§ 5.1.30 - L.R. 4 maggio 2016, n. 5.
Legge di stabilità regionale 2016


Settore:Codici regionali
Regione:Molise
Materia:5. finanza e contabilità
Capitolo:5.1 contabilità
Data:04/05/2016
Numero:5


Sommario
Art. 1.  (Rifinanziamento di leggi regionali)
Art. 2.  (Spese per il funzionamento e per l'attività istituzionale degli enti e degli organismi dipendenti)
Art. 3.  (Iscrizione fondi)
Art. 4.  (Modifiche alla legge regionale 26 gennaio 2012, n. 2)
Art. 5.  (Modifiche alla legge regionale 23 novembre 2010, n. 19)
Art. 6.  (Modifiche alla legge regionale 21 dicembre 2015, n. 19)
Art. 7.  (Indirizzo e coordinamento per la procedura di liquidazione volontaria della società Korai srl)
Art. 8.  (Organismo strumentale interventi europei)
Art. 9.  (Norme in materia di polizia provinciale)
Art. 10.  (Definanziamento di opere pubbliche)
Art. 11.  (Modifiche alla legge regionale 24 marzo 2000, n. 19)
Art. 12.  (Modifiche alla legge regionale 13 novembre 2012, n. 25)
Art. 13.  (Imprese affidatarie di servizi minimi)
Art. 14.  (Modifiche alla legge regionale 16 dicembre 2005, n. 51)
Art. 15.  (Disposizioni in materia di tassa automobilistica regionale)
Art. 16.  (Finanziamento della legge regionale 2 ottobre 2006, n. 35)
Art. 17.  (Tasse sulle concessioni regionali)
Art. 18.  (Riversamento diretto dei proventi a titolo di IRAP e di addizionale regionale all'IRPEF derivanti da controllo fiscale)
Art. 19.  (Norme in materia di scarichi e tutela della qualità dei corpi idrici)
Art. 20.  (Agevolazioni fiscali per le nuove imprese)
Art. 21.  (Messa in sicurezza del demanio stradale)
Art. 22.  (Entrata in vigore)


§ 5.1.30 - L.R. 4 maggio 2016, n. 5.

Legge di stabilità regionale 2016

(B.U. 5 maggio 2016, n. 16)

 

CAPO I

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SPESA REGIONALE

 

Art. 1. (Rifinanziamento di leggi regionali)

1. È autorizzato, per il triennio 2016-2018, il rifinanziamento delle leggi regionali di spesa relative a diversi settori di intervento, per gli importi indicati nella tabella 'A' allegata alla presente legge.

 

     Art. 2. (Spese per il funzionamento e per l'attività istituzionale degli enti e degli organismi dipendenti)

1. Per gli esercizi del triennio 2016-2018, i fondi di dotazione di cui all'articolo 2 della legge regionale 17 gennaio 2013, n. 4, per gli Enti dipendenti regionali di seguito indicati, sono costituiti dai seguenti importi:

a) Enti provinciali per il turismo (EPT Molise), euro 300.000,00 per il 2016, euro 230.000,00 per il 2017, euro 230.000,00 per il 2018;

b) Agenzia regionale per lo per lo sviluppo agricolo, rurale e della pesca (ARSARP), euro 3.500.000,00 per il 2016, euro 3.500.000,00 per il 2017, euro 3.500.000,00 per il 2018;

c) Istituto regionale per gli studi storici del Molise (IRESMO), euro 30.000,00 per il 2016, euro 30.000,00 per il 2017, euro 30.000,00 per il 2018;

d) Agenzia regionale per la Protezione ambientale del Molise (ARPAM), euro 1.600.000,00 per il 2016, 1.600.000,00 per il 2017, euro 1.600.000,00 per il 2018;

e) Agenzia regionale Molise Lavoro, euro 500.000,00 per il 2016, euro 500.000,00 per il 2017, euro 500.000,00 per il 2018;

f) Agenzia per la Ricostruzione Post-Sisma (ARPS) euro 300.000,00 per il 2016, euro 1.000.000,00 per il 2017, euro 1.000.000,00 per il 2018.

