§ 2.3.28 - L.R. 17 dicembre 1997, n. 143.
Norme in materia di riordino territoriale dei Comuni: Mutamenti delle circoscrizioni, delle denominazioni e delle sedi comunali. Istituzione di [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Abruzzo
Materia:2. amministrazione regionale
Capitolo:2.3 enti locali, circoscrizioni e polizia locale
Data:17/12/1997
Numero:143


Sommario
Art. 1.  Oggetto e Finalità.
Art. 2.  Ambito di applicazione.
Art. 3.  Conferenza permanente Regione/Enti Locali.
Art. 4.  Mutamenti delle circoscrizioni comunali.
Art. 5.  Rettifica, contestazione, determinazione di confini.
Art. 6.  Mutamenti delle denominazioni comunali.
Art. 7.  Determinazione delle sedi comunali.
Art. 8.  Istituzione di nuovi Comuni.
Art. 9.  Unione di Comuni.
Art. 9 bis.  Esercizio associato di funzioni e servizi da parte dei Comuni.
Art. 10.  Fusione di Comuni.
Art. 11.  Programma di riordino territoriale.
Art. 11 bis.  (Dimensioni territoriali ottimali ed omogenee per l'esercizio in forma associata obbligatoria di funzioni fondamentali da parte dei Comuni)
Art. 12.  Norme procedurali.
Art. 13.  Successione nei rapporti.
Art. 14.  Norma finanziaria.
Art. 15.  Abrogazioni.
Art. 15 bis.  (Riassetto di enti del territorio montano)
Art. 15 ter.  (Unioni Montane)
Art. 15 quater.  (Trasferimento del patrimonio e dei rapporti giuridici)
Art. 15 quinquies.  (Soppressione e liquidazione di Comunità Montane per mancata costituzione di Unioni Montane)
Art. 15 sexies.  (Sostegno finanziario alla costituzione di Unioni Montane ed alla ricollocazione del personale delle comunità montane soppresse)
Art. 15 septies.  (Agevolazioni in materia di patto di stabilità)
Art. 15 octies.  (Disposizioni finali)
Art. 16.  Urgenza.


§ 2.3.28 - L.R. 17 dicembre 1997, n. 143.

Norme in materia di riordino territoriale dei Comuni: Mutamenti delle circoscrizioni, delle denominazioni e delle sedi comunali. Istituzione di nuovi Comuni, Unioni e Fusioni.

(B.U. 29 dicembre 1997, n. 21).

 

     Art. 1. Oggetto e Finalità.

     1. La presente legge detta norme in materia di riordino territoriale dei Comuni, ai sensi degli artt. 117 e 133 della Costituzione; dell'art. 16 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616; degli artt. 11, 12 e 26 della legge 8 giugno 1990, n. 142; dell'art. 73 dello Statuto della Regione Abruzzo.

     2. La Regione Abruzzo favorisce il processo di aggregazione dei piccoli Comuni, al fine di superare la loro inadeguatezza dimensionale e definire ambiti territoriali, tali da creare le condizioni per consentire un effettivo governo dei processi socio-economici e un efficiente ed efficace gestione dei servizi e delle funzioni di interesse locale.

 

     Art. 2. Ambito di applicazione.

     1. La Regione provvede al riordino territoriale dei Comuni disciplinando in particolare:

     a) i mutamenti delle circoscrizioni, delle denominazioni e delle sedi comunali;

     b) le istituzioni di nuovi Comuni;

     c) le Unioni di Comuni;

     d) le Fusioni di Comuni.

 

     Art. 3. Conferenza permanente Regione/Enti Locali.

     1. In tutti i casi relativi al riordino territoriale dei Comuni, di cui agli artt. 2 e 11 della presente legge, gli organi della Regione hanno l'obbligo di consultare, preventivamente, la Conferenza permanente Regioni/Enti Locali, di cui alla L.R. 18 aprile 1996, n. 21.

     2. A tal fine la Regione, tramite il Settore Enti Locali della Giunta Regionale, promuove periodiche Conferenze, presso le amministrazioni provinciali, rivolte a fornire informazioni e a recepire indicazioni; richieste e pareri dagli Enti Locali, anche in merito al Programma di riordino territoriale di cui all'art. 11 della presente legge.

 

     Art. 4. Mutamenti delle circoscrizioni comunali.

