Settore: | Codici regionali |
Regione: | Molise |
Materia: | 3. assetto ed utilizzazione del territorio |
Capitolo: | 3.4 trasporti e comunicazioni |
Data: | 13/11/2012 |
Numero: | 25 |
Sommario |
Art. 1. (Definizione di autoservizio pubblico non di linea) |
Art. 2. (Servizio di taxi) |
Art. 3. (Servizio di noleggio con conducente) |
Art. 4. (Istituzione del ruolo conducenti) |
Art. 5. (Articolazione del ruolo) |
Art. 6. (Requisiti per l'iscrizione nel ruolo) |
Art. 7. (Commissione regionale per la formazione e la conservazione dei ruoli) |
Art. 8. (Funzionamento della Commissione) |
Art. 9. (Domanda di iscrizione nel ruolo) |
Art. 10. (Disciplina dell'esame per l'accertamento dell'idoneità all'esercizio del servizio di trasporto pubblico non di linea) |
Art. 11. (Requisiti per l'iscrizione di diritto nel ruolo e disciplina dei poteri sostitutivi regionali) |
Art. 12. (Norme di rinvio) |
§ 3.4.35 - L.R. 13 novembre 2012, n. 25.
Norme per il trasporto di persone mediante servizi pubblici non di linea - Istituzione del ruolo dei conducenti di veicoli o natanti di cui alla legge 15 gennaio 1992, n. 21
(B.U. 16 novembre 2012, n. 28)
Art. 1. (Definizione di autoservizio pubblico non di linea)
1. Ai sensi dell'articolo 1 della
2. Costituiscono autoservizi pubblici non di linea:
a) il servizio taxi con autovettura, motocarrozzetta, natante e con veicolo a trazione animale;
b) il servizio di noleggio con conducente ed autovettura, motocarrozzetta, natante e veicolo a trazione animale.
Art. 2. (Servizio di taxi)
1. Ai sensi dell'articolo 2 della
2. Il servizio pubblico di trasporto di persone espletato con natanti, per il cui stazionamento sono previste apposite aree e le cui tariffe sono soggette a disciplina comunale, è assimilato, ove possibile, al servizio di taxi per cui non si applicano le disposizioni di competenza dell'autorità marittima portuale o della navigazione interna, salvo che per le esigenze di coordinamento dei traffici di acqua, per il rilascio delle patenti e per tutte le procedure inerenti alla navigazione e alla sicurezza della stessa.
Art. 3. (Servizio di noleggio con conducente)
1. Il servizio di noleggio con conducente si rivolge all'utenza specifica che avanza, presso la rimessa, apposita richiesta per una determinata prestazione a tempo o a viaggio. Esso è svolto con l'impiego di autoveicoli muniti di carta di circolazione ed immatricolati in conformità all'articolo 85 del
Art. 4. (Istituzione del ruolo conducenti)
1. Ai sensi dell'articolo 6 della
2. L'iscrizione nel ruolo di cui al comma 1 avviene previo esame sostenuto presso la Commissione regionale costituita ai sensi dell'articolo 7, finalizzato all'accertamento dei requisiti di idoneità personali e professionali.
3. Il ruolo è pubblico.
4. Le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura provvedono a proprie spese agli adempimenti occorrenti per l'impianto, la tenuta e l'aggiornamento del ruolo di cui al comma 1.
5. L'iscrizione nel ruolo costituisce requisito indispensabile per il rilascio delle licenze e delle autorizzazioni finalizzate all'esercizio di attività di servizio pubblico di trasporto non di linea di cui all'articolo 1 della
Art. 5. (Articolazione del ruolo)
1. Il ruolo provinciale è articolato nelle seguenti sezioni:
a) conducenti di autovettura;
b) conducenti di motocarrozzetta;
c) conducenti di veicoli a trazione animale;
d) conducenti di natanti.
