§ 3.4.31 – L.R. 16 dicembre 2005, n. 51.
Disciplina dell'attività di trasporto di viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente.


Settore:Codici regionali
Regione:Molise
Materia:3. assetto ed utilizzazione del territorio
Capitolo:3.4 trasporti e comunicazioni
Data:16/12/2005
Numero:51


Sommario
Art. 1.  (Finalità).
Art. 2.  (Definizioni e classificazioni).
Art. 3.  (Noleggio autobus e noleggio autovetture).
Art. 4.  (Divieto attività di noleggio).
Art. 5.  (Accesso al mercato).
Art. 6.  (Modalità di rilascio dell'autorizzazione).
Art. 7.  (Registro regionale).
Art. 8.  (Disposizioni concernenti i conducenti).
Art. 8 bis.  (Separazione del ramo di azienda)
Art. 9.  (Sanzioni amministrative e pecuniarie).
Art. 10.  (Sospensione o revoca dell'autorizzazione).
Art. 11.  (Sanzioni amministrative conseguenti e connesse).
Art. 12.  (Criteri per l'applicazione delle sanzioni).
Art. 13.  (Obblighi dei conducenti degli autoveicoli).
Art. 14.  (Divieti per i conducenti degli autoveicoli).
Art. 15.  (Cronotachigrafo).
Art. 16.  (Infrazioni compiute da autobus immatricolati all'estero).
Art. 17.  (Servizi internazionali di noleggio in Stati non appartenenti all'Unione europea).
Art. 18.  (Norme di contabilità).
Art. 19.  (Qualità dei mezzi).
Art. 20.  (Licenze di noleggio).
Art. 21.  (Periodo transitorio).
Art. 22.  (Disposizioni finali).
Art. 23.  (Entrata in vigore).


§ 3.4.31 – L.R. 16 dicembre 2005, n. 51.

Disciplina dell'attività di trasporto di viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente.

(B.U. 31 dicembre 2005, n. 41).

 

     Art. 1. (Finalità).

     1. Le disposizioni della presente legge sono finalizzate a disciplinare, nell'ambito di quanto previsto dalla legge 11 agosto 2003, n. 218, il servizio di noleggio di autobus con conducente al fine di garantire la trasparenza del mercato, la concorrenza, la libertà di accesso delle imprese al mercato, nonché il libero esercizio dell'attività in riferimento alla libera circolazione delle persone, la sicurezza dei viaggiatori trasportati, l'omogeneità dei requisiti professionali, la tutela delle condizioni di lavoro.

     2. In particolare la Regione Molise determina:

     a) le modalità per il rilascio delle autorizzazioni di cui all'articolo 5 della legge 11 agosto 2003, n. 218;

     b) le modalità e le procedure per l'accertamento periodico della permanenza dei requisiti previsti dalle norme comunitarie e nazionali per lo svolgimento dell'attività di trasporto di viaggiatori su strada;

     c) l'istituzione e la gestione deI registro regionale delle imprese esercenti l'attività di trasporto di viaggiatori mediante noleggio di autobus con conducente.

 

     Art. 2. (Definizioni e classificazioni).

     1. Sono definite imprese esercenti servizi di noleggio di autobus con conducente quelle che, in possesso dei requisiti relativi all'accesso alla professione di trasportatore su strada di viaggiatori, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 22 dicembre 2000. n. 395. e successive modificazioni, svolgono attività di trasporto di persone con le modalità di cui al comma 2, utilizzando autobus rispondenti alle caratteristiche tecniche di esercizio, dei quali hanno la disponibilità.

     2. Per servizi di noleggio di autobus con conducente si intendono i servizi di trasporto di viaggiatori effettuati da una impresa professionale per uno o più viaggi richiesti da terzi committenti o offerti direttamente a gruppi precostituiti, con preventiva definizione del periodo di effettuazione, della sua durata e dell'importo complessivo dovuto per l'impiego e l'impegno dell'autobus adibito al servizio, da corrispondere unitariamente o da frazionare tra i singoli componenti del gruppo.

     3. Per autobus si intendono gli autoveicoli definiti dall'articolo 54, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni.