     1. Il mutamento delle circoscrizioni comunali è disposto con legge regionale.

     2. A tale modifica si procede nei seguenti casi:

     a) distacco di una o più frazioni o borgate da un Comune e loro aggregazione ad un Comune contermine;

     b) ampliamento del territorio di un Comune al quale viene aggregato parte del territorio di altro Comune contiguo.

     3. I mutamenti delle circoscrizioni comunali, disciplinati dalla presente legge, riguardano esclusivamente territori contigui di Comuni appartenenti alla stessa provincia e devono rispondere a ragioni di omogeneità territoriale, socio-economica e/o culturale.

     4. Le delibere con cui i Consigli comunali propongono alla Regione le modifiche delle circoscrizioni, devono contenere:

     a) la descrizione esatta dei nuovi confini proposti;

     b) la cartografia in scala 1:10.000 relativa ai suddetti confini;

     c) la relativa documentazione catastale, storica e descrittiva, necessaria a documentare precisamente la situazione;

     d) le indicazioni di natura demografica, socio-economica e/o culturale relative ai territori interessati che presentino caratteri di omogeneità e/o condizioni di separatezza geomorfologica e topografica dei luoghi;

     e) le modalità per la gestione dei servizi inerenti il territorio soggetto a modificazione, specificandone i vantaggi.

 

     Art. 5. Rettifica, contestazione, determinazione di confini.

     1. In caso di rettifica, contestazione e determinazione di confini si procede con le seguenti modalità:

     a) se i Comuni interessati raggiungono un accordo sulla rettifica o la determinazione dei confini, esso viene deliberato dai rispettivi consigli comunali, a maggioranza assoluta dei componenti; le delibere consiliari comunali vengono trasmesse alla Giunta regionale per l'adozione del relativo provvedimento amministrativo. La rettifica o la determinazione dei confini è, quindi, disposta con decreto del Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta regionale;

     b) nel caso in cui i Comuni non si accordino sulle modalità della rettifica o della determinazione dei confini, e quindi in caso di contestazione, si provvede con legge regionale, anche su richiesta di uno dei Comuni esaminate le eventuali osservazioni degli altri enti interessati.

 

     Art. 6. Mutamenti delle denominazioni comunali.

     1. Il mutamento delle denominazioni comunali è disposto con legge regionale.

     2. La variazione della denominazione consiste nel mutamento, parziale o totale, della precedente denominazione.

     3. La denominazione può essere modificata a seguito di mutamento della rispettiva circoscrizione territoriale o in caso di fusione o istituzione di un nuovo Comune, ovvero quando ricorrono esigenze toponomastiche, storiche, culturali e turistiche che motivano il cambiamento richiesto.

     4. Il mutamento non implica alcuna modifica nei rapporti istituzionali.

     5. La denominazione delle borgate e frazioni è di competenza dei Comuni che vi provvedono mediante delibera consiliare a maggioranza assoluta dei componenti, secondo quanto disposto dall'art. 16, 2° comma del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616.

 

     Art. 7. Determinazione delle sedi comunali.

     1. La determinazione delle sedi comunali è disposta con Decreto del Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta regionale, a seguito di richiesta deliberata dal Consiglio del Comune interessato a maggioranza assoluta dei componenti.

     2. La determinazione della sede va effettuata in relazione ad esigenze economiche, sociali, culturali e amministrative locali.

 

     Art. 8. Istituzione di nuovi Comuni.

     1. L'istituzione di nuovi Comuni è disposta con legge regionale.

     2. Ai sensi dell'art. 11 della L. 8 giugno 1990, n. 142 non possono essere istituiti Comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti, o la cui costituzione comporti, come conseguenza, che altri Comuni scendano sotto tale limite, salvo i casi di fusione tra Comuni.

     3. La presente legge disciplina l'istituzione di nuovi Comuni nei seguenti casi:

     a) per fusione di due o più Comuni contermini della stessa Provincia, secondo quanto previsto dall'art. 10 della presente legge;

     b) erezione in Comune autonomo di una o più frazioni o borgate, mediante distacco dal Comune di origine;

     c) erezione in Comune autonomo di una o più frazioni o borgate, appartenenti a Comuni diversi della stessa Provincia, mediante distacco dai Comuni di origine;

     d) incorporazione di uno o più Comuni in altro contiguo.

