§ 5.4.28 – L.R. 20 gennaio 2000, n. 1.
Interventi per la promozione di nuove imprese e di innovazione dell'imprenditoria femminile.


Settore:Codici regionali
Regione:Veneto
Materia:5. sviluppo sociale
Capitolo:5.4 formazione professionale
Data:20/01/2000
Numero:1


Sommario
Art. 1.  Finalità.
Art. 2.  Destinatarie dei contributi.
Art. 3.  Contributi.
Art. 3 bis.  Contributi alle imprese  del settore agricolo.
Art. 3 ter.  Contributi alle iniziative rientranti nel settore della pesca e dell'acquacoltura.
Art. 4.  Non cumulabilità.
Art. 5.  Revoca.
Art. 6.  Disposizioni attuative.
Art. 7.  Assistenza tecnica.
Art. 8.  Relazione annuale.
Art. 9.  Norma finanziaria.
Art. 10.  Dichiarazione d'urgenza.


§ 5.4.28 – L.R. 20 gennaio 2000, n. 1.

Interventi per la promozione di nuove imprese e di innovazione dell'imprenditoria femminile.

(B.U. n. 8 del 25 gennaio 2000).

 

Art. 1. Finalità.

     1. La Regione del Veneto al fine di promuovere e consolidare il lavoro femminile e consentire una sua qualificata presenza sul mercato:

     a) promuove e sostiene l'imprenditoria femminile, particolarmente in settori innovativi;

     b) favorisce la diversificazione delle scelte professionali delle donne, in particolare attraverso gli strumenti della formazione professionale, nonché l'accesso al lavoro autonomo e la qualificazione professionale delle lavoratrici autonome e delle imprenditrici.

 

     Art. 2. Destinatarie dei contributi. [1]

     1. Sono destinatarie dei contributi previsti dalla presente legge le piccole e medie imprese, anche nel settore agricolo, che rispondono alla definizione prevista dalla disciplina comunitaria sugli aiuti di stato a favore delle piccole e medie imprese, attive o che intendono attivarsi nel territorio veneto, che rientrano in una delle seguenti tipologie:

a) imprese individuali il cui titolare è una donna residente nel Veneto da almeno due anni;

b) società di persone o società cooperative in cui la maggioranza dei soci è costituita da donne residenti nel Veneto da almeno due anni o la maggioranza delle quote di capitale è detenuta da donne residenti nel Veneto da almeno due anni;

c) società di capitali in cui la maggioranza dei componenti dell’organo di amministrazione è costituita da donne residenti nel Veneto da almeno due anni o la maggioranza delle quote di capitale è detenuta da donne residenti nel Veneto da almeno due anni;
d) consorzi costituiti per almeno il 51 per cento da imprese femminili come definite alle lettere a), b) e c);

e) professioniste iscritte agli ordini professionali e quelle aderenti alle associazioni professionali contenute nell’elenco di cui al comma 7 dell’articolo 2 della legge 14 gennaio 2013, n. 4 “Disposizioni in materia di professioni non organizzate” e in possesso dell’attestazione rilasciata ai sensi della medesima legge, residenti da almeno due anni in Veneto [2].

     2. Le imprese di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma 1 devono avere sede operativa nel Veneto [3].

     3. Possono ottenere i contributi le imprese di cui al comma 1 che intendono perseguire almeno uno dei seguenti obiettivi:

     a) adottare processi produttivi innovativi ovvero innovare o diversificare prodotti;

     b) qualificare l'impresa con corsi di formazione per l'imprenditoria, la direzione e il personale dipendente;

     b bis) praticare la parità retributiva tra donne e uomini [4]

     4. I requisiti di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del comma 1 devono [5]:

     a) sussistere al momento della costituzione dell'impresa, se si tratta di nuova impresa;

     b) sussistere da almeno sei mesi anteriori alla richiesta di contributo, se si tratta di impresa già esistente;

     c) permanere nei primi cinque anni dalla concessione del contributo.

     4 bis. La Regione interviene inoltre per favorire le aggregazioni fra imprese a prevalente partecipazione femminile, con le modalità attuative stabilite dalla Giunta regionale [6].

 

     Art. 3. Contributi.

     1. Alle imprese di cui all'articolo 2 possono essere concessi i seguenti contributi:

     a) in conto capitale [7];

     b) finanziamenti agevolati per avviare processi innovativi dei prodotti e delle attività produttive aziendali tramite apposito fondo di rotazione costituito presso Veneto Sviluppo S.p.A.;

     c) per la formazione di titolari, dirigenti, dipendenti di sesso femminile;

     c bis) in conto interessi [8];

     c ter) titoli di spesa predefiniti quali vouchers e simili [9];

     c quater) fondi di garanzia ed altre forme agevolate che prevedano il coinvolgimento del settore creditizio e finanziario privato [10];

     c quinquies) altre forme di intervento individuate e definite dalla Giunta regionale [11].