2. I fondi di cui al comma 1 sono finanziati con le risorse di cui ai seguenti capitoli del bilancio regionale 2016 - 2018:

a) Enti provinciali per il turismo (EPT Molise), cap. 53000, Missione 7, Programma 1, Titolo 1;

b) Agenzia regionale per lo sviluppo agricolo, rurale e della pesca (ARSARP), cap.43802, missione 16, programma 1, titolo 1;

c) Istituto regionale per gli studi storici del Molise (IRESMO), cap. 16000, missione 5, programma 5, titolo1;

d) Agenzia regionale per la Protezione ambientale del Molise (ARPAM), suddivisi nel cap. 36535 (fondo di dotazione ARPAM), missione 9, programma 2, capitolo 1, per l'importo di euro 1.100.000,00, e nel cap. 36675 (oneri istituzione Osservatorio regionale sulla qualità degli alimenti di origine vegetale), missione 9, programma 5, titolo 1, per l'importo di euro 500.000,00;

e) Agenzia regionale Molise Lavoro, cap.37456, missione 15, programma 1, titolo 1;

f) Agenzia per la Ricostruzione Post-Sisma (ARPS), cap.2500, missione 11, programma 2, titolo 1.

3. Il fondo di dotazione, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, è erogato in due rate semestrali anticipate all'inizio di ciascun periodo.

4. Per il triennio 2016-2018, il Fondo di dotazione per l'Ente per il Diritto allo Studio Universitario (ESU) viene determinato nella misura corrispondente all'importo accertato in entrata al cap. 425, titolo 1, tipologia 101.

5. Per l'anno 2016, la misura della spesa corrente per assicurare l'autonomia del Consiglio regionale è stabilita in euro 5.700.000,00.

 

     Art. 3. (Iscrizione fondi) [1]

1. Nello stato di previsione della spesa del bilancio di previsione 2016-2018, sul capitolo 55520, missione 20, programma 03, titolo 01, sono iscritti, sia per competenza che per cassa, i seguenti fondi:

a) Fondo accantonamento avanzo di amministrazione di parte corrente, per l'importo di euro 98.095.804,67;

b) Fondo accantonamento avanzo di amministrazione in conto capitale, per l'importo di euro 383.454.673,07.

2. I fondi di cui al comma 1 sono utilizzabili soltanto dopo l'approvazione del Rendiconto generale 2015.

3. I fondi di cui al comma 1 sono movimentati esclusivamente con atto deliberativo della Giunta regionale.

 

     Art. 4. (Modifiche alla legge regionale 26 gennaio 2012, n. 2)

1. Le tabelle A1 e A2, allegate alla legge regionale 26 gennaio 2012, n. 2 (Legge finanziaria regionale 2012), sono sostituite dalle tabelle A1 e A2 allegate alla presente legge.

 

     Art. 5. (Modifiche alla legge regionale 23 novembre 2010, n. 19)

1. La lettera a) del comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 23 novembre 2010, n.19 (Misure a favore dei residenti negli alloggi dei villaggi provvisori realizzati a seguito del sisma del 31 ottobre 2002) è sostituita dalla seguente: "a) a parziale copertura delle spese riferibili alla fornitura di energia elettrica a coloro i quali hanno occupato, o attualmente occupano, le strutture abitative dei villaggi provvisori;".

2. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo si fa fronte con le risorse previste nel capitolo di spesa 27923, Missione 11, Programma 2, Titolo I, per un importo pari ad euro 50.000,00.

 

     Art. 6. (Modifiche alla legge regionale 21 dicembre 2015, n. 19)

1. L'articolo 19 della legge regionale 21 dicembre 2015, n. 19 (Assestamento del bilancio di previsione della Regione Molise per l'esercizio finanziario 2015, ai sensi dell'art. 33 della legge regionale n. 4/2002 e dell'art. 50 del D.lgs. n. 118/2011. Interpretazione autentica dell'art. 6, comma 2, della L. R. n. 9/2015. Modifiche a leggi regionali) è abrogato.

 

     Art. 7. (Indirizzo e coordinamento per la procedura di liquidazione volontaria della società Korai srl)

1. La Giunta regionale, in attuazione dell'articolo 6 della legge regionale 4 maggio 2015, n. 8, è autorizzata ad adottare gli atti deliberativi necessari per la programmazione dell'intervento finanziario da destinare, nel triennio 2016-2018, alla procedura di liquidazione della società Korai srl.

