Settore: | Codici regionali |
Regione: | Abruzzo |
Materia: | 2. amministrazione regionale |
Capitolo: | 2.1 ordinamento degli uffici e del personale |
Data: | 28/12/2012 |
Numero: | 71 |
Sommario |
Art. 1. (Proroga delle graduatorie vigenti) |
Art. 2. (Misure di contenimento alla spesa delle ADSU, modifica alla L.R. 91/1994) |
Art. 3. (Funzionamento della Struttura del Servizio Cooperazione Territoriale - IPA) |
Art. 4. (Entrata in vigore) |
§ 2.1.128 - L.R. 28 dicembre 2012, n. 71.
Misure per il contenimento dei costi della selezione del personale nella Regione Abruzzo, modifica alla L.R. 91/1994 e disposizioni per il funzionamento della Struttura del Servizio di Cooperazione Territoriale - IPA.
(B.U. 28 dicembre 2012, n. 94 Speciale)
Art. 1. (Proroga delle graduatorie vigenti)
1. Ai fini del contenimento dei costi delle Amministrazioni pubbliche connessi alle selezioni del personale, la validità delle graduatorie dei concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato e delle selezioni interne, relative alla Regione Abruzzo e agli Enti dipendenti soggetti a limitazioni delle assunzioni, non ancora scadute alla data di approvazione della presente legge da parte del Consiglio regionale, è prorogata fino al 31 dicembre 2014.
2. La proroga di cui al comma 1 si intende riferita anche agli idonei utilmente posizionati in graduatoria.
Art. 2. (Misure di contenimento alla spesa delle ADSU, modifica alla
1. L'articolo 19 della
"Art. 19
(Dirigente)
1. Nelle more del processo di riordino delle Aziende regionali per il diritto agli studi universitari, ad ogni Azienda è preposto un Dirigente, scelto tra i dirigenti della Pubblica Amministrazione, il cui incarico è conferito ai sensi della
2. Al Dirigente sono attribuiti le competenze, le responsabilità ed il trattamento economico propri del dirigente di Servizio regionale in base alla normativa vigente in materia.
3. Sono fatti salvi i contratti da direttore in essere alla data del 1° dicembre 2012 sottoscritti a norma della
4. Nel rispetto del criterio della rotazione di cui al comma 4 dell'articolo 20 della
5. Nel caso di mancato rinnovo o mancato conferimento dell'incarico di dirigente al personale dirigente presente nei ruoli dell'ente, quest'ultimo, considerato in esubero, transita direttamente nei ruoli regionali ed è collocato tra il personale a disposizione della Direzione "Affari del Personale" [3].
6. In caso di assenza o impedimento del Dirigente derivante da qualsiasi motivo, al fine di garantire il funzionamento delle Aziende per il Diritto allo Studio Universitario, le funzioni attribuite al dirigente sono svolte, per il tempo in cui perdura l'assenza o l'impedimento ed in ogni caso nei limiti previsti dalla
7. Per il periodo di svolgimento delle funzioni di cui al comma 6 al funzionario è riconosciuto il trattamento economico spettante al dirigente [5]".
Art. 3. (Funzionamento della Struttura del Servizio Cooperazione Territoriale - IPA)
1. Al fine di consentire un adeguato funzionamento della Struttura del Servizio Cooperazione Territoriale - IPA e l'espletamento delle rimanenti attività sui Programmi di Cooperazione Internazionale della Regione Abruzzo 2006-2011 è autorizzata, per il solo anno 2012, la spesa complessiva di € 50.000,00.
2. Al bilancio 2012 sono apportate le seguenti variazioni:
a) Capitolo n. 61637 denominato "Intervento Regionale a favore della Cooperazione dei Paesi in Via di Sviluppo L.R. 14.12.1989, n. 105 e L.R. 20.4.1995, n. 63" U.P.B. 01.01.007: in aumento € 50.000,00;
b) Capitolo n. 11202 denominato "Trattamento economico del personale: principale ed accessorio" U.P.B. 02.01.005 in diminuzione di € 50.000,00.
3. La Giunta regionale è autorizzata ad effettuare le occorrenti variazioni contabili.
Art. 4. (Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.
[1] Per un'interpretazione autentica del presente comma, vedi l'art. 14 della
[2] Per un'interpretazione autentica del presente comma, vedi l'art. 14 della
[3] La Corte costituzionale, con sentenza 31 gennaio 2014, n. 17, ha dichiarato l'illegittimità del presente comma.
[4] La Corte costituzionale, con sentenza 31 gennaio 2014, n. 17, ha dichiarato l'illegittimità del presente comma.
[5] La Corte costituzionale, con sentenza 31 gennaio 2014, n. 17, ha dichiarato l'illegittimità del presente comma.