     1 bis. Le forme agevolative di cui al comma 1 sono concesse e sono fra loro cumulabili nei limiti previsti dalla vigente normativa [12].

     2. I contributi concessi ai sensi della presente legge rientrano nel regime de minimis di cui al regolamento (CE) n. 69/2001 della Commissione del 12 gennaio 2001; ai sensi del comma 2 dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 2000, n. 314 per le imprese del settore agricolo, fatta eccezione per il settore dell'agriturismo, e per le imprese del settore della pesca e dell’acquacoltura si applicano rispettivamente le disposizioni di cui agli articoli 3 bis e 3 ter [13].

 

     Art. 3 bis. Contributi alle imprese  del settore agricolo. [14]

     1. La concessione delle agevolazioni nei settori della produzione primaria e della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli è subordinata al rispetto delle disposizioni, limitazioni e divieti derivanti dall’applicazione del regolamento (CE) 1257/1999 del Consiglio del 17 maggio 1999 e degli orientamenti comunitari per gli aiuti di stato nel settore agricolo, pubblicati sulla GUCE n. C28 del 1° febbraio 2000.

     2. Per le specifiche disposizioni relative agli investimenti e ai settori agevolabili, ai soggetti beneficiari degli aiuti, alle iniziative e alle spese ammissibili nonché alla misura delle agevolazioni si fa riferimento al Piano di sviluppo rurale (PSR) 2000-2006 della Regione Veneto approvato dalla Commissione europea con decisione C (2000) n. 2904 del 29 settembre 2000. In particolare, in quanto applicabili si fa riferimento:

     a) alla misura n. 2  “Insediamento dei giovani in agricoltura” del PSR, fatta eccezione per il limite di età, per quanto riguarda l’avvio di attività imprenditoriali;

     b) alla misura n. 1 “Investimenti nelle aziende agricole”, alla misura n. 7 “Miglioramento delle condizioni di trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli”, alla misura n.13 A ”Incentivazione dei sistemi di certificazione della qualità”, alla misura n. 16 A “Agriturismo”, alla misura n. 16 B “Diversificazione delle attività aziendali” del PSR, per quanto riguarda la realizzazione di processi innovativi e delle iniziative produttive aziendali;

     c) alla misura n. 3 “Formazione” del PSR, per quanto riguarda la formazione.

 

     Art. 3 ter. Contributi alle iniziative rientranti nel settore della pesca e dell'acquacoltura. [15]

     1. La concessione delle agevolazioni nei settori della pesca, dell’acquacoltura e delle attività connesse della trasformazione e commercializzazione dei prodotti ittici è soggetta alle disposizioni stabilite dal regolamento (CE) 2792/99 del Consiglio del 17 dicembre 1999 che definisce le modalità e le condizioni delle azioni strutturali nel settore della pesca e dell’acquacoltura.

     2. Per le specifiche disposizioni relative agli investimenti e ai settori agevolabili, ai soggetti beneficiari degli aiuti, alle iniziative e alle spese ammissibili nonché alla misura delle agevolazioni si fa riferimento al DOCUP 2000-2006 Completamento di programmazione per le regioni fuori obiettivo 1, approvato dalla Commissione europea con decisione C (2001) n. 45 del 23 gennaio 2001; in particolare, in quanto applicabili si fa riferimento alla misure n. 3.2 “acquacoltura”, n. 3.4 “trasformazione e commercializzazione dei prodotti ittici”, n. 3.5 “pesca acque interne”, n. 4.1 “piccola pesca costiera”, n. 4.3 “promozione dei prodotti ittici” e n. 4.6 “diffusione di nuove tecnologie” dello Strumento finanziario di orientamento della pesca (SFOP).

 

     Art. 4. Non cumulabilità. [16]

     [1. I benefici della presente legge non sono cumulabili con quelli previsti e corrisposti in base ad altre norme regionali, nazionali e comunitarie per gli stessi motivi ed obiettivi.]

 

     Art. 5. Revoca.

     1. I contributi erogati ai sensi della presente legge sono revocati nei seguenti casi:

     a) perdita dei requisiti di cui all'articolo 2;

     b) mancata attuazione, totale o parziale, dell'iniziativa imprenditoriale entro due anni dall'erogazione del contributo.

 

     Art. 6. Disposizioni attuative.

     1. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare che si esprime entro trenta giorni dal ricevimento della proposta, trascorsi i quali si prescinde dal parere, delibera:

     a) sui termini e le modalità di presentazione delle domande;

     b) sull'entità e sulle modalità di erogazione dei contributi in base alle seguenti priorità:

     1) incremento dell'occupazione femminile;

     2) raggiungimento degli standards di qualità di certificazione europea;

     3) maggior incremento percentuale degli addetti;

     4) attività svolta nei settori innovativi e nella diversificazione dei prodotti [17];

     c) sulle modalità di revoca dei contributi.

     1 bis. In caso di revoca o rinuncia da parte di soggetti collocati utilmente nella graduatoria è ammesso lo scorrimento della graduatoria stessa, fino a concorrenza dell’intero stanziamento disponibile, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di contabilità regionale [18].