     4. Per disponibilità degli autobus si intende il legittimo possesso conseguente ad acquisto in proprietà, usufrutto, locazione con facoltà di acquisto, vendita con patto di riservato dominio.

 

     Art. 3. (Noleggio autobus e noleggio autovetture).

     1. Fermo restando il regime autorizzativo di cui alla legge 15 gennaio 1992, n. 21, le imprese di trasporto di viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente, in qualsiasi forma costituite, si considerano abilitate all'esercizio dei servizi di noleggio con conducente di cui alla citata legge n. 21 del 1992.

 

     Art. 4. (Divieto attività di noleggio).

     1. Secondo quanto previsto dall'articolo 1, comma 3 della legge n. 218/2003 è vietato l'utilizzo per l'attività di noleggio, anche occasionale, di autobus acquistati con contributo pubblico regionale.

 

     Art. 5. (Accesso al mercato).

     1. L'attività di noleggio di autobus con conducente è subordinata al rilascio, alle imprese in possesso dei requisiti relativi alla professione di trasportatore su strada di viaggiatori, di apposita autorizzazione da parte delle Regioni in cui dette imprese hanno la sede legale o la principale organizzazione aziendale.

     2. L'autorizzazione di cui al comma 1 consente Io svolgimento professionale dell'attività di noleggio di autobus con conducente e l'immatricolazione degli autobus da destinare all'esercizio.

     3. L'autorizzazione non è soggetta a limiti territoriali.

     4. L'esercizio dei servizi internazionali è subordinato al possesso, da parte del titolare, del legale rappresentante o di chi dirige, in maniera continuativa ed effettiva, l'attività di trasporto, dell'attestato di idoneità professionale esteso all'attività internazionale.

     5. Le verifiche per l'accertamento della permanenza dei requisiti in base ai quali è stata rilasciata l'autorizzazione sono effettuate dalla Regione ogni cinque anni.

     6. La Regione può revocare l'autorizzazione di cui ai commi precedenti, senza attendere la verifica di cui al comma 5, qualora accerti il venir meno anche di uno solo dei requisiti previsti dal decreto legislativo 22 dicembre 2000, n. 395, e successive modificazioni.

     7. La revoca di cui al comma 6 avviene secondo quanto previsto dagli articoli 11, 12 e 13 del decreto legislativo 22 dicembre 2000, n. 395, e successive modificazioni.

     8. Copia conforme dell'autorizzazione deve essere conservata a bordo di ogni autobus che è stato immatricolato in base ad essa.

 

     Art. 6. (Modalità di rilascio dell'autorizzazione).

     1. L'autorizzazione di cui all'articolo 5 è rilasciata dalla Direzione Trasporti della Regione Molise previa presentazione di apposita domanda che dovrà contenere:

     a) dichiarazione inerente la denominazione aziendale;

     b) dichiarazione inerente la sede legale o la principale organizzazione aziendale che deve trovarsi all'interno del territorio della Regione Molise;

     c) dichiarazione inerente il possesso dei requisiti di onorabilità, di idoneità finanziaria e di idoneità professionale previsti dal decreto legislativo 22 dicembre 2000, n. 395, e successive modificazioni;

     d) dichiarazione inerente eventuali finanziamenti pubblici per l'acquisto di autobus adibiti al servizio di noleggio;

     e) dichiarazione inerente il possesso o meno dell'attestato di idoneità professionale estesa all'attività internazionale;

     f) dichiarazione inerente la natura giuridica del rapporto del personale dell'azienda che deve comunque rientrare nelle fattispecie previste dall'articolo 8;

     g) dichiarazione inerente il possesso del certificato di abilitazione professionale di cui all'articolo 116, comma 8, del decreto legislativo 285/1992, e successive modificazioni, da parte del personale adibito alla guida degli autobus.

     2. Alla domanda di cui al comma 1, in relazione al requisito dell'idoneità finanziaria, deve essere allegata un'attestazione di affidamento, rilasciata da aziende od istituti di credito ovvero da società finanziarie con capitale sociale non inferiore a Euro 2.582.284,50, per un importo pari a Euro 51.645,69. L'importo dovrà essere aumentato nella misura di Euro 2.582,28 per ciascun veicolo da adibire al servizio da svolgere.

