Settore: | Codici regionali |
Regione: | Molise |
Materia: | 5. finanza e contabilità |
Capitolo: | 5.1 contabilità |
Data: | 17/01/2013 |
Numero: | 4 |
Sommario |
Art. 1. (Rifinanziamento di leggi regionali) |
Art. 2. (Spese per il funzionamento e per l'attività istituzionale degli enti dipendenti regionali) |
Art. 3. (Concessioni) |
Art. 4. (Fondo rischi) |
Art. 5. (Modifiche alla legge regionale 27 settembre 1999, n. 33) |
Art. 6. (Modifiche alla legge regionale 25 ottobre 1996, n. 32) |
Art. 7. (Modifiche alla legge regionale 27 novembre 1996, n. 36) |
Art. 8. (Modifiche alla legge regionale 9 giugno 1978, n. 13) |
Art. 9. (Modifiche alla legge regionale 18 luglio 1977, n. 20) |
Art. 10. (Modifiche alla legge regionale 2 ottobre 2006, n. 31) |
Art. 11. (Modifiche alla legge regionale 13 dicembre 1999, n. 38) |
Art. 12. (Sistema Regione Molise) |
Art. 13. (Modifiche alla legge regionale 26 gennaio 2012, n. 2) |
Art. 14. (Modifiche alla legge regionale 24 marzo 2011, n. 6) |
Art. 15. (Modifiche alla legge regionale 26 giugno 2006, n. 12) |
Art. 16. (Modifiche alla legge regionale 10 novembre 2009, n. 28) |
Art. 17. (Emergenza migranti Nord Africa) |
Art. 18. (Modifica alla legge regionale 9 maggio 2008, n. 12) |
Art. 19. (Abrogazione della legge regionale 28 giugno 2007, n. 20) |
Art. 20. (Modifica alla legge regionale 1 febbraio 2011, n. 2) |
Art. 21. (Attività della Fondazione Molise Cultura) |
Art. 22. (Modifiche all'articolo 5, comma 2, della legge regionale 23 marzo 2010, n. 10) |
Art. 23. (Abrogazione dell'articolo 11 della legge regionale 23 marzo 2010, n. 10) |
Art. 24. (Modifica all'articolo 13, comma 1, della legge regionale 23 marzo 2010, n. 10) |
Art. 25. (Personale del Consiglio regionale) |
Art. 26. (Modifiche all'articolo 3 della legge regionale 11 dicembre 2009, n. 30) |
Art. 27. (Modifiche all'articolo 4 della legge regionale 11 dicembre 2009, n. 30) |
Art. 28. (Modifiche all'articolo 4 della legge regionale 11 dicembre 2009, n. 30) |
Art. 29. (Modifiche alla legge regionale 21 novembre 2005, n. 42) |
Art. 30. (Adeguamento dell'impianto sciistico di Prato Gentile) |
Art. 31. (Modifiche all'articolo 8 della legge regionale 12 settembre 1991, n. 15) |
Art. 32. (Modifiche alla legge regionale 10 agosto 1993, n. 19) |
Art. 33. (Modifiche al regolamento regionale 15 gennaio 1996, n. 1) |
Art. 34. (Disposizioni concernenti nomine effettuate da organi regionali) |
Art. 35. (Modifiche alla legge regionale 10 agosto 2006, n. 20) |
Art. 36. (Modifiche alla legge regionale 19 ottobre 2012, n. 22) |
Art. 37. (Entrata in vigore) |
§ 5.1.27 - L.R. 17 gennaio 2013, n. 4.
Legge finanziaria regionale 2013.
(B.U. 21 gennaio 2013, n. 3)
Art. 1. (Rifinanziamento di leggi regionali)
1. È autorizzato, per l'esercizio finanziario 2013, il rifinanziamento delle leggi regionali di spesa relative a diversi settori di intervento, per gli importi indicati nella tabella "A" allegata alla presente legge.
2. La spesa per i servizi sociali di cui al capitolo 29081 è pari allo 0,5 per cento della spesa corrente del 2013 ed è tendenzialmente orientata verso l'1 per cento con adeguamenti minimi dello 0,6 e dello 0,7 per cento degli anni 2014 e 2015.
