§ 4.4.244 - L.R. 21 ottobre 2013, n. 36.
Attribuzione delle funzioni relative al servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e modifiche alla legge regionale 19 dicembre 2007, n. 45 [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Abruzzo
Materia:4. assetto e utilizzazione del territorio
Capitolo:4.4 tutela dell'ambiente
Data:21/10/2013
Numero:36


Sommario
Art. 1 . (Principi)
Art. 2 . (Ambiti Territoriali Ottimali)
Art. 3 . (Commissario Unico Straordinario)
Art. 4 . (Autorità per la gestione integrata dei rifiuti urbani)
Art. 5 . (Attribuzione delle funzioni già esercitate dalle Autorità d’Ambito)
Art. 6 . (Articolazione organizzativa dell’AGIR)
Art. 7 . (Assemblea)
Art. 8 . (Funzioni dell’Assemblea)
Art. 9 . (Direttore generale)
Art. 10 . (Funzioni del Direttore generale)
Art. 11 . (Consiglio direttivo)
Art. 12 . (Revisore unico dei conti)
Art. 13 . (Gestore del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani)
Art. 14 . (Vigilanza e controllo sui soggetti gestori)
Art. 15 . (Piano d’ambito)
Art. 16 . (Riorganizzazione aziendale)
Art. 17 . (Disposizioni transitorie relative al servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani)
Art. 18 . (Abrogazioni e modifiche alla L.R. 45/2007)
Art. 19 . (Disposizioni in materia sanzionatoria. Modifiche all’art. 64 della l.r. 45/2007)
Art. 20 . (Rinvio)
Art. 21 . (Entrata in vigore)


§ 4.4.244 - L.R. 21 ottobre 2013, n. 36.

Attribuzione delle funzioni relative al servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e modifiche alla legge regionale 19 dicembre 2007, n. 45 (Norme per la gestione integrata dei rifiuti)

(B.U. 6 novembre 2013, n. 40)

 

     Art. 1. (Principi)

1. La presente legge, in attuazione dell’articolo 2, comma 186 bis della legge 23 dicembre 2009, n. 191 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge Finanziaria 2010), detta nuove norme per l’organizzazione territoriale e l’esercizio appropriato delle funzioni pubbliche relative al servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, previste dal D.Lgs. 3.4.2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), già esercitate dalle Autorità d’Ambito, di seguito denominata AdA di cui all’articolo 7, della legge regionale 19.12.2007, n. 45 (Norme per la gestione integrata dei rifiuti), nel rispetto dei principi di sussidiarietà, differenziazione, adeguatezza e leale collaborazione con gli enti locali.

 

2. Nel perseguimento delle finalità indicate al comma 1 sono assicurati:

 

a) il rispetto dei principi di efficienza, efficacia ed economicità per la gestione integrata dei rifiuti urbani, nonché di separazione delle relative funzioni amministrative di organizzazione e di controllo da quelle di erogazione dei servizi;

 

b) il conseguimento di adeguati livelli tariffari in conformità ai principi di gradualità, responsabilizzazione, equità e perequazione a livello di ambito territoriale ottimale;

 

c) una programmazione ed una gestione integrata dei rifiuti urbani basata prioritariamente sulla prevenzione e sulla riduzione della produzione, sulla raccolta differenziata, sul recupero ed il loro corretto smaltimento, anche al fine del loro adeguato ed economico riutilizzo, reimpiego e riciclaggio;

 

d) un’organizzazione dello svolgimento del servizio di gestione integrata dei rifiuti tale da consentire economie di scala e di differenziazione idonee a massimizzare l’efficienza del servizio.

 

          Art. 2. (Ambiti Territoriali Ottimali)

1. Per le finalità di cui al comma 1, dell’articolo 1, ed al fine di garantire una gestione unitaria, il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani è organizzato in un Ambito Territoriale Ottimale unico regionale, denominato: "ATO Abruzzo".

 

2. Il Piano d’Ambito per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani (di seguito denominato "PdA") di cui all’articolo 15 delimita, ai soli fini gestionali, sub ambiti territoriali almeno su base provinciale, fatto salvo quanto disposto dall’articolo 200, comma 6, del D.Lgs. 3.4.2006, n. 152 (Norme in materia ambientale).

 

3. La delimitazione e le eventuali modifiche dei sub ambiti territoriali dell’ATO Abruzzo sono comunicate ai comuni dalla struttura regionale competente in materia di rifiuti (di seguito denominata: "Struttura regionale competente").

 

4. All’interno dell’ATO Abruzzo non possono essere istituite ripartizioni amministrative.

 

5. Possono essere delimitati e costituiti ATO interregionali tramite accordo di programma tra le Regioni interessate ai sensi dell’articolo 200, comma 3, del D.Lgs. 152/2006. A tal fine, sentita l’Autorità per la gestione integrata dei rifiuti urbani di seguito denominata AGIR, di cui all’articolo 4, la Giunta regionale può stipulare accordi per ricomprendere comuni di altre Regioni nell’ATO Abruzzo o per l’inserimento di comuni dell’ATO Abruzzo in un ATO limitrofo di altra regione.

