§ 3.5.21 - L.R. 23 novembre 2010, n. 19.
Misure a favore dei residenti negli alloggi dei villaggi provvisori realizzati a seguito del sisma del 31 ottobre 2002.


Settore:Codici regionali
Regione:Molise
Materia:3. assetto ed utilizzazione del territorio
Capitolo:3.5 calamità naturali, terremoti
Data:23/11/2010
Numero:19


Sommario
Art. 1.  (Finalità)
Art. 2.  (Beneficiari)
Art. 3.  (Modalità di erogazione dei rimborsi)
Art. 4.  (Disposizioni finanziarie)
Art. 5.  (Entrata in vigore)


§ 3.5.21 - L.R. 23 novembre 2010, n. 19.

Misure a favore dei residenti negli alloggi dei villaggi provvisori realizzati a seguito del sisma del 31 ottobre 2002.

(B.U. 1 dicembre 2010, n. 35)

 

Art. 1. (Finalità) [1]

1. La Regione, al fine di superare le criticità conseguenti agli eventi simici del 31 ottobre 2002 e consentire il progressivo ritorno alla normalità della vita delle popolazioni colpite, alla luce sia della sospensione, dal gennaio 2010, delle agevolazioni tariffarie concesse dall'Autorità per l'Energia Elettrica ed il Gas a favore dei residenti nei villaggi provvisori, sia della scadenza dello stato d'emergenza dal 30/04/2012, concede un contributo finanziario:

a) a parziale copertura delle spese riferibili alla fornitura di energia elettrica a coloro i quali hanno occupato, o attualmente occupano, le strutture abitative dei villaggi provvisori;

b) a parziale copertura delle spese sostenute, fino alla data del 31 dicembre 2014, dai Comuni che hanno assicurato il servizio di trasporto pubblico dai villaggi provvisori al centro abitato.

 

     Art. 2. (Beneficiari) [2]

1. I beneficiari dei contributi previsti all'articolo 1, comma 1, lettera a), sono i cittadini obbligati a risiedere, a seguito di ordinanza sindacale e per il tempo in essa indicato, in un alloggio dei villaggi provvisori allestiti dopo gli eventi sismici del 2002.

2. Il contributo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), non può superare il 50 per cento dell'ammontare complessivo delle spese sostenute per la fornitura di energia elettrica nei limiti dello stanziamento previsto in bilancio.

 

     Art. 3. (Modalità di erogazione dei rimborsi)

1. La Giunta regionale, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, disciplina le modalità di erogazione dei rimborsi.

 

     Art. 4. (Disposizioni finanziarie)

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, quantificati per l'esercizio finanziario 2010 in euro 100.000, si provvede con lo stanziamento iscritto, nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale, alla UPB n. 202.

2. Per gli esercizi successivi si provvede con le rispettive leggi approvative del bilancio regionale.

 

     Art. 5. (Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.


[1] Articolo sostituito dall'art. 16 della L.R. 21 dicembre 2015, n. 19 e così modificato dall'art. 5 della L.R. 4 maggio 2016, n. 5.

[2] Articolo così sostituito dall'art. 16 della L.R. 21 dicembre 2015, n. 19.