 

     Art. 7. Assistenza tecnica.

     1. La Regione, al fine di fornire l'assistenza tecnica alle imprese di cui alla presente legge, può stipulare apposite convenzioni con le associazioni di categoria operanti nel territorio.

     1 bis. La Regione attua azioni di sostegno e sviluppo all’imprenditoria femminile, avvalendosi anche di qualificati soggetti esterni [19].

     2. La Regione, altresì, può stipulare apposita convenzione con la Commissione regionale di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469 anche al fine di consentire un'efficace funzione dei Consiglieri di parità di cui alla legge 10 aprile 1991, n. 125 "Azioni positive per la realizzazione della parità uomo-donna nel lavoro".

 

     Art. 8. Relazione annuale.

     1. La Giunta regionale, entro l'8 marzo di ogni anno, predispone una relazione sullo stato di attuazione della presente legge da presentare alla Commissione consiliare competente.

 

     Art. 9. Norma finanziaria.

     1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge si fa fronte:

     1) per gli interventi di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 3 e lettera a), comma 2, dell’articolo 3 bis della presente legge, quantificabili in lire 1.000 milioni, si provvede ai sensi dell'articolo 19, comma 5, della legge regionale 9 dicembre 1977, n. 72 come sostituito dall'articolo 2 della legge regionale 30 agosto 1993, n. 42, mediante utilizzo dell'importo accantonato nella partita n. 12 del capitolo n. 80230 denominato "Fondo globale spese d'investimento" del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1999 e contemporanea istituzione, nello stato di previsione della spesa del bilancio 2000, del capitolo n. 23012 denominato "Contributi in conto capitale per lo sviluppo dell'imprenditoria femminile" con lo stanziamento di lire 1.000 milioni in termini di competenza [20];

     2) per gli interventi di cui alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 3, lettera b), comma 2, dell’articolo 3 bis e all’articolo 3 ter della presente legge si provvederà con i fondi da allocarsi al capitolo n. 23020 denominato "Fondo di rotazione per l'imprenditoria femminile" con legge di bilancio ai sensi dell'articolo 32 della legge regionale 9 dicembre 1977, n. 72 e successive modificazioni [21];

     3) per gli interventi di cui alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 3 e lettera c), comma 2, dell’articolo 3 bis della presente legge si provvederà con i fondi da allocarsi al capitolo n. 23014, denominato "Contributi per la formazione dell'imprenditoria femminile" con legge di bilancio ai sensi dell'articolo 32 della legge regionale 9 dicembre 1977, n. 72 e successive modificazioni [22].

 

     Art. 10. Dichiarazione d'urgenza.

     1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

 

 

 


[1] Articolo sostituito dall’art. 1 della L.R. 4 aprile 2003, n. 6.

[2] Comma così sostituito dall'art. 8 della L.R. 25 giugno 2021, n. 17.

[3] Comma così modificato dall'art. 8 della L.R. 25 giugno 2021, n. 17.

[4] Lettera aggiunta dall'art. 8 della L.R. 25 giugno 2021, n. 17.

[5] Alinea così modificato dall'art. 8 della L.R. 25 giugno 2021, n. 17.

[6] Comma aggiunto dall'art. 23 della L.R. 6 aprile 2012, n. 13.

[7] Lettera così modificata dall'art. 12 della L.R. 12 gennaio 2009, n. 1.

[8] Lettera aggiunta dall'art. 23 della L.R. 6 aprile 2012, n. 13.

[9] Lettera aggiunta dall'art. 23 della L.R. 6 aprile 2012, n. 13.

[10] Lettera aggiunta dall'art. 23 della L.R. 6 aprile 2012, n. 13.

[11] Lettera aggiunta dall'art. 23 della L.R. 6 aprile 2012, n. 13.

[12] Comma inserito dall'art. 23 della L.R. 6 aprile 2012, n. 13.

[13] Comma così sostituito dall’art. 2 della L.R. 4 aprile 2003, n. 6.

[14] Articolo aggiunto dall’art. 3 della L.R. 4 aprile 2003, n. 6.

[15] Articolo aggiunto dall’art. 3 della L.R. 4 aprile 2003, n. 6.

[16] Articolo abrogato dall'art. 23 della L.R. 6 aprile 2012, n. 13.

[17] Punto così modificato dall’art. 4 della L.R. 4 aprile 2003, n. 6.

[18] Comma aggiunto dall’art. 1 della L.R. 3 ottobre 2002, n. 32.

[19] Comma inserito dall'art. 12 della L.R. 12 gennaio 2009, n. 1.

[20] Punto così modificato dall’art. 5 della L.R. 4 aprile 2003, n. 6.

[21] Punto così modificato dall’art. 5 della L.R. 4 aprile 2003, n. 6.

[22] Punto così modificato dall’art. 5 della L.R. 4 aprile 2003, n. 6.