 

          Art. 3. (Commissario Unico Straordinario)

1. Ai fini della costituzione dell’AGIR di cui all’articolo 4, con decreto del Presidente della Giunta regionale, viene nominato, senza oneri per il bilancio regionale, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un Commissario Unico Straordinario, scelto tra i dirigenti regionali in servizio al momento del conferimento della nomina, in possesso di adeguata professionalità, che opera in base alle modalità ed agli indirizzi definiti con atto della Giunta regionale e svolge in particolare i seguenti compiti:

 

a) verifica della corretta attuazione delle disposizioni nazionali e regionali in materia di riorganizzazione degli ATO e di soppressione delle Autorità d’Ambito eventualmente istituite ai sensi dell’articolo 7 della L.R. 45/2007 e adozione degli atti necessari alla liquidazione delle stesse ai sensi della normativa vigente;

 

b) proposta al Presidente della Giunta regionale del commissariamento dei consorzi obbligatori comprensoriali istituiti ai sensi della legge regionale 8 settembre 1988, n. 74 (Piano regionale di organizzazione dei servizi di smaltimento dei rifiuti solidi urbani, tossici e nocivi);

 

c) promozione dell’unitarietà delle gestioni all’interno dell’ATO Abruzzo di cui al comma 1 dell’articolo 2, anche con l’introduzione di sistemi di premialità, nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale vigente in materia di affidamento dei servizi pubblici locali a rilevanza economica;

 

d) elaborazione dello schema di convenzione dell’AGIR di cui all’articolo 4, previo parere del Consiglio delle Autonomie locali di cui alla legge regionale 11 dicembre 2007, n. 41 (Istituzione e disciplina del Consiglio delle Autonomie locali), da proporre alla Giunta regionale che lo approva con proprio atto, sentita la Commissione consiliare competente;

 

e) elaborazione dello schema di statuto contenente le norme di funzionamento dell’AGIR di cui all’articolo 4, da proporre alla Giunta regionale che lo approva con proprio atto, sentita la Commissione consiliare competente;

 

f) svolgimento dei compiti dell’Assemblea e del Direttore generale dell’AGIR di cui all’articolo 4 fino alla nomina degli stessi;

 

g) svolgimento delle funzioni e delle attività necessarie per l’affidamento del servizio di gestione integrata dei rifiuti, fino alla nomina degli stessi.

 

2. Il Commissario Unico Straordinario invia ai comuni dell’ATO Abruzzo la convenzione di cui al comma 1, lett. d), che è approvata in conformità al testo inviato, entro il termine perentorio di 30 giorni dalla data di ricevimento. In caso di inerzia del comune interessato, il Commissario Unico Straordinario è autorizzato ad attivare i poteri sostitutivi, in particolare per:

 

a) l’approvazione della convenzione e dello statuto dell'AGIR;

 

b) la sottoscrizione dell’atto costitutivo dell’AGIR di cui all’articolo 4.

 

3. La durata dell’incarico del Commissario Unico Straordinario è fissata in 180 giorni decorrenti dalla notifica del provvedimento di nomina, entro il quale deve effettuarsi l’elezione del presidente dell’Assemblea di cui all’articolo 7, comma 1.

 

4. Il Commissario Unico Straordinario, per lo svolgimento dei compiti assegnati e per far fronte alle necessità organizzative, può avvalersi di uffici e servizi degli enti locali, previa intesa con gli stessi. Allo stesso modo opera il presidente dell’Assemblea, il presidente del Consiglio direttivo, il Direttore generale, successivamente eletti, fino alla costituzione dell’ufficio dell’AGIR per lo svolgimento delle attività tecnico - amministrative di cui all’articolo 6.

 

          Art. 4. (Autorità per la gestione integrata dei rifiuti urbani)

1. E’ istituita l’Autorità per la gestione integrata dei rifiuti urbani (AGIR), ente rappresentativo di tutti i comuni dell’ATO Abruzzo, a cui i comuni partecipano obbligatoriamente.

 

2. L’AGIR di cui al comma 1 ha personalità giuridica di diritto pubblico ed è dotata di autonomia organizzativa, amministrativa e contabile.

 

3. L’AGIR di cui al comma 1 è dotata di un proprio patrimonio costituito da:

 

a) un fondo di dotazione costituito dalle quote di rappresentanza di cui al comma 5;

 

b) gli eventuali conferimenti in natura effettuati dai comuni;

 

c) acquisizioni dirette effettuate dall’AGIR con mezzi propri.

 

4. Le spese di funzionamento dell’AGIR sono definite e ripartite tra i comuni secondo le modalità indicate nello statuto di cui all’articolo 3.

 

5. Le quote di rappresentanza dei comuni nell’AGIR sono determinate nel seguente modo:

 

a) 30 per cento, ai comuni in base alla superficie del proprio territorio;

 

b) 70 per cento, ai comuni in base alla popolazione residente in ciascun comune, risultante dai dati del più recente censimento ISTAT.

 

6. Le quote di rappresentanza di cui al comma 5 vengono ridefinite entro due anni da ogni censimento ISTAT della popolazione o dalla modifica delle circoscrizioni territoriali di un Comune.

