§ 3.3.28 - L.R. 2 ottobre 2006, n. 35.
Incentivi per la conversione a metano o a GPL dei veicoli ad alta emissione di inquinanti.


Settore:Codici regionali
Regione:Molise
Materia:3. assetto ed utilizzazione del territorio
Capitolo:3.3 ambiente e tutela dall'inquinamento
Data:02/10/2006
Numero:35


Sommario
Art. 1.  Finalità.
Art. 2.  Piano di dettaglio.
Art. 3.  Soggetti destinatari dell'incentivo.
Art. 4.  Tipo di veicoli.
Art. 5.  Revoca dei finanziamenti.
Art. 6.  Durata.


§ 3.3.28 - L.R. 2 ottobre 2006, n. 35.

Incentivi per la conversione a metano o a GPL dei veicoli ad alta emissione di inquinanti.

(B.U. 5 ottobre 2006, n. 28 - edizione straordinaria).

 

Art. 1. Finalità. [1]

     1. Al fine di promuovere politiche di sviluppo sostenibile e garantire la tutela dell'ambiente attraverso la riduzione delle emissioni inquinanti dovute al traffico veicolare, la Regione Molise destina, nel Bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2014, la somma complessiva di 100.000,00 euro per l'erogazione di incentivi finalizzati alla conversione a metano o g.p.l. di veicoli alimentati a benzina.

     2. L'incentivo previsto per la conversione di veicoli alimentati a benzina è pari ad euro 500,00 per veicolo, sia nel caso della installazione e collaudo di un impianto di alimentazione a metano, sia nel caso dell'installazione e collaudo di un impianto a g.p.l. A tal fine è finanziato il capitolo di spesa n. 55703 nell'U.P.B. 223 per 100.000,00 euro.

     3. Le modalità di erogazione a rimborso degli incentivi, con la relativa tempistica e gli adempimenti necessari, saranno regolate dal piano operativo di dettaglio che sarà approvato dalla Giunta regionale.

 

     Art. 2. Piano di dettaglio. [2]

     1. Il piano di dettaglio descrive analiticamente i termini, le procedure e le modalità operative necessarie a garantire il corretto funzionamento del sistema di erogazione a rimborso degli incentivi.

     2. Il piano di dettaglio deve prevedere, inoltre, un sistema di controllo del progressivo esaurimento delle risorse disponibili per le azioni finanziate dalla presente legge.

     3. Raggiunta la percentuale del 90 per cento di prenotazione delle somme a disposizione, il competente ufficio regionale provvede a pubblicare nel sito internet istituzionale della Regione la notizia del prossimo esaurimento dei fondi; prenotate tutte le somme, l'ufficio procede tempestivamente alla sospensione o al diniego delle richieste di finanziamento.

     4. L'ufficio cura l'istruttoria delle richieste di contributi e, verificatane la regolarità, eroga i medesimi a rimborso.

 

     Art. 3. Soggetti destinatari dell'incentivo.

     1. L'incentivo per le trasformazioni dei veicoli è erogato alle persone fisiche che provvedono all'installazione di un impianto a GPL o di un impianto a metano su un veicolo che risulti di loro proprietà e che siano residenti in uno dei Comuni della Regione Molise.

     2. Le persone giuridiche, avente sede legale in uno dei Comuni della Regione Molise, possono accedere all'incentivo previsto per le trasformazioni dei veicoli limitatamente ai mezzi di proprietà destinati all'utilizzo in conto proprio. Rimangono escluse le persone giuridiche che svolgono attività di trasporto merci in conto terzi e quelle che hanno ricevuto oltre 100.000,00 Euro (centomila/00) di aiuti pubblici negli ultimi tre anni ai sensi del regolamento CE 12 gennaio 2001, n. 69 relativo agli aiuti di Stato di importanza minore ("de minimis").

 

     Art. 4. Tipo di veicoli.

     1. Possono essere oggetto di conversione finanziata a rimborso con la presente legge tutti i veicoli alimentati a benzina appartenenti a qualsiasi direttiva europea anti-inquinamento [3].

     2. Detti veicoli devono essere in regola sia con la revisione periodica prevista dal decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, c.d. "Nuovo Codice della strada", e successive modificazioni, che con quanto previsto dalla Dir.Min. 7 luglio 1998 del Ministro dei lavori pubblici "Direttiva sul controllo dei gas di scarico dei veicoli (c.d. bollino blu) ai sensi dell'art. 7 del Nuovo codice della strada", nei Comuni ove sia previsto tale obbligo.

 

     Art. 5. Revoca dei finanziamenti.

     1. La Regione Molise dispone la revoca degli incentivi concessi nel caso:

     - di mancata attuazione della conversione di veicoli alimentati a benzina, sia nel caso dell'installazione di un impianto di alimentazione a metano che nel caso dell'installazione di un impianto a GPL;

     - di mancata corrispondenza con il piano di dettaglio;

     - di mancata o sopravvenuta impossibilità di esecuzione della conversione stessa.

 

     Art. 6. Durata.

     1. L'erogazione degli incentivi è effettuata fino all'esaurimento delle risorse finanziarie, pari a 100.000,00 euro, a ciò destinate dalla Regione Molise [4].

     2. La Regione Molise si riserva, in futuro, di promuovere il rinnovo della presente iniziativa, se reputerà ancora tale strumento idoneo al raggiungimento degli obiettivi generali di risanamento dell'aria ambiente nelle aree urbane.


[1] Articolo così sostituito dall'art. 24 della L.R. 18 aprile 2014, n. 11.

[2] Articolo così sostituito dall'art. 24 della L.R. 18 aprile 2014, n. 11.

[3] Comma così sostituito dall'art. 24 della L.R. 18 aprile 2014, n. 11.

[4] Comma così sostituito dall'art. 24 della L.R. 18 aprile 2014, n. 11.