     4. Nei casi previsti ai punti b) e c) del comma precedente, le delibere dei Consigli comunali che propongono tale nuova istituzione, devono indicare i mezzi disponibili per provvedere alla gestione dei pubblici servizi e dimostrare che le frazioni o borgate sono dislocate in aree decentrate che presentano propri caratteri di autosufficienza, individualità ed omogeneità ed interessi distinti rispetto al Comune al quale appartengono.

     Nel caso previsto al punto d) del comma 3 l'incorporazione, ai fini della presente legge, è equiparata alla fusione di Comuni, mediante l'istituzione di un Comune nuovo.

 

     Art. 9. Unione di Comuni.

     1. Salvo quanto disposto dall'art. 32 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267, la Regione Abruzzo promuove le Unioni di Comuni, e incentiva le Unioni di Comuni che, accorpati, raggiungano una popolazione di almeno 5.000 abitanti, secondo i dati ISTAT dell'ultimo censimento della popolazione [1].

     2. Le unioni di Comuni devono rispondere ad esigenze di più razionale assetto del territorio, nonché ad una più funzionale ed economica gestione delle funzioni e dei servizi.

     3. [La Regione provvede ad erogare alle Unioni, su richiesta di queste ultime, contributi annuali aggiuntivi a quelli normalmente previsti per i singoli Comuni, graduandoli sulla base di uno o più dei seguenti criteri:

     a) appartenenza ad una Unione costituita da Comunità Montane almeno della metà dei Comuni aderenti all'Unione;

     b) numero di abitanti dell'Unione;

     c) indice di spopolamento;

     d) estensione territoriale dell'Unione;

     e) numero dei Comuni aderenti all'Unione e natura delle funzioni e dei servizi intercomunali attivati;

     f) nell'ipotesi di Unioni e Fusioni i contributi sono maggiorati rispetto ad altre forme di gestione sovracomunale.

     Le specifiche modalità per la concessione dei contributi, da parte della Regione, saranno predeterminate con successivo atto di Giunta regionale da pubblicare sul BURA] [2].

     4. La Regione assicura, altresì, ai Comuni dell'unione, su richiesta di queste ultime, priorità nel riparto dei finanziamenti regionali derivanti da leggi di Settore.

     5. Per le Unioni che deliberano, su conforme proposta dei Consigli Comunali interessati, di procedere alla fusione, sono previsti ulteriori benefici, oltre a quelli disciplinati dai commi precedenti, secondo modalità da definire con successivo atto di Giunta Regionale [3].

     6. [4].

     7. [5].

     8. Per ogni funzione o servizio il Comune può partecipare ad una sola forma associativa [6].

     8 bis. In deroga al comma 1, le Unioni di Comuni che all’entrata in vigore della presente legge hanno beneficiato dei contributi erariali ai sensi del D.M. 1.9.2000, n. 318, conservano l’erogazione del contributo stesso, anche se non raggiungono la soglia minima di popolazione di almeno 5000 abitanti [7].

     8 ter. I criteri e le modalità di ripartizione dei contributi per l'associazionismo, da assegnare alle Unioni di Comuni e alle altre forme associative di cui al Testo Unico degli Enti Locali n. 267/2000, sono definiti dalla Giunta regionale di concerto con le Associazioni regionali delle Autonomie Locali [8].

 

     Art. 9 bis. Esercizio associato di funzioni e servizi da parte dei Comuni. [9]

     1. Fermo restando quanto disposto dall'art. 33 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 e dall'art. 8 della L.R. 11/99, al fine di favorire il processo di riorganizzazione sovracomunale dei servizi, delle funzioni, e delle strutture, la Regione Abruzzo incentiva l'esercizio associato delle funzioni da parte dei Comuni, secondo i principi, i criteri e le modalità disciplinati dal comma 3 dell’articolo 9 [10].

 

     Art. 10. Fusione di Comuni.