 

7. L’AGIR è validamente costituita in prima convocazione con l’intervento dei comuni che ne fanno parte rappresentanti almeno i due terzi delle quote dell’Assemblea e, in seconda convocazione, con l’intervento dei comuni che ne fanno parte rappresentanti almeno un terzo delle quote dell’Assemblea.

 

8. Fatto salvo quanto previsto dalla presente legge, all’AGIR si applicano le disposizioni di cui al titolo IV della parte I^ e ai titoli I, II, III, IV, V, VI e VII della parte II^ del D.L. 18.8.2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) e successive modificazioni.

 

9. Gli organi dell’AGIR sono:

 

a) l’Assemblea di cui all’articolo 7;

 

b) il Direttore generale di cui all’articolo 9;

 

c) il Consiglio direttivo di cui all’articolo 11;

 

d) il Revisore unico dei conti di cui all’articolo 12.

 

          Art. 5. (Attribuzione delle funzioni già esercitate dalle Autorità d’Ambito)

1. Le funzioni già esercitate dall’AdA di cui all’articolo 7, della L.R. 45/2007 sono trasferite ai comuni che le esercitano obbligatoriamente tramite l’AGIR istituita ai sensi dell’articolo 4.

 

2. L’AGIR svolge le funzioni di programmazione, organizzazione e controllo sull’attività di gestione del servizio.

 

          Art. 6. (Articolazione organizzativa dell’AGIR)

1. L’AGIR è dotata di un ufficio per lo svolgimento delle attività tecnico-amministrative ed operative.

 

2. Ai fini del comma 1, l’AGIR è dotata di un proprio ruolo organico a cui si applica lo stato giuridico ed il trattamento economico dei contratti collettivi nazionali di lavoro che trovano applicazione per i dipendenti degli enti locali.

 

3. L’AGIR, nel rispetto di quanto previsto dalla presente legge, adotta un apposito regolamento per la disciplina della propria organizzazione interna.

 

4. Al fine della dotazione del proprio ruolo organico, l'AGIR può utilizzare anche il personale proveniente dai Consorzi pubblici disciolti e costituiti ai sensi della L.R. 74/1988 per la gestione dei rifiuti.

 

          Art. 7. (Assemblea)

1. L’Assemblea è composta da tutti i sindaci o loro delegati dei comuni appartenenti all’ATO Abruzzo. I membri dell’Assemblea eleggono al loro interno un presidente con funzioni di direzione e coordinamento dei lavori della stessa.

 

2. L’Assemblea delibera validamente con le maggioranze stabilite dallo statuto.

 

3. Fino alla costituzione dell’AGIR, l’Assemblea delibera validamente in prima convocazione con la presenza almeno di 1/3 dei comuni facenti parte dell’ATO Abruzzo e in seconda convocazione con la presenza di almeno ¼ dei comuni dell’ATO Abruzzo.

 

4. Alle sedute dell’Assemblea sono invitati a partecipare, con funzioni consultive e senza diritto di voto, l’assessore regionale competente ovvero, in caso di sua assenza, il dirigente della Struttura regionale competente, nonché i presidenti delle province o loro delegati.

 

5. Ai componenti dell’Assemblea non è dovuto alcun compenso, gettone o indennità per l’esercizio delle funzioni svolte. Agli stessi è dovuto il rimborso delle spese di trasferta ai sensi della normativa vigente.

 

          Art. 8. (Funzioni dell’Assemblea)

1. L’Assemblea svolge funzioni di indirizzo e di alta amministrazione dell’AGIR. In particolare provvede:

 

a) all’approvazione dello statuto contenente le norme di funzionamento dell’AGIR, sulla base dello schema tipo, approvato dalla Giunta regionale;

 

b) all’approvazione della ricognizione impiantistica di smaltimento e recupero compreso quella di titolarità di soggetti diversi dagli enti locali di riferimento;

 

c) all’approvazione e aggiornamento del PdA di cui all’articolo 15;

 

d) alla determinazione e modulazione della tariffa del servizio;

 

e) alla scelta della forma di gestione;

 

f) all’approvazione del contratto di servizio, sulla base dello schema tipo adottato dalla Giunta regionale ai sensi dell’articolo 203 del D.Lgs. 152/2006;

 

g) all’approvazione della carta della qualità del servizio che il gestore è tenuto ad adottare;

 

h) alla nomina del Direttore generale, nel rispetto di quanto previsto all’articolo 9, del Revisore unico dei conti, nonché dei membri del Consiglio direttivo;

 

i) alla formulazione di indirizzi al Direttore generale per l’amministrazione dell’AGIR;

 

j) all’approvazione del programma annuale delle attività e dei bilanci dell’ente predisposti dal Direttore generale;

 

k) all’affidamento, per la gestione ed erogazione dei servizi di gestione integrata dei rifiuti urbani, ai sensi dell’articolo 202 del D.Lgs. 152/2006 e nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale sull’evidenza pubblica, delle seguenti attività:

 

1. la gestione ed erogazione del servizio, che può comprendere le attività di gestione e realizzazione degli impianti;

 

2. la raccolta, la raccolta differenziata, la commercializzazione e l’avvio a smaltimento e recupero, nonché ricorrendo le ipotesi di cui al punto 1), lo smaltimento completo di tutti i rifiuti urbani e assimilati prodotti all’interno dell’ATO Abruzzo.