2. E' consentita l'iscrizione in più sezioni dello stesso ruolo provinciale.
Art. 6. (Requisiti per l'iscrizione nel ruolo)
1. I soggetti che intendono iscriversi nel ruolo di cui all'articolo 4 devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
a) essere cittadini italiani ovvero di un paese dell'Unione Europea ovvero di altro paese che riconosca ai cittadini italiani il diritto di prestare l'attività di conducente di servizi pubblici di trasporto non di linea nel proprio territorio;
b) [essere residenti in un comune compreso nel territorio della Regione da almeno un anno ed avere la sede legale dell'impresa nel territorio regionale] [2];
c) avere assolto gli obblighi scolastici;
d) aver compiuto l'età minima richiesta dalle vigenti disposizioni per la guida di autovetture e per la conduzione di natanti;
e) essere in possesso dei requisiti di idoneità fisica allo svolgimento dell'attività di conducente;
f) essere in possesso del certificato di abilitazione professionale, di cui all'ottavo comma dell'articolo 116 del
g) essere in possesso della patente nautica per l'iscrizione alla sezione riservata ai conducenti di natanti;
h) salvi i casi in cui è ammessa l'iscrizione di diritto di cui all'articolo 11, aver sostenuto con esito favorevole l'esame di cui all'articolo 10;
i) disporre di propria sede e di apposita rimessa o di pontile di attracco nel territorio del Comune a cui si intende chiedere rilascio della licenza, o che ha rilasciato il titolo in caso di iscrizione di diritto ai sensi dell'articolo 11;
l) Essere in possesso dei requisiti di idoneità morale non risultando:
1) condannato con sentenza definitiva per delitti contro la pubblica amministrazione, l'ordine pubblico, la fede pubblica, l'economia pubblica, l'industria, il commercio ovvero per i delitti di cui agli articoli 581, 582, 589, comma 2, 609-bis, quater, quinquies, octies, 624, 628, 629, 630, 640, 641, 644, 648, 648-bis e 648-ter del codice penale; per uno dei delitti di cui all'articolo 3 della
2) dichiarato fallito;
3) dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza oppure sottoposto a misure di sicurezza personali o a misure di prevenzione, ai sensi del
l-bis) domicilio professionale nella provincia di Campobasso o di Isernia [3].
Art. 7. (Commissione regionale per la formazione e la conservazione dei ruoli)
1. È istituita la Commissione regionale per la formazione e conservazione dei ruoli, di seguito denominata "Commissione", presso il Servizio della Giunta regionale competente in materia di trasporti. Essa è composta dal direttore del Servizio, o da un suo delegato, che la presiede, da due dipendenti dello stesso Servizio e da un esperto del settore nautico, designato dalla Giunta regionale, per l'accertamento dei requisiti di idoneità professionale all'esercizio del servizio con natanti.
2. La Commissione è nominata con decreto del Presidente della Giunta regionale e dura in carica cinque anni. Per ciascun componente effettivo viene contemporaneamente nominato un supplente che partecipa alle attività della Commissione in assenza del titolare.
3. Il provvedimento di nomina attribuisce altresì le funzioni di segretario e di segretario supplente della Commissione a dipendenti del Servizio competente in materia di trasporti.
4. Per la validità degli esami di cui all'articolo 10, comma 1, è necessaria la presenza di almeno due terzi dei componenti.
5. Almeno sessanta giorni prima della scadenza della Commissione, il presidente della Commissione ne attiva le procedura di rinnovo.
Art. 8. (Funzionamento della Commissione)
1. La Commissione di cui all'articolo 7:
a) valuta la regolarità delle domande per l'iscrizione di diritto nel ruolo e procede all'accertamento dei requisiti prescritti dall'articolo 11;
b) valuta la regolarità delle domande per l'iscrizione nel ruolo e procede all'accertamento dei requisiti di cui all'articolo 6;
c) redige l'elenco dei candidati ammessi a sostenere l'esame per l'accertamento dell'idoneità professionale all'esercizio del servizio di taxi, di trasporto con natanti e di noleggio con conducente;
d) accerta mediante esame l'idoneità professionale dei richiedenti;
e) vigila sulle permanenza degli iscritti dei requisiti di cui all'articolo 6 e verifica, alla scadenza di ciascun quinquennio, decorrente il primo dalla data di entrata in vigore della presente legge, il possesso dei requisiti di idoneità morale di cui all'articolo 6, comma 1, lett. l).
2. L'accertamento della perdita anche di uno dei requisiti di iscrizione previsti dall'articolo 6 determina la cancellazione dal ruolo.
3. Il provvedimento di cancellazione dal ruolo è adottato dal Presidente della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente per territorio su proposta della Commissione ed è notificato all'interessato secondo le modalità previste per la notifica degli atti amministrativi di natura sanzionatoria.
4. I ruoli provinciali, suddivisi per sezione, sono trasmessi, a cura del segretario della commissione, entro trenta giorni dall'aggiornamento conseguente agli adempimenti di cui al precedente comma, alle competenti Camere di commercio.
Art. 9. (Domanda di iscrizione nel ruolo) [4]
1. La domanda per l'iscrizione nel ruolo è presentata alla Camera di commercio competente per territorio, secondo il modello da essa predisposto, indicando la sezione o le sezioni del ruolo in cui si chiede l'iscrizione.
