§ 3.9.92 - L.R. 28 maggio 2020, n. 21.
Misure urgenti per il supporto alla liquidità delle imprese colpite dalla crisi correlata all'epidemia Covid-19. Seconda variazione generale al [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Veneto
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.9 artigianato e industria
Data:28/05/2020
Numero:21


Sommario
Art. 1.  Misure urgenti per il supporto alla liquidità delle imprese colpite dall’epidemia Covid-19.
Art. 2.  Nuove disposizioni in materia di gestione di fondi regionali.
Art. 3.  Ulteriori misure urgenti per il sostegno alle imprese colpite dall’epidemia Covid-19.
Art. 3 bis.  Misure urgenti per il sostegno di imprese di Venezia e Chioggia.
Art. 4.  Disposizioni particolari in materia di impianti a fune.
Art. 5.  Abrogazioni.
Art. 6.  Stati di previsione delle entrate e delle spese.
Art. 7.  Allegati alla seconda variazione al bilancio.
Art. 8.  Entrata in vigore.


§ 3.9.92 - L.R. 28 maggio 2020, n. 21.

Misure urgenti per il supporto alla liquidità delle imprese colpite dalla crisi correlata all'epidemia Covid-19. Seconda variazione generale al bilancio di previsione 2020-2022 della Regione del Veneto.

(B.U. 29 maggio 2020, n. 80)

 

Art. 1. Misure urgenti per il supporto alla liquidità delle imprese colpite dall’epidemia Covid-19.

1. Al comma 2 dell’articolo 3 della legge regionale 17 giugno 2016, n. 17 “Norme relative all’unificazione dei fondi di rotazione regionali” le parole: “di quarantotto mesi dall’entrata in vigore della presente legge” sono sostituite con le parole: “del 31 dicembre 2021”.

2. Al fine di sostenere le imprese danneggiate dall’epidemia di “Covid-19”, Veneto Sviluppo spa prosegue senza soluzione di continuità l’erogazione di nuovi finanziamenti, garanzie, contributi o altre forme di strumenti finanziari relativi ai fondi regionali in gestione alla data del 23 febbraio 2020.

3. Le risorse regionali che risultano disponibili per ciascun fondo alla data di entrata in vigore della presente legge, al netto dei trasferimenti previsti al comma 1 dell’articolo 2, sono destinate prioritariamente al finanziamento o cofinanziamento di strumenti finanziari anche a supporto della liquidità delle imprese colpite dall’emergenza epidemiologica da “Covid-19”, anche in idonee forme di credito diretto all’impresa e con assunzione di rischio di credito a carico della Regione del Veneto.

4. Gli strumenti finanziari di cui al comma 3 sono gestiti da Veneto Sviluppo spa a cui è riconosciuta una commissione annua pari a euro 200.000,00 in relazione ai fondi per contributi, una commissione annua pari a euro 1.700.000,00 in relazione ai fondi di rotazione e una commissione annua pari a euro 450.000,00 in relazione ai fondi di garanzia, anche in forma di riassicurazione. Gli importi sono posti a carico delle disponibilità di ciascun fondo e ripartiti in misura proporzionale alle consistenze di fine esercizio di ciascun fondo per contributi e alle consistenze di fine esercizio dei finanziamenti in essere per ciascun fondo di rotazione; le relative operazioni contabili sono effettuate in modo da garantire la tracciabilità nel bilancio regionale.

5. Entro trenta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato, la Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, individua i settori di intervento e adotta disposizioni attuative del presente articolo con particolare riferimento alla modalità di gestione degli strumenti finanziari di cui al comma 3 nonché ai requisiti di accesso ai medesimi.

6. Le disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 4 trovano applicazione sino al 31 dicembre 2021, salvo la necessità di ulteriori proroghe, da disporre con legge regionale, motivate dal perdurare di esigenze di liquidità da parte delle imprese quale conseguenza diretta della diffusione dell’epidemia da “Covid-19” [1].

7. Fatte salve le eventuali proroghe di cui al comma 6, a far data dal 1° gennaio 2022, Veneto Sviluppo spa cessa l’erogazione di nuovi finanziamenti, garanzie, contributi o altre forme di strumenti finanziari relativi ai fondi di cui ai commi 2 e 3 e, entro novanta giorni successivi alla data predetta, restituisce alla Regione, nelle modalità definite dalla Giunta regionale, le risorse che risultano disponibili alla medesima data per il singolo fondo al netto delle commissioni di cui al comma 4 e delle perdite eventualmente maturate sugli strumenti finanziari gestiti [2].

8. Nel periodo di progressivo esaurimento delle attività relative ai fondi di cui al comma 7, Veneto Sviluppo spa provvede a:

a) gestire le attività connesse al rimborso delle rate dei prestiti secondo il piano di ammortamento concordato;

b) curare quanto necessario in caso di richiesta di escussione o di escussione delle garanzie, ivi compresa la gestione di eventuali contenziosi;

c) gestire le attività di recupero crediti connesse agli strumenti finanziari in gestione, ivi compresi quelli per i quali all’entrata in vigore della presente legge si sono già concluse le attività di erogazione del contributo in conto capitale;

d) proseguire in tutte le attività di monitoraggio, rendicontazione e controllo;

e) restituire alla Regione le risorse derivanti dai rimborsi o disimpegni o dalle altre entrate maturate in ciascun bimestre entro trenta giorni dal termine di ciascun bimestre di riferimento.