 

          Art. 9. (Direttore generale)

1. Il Direttore generale è l’organo di amministrazione dell’AGIR ed è nominato dall’Assemblea, entro trenta giorni dalla data di primo insediamento del Consiglio direttivo nonché entro 30 giorni dalla data di scadenza dell’incarico conferito, sulla base di una terna di soggetti designati dal Consiglio direttivo di cui all’articolo 11 previa selezione di merito tramite avviso pubblico al fine di valutare il possesso di idonea laurea magistrale, o equivalente, e di alta professionalità e comprovata esperienza manageriale, almeno quinquennale, nel settore dei servizi pubblici locali o con documentata esperienza, almeno quinquennale, di direzione amministrativa, tecnica o gestionale, in strutture pubbliche o private nel settore dei servizi pubblici locali.

 

2. Decorso infruttuosamente il termine di cui al comma 1, il Direttore generale è nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale tra i soggetti indicati nella terna di cui al comma 1.

 

3. Il rapporto di lavoro del Direttore generale è disciplinato con contratto a tempo determinato di diritto pubblico secondo le modalità previste dalla normativa vigente in materia di ordinamento degli Enti Locali ed ha durata pari a tre anni. Il Direttore generale percepisce un trattamento economico equivalente a quello previsto dai vigenti contratti collettivi nazionali e decentrati per il personale degli enti locali, fatto salvo quanto previsto dal comma 3, dell’articolo 110, del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 (Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali).

 

4. L’incarico di Direttore generale ha carattere di esclusività e, per i dipendenti pubblici, è subordinato al collocamento in aspettativa senza assegni o fuori ruolo. Il periodo di aspettativa è utile ai fini del trattamento di quiescenza e di previdenza ed i relativi oneri contributivi sono a carico del bilancio dell’AGIR.

 

5. Alla nomina del Direttore generale si applicano le cause di esclusione ed incompatibilità definite dal D.Lgs. 8 aprile 2013, n. 39 (Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190) e dalla legge regionale 14.9.1999, n. 77 (Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo) e successive modifiche.

 

6. Il contratto disciplina la revoca dell’incarico, nonché la risoluzione anticipata del rapporto di lavoro, anche con riferimento a cause imputabili alla responsabilità dello stesso Direttore generale.

 

7. L’incarico di Direttore generale è revocato dall’Assemblea, nei casi previsti dal contratto di lavoro o in caso di grave violazione degli indirizzi impartiti dall’Assemblea stessa, con le seguenti modalità:

 

a) su proposta del Consiglio direttivo, approvata a maggioranza dei componenti dell’Assemblea;

 

b) su proposta e approvazione della maggioranza dei componenti dell’Assemblea, dandone comunicazione al Presidente della Giunta regionale.

 

          Art. 10. (Funzioni del Direttore generale)

1. Il Direttore generale ha la rappresentanza legale dell’ente e provvede in particolare:

 

a) all’affidamento del servizio;

 

b) alla gestione del contratto di servizio;

 

c) al controllo sull’attività del soggetto gestore del servizio ed all’applicazione delle sanzioni e delle penali contrattuali previste in caso di inadempienza del gestore medesimo, nonché all’esercizio dei poteri sostitutivi secondo quanto previsto all’articolo 14;

 

d) alla certificazione del conseguimento degli obiettivi di riduzione dei rifiuti urbani biodegradabili da conferire in discarica ai sensi dell’articolo 5, del D.Lgs. 13 gennaio 2003, n. 36 (Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti), secondo i criteri, le modalità ed i tempi stabiliti nel programma regionale di cui all’articolo 27, comma 1 della L.R. 45/2007;

 

e) all’invio alla Giunta regionale di un rapporto annuale sui rifiuti urbani biodegradabili conferiti in discarica;

 

f) alla predisposizione entro un anno dalla sua nomina del PdA di cui all’articolo 15;

 

g) alla predisposizione di una relazione annuale sull’attività svolta, sulla gestione integrata dei rifiuti e sul rispetto del PdA e del contratto di servizio;

 

h) alla predisposizione degli atti da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea.

 

2. Il Direttore generale dispone sull’organizzazione interna e sul funzionamento dell’AGIR, dirigendone la struttura operativa, ed in particolare provvede:

 

a) all’adozione del programma annuale delle attività dell’ente;

 

b) all’adozione dei bilanci dell’ente;

 

c) all’approvazione del regolamento interno di organizzazione.

 

3. Ai soli fini della stipula del contratto del Direttore generale, la rappresentanza legale dell’ente è attribuita al presidente dell’Assemblea.

 

          Art. 11. (Consiglio direttivo)

1. Il Consiglio direttivo ha funzioni consultive e di controllo nonché quelle delegate dall’Assemblea. Esso è composto da sette membri che durano in carica tre anni, nominati dall’Assemblea tra i suoi componenti garantendo la rappresentanza di almeno un comune inferiore a cinquemila abitanti di cui all’articolo 4 della legge regionale 27 giugno 2008, n. 10 (Riordino delle Comunità montane abruzzesi e modifiche a leggi regionali).