     1. La Fusione dei Comuni è disposta con legge regionale.

     2. Salvo quanto disposto dagli artt. 11, 12 e 26 della L. 8 giugno 1990, n. 142, la Regione favorisce la Fusione di Comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti qualora si riscontri:

     a) una precedente Unione di Comuni o comunque di forme di collaborazione in atto, attraverso l'esercizio associato di funzioni e/o la gestione associata di servizi essenziali, specie nei casi di cui all'art. 11 della legge 31 gennaio 1994, n. 97;

     b) l'esigenza di realizzare obiettivi previsti dal programma regionale di sviluppo e da strumenti di pianificazione territoriale, a seguito della nuova dimensione territoriale;

     c) la stretta integrazione nelle attività socio-economiche e culturali, per una più funzionale organizzazione, gestione e agevole utilizzazione dei servizi;

     d) il raggiungimento, fra i Comuni fondentisi, di una popolazione non inferiore a 2.000 abitanti, al fine di garantire gli obiettivi fissati nell'art. 1, 2° comma, della presente legge.

     3. Al fine di favorire il miglioramento delle strutture e dei servizi attraverso la fusione di comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, la Regione eroga al comune risultante dalla fusione un contributo una tantum di euro 100.000,00, a titolo di compartecipazione alle spese per la riorganizzazione. Ai comuni risultanti dalla fusione la Regione concede, inoltre, per dieci anni consecutivi alla fusione medesima, un contributo destinato esclusivamente alla riduzione dei tributi locali, all’implementazione e al miglioramento dei servizi erogati, nelle misure di:

a) euro 100.000,00 per i comuni con popolazione residente da 2.000 a 2.999 abitanti;

b) euro 160.000,00 per i comuni con popolazione residente da 3.000 a 4.999 abitanti;

c) euro 250.000.00 per i comuni con popolazione residente da 5.000 a 7.499 abitanti;

d) euro 350.000,00 per i comuni con popolazione residente da 7.500 a 9.999 abitanti;

e) euro 500.000,00 per i comuni con popolazione residente da 10.000 a 15.000 abitanti [11].

     3 bis. Le agevolazioni previste dal comma 3 sono riservate a un massimo di 7 comuni di nuova istituzione mediante fusione, nel triennio 2016 – 2017 – 2018. Le agevolazioni decorrono a partire dall’anno successivo al completamento della procedura di fusione [12].

     3 ter. Le disposizioni di cui ai commi 3 e 3 bis non si applicano nel caso in cui, a seguito del processo di fusione tra due o più comuni, il comune derivante dallo stesso risulti avere una popolazione residente inferiore a 2.000 e superiore a 15.000 abitanti [13].

     3 quater. Entro centottanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, con apposito regolamento sono determinati i criteri e le modalità per la concessione dei contributi di cui al comma 3 [14].

     4. Nell'ipotesi in cui la Fusione riguardi tutti i Comuni appartenenti ad una Comunità Montana, la legge regionale dispone che al nuovo Comune siano conservate le medesime funzioni e il godimento di tutti i benefici già attribuiti alla Comunità Montana.

     5. Le deliberazioni consiliari dei Comuni che propongono la Fusione devono contenere, oltre a quanto previsto dal comma 2° del presente articolo:

     a) l'indicazione dei Comuni che intendono procedere alla fusione in un unico Comune;

     b) la delimitazione cartografica dei nuovi confini;

     c) la denominazione che dovrà assumere il nuovo Comune;

     d) le eventuali forme di decentramento e di partecipazione che si intendono assicurare ai Comuni di origine e/o l'articolazione in municipi del Comune risultante dalla fusione, corrispondenti ai territori dei singoli Comuni che si sono fusi;

     e) le indicazioni per l'ottimizzazione delle risorse umane, con possibilità di assumere all'interno dell'ente nuove figure professionali, a seguito di variazione della classe di appartenenza del nuovo Comune;

     f) la variazione dell'ammontare dei mutui della Cassa Depositi e Prestiti cui sarebbe possibile accedere a seguito dell'aumento del limite di indebitamento, proporzionato alle entrate effettive, così da poter ampliare le politiche di investimento.

     6. I progetti di legge concernenti la Fusione dei Comuni devono indicare i casi in cui siano assicurate adeguate forme di partecipazione e di decentramento dei servizi di base o i casi in cui vengono istituiti municipi, precisandone la delimitazione territoriale, la gestione dei servizi di base nonché altre funzioni delegate dal Comune di nuova istituzione, demandandone la relativa disciplina allo Statuto comunale e al regolamento comunale.

 

     Art. 11. Programma di riordino territoriale.