9. Fino alla data di liquidazione definitiva del fondo di riferimento, per le attività di cui al comma 8 è riconosciuta a Veneto Sviluppo spa una commissione determinata dalla Giunta regionale tenendo conto delle commissioni praticate dal mercato per operatività analoghe. La commissione è posta a carico delle disponibilità del fondo a cui si riferiscono le attività prestate; le relative operazioni contabili sono effettuate in modo da garantire la tracciabilità nel bilancio regionale.

 

     Art. 2. Nuove disposizioni in materia di gestione di fondi regionali.

1. Per l’esercizio 2020, le risorse finanziarie che, alla data di entrata in vigore della presente legge, sono nella disponibilità di Veneto Sviluppo a valere sui fondi di cui alla legge regionale 17 giugno 2016, n. 17 “Norme relative all’unificazione dei fondi di rotazione regionali”, sono trasferite entro trenta giorni dalla medesima entrata in vigore, nel bilancio della Regione per un importo complessivo di euro 60.345.866,78 e allocate al Titolo 4 “Entrate in conto Capitale”, Tipologia 200 “Contributi agli investimenti” del bilancio di previsione 2020-2022 e costituiscono entrate a libera destinazione finalizzate al finanziamento di spese in conto capitale.

2. L’importo complessivo di cui al comma 1 è ricavato mediante prelievo proporzionalmente ripartito tra tutti i fondi indicati nel comma 1 ad esclusione del fondo di rotazione di cui all’articolo 3, comma 2 della legge regionale 7 aprile 1994, n. 18 “Interventi in favore delle imprese ubicate nel territorio dei comuni della provincia di Belluno ai sensi dell’articolo 8 della legge 9 gennaio 1991, n. 19 e successive modificazioni” e al fondo di rotazione di cui all’articolo 25 della legge regionale 5 febbraio 1996, n. 6 “Provvedimento generale di rifinanziamento e di modifica di leggi regionali per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (legge finanziaria 1996)”.

3. A decorrere dall’anno 2023 le risorse restituite alla Regione ai sensi del comma 7 dell’articolo 1, provenienti da ciascuno dei fondi regionali di cui ai commi 2 e 3 dell’articolo 1, al netto degli importi già destinati con precedenti disposizioni regionali e di quanto previsto al comma 1, costituiscono entrate destinate al rifinanziamento dei singoli fondi per spese in conto capitale, in relazione alle diverse leggi istitutive dei medesimi, al fine di consentire il prosieguo delle attività di sostegno alle imprese venete, anche in idonee forme di credito diretto all’impresa, nelle more, per i fondi riconducibili al fondo unico di rotazione per le piccole e medie imprese (PMI), della costituzione del fondo di cui all’articolo 2 della legge regionale 17 giugno 2016, n. 17 [3].

 

     Art. 3. Ulteriori misure urgenti per il sostegno alle imprese colpite dall’epidemia Covid-19.

1. All’articolo 11 della legge regionale 25 novembre 2019, n. 44 “Collegato alla legge di stabilità regionale 2020” sono introdotte le seguenti modifiche:

a) dopo il comma 2 è inserito il seguente comma:

“2 bis. Le risorse di cui al comma 2 possono essere destinate anche al finanziamento o cofinanziamento di contributi in conto capitale finalizzati al sostegno delle imprese colpite dalla crisi correlata all’epidemia COVID-19, da attuarsi anche attraverso idonee forme di collaborazione con il sistema camerale.”;

b) il comma 3 è sostituito dal seguente comma:

“3. Le risorse di cui al presente articolo, al netto degli utilizzi di cui ai commi 2 e 2 bis, sono destinate al Fondo regionale per lo sviluppo economico e per le attività produttive di cui all’articolo 55 della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112”.”;

c) il comma 4 è sostituito dal seguente comma:

“4. Fatto salvo quanto previsto dal comma 2 bis, l’ammontare di cui al comma 2 lettera a) è destinato al finanziamento o cofinanziamento di strumenti finanziari, compreso il microcredito, finalizzati a sostenere gli investimenti produttivi delle PMI operanti sul territorio regionale, anche in idonee forme di credito diretto all’impresa, e a potenziare il sistema delle garanzie pubbliche, anche tramite la partecipazione della Regione del Veneto ad iniziative promosse da istituzioni nazionali aventi ad oggetto il tema del sostegno alle imprese e delle garanzie.”.