 

2. Il Consiglio direttivo formula proposte ed esprime pareri preventivi sugli atti del Direttore generale da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea, e verifica la coerenza dell’attività del Direttore generale rispetto agli indirizzi formulati dall’Assemblea, informandone la stessa Assemblea. Propone altresì all’Assemblea la terna di soggetti di cui all’articolo 9, comma 1.

 

3. Il Consiglio direttivo delibera validamente con la presenza di quattro membri ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del presidente.

 

4. Alle sedute del Consiglio direttivo è invitato a partecipare, con funzioni consultive e senza diritto di voto, l’assessore regionale competente per materia ovvero, in caso di sua assenza, il dirigente della struttura regionale competente.

 

5. I membri del Consiglio direttivo eleggono al loro interno un presidente, con funzioni di organizzazione e coordinamento dei lavori dello stesso.

 

6. Ai componenti del Consiglio direttivo non è dovuto alcun compenso, gettone o indennità per l’esercizio delle funzioni da loro svolte. Agli stessi è dovuto il rimborso delle spese di trasferta ai sensi della normativa vigente.

 

          Art. 12. (Revisore unico dei conti)

1. L’Assemblea nomina il Revisore unico dei conti ed il suo supplente fra i soggetti iscritti nell’Albo unico dei dottori commercialisti ed esperti contabili istituito ai sensi del D.Lgs. 28 giugno 2005, n. 139 "Costituzione dell’Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili a norma dell’articolo 2 della L. 24 febbraio 2005, n. 34".

 

2. Il Revisore unico dei conti resta in carica tre anni e non può essere riconfermato.

 

3. Al Revisore unico dei conti spetta un’indennità annua determinata dall’Assemblea, nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 241 del D.Lgs. 267/2000, facendo riferimento, per quanto riguarda la classe demografica, al comune dell’ambito territoriale ottimale con il maggior numero di abitanti.

 

4. Il Revisore unico dei conti verifica la regolarità della gestione e la corretta applicazione delle norme di amministrazione, di contabilità e fiscali.

 

5. Il Revisore unico dei conti relaziona annualmente all’Assemblea sui risultati dell’attività svolta.

 

          Art. 13. (Gestore del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani)

1. Per garantire che la gestione unitaria risponda a criteri di efficienza ed efficacia, il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani è affidato secondo le norme vigenti in materia di affidamento dei servizi pubblici locali a rilevanza economica.

 

2. I rapporti tra l’AGIR ed i soggetti gestori del servizio sono regolati da apposito contratto di servizio, sulla base dello schema tipo adottato con deliberazione della Giunta regionale, ai sensi dell’articolo 203 del D.Lgs. 152/2006.

 

          Art. 14. (Vigilanza e controllo sui soggetti gestori)

1. L’AGIR vigila sull’attività del soggetto gestore e controlla l’attuazione degli interventi previsti nel PdA di cui all’articolo 15 e del contratto di servizio di cui all’articolo 203 del D.Lgs. 152/2006.

 

2. Nell’ipotesi di inadempienze del gestore agli obblighi che derivano dalla legge o dal contratto di servizio, nonché in caso di mancata attuazione degli interventi previsti nel Piano d’Ambito, l’AGIR interviene per garantire l’adempimento da parte del gestore, esercitando tutti i poteri ad essa conferiti dalle disposizioni di legge e dal contratto.

 

3. Fatte salve le procedure per la contestazione degli inadempimenti stabilite dallo schema tipo di contratto di servizio adottato dalla Giunta regionale ai sensi dell’articolo 203 del D.Lgs. 152/2006, e ferma restando l’applicazione delle sanzioni e penali contrattuali, nonché la risoluzione del contratto, l’AGIR, previa diffida, può sostituirsi al gestore provvedendo a far eseguire a terzi le opere, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di appalti pubblici, valutando l’eventuale azione in danno nei confronti dello stesso.

 

4. Qualora l’AGIR non intervenga ai sensi del presente articolo, o comunque rimanga inerte, la Regione previa diffida esercita i poteri sostituitivi ai sensi dell’articolo 54 della L.R. 45/2007.

 

          Art. 15. (Piano d’ambito)

1. Il PdA delimita, ai fini gestionali, i sub ambiti territoriali di cui all’articolo 2, comma 2, specifica gli obiettivi da raggiungere nel periodo di affidamento e definisce gli standard prestazionali di servizio necessari al rispetto dei vincoli derivanti dalla normativa vigente, in relazione anche agli scenari di sviluppo demografico ed economico del territorio.

 

2. Il PdA costituisce, in attuazione della pianificazione regionale secondo i contenuti previsti dall’articolo 199 del D.Lgs. 152/2006, lo strumento per il governo delle attività di gestione necessarie per lo svolgimento del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e prevede il programma degli interventi, il modello gestionale ed organizzativo ed il piano economico finanziario.