Art. 2. (Spese per il funzionamento e per l'attività istituzionale degli enti dipendenti regionali)
1. Per le spese di funzionamento e per quelle relative all'attività istituzionale degli enti dipendenti regionali, si provvede alla istituzione, per ognuno di essi, di un fondo di dotazione costituito con risorse regionali, secondo gli importi di seguiti specificati:
a) Enti provinciali per il turismo (EPT Molise), euro 350.000,00;
b) Agenzia regionale per lo sviluppo e l'innovazione dell'agricoltura nel Molise "Giacomo Sedati" (ARSIAM), euro 4.000.000,00;
c) Ente per il diritto allo studio universitario (ESU), euro 1.400.000,00;
d) Istituto regionale per gli studi storici del Molise (IRESMO), euro 30.000,00;
e) Agenzia regionale per la Protezione ambientale del Molise (ARPAM), euro 1.300.000,00;
f) Agenzia regionale Molise Lavoro, euro 143.000,00.
2. I fondi di cui al comma 1 sono finanziati con le risorse di cui all'UPB n. 222 (Servizio Ragioneria) del bilancio regionale per l'anno 2013.
3. Il fondo di dotazione, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, verrà erogato in due rate semestrali anticipate all'inizio di ciascun periodo.
Art. 3. (Concessioni)
1. Tenuto conto di quanto previsto all'articolo 8, comma 1, del
Art. 4. (Fondo rischi)
1. È istituito nel bilancio di previsione, nell'UPB n. 922, il capitolo di spesa n. 55565 avente ad oggetto "Fondo rischi derivanti da pagamenti cedole bond e IRS", con uno stanziamento, per l'anno 2013, pari ad euro 200.000,00.
Art. 5. (Modifiche alla
1. All'articolo 16 della
a) il comma 2 è sostituito dal seguente: "2. Le vendite di cui al comma 1 possono essere effettuate solamente in due periodi dell'anno, della durata massima di sessanta giorni, decorrenti rispettivamente dal primo giorno feriale antecedente l'Epifania, per i saldi invernali, e dal primo sabato del mese di luglio per i saldi estivi.";
b) dopo il comma 4 è aggiunto il seguente: "4-bis. La Giunta regionale è autorizzata a modificare la data di inizio delle vendite di fine stagione o saldi, nonché la loro durata, a seguito di diversi accordi in sede di Conferenza Stato-Regioni.".
Art. 6. (Modifiche alla
1. Alla
a) l'articolo 14 è sostituito dal seguente:
"Art. 14
(Condizioni per l'apertura e l'esercizio delle attività delle agenzie di viaggi e turismo)
1. L'apertura delle agenzie di viaggio e turismo è subordinata alla presentazione, all'Assessorato regionale al turismo, della SCIA (segnalazione certificata di inizio attività), secondo i criteri e le modalità stabilite dal comma 4-bis dell'articolo 49 del
b) gli articoli 15, 17, 18, 19 e 20 sono abrogati;
c) il comma 2 dell'articolo 21 è abrogato;
d) il comma 3 dell'articolo 21 è sostituito dal seguente: "3. L'apertura stagionale di succursali o filiali di agenzie nelle località di particolare interesse turistico è soggetta ai limiti ed alle procedure della presente legge.";
e) il comma 1 dell'articolo 22 è sostituito dal seguente: "1. La chiusura temporanea di una sede dell'agenzia è soggetta alle procedure della presente legge.";
f) i commi 2, 3 e 4 dell'articolo 22 sono abrogati;
g) il comma 1 dell'articolo 23 è sostituito dal seguente: "1. Qualsiasi mutamento rispetto alle condizioni originarie in base alle quali l'attività di cui alla presente legge è stata intrapresa è soggetto alle procedure della presente legge.";
h) i commi 2, 3 e 4 dell'articolo 23 sono abrogati;
i) l'articolo 24 è abrogato;
j) al comma 1 dell'articolo 25 la parola "autorizzate" è soppressa;
k) al comma 2 dell'articolo 25 la parola "autorizzata" è sostituita da "esercitata";
l) all'articolo 26 è aggiunto il seguente comma: "2-bis. L'ammontare della copertura assicurativa di cui al comma 1 è stabilito dalla Giunta regionale.".