     1. Salvo quanto disposto dall'art. 33, commi 3 e 4, del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267, il Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale e sentito il parere degli Enti Locali interessati, di cui all'art. 3 della presente legge, provvede ad approvare un Programma diretto a favorire un razionale processo di aggregazione tra piccoli Comuni, promuovendo la formazione di ambiti per la gestione associata sovracomunale di funzioni e servizi e conformandone l'assetto territoriale alle esigenze delle popolazioni amministrate, agli obiettivi della programmazione provinciale e regionale e ad una più razionale utilizzazione degli strumenti di pianificazione territoriale [15].

     2. Ai fini di cui al precedente comma, la Regione approva un Programma di riordino territoriale tenendo conto dei mutamenti delle circoscrizioni comunali, delle istituzioni di nuovi Comuni, delle fusioni dei piccoli Comuni contigui, delle Unioni fra Comuni, delle Comunità Montane, dei Consorzi e delle forme associative in atto fra Comuni e degli ambiti ottimali per la gestione di funzioni e servizi indicando le risorse complessive necessarie alla sua realizzazione [16].

     3. [17].

     4. Per l'erogazione dei contributi regionali previsti dal Programma di riordino territoriale occorre tener conto dei criteri previsti dall'art. 9, comma 3, 4 e 5. Il programma è aggiornato ogni tre anni e la determinazione dei contributi regionali può essere aggiornata tramite legge annuale di bilancio. Le specifiche modalità per l'erogazione dei contributi da parte della Regione saranno predeterminate con regolamento da pubblicare sul BURA [18].

     5. Ogni singola proposta di variazione territoriale deve essere valutata in rapporto al Programma di riordino territoriale, qualora il Consiglio Regionale abbia già provveduto ad approvarlo.

     6. In sede di prima applicazione del presente articolo la somma stanziata sul Cap. 11464 può essere utilizzata anche per lo studio di un progetto finalizzato alla redazione del "Programma di riordino territoriale [19].

 

          Art. 11 bis. (Dimensioni territoriali ottimali ed omogenee per l'esercizio in forma associata obbligatoria di funzioni fondamentali da parte dei Comuni) [20]

     1. In attuazione delle disposizioni di cui al D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito in L. 7 agosto 2012, n. 135, di modifica del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito in L. 30 luglio 2010, n. 122, e del D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito in L. 14 settembre 2011, n. 148, la Regione Abruzzo, nelle materie di cui all'art.117, terzo e quarto comma della Costituzione, tenuto conto degli obiettivi stabiliti dalla programmazione regionale e dei principi di efficacia, economicità, di efficienza e riduzione delle spese, individua, quali dimensioni territoriali ottimali e omogenee per area geografica per lo svolgimento, in forma obbligatoriamente associata, delle funzioni fondamentali da parte dei Comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti, se appartenenti o appartenuti a Comunità montane, e da parte dei Comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti negli altri casi, mediante Unioni, di cui all'art. 32 del D.Lgs 267/2000 e successive modifiche, o mediante convenzioni di cui all'art. 30 del D.Lgs. 267/2000, i seguenti otto Ambiti, con i Comuni ad essi appartenenti, come individuati nell'Allegato "A" che forma parte integrante e sostanziale della presente legge:

a) Ambito "L'Aquila";

b) Ambito " Sulmona";

c) Ambito "Avezzano";

d) Ambito " Chieti";

e) Ambito "Lanciano";

f) Ambito " Vasto";

g) Ambito "Pescara";

h) Ambito "Teramo".

     2. Le dimensioni territoriali, di cui al comma 1, si applicano anche ai Comuni, con popolazione fino a 1.000 abitanti, che scelgono di costituire una Unione di Comuni, ai sensi dell'art. 16 della L. 14 settembre 2011, n. 148, come sostituito dall'art. 19, comma 2, della legge 7 agosto 2012, n. 135, oppure scelgono di stipulare una o più convenzioni tra Comuni, di cui all'art. 30 del D.Lgs 267/2000, di durata almeno triennale, per l'esercizio in forma associata di tutte le funzioni e di tutti i servizi pubblici loro spettanti.