 

3. Il PdA contiene in particolare:

 

a) l’analisi della situazione esistente, con individuazione delle eventuali criticità del sistema di gestione integrata dei rifiuti urbani;

 

b) l’individuazione dell’ambito territoriale ottimale per l’affidamento dei servizi per la gestione integrata dei rifiuti, delle opere e degli impianti da realizzare necessari per il raggiungimento dell’autosufficienza nello stesso, indicando i tempi di realizzazione;

 

c) la valutazione degli impatti significativi sull’ambiente e sul patrimonio culturale della rete degli impianti e dei servizi per la gestione integrata dei rifiuti;

 

d) la ricognizione degli impianti esistenti di titolarità di soggetti diversi dagli enti locali di riferimento, definendone la disponibilità delle potenzialità e capacità necessarie a soddisfare le esigenze di conferimento secondo tariffe di conferimento, regolate e predeterminate;

 

e) la ricognizione dei contratti in essere e la loro armonizzazione con la proposta di PdA.

 

4. Il PdA è depositato nei venti giorni successivi all’adozione da parte dell’AGIR presso le sedi delle Province e dei comuni dell’ATO Abruzzo.

 

5. Dell’adozione del PdA è data comunicazione su almeno due quotidiani locali entro dieci giorni.

 

6. Entro i trenta giorni successivi alla scadenza del termine per il deposito di cui al comma 4, il PdA è trasmesso alla Regione, specificando le eventuali osservazioni pervenute. La Regione, entro i successivi sessanta giorni, ne verifica la conformità al Piano regionale di gestione dei rifiuti (PRGR).

 

7. Entro trenta giorni dalla scadenza del termine per la verifica di conformità ovvero entro trenta giorni dalla comunicazione delle eventuali prescrizioni da parte della Giunta regionale, il PdA viene approvato in via definitiva conformemente alle prescrizioni stesse.

 

8. In caso di mancata conformità, la Struttura regionale competente convoca la conferenza di servizi ai sensi dell’articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e successive modificazioni, alla quale partecipano i rappresentanti della Giunta regionale e dell’AGIR per apportare le necessarie modifiche.

 

9. Il PdA approvato dall’AGIR è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione ed acquista efficacia dalla data di pubblicazione.

 

10. Il PdA è sottoposto a verifiche ed adeguamenti. Le variazioni strettamente necessarie all’adeguamento a nuove disposizioni o indirizzi di livello europeo, statale o regionale sono comunicate alla Regione senza necessità di essere sottoposte alla verifica di conformità.

 

11. Le previsioni contenute nel PdA sono vincolanti per gli enti e i soggetti interessati. In particolare i comuni, nell’ambito delle rispettive competenze, conformano i propri atti ed ordinamenti ai contenuti del PdA per la gestione integrata dei rifiuti ed hanno l’obbligo di realizzare tutti gli interventi ivi previsti.

 

12. Le disposizioni contenute nel PdA restano efficaci e sono valide sino all’adozione di eventuali modifiche ed integrazioni in sede di aggiornamento dello stesso.

 

13. La mancata adozione del PdA preclude la concessione di eventuali contributi regionali.

 

          Art. 16. (Riorganizzazione aziendale)

1. Dalla pubblicazione nel Bura della presente legge le aziende pubbliche ed a partecipazione pubblica operanti nei quattro sub ambiti provinciali possono promuovere processi di riorganizzazione aziendale attraverso operazioni di aggregazione, incorporazione e fusione.

 

2. La Regione definisce nell'ambito della programmazione del settore, provvedimenti di incentivazione e premialità, in particolare per la riorganizzazione dell'impiantistica e le attività di riqualificazione e formazione del personale che risultino necessari a seguito dei processi di riorganizzazione aziendale di cui al comma 1.

 

          Art. 17. (Disposizioni transitorie relative al servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani)

1. I soggetti pubblici e privati esercenti a qualsiasi titolo attività di gestione dei servizi pubblici locali assicurano l’integrale e regolare prosecuzione delle attività medesime ai sensi della normativa comunitaria e nazionale vigente sino all’istituzione ed organizzazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti da parte dell’AGIR di cui all’articolo 4.

 

2. Le funzioni di programmazione e controllo dei consorzi comprensoriali già istituiti ai sensi della L.R. 74/1988 cessano decorsi centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e, comunque, dalla data di costituzione dell'AGIR. Decorsi inutilmente i centoventi giorni e in caso di mancata costituzione dell'AGIR, le funzioni di programmazione e controllo sono esercitate dal Commissario Unico Straordinario di cui all’articolo 3.

 

3. Le funzioni di cui al comma 2 sono esercitate nel rispetto delle prescrizioni normative e delle previsioni contenute nel Piano Regionale di Gestione Rifiuti, approvato con L.R. 19.12.2007, n. 45 (Norme per la gestione integrata dei rifiuti) e successive modifiche ed integrazioni.

 

4. Entro i sei mesi successivi alla data di insediamento dell’Assemblea dell’AGIR, i Presidenti dei consigli di amministrazione dei consorzi comprensoriali, di cui al comma 2, effettuano la ricognizione della situazione patrimoniale, economica e finanziaria in essere dei concessionari e degli affidatari dei servizi pubblici locali recante:

 

a) l’individuazione di tutti i rapporti attivi e passivi;

 

b) l’accertamento della dotazione patrimoniale comprensiva dei beni mobili ed immobili;

 

c) il bilancio;

 

d) i dati concernenti le caratteristiche tecniche degli impianti e delle infrastrutture;

 

e) l’accertamento della dotazione di personale dipendente, con l’individuazione delle categorie e dei profili professionali esistenti.