2 .La pianificazione delle risorse per l'intervento di cui al comma 1 è disposta dall'Esecutivo regionale attraverso l'adozione di un piano di realizzo dell'attivo e di estinzione del passivo, finalizzato a valorizzare i beni immobili esistenti nel patrimonio societario della Korai srl e funzionale al soddisfacimento del ceto creditorio.

3. L'organo deputato alla gestione della liquidazione della Korai srl adotta, preventivamente all'erogazione delle risorse programmate dall'Amministrazione regionale, ogni utile cautela per salvaguardare la gestione in bonis della procedura di cui al comma 1, attraverso la stipula con i creditori di transazioni individuali e collettive, dirette ad impedire che la liquidazione volontaria sia sottoposta al dispiego di risorse aggiuntive rispetto a quelle oggetto di specifica programmazione regionale, nel rispetto dei principi di contenimento della spesa pubblica.

4. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo si fa fronte con le risorse previste nel capitolo di spesa 36704, missione 1, programma 3, titolo 1, del bilancio regionale 2016 - 2018 (euro 425.731,00, per il 2016; euro 290.000,00, per il 2017, euro 290.000,00 per il 2018.

 

     Art. 8. (Organismo strumentale interventi europei)

1. Al fine di favorire la gestione finanziaria degli interventi finanziati dalle risorse europee, può essere istituito, in conformità alla legislazione nazionale, l'organismo strumentale per gli interventi europei della Regione Molise, avente ad oggetto esclusivo la gestione degli interventi europei, dotato di autonomia gestionale e contabile e privo di personalità giuridica.

2. Sono trasferiti all'organismo strumentale di cui al comma 1, ove istituito, tutti i crediti regionali riguardanti le risorse europee e di cofinanziamento nazionale e tutti i debiti regionali verso gli aventi diritto riguardanti gli interventi europei risultanti da obbligazioni giuridicamente perfezionate.

3. Il patrimonio dell'organismo strumentale di cui al comma 1 è costituito dal fondo di cassa e dai crediti e dai debiti concernenti gli interventi europei.

4. Per lo svolgimento della propria attività, l'organismo si avvale dei beni e del personale della Regione anche ai fini dell'equilibrio finanziario, economico e patrimoniale dell'organismo medesimo per gli interventi europei.

5. Per la gestione dell'organismo strumentale di cui al comma 1 è istituito un apposito conto di tesoreria intestato allo stesso organismo.

6. La Giunta regionale, con proprio atto, provvede alla definizione dei criteri e delle modalità di funzionamento dell'organismo di cui al comma 1, nonché alla relativa disciplina del funzionamento e individua le misure organizzative necessarie ad assicurare l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo.

 

     Art. 9. (Norme in materia di polizia provinciale)

1. Ai sensi dell'articolo 5, comma 3, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dall'articolo 1 della legge 6 agosto 2015, n. 125, e successive modificazioni e integrazioni, le funzioni di polizia provinciale connesse alle funzioni delegate di cui alla legge regionale 10 dicembre 2015, n. 18, ed il relativo personale restano in capo alle rispettive Province.

2. La Regione provvede ai relativi oneri nei termini stabiliti in appositi protocolli di intesa da stipularsi tra gli enti interessati.

3. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo, quantificati, in via previsionale, in euro 460.275,36, si fa fronte con le risorse previste nel capitolo di spesa 28310, missione 18, programma 1, titolo 1, del bilancio di previsione 2016-2018.

 

     Art. 10. (Definanziamento di opere pubbliche)

1. In attuazione dell'articolo 4 del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229 (Attuazione dell'articolo 30, comma 9, lettere e), f) e g), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia di procedure di monitoraggio sullo stato di attuazione delle opere pubbliche, di verifica dell'utilizzo dei finanziamenti nei tempi previsti e costituzione del Fondo opere e del Fondo progetti), a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definanziate le opere pubbliche, con oneri totalmente a carico del bilancio regionale e comunque non finanziate con risorse europee e statali, non avviate entro il termine di tre anni dalla data di concessione del finanziamento.

2. Ai fini di cui ai commi da 1 a 9, per avvio dell'opera si intende la pubblicazione del bando di gara per la realizzazione della stessa o, nei casi in cui non sia prevista la pubblicazione di un bando, l'avvio dei prescritti procedimenti di evidenza pubblica ai sensi della normativa vigente.