     3. A seguito del rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 2 le imprese esercenti attività di noleggio con conducente mediante autobus sono tenute a comunicare, entro 30 giorni, alla Direzione Trasporti della Regione Molise la immatricolazione ad uso noleggio di nuovi autobus.

 

     Art. 7. (Registro regionale).

     1. Ai sensi di quanto disposto dal comma 3 dell'articolo 4 della legge n. 218/2003, la Regione Molise istituisce il registro regionale delle imprese esercenti l'attività di trasporto di viaggiatori mediante noleggio di autobus con conducente e provvede ad inviare annualmente al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti l'elenco delle imprese titolari delle autorizzazioni rilasciate, con la specificazione del numero di autobus in dotazione e con l'annotazione degli autobus acquistati con finanziamenti pubblici, ai fini della predisposizione e dell'aggiornamento da parte dello stesso Ministero di un elenco nazionale delle imprese professionali di noleggio di autobus con conducente aventi sede sul territorio italiano.

 

     Art. 8. (Disposizioni concernenti i conducenti).

     1. I conducenti degli autobus adibiti al servizio di noleggio di autobus con conducente possono essere lavoratori dipendenti, lavoratori con contratto a termine c altre tipologie contrattuali per lavoro temporaneo consentite dalla legge, titolari, soci e collaboratori familiari di imprese titolari delle relative autorizzazioni.

     2. La qualità di dipendente o di lavoratore con contratto di prestazioni di lavoro temporaneo deve risultare da una dichiarazione del legale rappresentante dell'impresa resa ai sensi dell'articolo 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, dalla quale, nel caso di lavoratore dipendente, risultino, altresì, gli estremi della registrazione a libro matricola ed il rispetto dei contratti collettivi di categoria. Tale documentazione deve essere in possesso del dipendente e del lavoratore in servizio. La qualità di titolare, socio e collaboratore familiare deve risultare dal registro delle imprese presso la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente per territorio.

     3. L'impresa che contravviene alle disposizioni del presente articolo è soggetta alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di Euro 500,00 per la prima infrazione, di Euro 1.000,00 per la seconda infrazione, di Euro 2.000, 00 per le successive infrazioni.

 

     Art. 8 bis. (Separazione del ramo di azienda) [1]

     1. E' vietata l'utilizzazione di lavoratori dipendenti, assunti per l'esercizio del trasporto pubblico locale, come conducenti di autobus adibito a servizio di noleggio se appartenenti alla medesima impresa che non abbia effettuato la separazione del ramo di azienda fra servizi di trasporto pubblico locale e di noleggio con conducente.

     2. Per ogni violazione di cui al comma 1, accertata a seguito di contraddittorio, all'impresa si applica la sanzione pari a euro duemila. A seguito di tre violazioni accertate nell'arco di dodici mesi il contratto di servizio per il trasporto pubblico locale si intende revocato di diritto, con conseguente obbligo in capo alla competente struttura amministrativa regionale di procedere all'affidamento del contratto ad altra società.

 

     Art. 9. (Sanzioni amministrative e pecuniarie).

     1. Le tipologie di infrazioni soggette a sanzione sono le seguenti:

     a) infrazioni riguardanti la mancata osservanza delle prescrizioni relative alla sicurezza del servizio, quest'ultima da intendersi come complesso di norme dirette a garantire l'incolumità delle persone trasportate, sia con riferimento ai veicoli utilizzati che al loro specifico impiego nel servizio. Detta infrazione si sostanzia nell'effettuare, da parte di una società in possesso di autorizzazione regionale, servizio di noleggio con mezzi non adibiti a servizio di noleggio e/o non revisionati o con revisione scaduta e/o non muniti di cronotachigrafo funzionante e/o non muniti di estintore omologato;