     3. Le dimensioni territoriali, di cui al comma 1, si applicano, altresì, anche ai Comuni, con popolazione fino a 5.000 abitanti, facenti parte di una Unione di Comuni già costituita alla data del 7 luglio 2012, tenuti ad optare, ai sensi dell'art. 19, comma 4, del D.L. 95/2012, convertito in L. 135/2012, o per la costituzione di una Unione o la stipula di una o più convenzioni di durata almeno triennale, per l'esercizio associato obbligatorio delle funzioni fondamentali nel caso dei Comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, secondo le disposizioni dell'art. 14 del D.L. 78/2010, convertito in L. 122/2010, come modificato dall'art. 19, comma 1, del D.L. 95/2012, convertito in L. 135/2012, ovvero per l'esercizio associato di tutte le funzioni e di tutti i servizi pubblici loro spettanti, nel caso di Comuni fino a 1.000 abitanti, secondo le disposizioni di cui all'art. 16 del D.L. 138/2011, convertito in L. 148/2011, come sostituito dall'art. 19, comma 2, del D.L. 95/2012, convertito in L. 135/2012.

     4. Le dimensioni territoriali ottimali ed omogenee per l'esercizio associato delle funzioni fondamentali dei Comuni, relativamente alle funzioni del sociale e dei rifiuti, sono demandate alla legislazione regionale di settore.

     5. Ai fini della presente legge alle forme associative di Unioni o convenzioni previste dai commi 1, 2 e 3, possono aderire anche Comuni con popolazione superiore ai 5.000 abitanti.

     6. Le Unioni o le convenzioni sono costituite all'interno della dimensione territoriale ottimale ed omogenea per area geografica, di cui al comma 1, e nel rispetto dei limiti demografici minimi, ossia della complessiva popolazione residente nei rispettivi territori, ai sensi dell'art. 156, comma 2, del D.Lgs 267/2000 e successive modifiche, così come individuati con deliberazione di Giunta regionale

     7. Ai fini della presente legge è possibile derogare, in via eccezionale, a quanto disposto dal comma 6, in presenza di una o più delle seguenti condizioni:

a) mancanza di contiguità territoriale con Comuni obbligati a gestire in forma associata funzioni/servizi comunali;

b) impossibilità, da parte dei Comuni obbligati, di costituire forme associative ricadenti nel territorio di una singola provincia con conseguente possibilità di costituire forme associative interprovinciali;

c) situazioni orografiche tali da non consentire il rispetto di quanto disposto al comma 4;

d) impossibilità, da parte dei Comuni obbligati, posti a confine di ciascun ambito, di costituire forme associative ricadenti nel territorio dello stesso ambito di cui fanno parte. In tali casi gli enti interessati, nella convenzione o nell'atto costitutivo e nello Statuto della forma associativa, indicano le oggettive motivazioni che giustificano la deroga.

     8. Il rappresentante legale dell'Unione o del Comune capofila in caso di convenzione, trasmette alla Giunta regionale, Direzione regionale competente in materia di enti locali, l'atto costitutivo e lo Statuto, di cui all'art. 32 del D.Lgs. 267/2000 o di cui all'art. 16 della L. 14 settembre 2011, n. 148, come sostituito dall'art. 19, comma 2 della legge 7 agosto 2012, n. 135, o la convenzione, di cui all'art. 30 del D.Lgs. 267/2000, nonché una relazione con i risultati attesi in termini di efficienza ed efficacia.

     9. I Comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti qualora, entro il termine perentorio del 7 gennaio 2013, non avanzino alla Regione una proposta di Unione di Comuni, sono tenuti ad istituire una Unione di Comuni secondo le modalità di cui all'art. 14 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78 convertito con modificazioni, con L. 30 luglio 2010, n. 122, modificato dall'art. 19 del D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito in L. 7 agosto 2012, n. 135.

     10. I Comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti qualora, entro il termine perentorio del 7 gennaio 2013, avvalendosi della facoltà loro riconosciuta dall'art. 16 del D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito in L. 14 settembre 2011, n. 148, come sostituito dall'art. 19, comma 2, del D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito in L. 7 agosto 2012, n. 135, avanzino alla Regione una proposta di Unione di Comuni non conforme a quanto stabilito dalla vigente legislazione statale e regionale, sono tenuti ad istituire una Unione di Comuni secondo le modalità di cui all'art. 14 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78 convertito con modificazioni, con L. 30 luglio 2010, n. 122, modificato dall'art. 19, comma 1, del D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito in L. 7 agosto 2012, n. 135.

     11. La Regione, con decreto del Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta regionale, sancisce l'istituzione delle Unioni di Comuni costituite da Comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti in conformità a quanto stabilito dall'art. 16, comma 5, del D.L. 138/2011, convertito con L. 148/2011, e sostituito dall'art. 19, comma 2, del D.L. 95/2012, convertito in L. 135/2012.