3. Il termine di cui al comma 1 decorre dalla data dell'adozione dell'atto regionale di concessione del finanziamento contenente l'individuazione dei destinatari, ovvero dalla data della relativa comunicazione ai destinatari, ove prevista.

4. Fatto salvo quanto previsto dal comma 6, il definanziamento comporta la contestuale indisponibilità delle risorse stanziate sui pertinenti capitoli del bilancio regionale finalizzati alla progettazione o alla realizzazione dell'opera, ovvero la revoca delle risorse eventualmente già trasferite alle amministrazioni aggiudicatrici o alle stazioni appaltanti.

5. Gli uffici regionali competenti avviano la procedura di definanziamento e ne danno comunicazione, entro dieci giorni dall'avvio del procedimento, ai destinatari del finanziamento. Questi ultimi, al fine di interrompere la procedura di definanziamento, possono produrre, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, idonea documentazione attestante l'avvenuto avvio dell'opera entro il termine di cui al comma 1, ovvero il mancato avvio ascrivibile al non avvenuto rilascio di autorizzazione di competenza regionale. Decorso il suddetto termine di trenta giorni, l'opera si intende definanziata ed i competenti uffici regionali adottano gli atti consequenziali.

6. Entro il medesimo termine di trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, i beneficiari del finanziamento possono richiedere comunque il rimborso delle spese di progettazione e delle eventuali altre spese sostenute, propedeutiche alla pubblicazione del bando di gara o all'avvio dei prescritti procedimenti di evidenza pubblica, purché analiticamente documentate.

7. Le opere pubbliche oggetto del definanziamento sono pubblicate sul sito istituzionale della Regione entro trenta giorni dalla data del provvedimento di definanziamento di cui al comma 5.

8. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 9 si applicano anche ai finanziamenti concessi anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge.

9. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, ogni atto regionale di concessione di un finanziamento per la realizzazione di opere pubbliche con oneri totalmente a carico del bilancio regionale e comunque non finanziate con risorse europee e statali fa espressa menzione del termine annuale entro il quale l'opera deve essere avviata.

10. E' istituito uno specifico fondo per la realizzazione di opere pubbliche, alimentato con risorse rivenienti dalla revoca dei finanziamenti di cui ai commi precedenti.

 

CAPO II

NORME IN MATERIA DI TRASPORTI

 

     Art. 11. (Modifiche alla legge regionale 24 marzo 2000, n. 19)

1. All'articolo 11 della legge regionale 24 marzo 2000, n. 19 (Norme integrative della disciplina in materia di trasporto pubblico locale) sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 3 le parole "a norma dell'articolo 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142" sono sostituite dalle parole "a norma dell'articolo 34 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267";

b) dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:

"3-bis. Eventuali modificazioni delle intese e degli accordi di cui al comma 3 sono definite a norma dell'articolo 34 del decreto legislativo n. 267/2000. La Conferenza di servizi di cui al comma 3 dell'articolo 34 del decreto legislativo n. 267/2000 è convocata e articolata secondo i criteri di cui all'articolo 2 della legge 7 agosto 2015, n. 124, e dei relativi decreti di attuazione.

3-ter. La Giunta regionale propone agli enti locali interessati un'intesa che detta i principi per la definizione e la modificazione della quantità e dello standard di qualità dei servizi minimi. Nel rispetto dei termini e delle modalità di cui all'articolo 2 della legge 7 agosto 2015, n. 124, e dei relativi decreti di attuazione, gli enti locali coinvolti rendono le proprie determinazioni. Raggiunta l'intesa sui principi, la Giunta regionale approva la nuova rete dei servizi minimi.";

c) il comma 4 è sostituito dal seguente:

"4. Gli accordi di programma di cui al comma 3 vengono stipulati entro il 31 ottobre dell'anno che precede il periodo di riferimento. In difetto, alla definizione degli standard provvede la Giunta regionale sulla base delle disponibilità di bilancio.".