Art. 7. (Modifiche alla
1. Alla
a) L'articolo 5 è sostituito dal seguente:
"Art. 5
(Condizioni per lo svolgimento delle attività)
1. Lo svolgimento delle attività di guida turistica, di interprete turistico e di accompagnatore turistico è subordinato alla presentazione, all'Assessorato regionale al turismo, della SCIA (segnalazione certificata di inizio attività), secondo i criteri e le modalità stabilite dal comma 4-bis dell'articolo 49 del
b) gli articoli 6, 7, 8 e 9 sono abrogati;
c) al comma 5 dell'articolo 10 le parole "valido ai fini dell'ottenimento dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività" sono soppresse;
d) al comma 1 dell'articolo 14 le parole "in possesso dell'autorizzazione di cui all'art. 5" sono soppresse;
e) il comma 2 dell'articolo 14 è sostituito dal seguente: "2. Chiunque intenda ottenere l'idoneità all'esercizio di una delle altre professioni è esonerato dal sostenere la prova nelle lingue straniere per le quali risulti già idoneo e nella materia di organizzazione e legislazione turistica.";
f) al comma 2 dell'articolo 16 le parole "e le indicazioni della licenza comunale" sono soppresse;
g) al comma 3 dell'articolo 18 le parole "soggetti privi della rispettiva licenza" sono sostituite dalla parole "soggetti non abilitati all'esercizio delle professioni di cui alla presente legge";
h) al comma 4 dell'articolo 19 le parole "al comune che ha rilasciato l'autorizzazione" sono sostituite dalle parole "al comune presso il quale ha sede l'attività professionale della guida, dell'accompagnatore e dell'interprete turistico";
i) al comma 1 dell'articolo 20 le parole "svolto senza l'autorizzazione rilasciata dal Comune" sono sostituite dalle parole "svolto senza rispettare le disposizioni di cui all'articolo 5 e seguenti della presente legge";
j) al comma 3 dell'articolo 20 le parole "non autorizzati all'esercizio delle professioni di cui alla presente legge" sono sostituite dalle parole "non in possesso dei requisiti necessari per svolgere le attività di cui alla presente legge";
k) il comma 4 dell'articolo 20 è abrogato;
l) al comma 7 dell'articolo 20 le parole "in possesso di autorizzazione, eserciti attività professionale senza aver provveduto al rinnovo, così come disposto dall'articolo 9, ovvero" sono soppresse;
m) l'articolo 21 è abrogato;
n) al comma 1 dell'articolo 22 le parole "munite di autorizzazione" sono sostituite dalle parole "in possesso dei requisiti richiesti dalla presente legge e dalla normativa nazionale";
o) il comma 1 dell'articolo 23 è sostituito dal seguente "1. Chiunque sia in possesso dei requisiti richiesti dalla legge per svolgere le attività di guida, di accompagnatore e di interprete turistico ha diritto di svolgere la propria attività, secondo le regole e i principi di cui all'articolo 5.";
p) il comma 2 dell'articolo 23 è abrogato.
Art. 8. (Modifiche alla
1. Alla
a) il primo comma dell'articolo 4 è sostituito dal seguente: "1. La Giunta regionale approva la proposta di programma di promozione del turismo predisposta dal Servizio regionale competente.";
b) il secondo comma dell'articolo 4 è sostituito dal seguente: "2. Il programma di cui al comma 1 individua gli interventi da realizzare, la copertura finanziaria e le modalità di impiego delle risorse.";
c) i commi quarto, quinto e sesto dell'articolo 4 sono abrogati;
d) l'articolo 6 è abrogato.
Art. 9. (Modifiche alla
1. Il terzo comma dell'articolo 6 della
Art. 10. (Modifiche alla
1. Alla
a) il comma 2 dell'articolo 4 è sostituito dal seguente: "2. Il programma operativo triennale è approvato dal Consiglio regionale entro sessanta giorni dal ricevimento dell'atto deliberativo della Giunta regionale. Trascorso tale termine, il programma si intende approvato.";
b) il comma 2-bis dell'articolo 18 è sostituito dal seguente: "2-bis. Agli oneri relativi agli interventi di cui al comma 3-bis dell'articolo 4 provvede la Giunta regionale riservando annualmente al Consiglio regionale uno stanziamento non inferiore al 30 per cento del capitolo di bilancio n. 37495 - Spese per interventi a favore dei Molisani nel mondo.".