 

5. Decorso inutilmente il termine di cui al comma 4, la ricognizione della situazione patrimoniale, economica e finanziaria dei concessionari e degli affidatari dei servizi pubblici locali è effettuata da un commissario ad acta all’uopo nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale.

 

6. Gli impianti e le altre dotazioni patrimoniali di proprietà degli enti locali già esistenti al momento dell’assegnazione del servizio sono conferiti in comodato ai soggetti affidatari del medesimo servizio, ai sensi dell’articolo 202, comma 4 del D.Lgs. 152/2006 nonché nei limiti e secondo le modalità previste dalle rispettive convenzioni di affidamento, tenendo conto degli oneri di ammortamento dei mutui accesi dagli enti locali e in ogni caso nel rispetto del codice civile.

 

7. Il trasferimento del personale è disposto ai sensi dell’articolo 202 del D.Lgs. 152/2006 e nell’osservanza delle procedure di informazione e di consultazione con le organizzazioni sindacali dei lavoratori dipendenti, a cui si applica la normativa sugli enti locali relativa alla mobilità e quanto previsto dall’articolo 2112 del codice civile.

 

8. Gli impianti di smaltimento e recupero la cui titolarità è diversa dagli enti locali non sono ricompresi nell’affidamento della gestione del servizio dei rifiuti urbani e restano inclusi nella regolazione pubblica del servizio. L’AGIR, su proposta del Direttore generale, individua detti impianti, regola i flussi verso gli stessi, stipula il relativo contratto di servizio e, sulla base dei criteri regionali, definisce la tariffa di conferimento ai sensi delle direttive regionali, tenendo conto dei costi effettivi e considerando anche gli introiti. All’affidatario del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani devono essere garantiti l’accesso agli impianti a tariffe regolate e predeterminate e le disponibilità delle potenzialità e capacità necessarie a soddisfare le esigenze di conferimento indicate nella programmazione. I gestori comunque prima di avvalersi dei suddetti impianti attivano le procedure di evidenza pubblica previste dalla normativa vigente sui servizi pubblici locali, al fine di verificare sul mercato la possibilità di ulteriore conferimento delle tariffe.

 

9. L’AGIR, ovvero nelle more della relativa costituzione, il Commissario Unico Straordinario, o la Giunta regionale nelle more della relativa nomina, sentita la struttura regionale competente, in caso di criticità riferite alla disponibilità delle potenzialità e capacità necessarie a soddisfare a livello regionale le esigenze di conferimento di cui alla programmazione di settore vigente, può individuare gli impianti di titolarità di soggetti diversi dagli enti locali di riferimento in relazione ai quali deve essere garantito ai gestori esistenti dei servizi di gestione dei rifiuti urbani l’accesso secondo le modalità indicate al comma 7.

 

10. L’affidamento del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, nel rispetto della vigente normativa comunitaria e nazionale, avviene secondo ambiti o bacini territoriali ottimali definiti dal PdA di cui all’articolo 15.

 

11. Per far fronte a situazioni di necessità ed urgenza, il Presidente della Giunta regionale per il tramite della Struttura regionale competente può altresì provvedere ai sensi dell’articolo 202, comma 5, del D.Lgs. 152/2006, anche in luogo del soggetto affidatario del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, in danno dello stesso, alla realizzazione di impianti previsti nella programmazione di settore.

 

12. Ferma restando la possibilità per le cooperative sociali in possesso dei requisiti di legge di partecipare alle procedure di affidamento del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, i gestori del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani sono autorizzati ad avvalersi delle cooperative sociali di tipo B di cui all’articolo 1, comma 1, della legge 8.11.1991, n. 381 (Disciplina delle cooperative sociali) per la gestione operativa dei centri di raccolta di cui all’articolo 183, comma 1, lettera mm) del D.Lgs. 152/2006. I gestori del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani che si avvalgono di cooperative sociali restano titolari e responsabili delle attività connesse all’effettuazione del servizio.

 

13. Trascorsi sei mesi dalla data di insediamento dell'Assemblea dell'AGIR di cui all'art. 4 è fatto divieto ai comuni di indire nuove procedure di gara per l'affidamento dei servizi di spazzamento, raccolta e trasporto.

 

14. Trascorsi sei mesi dalla data di insediamento dell'Assemblea dell'AGIR di cui all'art. 4 è fatto divieto ai comuni di aggiudicare in via provvisoria gare ad evidenza pubblica per l'affidamento dei servizi di spazzamento, raccolta e trasporto.

 

          Art. 18. (Abrogazioni e modifiche alla L.R. 45/2007)

1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogati gli articoli 7, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 e 21 della L.R. 19 dicembre 2007, n. 45 (Norme per la gestione integrata dei rifiuti). Dalla medesima data si intendono inoltre abrogate le disposizioni regionali incompatibili con le norme della presente legge.