 

     Art. 12. (Modifiche alla legge regionale 13 novembre 2012, n. 25)

1. Alla legge regionale 13 novembre 2012, n. 25 (Norme per il trasporto di persone mediante servizi pubblici non di linea - Istituzione del ruolo dei conducenti di veicoli o natanti di cui alla legge 15 gennaio 1992, n. 21) sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 4, comma 1, sono aggiunte le parole "a decorrere dal 24 novembre 2014";

b) all'articolo 6, comma 1, dopo la lettera l), è aggiunta la seguente: "l-bis) domicilio professionale nella provincia di Campobasso o di Isernia;".

c) all'articolo 11, dopo il comma 6, è aggiunto il seguente: "6-bis. Il termine ultimo per la presentazione delle domande di cui ai commi precedenti è il 31 dicembre 2016.".

 

     Art. 13. (Imprese affidatarie di servizi minimi)

1. Ai sensi del comma 2-bis dell'articolo 8 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, le imprese affidatarie dei servizi minimi di trasporto pubblico locale, qualora svolgano o intendano svolgere anche attività di trasporto di persone su gomma su autolinee statali e internazionali, nonché attività di noleggio con conducente e di noleggio di autovetture senza conducente, sono obbligate a operare attraverso società separate. La mancata ottemperanza, entro il 31 dicembre 2018, all'obbligo della separazione societaria è causa di risoluzione del contratto di servizio [2].

 

     Art. 14. (Modifiche alla legge regionale 16 dicembre 2005, n. 51)

1. Alla legge regionale 16 dicembre 2005, n. 51 (Disciplina dell'attività di trasporto di viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente), dopo l'articolo 8 è aggiunto il seguente:

"Art. 8-bis. (Separazione del ramo di azienda)

1. E' vietata l'utilizzazione di lavoratori dipendenti, assunti per l'esercizio del trasporto pubblico locale, come conducenti di autobus adibito a servizio di noleggio se appartenenti alla medesima impresa che non abbia effettuato la separazione del ramo di azienda fra servizi di trasporto pubblico locale e di noleggio con conducente.

2. Per ogni violazione di cui al comma 1, accertata a seguito di contraddittorio, all'impresa si applica la sanzione pari a euro duemila. A seguito di tre violazioni accertate nell'arco di dodici mesi il contratto di servizio per il trasporto pubblico locale si intende revocato di diritto, con conseguente obbligo in capo alla competente struttura amministrativa regionale di procedere all'affidamento del contratto ad altra società.".

 

CAPO III

NORME IN MATERIA DI TRIBUTI ED ENTRATE REGIONALI

 

     Art. 15. (Disposizioni in materia di tassa automobilistica regionale)

1. Il fermo del veicolo disposto dall'agente della riscossione, ai sensi dell'articolo 86 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 (Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito), e successive modificazioni ed integrazioni, non rientra tra le fattispecie che fanno venir meno l'obbligo del pagamento della tassa automobilistica regionale.

 

     Art. 16. (Finanziamento della legge regionale 2 ottobre 2006, n. 35)

1. La legge regionale 2 ottobre 2006, n. 35 (Incentivi per la conversione a metano o a GPL dei veicoli ad alta emissione di inquinanti), e successive modifiche ed integrazioni, è finanziata per euro 100.000 per l'anno 2016, al fine di incentivare la conversione a metano o a GPL dei veicoli circolanti.

2. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo si fa fronte con le risorse previste nel capitolo di spesa 55703, Missione 9, Programma 8.

 

     Art. 17. (Tasse sulle concessioni regionali)

1. La tariffa delle tasse sulle concessioni regionali allegata alla legge regionale 12 novembre 2013, n. 17 (Riordino della disciplina in materia di tasse sulle concessioni regionali) è sostituita da quella di cui alla Tabella B allegata alla presente legge, ai sensi dell'articolo 10 della stessa legge n. 17/2013.

 

     Art. 18. (Riversamento diretto dei proventi a titolo di IRAP e di addizionale regionale all'IRPEF derivanti da controllo fiscale)

1. In coerenza con quanto previsto dall'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68 (Disposizioni in materia di autonomia delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonché di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario), i proventi derivanti dalle attività di controllo, liquidazione delle dichiarazioni e accertamento, accertamento con adesione, conciliazione giudiziale e contenzioso tributario concernenti IRAP e addizionale regionale all'IRPEF sono riversati direttamente presso la tesoreria regionale.