     b) infrazioni riguardanti la mancata osservanza delle prescrizioni relative alla regolarità del servizio, quest'ultima da intendersi come complesso di norme dirette a garantire il rispetto delle condizioni contenute nell'atto autorizzativo all'attività di noleggio di autobus con conducente. Detta infrazione si sostanzia nell'effettuare servizio di noleggio con autobus non indicati alla Regione e dunque non presenti nel registro regionale delle imprese esercenti l'attività di trasporto di viaggiatori mediante noleggio di autobus con conducente;

     c) infrazioni riguardanti la mancata osservanza delle prescrizioni relative alla regolarità della documentazione inerente il servizio, quest'ultima da intendersi come complesso di norme dirette a consentir( la verifica del possesso, da parte dell'impresa, sia dei requisiti che degli atti necessari al corretto svolgimento dell'attività di noleggio di autobus con conducente. Detta infrazione si sostanzia nel non ave re a bordo del mezzo che effettua il servizio l'autorizzazione di cui all'articolo 5 della legge n. 218, 2003 e/o il documento fiscale di cui all'articolo della legge 218/2003 e/o carta di circolazione. S sostanzia inoltre nel mancato possesso del certificato di abilitazione professionale di cui all'articolo 116, comma 8, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, da parte del conducente del mezzo.

     2. Le infrazioni rientranti nella tipologia di cui alla lettera a) del comma 1 del presente articolo sono sanzionate da un minimo di Euro 500,00 ad un massimo d Euro 3.000, 00. Per la prima infrazione si applica la sanzione minima, per la seconda infrazione si applica la sanzione minima aumentata del 50%, per la terza infrazione si applica la sanzione minima aumentata dei 100%, per le successive infrazioni l'aumento cresce del 50% del minimo per ogni infrazione fino ad una sanzione massima di Euro 3.000, 00.

     3. Le infrazioni rientranti nella tipologia di cui alla lettera b) del comma 1 del presente articolo sono sanzionate da un minimo di Euro 500,00 ad un massimo di Euro 2.000, 00. Per la prima infrazione si applica la sanzione minima, per la seconda infrazione si applica la sanzione minima aumentata del 50%, per la terza infrazione si applica la sanzione minima aumentata del 100%, per le successive infrazioni l'aumento cresce del 50% del minimo per ogni infrazione fino ad una sanzione massima di Euro 2.000, 00.

     4. Le infrazioni rientranti nella tipologia di cui alla lettera c) del comma 1 del presente articolo sono sanzionate da un minimo di Euro 200,00 ad un massimo di Euro 1.500,00. Per la prima infrazione si applica la sanzione minima, per la seconda infrazione si applica la sanzione minima aumentata del 30%, per la terza infrazione si applica la sanzione minima aumentata del 60%, per le successive infrazioni l'aumento cresce del 30% del minimo per ogni infrazione fino ad una sanzione massima di Euro 1.500, 00.

     5. Per l'applicazione delle sanzioni in recidiva si tiene conto delle infrazioni omogenee per tipologia compiute nel corso di un anno.

 

     Art. 10. (Sospensione o revoca dell'autorizzazione).

     1. La Regione Molise procede alla sospensione dell'autorizzazione quando un'impresa commette nel corso dell'anno infrazioni rientranti nella tipologia di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 9, nonché dell'articolo 7 della legge n. 218/2003 in base ai seguenti parametri:

     - il numero di infrazioni sanzionate che dà luogo alla sospensione dell'autorizzazione è di quattro per le imprese che abbiano disponibilità fino a n. 5 autobus immatricolati in servizio di noleggio con conducente. Il numero di infrazioni sanzionate che dà luogo alla sospensione dell'autorizzazione aumenta di una unità ogni 5 autobus in più disponibili per il servizio di noleggio. Il numero massimo di infrazioni sanzionate che dà luogo alla sospensione dell'autorizzazione non può superare comunque il numero di dieci. La sospensione dell'autorizzazione in tali casi varia da un minimo di venti giorni ad un massimo di quaranta giorni;

     - la sospensione varia da un minimo di trenta giorni ad un massimo di sessanta giorni nel caso in cui l'impresa commetta almeno due infrazioni gravi indipendentemente dal numero degli autobus in propria disponibilità immatricolati in servizio di noleggio con conducente.

