§ 5.1.32 - L.R. 30 gennaio 2017, n. 2.
Legge di stabilità regionale 2017


Settore:Codici regionali
Regione:Molise
Materia:5. finanza e contabilità
Capitolo:5.1 contabilità
Data:30/01/2017
Numero:2


Sommario
Art. 1.  (Rifinanziamento di leggi regionali)
Art. 2.  (Spese per il funzionamento e per l'attività istituzionale degli enti e degli organismi dipendenti)
Art. 3.  (Abrogazione della legge regionale 28 novembre 2016, n. 14)
Art. 4.  (Finanziamento e modifiche alla legge regionale 27 settembre 2006, n. 29)
Art. 5.  (Modifiche alla legge regionale 18 aprile 2014, n. 11)
Art. 6.  (Modifiche alla legge regionale 24 marzo 2000, n. 19)
Art. 7.  (Modifiche alla legge regionale 4 maggio 2016, n. 5)
Art. 8.  (Modifiche alla legge regionale 4 maggio 2015, n. 9)
Art. 9.  (Modifiche alla legge regionale 4 maggio 2015, n. 9, in materia di previdenza contributiva dei consiglieri regionali)
Art. 10.  (Sospensione di contributo ai gruppi politici consiliari)
Art. 11.  (Funzionalità dei servizi per l'impiego)
Art. 12.  (Entrata in vigore)


§ 5.1.32 - L.R. 30 gennaio 2017, n. 2.

Legge di stabilità regionale 2017

(B.U. 31 gennaio 2017, n. 2)

 

Art. 1. (Rifinanziamento di leggi regionali)

1. È autorizzato, per il triennio 2017-2019, il rifinanziamento delle leggi regionali di spesa relative a diversi settori di intervento, per gli importi indicati nella tabella "A" allegata alla presente legge.

 

     Art. 2. (Spese per il funzionamento e per l'attività istituzionale degli enti e degli organismi dipendenti)

1. Per il triennio 2017-2019, i fondi di dotazione per gli enti dipendenti regionali di seguito indicati, sono costituiti dai seguenti importi:

a) Enti provinciali per il turismo (EPT Molise), euro 230.000,00 per l'anno 2017, euro 230.000,00 per l'anno 2018, euro 230.000,00 per l'anno 2019;

b) Agenzia regionale per lo per lo sviluppo agricolo, rurale e della pesca (ARSARP), euro 3.800.000,00 per l'anno 2017, euro 3.500.000,00 per l'anno 2018, euro 3.500.000,00 per l'anno 2019;

c) Istituto regionale per gli studi storici del Molise (IRESMO), euro 30.000,00 per l'anno 2017, euro 30.000,00 per l'anno 2018, euro 30.000,00 per l'anno 2019;

d) Agenzia regionale per la Protezione ambientale del Molise (ARPAM), euro 1.500.000,00 per l'anno 2017, euro 1.500.000,00 per l'anno 2018, euro 1.500.000,00 per l'anno 2019;

e) Agenzia regionale Molise Lavoro, euro 400.000,00 per l'anno 2017, euro 400.000,00 per l'anno 2018, euro 400.000,00 per l'anno 2019;

f) Agenzia per la Ricostruzione Post-Sisma (ARPS), euro 800.000,00 per il 2017, euro 1.000.000,00 per l'anno 2018 ed euro 1.000.000,00 per l'anno 2019;

2. I fondi di cui al comma 1 sono finanziati con le risorse di cui ai seguenti capitoli del bilancio regionale per gli anni 2017-2019:

a) Enti provinciali per il turismo (EPT Molise), cap. 53000, Missione 7, Programma 1, Titolo 1;

b) Agenzia regionale per lo per lo sviluppo agricolo, rurale e della pesca (ARSARP), cap. 43802, missione 16, programma 1, titolo 1;

c) Istituto regionale per gli studi storici del Molise (IRESMO), cap. 16000, missione 5, programma 5, titolo 1;

d) Agenzia regionale per la Protezione ambientale del Molise (ARPAM), suddivisi nel cap. 36535 (fondo di dotazione ARPAM), missione 9, programma 2, titolo 1, per l'importo di euro 1.000.000,00, e nel cap. 36675 (oneri istituzione Osservatorio regionale sulla qualità degli alimenti di origine vegetale), missione 9, programma 5, titolo 1, per l'importo di euro 500.000,00;

e) Agenzia regionale Molise Lavoro, cap. 37456, missione 15, programma 1, titolo 1;

f) ARPS, cap. 2500, missione 11, programma 2, titolo 1.