2. Le modalità operative del riversamento diretto di cui al comma 1 sono definite in apposito atto convenzionale da stipularsi con l'Agenzia delle Entrate, ai sensi ed in attuazione dell'articolo 10, comma 4, del decreto legislativo n. 68/2011.

3. I proventi di cui al comma 1 comprendono gli importi dovuti a titolo di IRAP e addizionale regionale all'IRPEF comprensivi di interessi e sanzioni.

 

     Art. 19. (Norme in materia di scarichi e tutela della qualità dei corpi idrici)

1. All'accertamento delle violazioni previste dall'articolo 133 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) ed alla conseguente irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di competenza della Regione provvede l'ARPA Molise.

2. I proventi derivanti dall'applicazione delle sanzioni irrogate di cui al comma 1 sono acquisiti al bilancio della Regione Molise a valere sul pertinente capitolo di entrata del bilancio stesso. Le risorse introitate sono impiegate da ARPA Molise e destinate al finanziamento di interventi finalizzati al risanamento e alla riduzione dell'inquinamento dei corpi idrici, conformemente a quanto previsto dall'articolo 136 del decreto legislativo n. 152/2006.

3. Alla Giunta regionale è demandata, annualmente, ogni opportuna valutazione relativa alla efficacia ed efficienza della procedura di accertamento e di irrogazione delle sanzioni amministrative da parte di ARPA Molise.

4. Ai fini di cui ai commi precedenti, l'ARPA Molise comunica semestralmente alla Regione Molise - Servizio Tutela Ambientale - gli interventi realizzati, i provvedimenti emanati e l'ammontare delle relative sanzioni irrogate.

 

     Art. 20. (Agevolazioni fiscali per le nuove imprese)

1. L'aliquota IRAP è azzerata, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68 (Disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonché di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario), per le nuove imprese che si costituiscono nel territorio regionale nell'anno 2016, per i primi due periodi d'imposta. Non si considerano nuove imprese quelle derivanti da trasformazione, fusione, scissione o da altre operazioni che determinano la mera prosecuzione di un'attività già esercitata nel territorio regionale.

2. L'azzeramento dell'aliquota IRAP di cui al comma 1 non si applica al periodo di imposta nel quale la nuova impresa cessa la propria attività.

3. Ai fini dell'azzeramento per i primi due periodi d'imposta dell'aliquota IRAP di cui al comma 1, per nuove imprese si intendono anche quelle nuove iniziative produttive intraprese nel territorio regionale nell'anno 2016 da parte di imprese costituite fuori dalla regione.

4. Sono esclusi dal beneficio di cui al comma 1 i soggetti individuati all'articolo 16, commi 1-bis e 2, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali).

 

     Art. 21. (Messa in sicurezza del demanio stradale)

1. La Regione concorre alla messa in sicurezza del demanio stradale dei Comuni ad elevata sinistrosità mediante la concessione di contributi in conto capitale per il cofinanziamento, nella misura massima del 50 per cento dell'investimento, per interventi di adeguamento e messa in sicurezza di strade esistenti in aree urbane antropizzate e a forte intensità di traffico, di uso pubblico da oltre venti anni.

2. Le risorse per il primo triennio 2016-2018 sono riservate ai Comuni interessati da picchi di fluttuazione stagionale.

3. La Giunta regionale provvede, entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, a definire le tipologie di opere ammissibili e i criteri di assegnazione delle risorse, fissando la priorità per i Comuni che hanno avviato interventi di riqualificazione urbana con finalità di valorizzazione territoriale.

4. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo si fa fronte con le risorse previste nella Missione 10, Programma 5, titolo 2, del bilancio regionale 2016-2018 (euro 100.000,00, per il 2016; euro 200.000,00, per il 2017, euro 100.000,00 per il 2018)

5. La Giunta regionale è autorizzata ad istituire apposito capitolo di bilancio nella Missione di cui al comma 4 denominato 'Spese per la messa in sicurezza del demanio stradale'.

 

     Art. 22. (Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Molise.


[1] Articolo abrogato dall'art. 1 della L.R. 1 dicembre 2016, n. 17.

[2] Comma già modificato dall'art. 7 della L.R. 30 gennaio 2017, n. 2 e così ulteriormente modificato dall'art. 1 della L.R. 22 dicembre 2017, n. 24.