§ 4.6.35 - L.R. 27 maggio 2019, n. 4.
Disposizioni urgenti di protezione civile per il sostegno finanziario delle attività anti incendio boschivo.


Settore:Codici regionali
Regione:Abruzzo
Materia:4. assetto e utilizzazione del territorio
Capitolo:4.6 calamità pubbliche, protezione civile
Data:27/05/2019
Numero:4


Sommario
Art. 1.  (Disposizioni urgenti di protezione civile per il sostegno finanziario delle attività anti incendio boschivo)
Art. 2.  (Modifica alla L.R. 1/2019)
Art. 3.  (Entrata in vigore)


§ 4.6.35 - L.R. 27 maggio 2019, n. 4.

Disposizioni urgenti di protezione civile per il sostegno finanziario delle attività anti incendio boschivo.

(B.U. 29 maggio 2019, n. 21)

 

Art. 1. (Disposizioni urgenti di protezione civile per il sostegno finanziario delle attività anti incendio boschivo)

1. Al fine di garantire la copertura degli oneri delle attività anti incendio boschivo (A.I.B.), per l'esercizio 2019, è autorizzata la spesa di euro 739.000,00 cui si fa fronte con le risorse allocate alla Missione 09 "Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente" - Programma 01 "Difesa del Suolo" - Titolo II, dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale.

2. Ai fini della copertura della spesa di cui al comma 1, nello stato di previsione della spesa di bilancio regionale 2019 - 2021, esercizio 2019, sono apportate le seguenti variazioni compensative di competenza e cassa:

a) in aumento parte Spesa: Titolo I, Missione 11, Programma 01, per complessivi euro 739.000,00 così ripartiti:

1) euro 250.000,00 capitolo di spesa 151300/9;

2) euro 450.000,00 capitolo di spesa 151300/14;

3) euro 39.000,00 capitolo di spesa 151300/16;

b) in diminuzione parte Spesa: Titolo II, Missione 09, Programma 01, capitolo di spesa n. 152108/2 per euro 739.000,00.

 

     Art. 2. (Modifica alla L.R. 1/2019)

1. Al comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale 29 gennaio 2019, n. 1 (Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio di previsione finanziario 2019-2021 della Regione Abruzzo (Legge di Stabilità regionale 2019)) le parole "agli interventi inerenti le attività di monitoraggio delle acque superficiali e sotterranee e agli interventi di tutela delle risorse idriche e dell'assetto idraulico e idrogeologico" sono sostituite dalle seguenti: "agli interventi inerenti le attività di monitoraggio delle acque superficiali e sotterranee, agli interventi di tutela delle risorse idriche e dell'assetto idraulico e idrogeologico e alle attività anti incendio boschivo".

 

     Art. 3. (Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo in versione Telematica (BURAT).