Art. 11. (Modifiche alla
1. All'articolo 20, comma 1, della
Art. 12. (Sistema Regione Molise)
1. Nelle more della piena attuazione delle misure previste dall'articolo 3, comma 3, lettera c), n. 1), della
2. Nell'ambito di tale procedura e nel rispetto dell'obiettivo del raggiungimento di intese con gli enti del Sistema regionale di cui alla
Art. 13. (Modifiche alla
1. Il comma 5 dell'articolo 70 della
Art. 14. (Modifiche alla
1. Il comma 5 dell'articolo 12 della
Art. 15. (Modifiche alla
1. Al comma 1 dell'articolo 2 della
Art. 16. (Modifiche alla
1. Alla
a) alle lettere b) e d) del comma 1 dell'articolo 3, le parole "tre anni" sono sostituite dalle parole "due anni";
b) alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 5 dopo la parola "Regione" sono aggiunte le parole "e che operi nel rispetto della
c) alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 5, primo e secondo periodo, le parole "tre anni" e "anni tre" sono sostituite dalle parole "due anni";
d) al comma 2 ed al comma 7 dell'articolo 6, le parole "tre anni" sono sostituite dalle parole "due anni".
Art. 17. (Emergenza migranti Nord Africa)
1. Considerato che, al 31 dicembre 2012, è fissata la cessazione dello stato di emergenza dichiarato dal D.P.C.M. 7 aprile 2011 e dal D.P.C.M. 6 ottobre 2011, al fine di garantire, a partire dal 1° gennaio 2013, la necessaria continuità alle attività di accompagnamento all'autonomia per i migranti del nord Africa, è istituito, nel bilancio di previsione per l'anno 2013, a titolo di anticipazione, nell'UPB n. 511, il capitolo di spesa n. 34226 " Fondo anticipazione ai comuni per particolare emergenza Nord Africa accompagnamento all'autonomia migranti", con uno stanziamento pari ad euro 420.000,00. Le modalità di utilizzo di tali risorse saranno definite sulla base di indirizzi della Presidenza della Giunta regionale.
2. Le risorse finanziarie di cui al comma 1 saranno erogate, a titolo di anticipazione, ai comuni che attivino progetti di accompagnamento all'autonomia per migranti del Nord Africa, così come previsti nell'ambito delle iniziative promosse dalle prefetture per l'uscita dall'emergenza, vincolandole all'assunzione di impegno alla restituzione alla Regione Molise.
Art. 18. (Modifica alla
1. Il comma 4 dell'articolo 22 della
Art. 19. (Abrogazione della
1. La
Art. 20. (Modifica alla
1. Al comma 16 dell'articolo 1 della
Art. 21. (Attività della Fondazione Molise Cultura)
1. La Regione Molise, attraverso la Fondazione Molise Cultura, sostiene le attività della Fondazione Teatro Savoia della Provincia di Campobasso. Al tal fine la Fondazione Molise Cultura è autorizzata a promuovere uno specifico accordo di collaborazione tra gli enti e le relative fondazioni che definisca le modalità di integrazione tra le risorse finanziarie, a valere sui rispettivi bilanci, nonché tra le attività e le risorse strumentali.
2. Lo stanziamento, pari ad euro 500.000,00, del capitolo di spesa n. 16022, avente ad oggetto "Oneri funzionamento della Fondazione Molise Cultura", è finalizzato al funzionamento della Fondazione e all'attuazione delle intese sottoscritte ai sensi del comma 1 [3].
Art. 22. (Modifiche all'articolo 5, comma 2, della
1. All'articolo 5, comma 2, della
Art. 23. (Abrogazione dell'articolo 11 della
1. Con effetto dall'adozione dell'atto di organizzazione ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della
Art. 24. (Modifica all'articolo 13, comma 1, della
1. All'articolo 13, comma 1, della
Art. 25. (Personale del Consiglio regionale)
1. Il Direttore responsabile del Servizio competente per la gestione del personale regionale è autorizzato ad operare a titolo esclusivo sul capitolo di spesa n. 350 nell'ambito dell'UPB 1.1.111 "Consiglio regionale", relativo alla spesa complessiva del personale regionale assegnato al Consiglio regionale, al fine della gestione della relativa spesa.
2. Con provvedimento della Giunta regionale, su proposta del Direttore responsabile del Servizio gestione risorse umane, sono apportate le opportune compensazioni tra i capitoli di spesa della UPB 2.3.232, ove necessario.
Art. 26. (Modifiche all'articolo 3 della
1. Il comma 7 dell'articolo 3 della
Art. 27. (Modifiche all'articolo 4 della
1. Al comma 1 dell'articolo 4 della
Art. 28. (Modifiche all'articolo 4 della
1. All'articolo 4 della
Art. 29. (Modifiche alla
1. All'articolo 4 della
"7-bis. Ai consorzi di bonifica beneficiari dei contributi regionali o concessionari di opere di competenza della Regione è corrisposto un compenso forfetario per le spese generali nella misura del 12 per cento dell'importo del progetto.