     2. La Regione Molise procede alla sospensione dell'autorizzazione quando un'impresa commette nel corso di un anno infrazioni rientranti nella tipologia di cui alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 9 della presente legge, in base ai seguenti parametri:

     a) il numero di infrazioni sanzionate che dà luogo alla sospensione dell'autorizzazione è di quattro per le imprese che abbiano disponibilità fino a n. 5 autobus immatricolati in servizio di noleggio con conducente. Il numero di infrazioni sanzionate che dà luogo alla sospensione dell'autorizzazione aumenta di una unità ogni 5 autobus in più disponibili per il servizio di noleggio. Il numero massimo di infrazioni sanzionate che dà luogo alla sospensione dell'autorizzazione non può superare comunque il numero di dieci. La sospensione dell'autorizzazione in tali casi varia da un minimo di sette giorni ad un massimo di trenta giorni;

     b) la sospensione varia da un minimo di venti giorni ad un massimo di quarantacinque giorni nel caso in cui l'impresa commetta almeno due infrazioni gravi indipendentemente dal numero degli autobus in propria disponibilità immatricolati in servizio di noleggio con conducente.

     3. È da intendersi come infrazione grave quella infrazione che viene sanzionata in misura superiore alla metà del massimo previsto.

     4. La Regione Molise procede alla revoca dell'autorizzazione quando un'impresa effettua il servizio con l'autorizzazione sospesa o incorre, nell'arco di cinque anni in provvedimenti di sospensione per un periodo complessivamente superiore a centottanta giorni.

     5. La revoca dell'autorizzazione comporta l'impossibilità per l'azienda sanzionata di richiedere una nuova autorizzazione per un anno a partire dalla data di revoca.

     6. L'azienda sanzionata in una qualsiasi Regione con la revoca dell'autorizzazione non può richiedere una nuova autorizzazione in altra Regione per la durata della revoca subita.

     7. Ai fini della concreta applicazione di quanto disposto dal comma precedente la Regione Molise si impegna a comunicare alle altre Regioni i provvedimenti di revoca dell'autorizzazione entro 15 giorni dalla adozione.

 

     Art. 11. (Sanzioni amministrative conseguenti e connesse).

     1. In caso di violazione delle disposizioni di cui alla presente legge l'autorità che procede all'applicazione della sanzione è tenuta a segnalare tale violazione alla Regione che ha rilasciato l'autorizzazione all'esercizio dell'attività di noleggio di autobus con conducente in capo all'impresa contravventrice per l'adozione degli eventuali, ulteriori provvedimenti previsti dalla presente legge.

     2. La Regione Molise irroga le sanzioni di cui agli articoli 9 e 10 al termine del procedimento di applicazione della sanzione da parte dell'autorità competente di cui al comma precedente.

 

     Art. 12. (Criteri per l'applicazione delle sanzioni).

     1. Nella determinazione delle sanzioni fissate dalla presente legge tra un limite minimo ed un limite massimo si ha riguardo alla gravità della violazione ed all'opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione.

 

     Art. 13. (Obblighi dei conducenti degli autoveicoli).

     1. I conducenti degli autoveicoli in servizio di noleggio devono comportarsi con correttezza, civismo, senso di responsabilità e, comunque, tenere un atteggiamento decoroso. In particolare essi hanno l'obbligo di:

     a) esibire ad ogni richiesta degli agenti incaricati della sorveglianza sulla circolazione stradale i documenti inerenti all'attività dell'esercizio;

     b) compiere i servizi che siano richiesti dagli agenti della forza pubblica nell'interesse dell'ordine e della sicurezza dei cittadini.

 

     Art. 14. (Divieti per i conducenti degli autoveicoli).

     1. Ai conducenti degli autoveicoli in servizio di noleggio è fatto divieto di:

     a) far salire sull'autoveicolo persone estranee a quelle che lo hanno noleggiato, anche durante i periodi di sosta;

     b) portare animali propri sull'autoveicolo;

     c) chiedere, per qualsiasi titolo, compensi particolari ai passeggeri dell'autoveicolo;

     d) fermare l'autoveicolo o interrompere il servizio, salvo specifica richiesta dei passeggeri o nei casi di accertata forza maggiore o di evidente pericolo.