3. Il fondo di dotazione, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, è erogato in due rate semestrali anticipate all'inizio di ciascun periodo.

4. Per il triennio 2017-2019, il Fondo di dotazione per l'Ente per il Diritto allo Studio Universitario (ESU) viene determinato nella misura corrispondente all'importo accertato in entrata al cap. 425, titolo 1, tipologia 101.

5. La misura della spesa corrente per assicurare l'autonomia del Consiglio regionale è stabilita in euro 5.600.000,00 per l'anno 2017, euro 5.400.000,00 per l'anno 2018, euro 5.500.000,00 per l'anno 2019.

 

     Art. 3. (Abrogazione della legge regionale 28 novembre 2016, n. 14)

1. La legge regionale 28 novembre 2016, n. 14 (Misura urgente per il sostegno all'occupazione nella filiera avicola molisana), è abrogata.

 

     Art. 4. (Finanziamento e modifiche alla legge regionale 27 settembre 2006, n. 29)

1. Per le finalità della legge regionale 27 settembre 2006, n. 29 (Norme a favore degli Istituti di patronato e di assistenza sociale), è autorizzata la spesa di euro 210.000 per l'anno 2017, di euro 80.000 per l'anno 2018 e di euro 80.000 per l'anno 2019. Per gli esercizi successivi, lo stanziamento di spesa è determinato con legge annuale di bilancio.

2. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo si fa fronte con le risorse previste nel capitolo di spesa 38602, Missione 12, Programma 8, Titolo 1, del bilancio di previsione 2017-2019.

3. Il comma 2 dell'articolo 8 della L.R. n. 29/2006 è abrogato.

 

     Art. 5. (Modifiche alla legge regionale 18 aprile 2014, n. 11)

1. All'articolo 43 della legge regionale 18 aprile 2014, n. 11 (Legge finanziaria regionale 2014), dopo il comma 1 è aggiunto il seguente: "1-bis. La Regione contribuisce al finanziamento dei servizi minimi di trasporto pubblico urbano ai Comuni di cui all'articolo 35, comma 1, della legge regionale 18 aprile 2014, n. 11, per una quota pari al settanta per cento della spesa effettivamente sostenuta. In nessun caso il contributo regionale può essere superiore al settanta per cento della spesa sostenuta dalla Regione nell'esercizio finanziario 2016 per il finanziamento a ciascun Comune dei soli servizi minimi e con riferimento esclusivamente al costo del servizio. Per il solo anno 2017 l'entità del contributo sarà in ogni caso parametrata al 75 per cento della contribuzione trasferita ai Comuni per l'anno 2016.".

 

     Art. 6. (Modifiche alla legge regionale 24 marzo 2000, n. 19)

1. Alla legge regionale 24 marzo 2000, n. 19 (Norme integrative della disciplina in materia di trasporto pubblico locale), sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 2, primo periodo, dell'articolo 13 le parole "a procedura ristretta e l'aggiudicazione è effettuata secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni e integrazioni" sono sostituite dalle parole "pubblica, ai sensi del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50" e, all'ultimo periodo, le parole "decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163" sono sostituite dalle parole "decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50";

b) alla lettera c) del comma 3 dell'articolo 13 nell'alinea le parole "ai sensi del decreto legislativo n. 163/2006" sono sostituite dalle parole "ai sensi del decreto legislativo n. 50/2016";

c) alla lettera a) del comma 3 dell'articolo 14 le parole "comunque non superiore a sei anni" sono soppresse;

d) l'articolo 16 è sostituito dal seguente:

"Art. 16. (Istituzione di servizi aggiuntivi ed integrativi)

1. Per l'affidamento di ulteriori servizi, aggiuntivi e/o integrativi della rete dei servizi minimi, approvata e in qualsiasi forma affidata al o ai gestori, anche a seguito di gara pubblica, hanno la priorità le imprese che intendano effettuarli a proprio rischio e con risorse proprie.