2. La domanda è assoggettata al bollo ed al pagamento del diritto di segreteria, previsto dalla tabella 'B' del decreto 17 luglio 2012 del Ministero dello sviluppo economico di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, in materia di diritti di segreteria per i servizi certificativi ed anagrafici delle Camere di commercio, nonché al versamento della tassa di concessione governativa.
3. La Camera di commercio provvede all'inoltro della domanda alla commissione regionale.
4. La commissione regionale, dopo ogni seduta, ed entro i 15 giorni successivi, comunica alla competente Camera di commercio l'elenco dei soggetti che hanno superato gli esami.
Art. 10. (Disciplina dell'esame per l'accertamento dell'idoneità all'esercizio del servizio di trasporto pubblico non di linea)
1. Fermo restando il possesso dei requisiti di cui all'articolo 6, comma 2, della
2. La Giunta regionale, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, stabilisce, con provvedimento da pubblicare nel Bollettino Ufficiale, le materie d'esame per ciascuna sezione del ruolo e le modalità di accesso e di svolgimento dello stesso.
3. L'esame di cui al comma 1 accerta il livello di conoscenza dei candidati nei settori specifici in cui si svolge il servizio di trasporto pubblico ed in particolare nelle seguenti materie:
a) normativa in materia di circolazione stradale, sicurezza, prevenzione degli incidenti nonché le misure da prendere in caso di incidenti;
b) elementari cognizioni per la prestazione di soccorso alle persone trasportate in caso di incidente;
c) principi generali in materia di assicurazione, contabilità commerciale, geografia stradale;
d) elementi di diritto sui contratti di trasporto;
e) conoscenza geografica e toponomastica del territorio provinciale.
4. Gli esami, pubblici e distinti per sezione di ruolo, si svolgono con frequenza almeno semestrale.
5. Il segretario della Commissione, almeno trenta giorni prima dello svolgimento dell'esame, comunica ai candidati ammessi la data ed il luogo dell'esame con lettera raccomandata A.R. Con la stessa procedura vengono comunicati agli esclusi i motivi della non ammissione.
6. Il candidato che non abbia superato l'esame può essere ammesso a ripetere la prova trascorsi sei mesi dalla data di svolgimento della prima prova. In tal caso, e per una sola volta, non è richiesto un ulteriore pagamento dei diritti di segreteria.
Art. 11. (Requisiti per l'iscrizione di diritto nel ruolo e disciplina dei poteri sostitutivi regionali)
1. In conformità all'articolo 6, comma 7, della
2. Quando la titolarità dell'autorizzazione per il servizio di noleggio risulti in capo a società comunque costituite, entro sei mesi dall'istituzione del ruolo possono essere iscritti di diritto, su istanza dell'interessato:
a) i legali rappresentanti ovvero i soci delle stesse, purché rivestano tale qualità alla data dell'istituzione del ruolo;
b) i dipendenti e i collaboratori aziendali delle società purché in possesso della qualifica di autista con mansione specifica.
3. Quando la titolarità dell'autorizzazione per il servizio di noleggio risulti in capo a ditte individuali, possono essere iscritti di diritto, su istanza dell'interessato, entro sei mesi dall'istituzione del ruolo, i collaboratori familiari dell'imprenditore purché muniti di certificato di abilitazione professionale.
4. I comuni sono tenuti, entro sei mesi dalla pubblicazione della presente legge, a modificare la titolarità delle licenze o delle autorizzazioni rilasciate a società, comunque costituite, intestando le stesse esclusivamente alle persone fisiche di cui al comma 2.
5. Decorso infruttuosamente il termine indicato al comma 4, il Presidente della Giunta regionale sollecita il comune per i dovuti provvedimenti. La persistente inerzia consentirà al Presidente della Giunta regionale di procedere alla nomina di un commissario ad acta. Gli oneri finanziari derivanti dall'attività commissariale nonché quelli derivanti da contenzioso sono a carico dell'ente sostituito.
6. I soggetti di cui ai commi 1, 2 e 3, sono tenuti a presentare domanda alla Commissione regionale, redatta su apposito modulo dalla stessa predisposto, provvedendo contestualmente al pagamento dei diritti di segreteria.
6-bis. Il termine ultimo per la presentazione delle domande di cui ai commi precedenti è il 31 dicembre 2016 [5].
Art. 12. (Norme di rinvio)
1. Per tutto quanto non disciplinato dalla presente legge, si applicano le disposizioni della
[1] Comma così modificato dall'art. 12 della
[2] Comma abrogato dall'art. 1 della
[3] Lettera aggiunta dall'art. 12 della
[4] Articolo così sostituito dall'art. 10 della
[5] Comma aggiunto dall'art. 12 della