 

2. Il comma 10, dell’articolo 45, della L.R. 45/2007 è sostituito dal seguente:

 

"10. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche per la realizzazione di varianti sostanziali in corso d’opera o di esercizio che comportino modifiche a seguito delle quali gli impianti non sono più conformi all’autorizzazione rilasciata. La Giunta regionale emana apposite direttive tecniche in materia, in particolare si applicano nel caso di:

 

a) modifiche ad impianti esistenti ed in esercizio a seguito delle quali si abbiano variazioni al processo di trattamento, recupero e/o smaltimento dei rifiuti e alle connesse apparecchiature, attrezzature e strutture di servizio;

 

b) variazioni alle tipologie di rifiuti da trattare, recuperare o smaltire già autorizzate;

 

c) variazioni in aumento dei quantitativi di rifiuti da trattare, recuperare o smaltire, della stessa tipologia autorizzata, eccedenti il 15%;

 

d) modifiche alle discariche per qualsiasi tipologia di rifiuti, quando la variazione riguarda, oltre che eventuali modifiche riconducibili alle lettere a) e b), l'ingombro plano - altimetrico per variazioni volumetriche eccedenti il 15% in più.".

 

3. Al comma 3, dell’articolo 51, della L.R. 45/2007 sono aggiunte, infine, le seguenti parole: "ad esclusione di:

 

a) impianti per il recupero di frazioni organiche;

 

b) impianti per il recupero di rifiuti inerti in aree con attività estrattive in esercizio o già autorizzate.".

 

4. Il comma 4 bis, dell’articolo 65, della L.R. 45/2007 è sostituito dal seguente:

 

"4 bis. I criteri localizzativi riferiti alle aree agricole per le diverse tipologie di impianti di cui al capitolo 11.3 del PRGR di cui all’articolo 9 riguardano esclusivamente le aree la cui destinazione d’uso degli strumenti di pianificazione urbanistica è classificata agricola. Nel caso di aree agricole di pregio incluse nelle perimetrazioni in cui si ottengono produzioni a Denominazione di Origine Controllata (DOC), a Denominazione di Origine Controllata e Garantita (DOCG), a Denominazione di Origine Protetta. (DOP), a indicazione Geografica Protetta (IGP), a Indicazione Geografica Tutelata (IGT) e/o produzioni ottenute con tecniche dell'agricoltura biologica, riconosciute ai sensi della vigente normativa comunitaria, nazionale e regionale, i suddetti criteri localizzativi sono riclassificati penalizzanti:

 

a) nel caso in cui non sia comprovata la presenza sui lotti interessati alla realizzazione degli impianti di cui ai capitoli 11.3.1 e 11.3.4 de1 PRGR di una o più produzioni certificate;

 

b) tali lotti non siano espressamente vocati alle predette produzioni di pregio e siano ubicati ad una distanza tale dalle predette aree da consentire la realizzazione di interventi di mitigazione necessari, in relazione ai valori e ai fattori di rischio.

 

Restano escludenti i criteri localizzativi riferiti agli impianti di cui al capitolo 11.3.2 e 11.3.3 del PRGR, salvo per discariche a servizio di impianti di trattamento per cui i criteri sono penalizzanti. In caso di varianti sostanziali di impianti di smaltimento di rifiuti non pericolosi, esistenti ed in esercizio, inseriti nella programmazione di settore, i criteri localizzativi di cui al PRGR, capitolo 11.3.3 riferiti alle aree sottoposte a vincolo paesaggistico sono riclassificati penalizzanti.".

 

5. Dopo il comma 4 bis, dell’articolo 65, della L.R. 45/2007 è aggiunto il seguente:

 

"4 ter. I criteri localizzativi escludenti di cui al capitolo 11.3.4 del PRGR di cui all’articolo 9, riferiti ad impianti di trattamento esistenti delle acque reflue urbane, da assoggettare ad autorizzazione ai sensi del D.Lgs. 152/2006, Parte Seconda e Quarta, sono riclassificati penalizzanti.".

 

          Art. 19. (Disposizioni in materia sanzionatoria. Modifiche all’art. 64 della l.r. 45/2007)

1. I proventi derivanti dall’applicazione delle sanzioni di cui all’articolo 64, della L.R. 45/2007 sono destinati alle Province. La presente disposizione si applica anche alle sanzioni già irrogate e non ancora riscosse dalla Regione.

 

2. Al comma 1 bis, dell’articolo 64, della L.R. 45/2007, le parole "di cui all’articolo 22 e al Capo I" sono sostituite con le parole "di cui agli articoli 22 e 59 e al Titolo V".

 

3. Al comma 3, dell’articolo 64, della L.R. 45/2007, dopo le parole "alle disposizioni della parte quarta del decreto" sono aggiunte le seguenti parole "e della presente legge".

 

4. Al comma 5, dell’articolo 64, della L.R. 45/2007 le parole "art. 6, comma 5" sono soppresse.

 

          Art. 20. (Rinvio)

1. Per quanto non disciplinato dalla presente legge si applicano le disposizioni di cui al D.Lgs. 152/2006 e successive modificazioni ed alla normativa statale e comunitaria vigente.

 

2. I riferimenti alle "Autorità d’Ambito" in materia di rifiuti contenuti nella L.R. 45/2007, si intendono fatti all’AGIR.

 

          Art. 21. (Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.