 

     Art. 3 bis. Misure urgenti per il sostegno di imprese di Venezia e Chioggia. [4]

1. Nel rispetto di quanto previsto dal punto 2.1. della Comunicazione della Commissione europea del 23 marzo 2022, C (2022) 1890 “Quadro temporaneo di crisi per misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia a seguito dell’aggressione della Russia contro l’Ucraina”, al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dagli aumenti dei prezzi nel settore elettrico e del gas naturale a supporto della liquidità delle imprese del vetro artistico di Murano e della pesca di Venezia e Chioggia, le risorse di cui al comma 3 dell’articolo 1 sono destinate sino ad un importo massimo di 500.000,00 euro alle imprese del vetro artistico di Murano e della pesca di Venezia e Chioggia che hanno beneficiato degli sgravi degli oneri sociali di cui all’articolo 5 bis del decreto legge 29 marzo 1995, n. 96, convertito con modificazioni dalla legge 31 maggio 1995, n. 206 e al comma 1, dell’articolo 27 del decreto legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30.

2. Quanto previsto al comma 1 non pregiudica in ogni caso l’accesso agli aiuti di cui all’articolo 1, comma 3, della presente legge da parte delle imprese del vetro artistico di Murano e della pesca di Venezia e Chioggia che abbiano già restituito l’aiuto corrisposto ai sensi della normativa statale di cui al comma 1 del presente articolo o che non se ne sono avvalse.

3. L’intervento di cui al comma 1 è gestito da Veneto Sviluppo S.p.A. nel rispetto del limite temporale previsto al comma 6 dell’articolo 1 e comunque nel rispetto del limite temporale previsto dal punto 2.1. della Comunicazione di cui al comma 1.

4. Le imprese interessate accedono ai benefici di cui al comma 1 previo avviso pubblico da pubblicare sul sito istituzionale di Veneto Sviluppo S.p.A..

5. L’ammontare del beneficio concedibile a ciascuna impresa non può essere superiore all’importo dell’aiuto non rimborsato, comprensivo del capitale e degli interessi maturati fino alla data dell’erogazione, e comunque non può essere superiore agli importi previsti dal punto 2.1. della Comunicazione di cui al comma 1.

6. Ai benefici previsti dal presente articolo si applica l’articolo 53, comma 1-quater, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 e successive modificazioni e integrazioni.

 

     Art. 4. Disposizioni particolari in materia di impianti a fune.

1. Fermo quanto previsto agli articoli 1 e 2, le risorse del fondo di rotazione di cui all’articolo 25 della legge regionale 5 febbraio 1996, n. 6 “Provvedimento generale di rifinanziamento e di modifica di leggi regionali per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (legge finanziaria 1996)”, sono introitate al bilancio regionale, per essere destinate, già a decorrere dall’anno 2020, al rifinanziamento dell’articolo 16 della legge regionale 21 novembre 2008, n. 21 “Disciplina degli impianti a fune adibiti a servizio pubblico di trasporto, delle piste e dei sistemi di innevamento programmato e della sicurezza nella pratica degli sport sulla neve” ad eccezione di un importo di euro 500.000,00 che rimane destinato al rifinanziamento del fondo medesimo, nel rispetto della legge istitutiva.

 

     Art. 5. Abrogazioni.

1. L’articolo 16 della legge regionale 25 novembre 2019, n. 44 “Collegato alla legge di stabilità regionale 2020” è abrogato. I riferimenti a tale norma contenuti in altre previsioni di legge regionale e in atti amministrativi devono intendersi operati agli articoli 1 e 2 della presente legge.

 

     Art. 6. Stati di previsione delle entrate e delle spese.

1. Nello stato di previsione delle entrate e delle spese, per gli esercizi finanziari 2020, 2021 e 2022 sono introdotte le variazioni compensative degli stanziamenti di competenza e di cassa di cui all’Allegato 1 per le entrate e di cui all’Allegato 2 per le spese.

 

     Art. 7. Allegati alla seconda variazione al bilancio.

1. Sono inoltre approvati i seguenti Allegati:

a) modifica dell’Allegato 7 “Quadro generale riassuntivo” di cui alla lettera g) del comma 1 dell’articolo 2 della legge regionale 25 novembre 2019, n. 46 “Bilancio di previsione 2020-2022” (Allegato 3);

b) aggiornamento degli elenchi “Interventi vincolati programmati per spese di investimento finanziati con entrata titolo quarto” per gli anni 2020, 2021 e 2022, di cui al punto d) dell’Allegato 1, di cui alla lettera a) del comma 1 dell’articolo 2 della legge regionale 25 novembre 2019, n. 46 (Allegato 4);

c) prospetto dimostrativo aggiornato dell’equilibrio di bilancio per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale (Allegato 5);

d) variazione del bilancio riportante i dati d’interesse del Tesoriere per le entrate (Allegato 6) e le spese (Allegato 7).

 

     Art. 8. Entrata in vigore.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.


[1] Il termine di cui al presente comma è stato prorogato al 31 dicembre 2022 dall'art. 10 della L.R. 25 giugno 2021, n. 17.

[2] Il termine di cui al presente comma è stato prorogato al 1° gennaio 2023 dall'art. 10 della L.R. 25 giugno 2021, n. 17.

[3] Comma così modificato dall'art. 10 della L.R. 25 giugno 2021, n. 17.

[4] Articolo inserito dall'art. 1 della L.R. 6 settembre 2022, n. 22.