7-ter. La percentuale accordata per le spese generali è erogata in corso d'opera, così come riconosciuto in sede di formalizzazione del finanziamento ed in proporzione agli acconti in corso d'opera di volta in volta richiesti dal soggetto attuatore per lavori, servizi e forniture oggetto di finanziamento.
7-quater. La determinazione definitiva delle spese generali viene fatta in sede di approvazione dei certificati di collaudo e del rendiconto delle spese sostenute per espropriazioni.
7-quinquies. Non si applicano le disposizioni dell'articolo 15 della legge regionale 14 luglio 1979, n. 19.".
Art. 30. (Adeguamento dell'impianto sciistico di Prato Gentile)
1. Al fine di consentire la gara internazionale di Coppa Europa 2013-2014, nella specialità dello sci nordico, la Giunta regionale è impegnata a definire le disponibilità finanziarie e le modalità di attuazione per gli interventi di adeguamento agli standard, previsti dagli organismi delle discipline sportive invernali FISI e FIS, dell'impianto sciistico di Prato Gentile nel territorio del Comune di Capracotta.
Art. 31. (Modifiche all'articolo 8 della
1. Il comma 6 dell'articolo 8 della
Art. 32. (Modifiche alla
1. Alla
a) Dopo il comma 5 dell'articolo 13 è aggiunto il seguente comma: "5-bis. In via del tutto eccezionale su richiesta di associazioni cinofile riconosciute dall'ENCI, e solo per prove aventi carattere nazionale e internazionale (classiche su selvaggina liberata), è concessa da parte dell'Amministrazione provinciale competente, l'autorizzazione a svolgere tali manifestazioni nei territori destinati alla caccia programmata al di fuori del periodo consentito per l'addestramento cani, nel rispetto delle vigenti norme in materia di salvaguardia della flora e della fauna selvatica.";
b) Al comma 4 dell'articolo 19 il secondo periodo è sostituito dal seguente: "I componenti durano in carica fino allo scadere del mandato del Consiglio provinciale e possono essere riconfermati.".
Art. 33. (Modifiche al
1. All'articolo 8 del
a) al primo comma le parole "31 luglio" sono sostituite dalle parole "30 ottobre";
b) al seconda comma le parole "1° agosto" sono sostituite dalle parole "1° novembre".
Art. 34. (Disposizioni concernenti nomine effettuate da organi regionali)
1. Ferme restando le vigenti normative di legge che disciplinano la materia, al termine della legislatura decadono tutte le figure nominate a vario titolo, ragione o causa dal Presidente della Giunta, dalla Giunta regionale e dal Consiglio regionale [4].
2. I compensi elargiti ai soggetti come sopra nominati non possono essere superiori alla indennità spettante ai consiglieri regionali.
Art. 35. (Modifiche alla
1. All'articolo 11 della
a) alla lettera a) del numero 2 (Zone di installazione condizionata) della lettera A) del comma 1 le parole "150 metri dal confine" sono sostituite dalle parole "500 metri dal confine";
b) alla lettera a) del numero 3 (Zone di installazione condizionata) della lettera B) del comma 1 le parole "150 metri da confine" sono sostituite dalle parole "1000 metri dal confine".
Art. 36. (Modifiche alla
1. All'articolo 3 della
"3-bis. La Giunta regionale ha facoltà di prorogare la gestione liquidatoria delle soppresse Comunità montane il cui personale, alla data del 31 dicembre 2013, risulta ancora in servizio, per il solo periodo necessario al completamento della mobilità dello stesso, ai sensi dell'articolo 2.
3-ter. Ai fini di cui al comma 3-bis, è facoltà della Giunta regionale provvedere all'accorpamento delle gestioni liquidatorie.".
Art. 37. (Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.
ALLEGATI
(Omissis)
[1] Articolo abrogato dall'art. 132 della
[2] La Corte costituzionale, con sentenza 25 febbraio 2014, n. 27, ha dichiarato l'illegittimità del presente comma.
[3] Comma così sostituito dall'art. 21 della
[4] La Corte costituzionale, con sentenza 25 febbraio 2014, n. 27, ha dichiarato l'illegittimità del presente comma, nella parte in cui non esclude gli incarichi di funzione dirigenziale di cui all’art. 3-bis del