2. Prima di procedere all'affidamento dei servizi, la Regione ha l'obbligo di accertare la disponibilità delle imprese che siano munite dei requisiti professionali, economici e morali previsti dalla vigente normativa, ad effettuarli con proprie risorse, strutture e mezzi e senza alcuna contribuzione pubblica, fatta salva l'acquisizione degli introiti da traffico da parte dell'impresa affidataria.

3. Solo in caso di accertata impossibilità ad affidare i servizi a rischio d'impresa, la Regione può procedere all'affidamento con contribuzione pubblica ad imprese già esercenti i servizi di rete, che siano titolari di contratto di servizio ovvero aggiudicatarie di gara ad evidenza pubblica.".

 

     Art. 7. (Modifiche alla legge regionale 4 maggio 2016, n. 5)

1. Al comma 1 dell'articolo 13 della legge regionale 4 maggio 2016, n. 5 (Legge di stabilità regionale 2016), le parole "31 dicembre 2016" sono sostituite con le parole "31 dicembre 2017".

 

     Art. 8. (Modifiche alla legge regionale 4 maggio 2015, n. 9)

1. Al comma 3 dell'articolo 7 della legge regionale 4 maggio 2015, n. 9 (Legge di stabilità regionale 2015), il periodo "Ai comuni che non pubblicheranno il bando di gara ad evidenza pubblica entro i sessanta giorni successivi all'approvazione della nuova rete e del relativo costo da parte della Giunta regionale è applicata la decurtazione del 30 per cento del contributo regionale riferito all'anno 2014." è sostituito dai seguenti: "Nel caso in cui non sia possibile raggiungere un'intesa fra Comuni limitrofi per la gestione associata dei servizi di trasporto, i Comuni di cui all'articolo 35, comma 1, della legge regionale 18 aprile 2014, n. 11, sono autorizzati ad effettuare la gara ad evidenza pubblica anche solo per i servizi di ambito comunale. I Comuni, in forma singola o associata, sono obbligati ad effettuare le procedure previste dalla vigente normativa e a pubblicare il bando di gara entro il 1° settembre 2017. In caso di inadempimento, il contributo regionale è sospeso fino alla pubblicazione del bando.".

 

     Art. 9. (Modifiche alla legge regionale 4 maggio 2015, n. 9, in materia di previdenza contributiva dei consiglieri regionali)

1. All'articolo 12 della legge regionale 4 maggio 2015, n. 9 (Legge di stabilità regionale 2015) sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 4 è sostituito dal seguente: "4. Per i contributi versati a decorrere dall'undicesima legislatura regionale non è ammissibile la restituzione, fatto salvo il caso di coloro che, al compimento del sessantacinquesimo anno di età, non abbiano maturato il requisito contributivo minimo occorrente per accedere alla corresponsione dell'assegno a norma del presente articolo. In tal caso la restituzione ha luogo, a richiesta dell'interessato, per somma pari all'ammontare complessivo dei contributi trattenuti, senza corresponsione di interessi né di rivalutazione.";

b) il comma 6 è abrogato;

c) il comma 12 è sostituito dal seguente: "12. L'età richiesta per il conseguimento del diritto al trattamento di cui all'articolo 10 della legge regionale n. 10/2013 è fissata in 60 anni per i consiglieri regionali che hanno svolto il mandato almeno in due legislature, a far data dalla soppressione del vitalizio ed a condizione che da tale data decorra il versamento della contribuzione.";