 

     Art. 15. (Cronotachigrafo).

     1. Gli autobus adibiti al servizio di noleggio con conducente devono essere muniti di funzionante apparecchio cronotachigrafo in conformità di quanto disposto dalla legge 13 novembre 1978, n. 727, e successive modifiche.

 

     Art. 16. (Infrazioni compiute da autobus immatricolati all'estero).

     1. Chiunque svolga con autobus immatricolati all'estero servizi di noleggio di autobus con conducente privi delle autorizzazioni o dei documenti di controllo previsti dalla normativa nazionale o comunitaria è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 1.500, 00 euro a 6.000, 00 euro, con le modalità di cui all'articolo 207 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni.

     2. La sanzione di cui al comma 1 è ridotta di un terzo nei casi in cui il servizio di trasporto venga effettuato con modalità diverse da quelle indicate nell'autorizzazione o nel documento di controllo.

 

     Art. 17. (Servizi internazionali di noleggio in Stati non appartenenti all'Unione europea).

     1. Ai servizi occasionali o continuativi di noleggio di autobus con conducente interessanti il territorio di Stati non appartenenti all'Unione europea si applicano le disposizioni di accesso e di contingentamento previste dagli specifici accordi bilaterali attraverso il rilascio delle apposite autorizzazioni.

     2. I servizi di cui al comma 1, ove compiuti in violazione delle disposizioni nazionali e regionali di settore, sono soggetti al regime sanzionatorio di cui all'articolo 16.

 

     Art. 18. (Norme di contabilità).

     1. Le società che svolgono sia servizi di trasporto pubblico locale che attività di noleggio sono tenute ad adottare un regime di contabilità separata tra le diverse attività, al fine di consentire che i sussidi ricevuti per l'attività relativa al trasporto pubblico locale possano essere utilizzati esclusivamente nell'ambito dei servizi per i quali sono stati erogati.

     2. Alle società che non si attengono a quanto disposto dal comma precedente è revocata l'autorizzazione.

 

     Art. 19. (Qualità dei mezzi).

     1. Entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Direzione Trasporti della Regione Molise emana un regolamento inerente la qualità degli autobus da adibire al servizio di noleggio con conducente basato sul sistema internazionale di classificazione IRU.

 

     Art. 20. (Licenze di noleggio).

     1. Le licenze di noleggio di autobus con conducente rilasciate dalle Amministrazioni comunali, salvo quanto disposto dal successivo articolo 21, sono sostituite, previa presentazione della domanda di cui all'articolo 6 della presente legge, dell'autorizzazione di cui all'articolo 5.

 

     Art. 21. (Periodo transitorio).

     1. Le autorizzazioni comunali per l'attività di noleggio con conducente mediante autobus restano valide per 6 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

     2. Scaduto il termine di cui al comma 1, i Comuni sono tenuti a comunicare ai titolari la scadenza di tutte le autorizzazioni rilasciate e le imprese, già titolari di autorizzazione comunale, per continuare a svolgere l'attività, devono essere in possesso dell'autorizzazione di cui all'articolo 5.

     3. Qualora le imprese, scaduto il termine di cui al comma 1, continuino a svolgere la loro attività in assenza dell'autorizzazione di cui all'articolo 5, al momento del rilascio dell'autorizzazione saranno sanzionate con l'applicazione delle sanzioni previste per le infrazioni di cui all'articolo 9, comma 1, lettera b) e si vedranno sospesa l'autorizzazione nella misura massima prevista dall'articolo 10.

     4. Le medesime sanzioni di cui al comma precedente si applicheranno a tutte le imprese che svolgano la loro attività senza l'autorizzazione di cui all'articolo 5.

 

     Art. 22. (Disposizioni finali).

     1. Sono abrogate tutte le disposizioni comunque contrarie o incompatibili con le norme della presente legge.

 

     Art. 23. (Entrata in vigore).

     1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Molise.


[1] Articolo inserito dall'art. 14 della L.R. 4 maggio 2016, n. 5.