro riflessi sulla domanda di lavoro;

f) nell’analizzare i settori di attività a rischio di lavoro sommerso o di sfruttamento lavorativo della manodopera straniera.

3. I componenti dell'Osservatorio operano a titolo gratuito. La composizione dell'ORCES, le modalità di designazione dei componenti esterni e di funzionamento, sono stabiliti con il regolamento di attuazione."

 

     Art. 3. (Norma finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dall’attuazione della presente legge, quantificati per l’esercizio finanziario 2016 in euro 16.200,00, si provvede per l’anno in corso con la disponibilità esistente al Programma U.20.03 – Altri fondi – capitolo U0700110101 «Fondo occorrente per far fronte agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi che si perfezionano dopo l’approvazione del bilancio recanti spese di parte corrente (Tabella A Legge finanziaria regionale)» dello stato di previsione della spesa del bilancio 2016-2018, che viene ridotto del medesimo importo.

2. La disponibilità finanziaria di cui al comma 1 è utilizzata nell’esercizio in corso ponendo la competenza della spesa nel capitolo U0223311405 dello stato di previsione della spesa del bilancio 2016-2018. La Giunta regionale è autorizzata ad apportare le necessarie modifiche ed integrazioni al documento tecnico con le modalità previste dall’articolo 12 della legge regionale n. 32 del 30 dicembre 2015.

3. Per gli anni successivi, agli oneri quantificati a regime in euro 16.200,00, si provvede, nei limiti consentiti dalla effettiva disponibilità di risorse autonome, con la legge di approvazione del bilancio di previsione annuale e con la legge di stabilità regionale di accompagnamento.

 

     Art. 4. (Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale telematico della Regione Calabria (BURC).


[1] Comma abrogato dall'art. 60 della L.R. 26 aprile 2018, n. 9.