d) al comma 19, sono soppresse le parole ", ferma restando l'obbligatorietà della contribuzione" ed è aggiunto il seguente periodo: "Conseguentemente sono esclusi a tutti gli effetti dalla partecipazione al sistema previdenziale contributivo disciplinato dal presente articolo coloro che, alla data di decorrenza della soppressione dell'istituto del vitalizio, abbiano maturato il requisito contributivo per l'accesso alla corresponsione del relativo assegno nella misura massima prevista dalla legge regionale n. 10/1088, e successive modificazioni e integrazioni.";

e) dopo il comma 25 è aggiunto il seguente: "25-bis. Le spese per il sistema previdenziale contributivo di cui al presente articolo sono iscritte nel bilancio regionale quali spese obbligatorie.".

 

     Art. 10. (Sospensione di contributo ai gruppi politici consiliari)

1. All'articolo 49 della legge regionale 18 aprile 2014, n. 11, le parole "30 giugno 2017" sono sostituite dalle parole "31 dicembre 2017".

 

     Art. 11. (Funzionalità dei servizi per l'impiego)

1. Al fine di garantire adeguati livelli di funzionalità dei servizi per l'impiego, nelle more del completamento del processo legislativo e regolamentare di riordino del sistema nazionale e locale delle politiche per l'occupazione e del mercato del lavoro, la Regione Molise esercita le funzioni di programmazione e di coordinamento strategico delle politiche medesime attraverso le competenti strutture amministrative della Giunta regionale previste dai vigenti atti di organizzazione dell'apparato burocratico regionale.

2. All'Agenzia regionale Molise Lavoro, ente strumentale della Regione Molise istituito con legge regionale 3 agosto 1999, n. 27 e successive modifiche ed integrazioni, è assegnato il coordinamento gestionale e operativo dei Centri per l'Impiego (CPI) della regione, quali uffici territoriali operanti ai sensi dell'articolo 11 e dell'articolo 18, comma 1, del d.lgs. n.150/2015.

3. Tutte le funzioni dirigenziali connesse all'esercizio delle attività di cui al comma 2 sono direttamente esercitate a titolo esclusivo dal Direttore dell'Agenzia regionale Molise Lavoro, che a tal fine si avvale del personale a tempo indeterminato delle province di Campobasso e Isernia, individuato nelle convenzioni sottoscritte dalla Regione Molise e le province medesime, ai sensi dell'articolo 15 della legge n. 125/2015 e dell'articolo 11 del decreto legislativo n.150/2015, la cui titolarità del rapporto di impiego è conservata in capo a queste ultime [1].

4. Al fine di garantire, in continuità, il potenziamento dei servizi per l'impiego, la Regione Molise attiva apposite procedure selettive, preordinate al reclutamento di professionalità aggiuntive da assegnare ai Centri per l'Impiego, nei limiti dei fabbisogni rilevabili dal Piano regionale transitorio delle Politiche attive e dal relativo Piano di Gestione Attuativa, entrambi approvati dalla Giunta regionale, e comunque nei limiti degli stanziamenti finanziari disponibili a valere sulle risorse finalizzate del Programma Operativo Regionale 2014/2020 – parte FSE.

5. La copertura finanziaria degli oneri derivanti dall'applicazione della presente normativa è altresì assicurata, con riferimento al personale a tempo indeterminato delle province con qualifica non dirigenziale di cui al comma 3 e alle spese di funzionamento dei Centri per l'Impiego, dalle risorse annualmente assegnate alla Regione Molise in applicazione dell'Accordo approvato in Conferenza Stato-Regioni il 22 dicembre 2016 e dalle risorse regionali complementarmente occorrenti a carico del bilancio regionale - capitolo di spesa 2805.

6. La Giunta regionale adotta tutti i provvedimenti amministrativi necessari a dare applicazione alla presente norma e a garantire la continuità dell'erogazione dei servizi per l'impiego.

 

     Art. 12. (Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Molise.


[1] Comma così modificato dall'art. 2 della L.R. 18 luglio 2018, n. 6.