     12. La Giunta regionale propone al Consiglio regionale l'inserimento delle forme associative, costituite nel rispetto delle disposizioni contenute nel presente articolo, nel Programma di riordino territoriale, di cui all'art. 11, commi 1 e 2.

     13. La Regione eroga contributi annuali alle forme associative, costituitesi ai sensi dei commi 6 e 7, nel limite delle risorse finanziarie stanziate in bilancio. La Giunta regionale stabilisce, annualmente, i criteri e le modalità per l'erogazione dei contributi.

     14. La Regione promuove azioni di accompagnamento e sostegno ai Comuni per l'avvio e l'entrata a regime dell'esercizio in forma associata di funzioni/servizi comunali. A tal fine può avvalersi dell'ausilio di atenei universitari e di soggetti pubblici o privati specializzati, individuati secondo la vigente normativa.

 

     Art. 12. Norme procedurali.

     1. L'istituzione di nuovi Comuni, i mutamenti delle circoscrizioni e delle denominazioni comunali, nonché la fusione di due o più comuni nel territorio regionale, prima di essere decisi con legge regionale, sono sottoposti a referendum consultivo delle popolazioni interessate.

     2. Ciascun progetto di legge è accompagnato da una relazione che metta in evidenza le esigenze di più razionale assetto del territorio per un efficiente ed efficace gestione dei servizi e delle funzioni.

     3. Nel caso di fusione, di modificazione delle circoscrizioni comunali e di modifica della denominazione, la consultazione referendaria si estende a tutti gli elettori dei Comuni interessati.

     4. L'iniziativa legislativa e referendaria, nei casi previsti dai precedenti commi, è esercitata nelle forme previste dallo Statuto Regionale e dalla L.R. 11 dicembre 1987, n. 86 e successive modificazioni ed integrazioni.

     5. I Consigli dei Comuni interessati al riordino territoriale, con deliberazione, assunta a maggioranza assoluta dei componenti, possono presentare istanza alla Giunta Regionale affinché la stessa, dopo aver verificato la sussistenza dei presupposti sostanziali e dei requisiti formali della richiesta, secondo quanto disposto dalla presente legge, proponga al Consiglio Regionale l'indizione del referendum consultivo, secondo le modalità previste dalla L.R. 86/87.

     6. Si può procedere indipendentemente dalla indizione del referendum consultivo nei seguenti casi:

     a) qualora la variazione territoriale interessi porzioni di territorio prive di residenti;

     b) nel caso in cui i residenti aventi diritto al voto siano in numero inferiore a 50, il Consiglio Regionale può stabilire che la consultazione della popolazione avvenga presso la sede del Comune interessato.

     7. Nei casi di cui al precedente comma, il Consiglio regionale delibera in modo definitivo sul progetto di legge.

     8. Il Settore Enti Locali della Giunta Regionale è competente alla attuazione della presente legge.

 

     Art. 13. Successione nei rapporti.

     1. La Provincia competente per territorio è delegata alla definizione dei rapporti conseguenti alla istituzione di nuovi Comuni o a mutamenti delle circoscrizioni comunali, secondo i principi riguardanti la successione delle persone giuridiche.

     2. Il Comune di nuova istituzione o il Comune la cui circoscrizione risulti ampliata, subentra nella titolarità delle posizioni e dei rapporti giuridici attivi e passivi che afferiscono al territorio e alle popolazioni distaccate dal Comune di origine.

     3. Ad essi è trasferita d'ufficio o a domanda degli interessati, una quota proporzionale del personale del Comune d'origine, fermo restando il trattamento giuridico ed economico e la qualifica già acquisiti.

     4. I regolamenti e gli atti amministrativi a contenuto generale, restano in vigore fino a quando non vi provveda il Comune di nuova istituzione o il Comune la cui circoscrizione risulti ampliata.

 

     Art. 14. Norma finanziaria.

     1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato per l'anno 1997 in L. 250.000.000, si provvede come segue:

     Quanto a L. 50.000.000 mediante utilizzazione delle disponibilità afferenti al capitolo 11418 denominato: «Spese connesse con l'iniziativa popolare e di Enti Locali riferita a referendum abrogativi o consultivi»;

     quanto a L. 200.000.000 mediante riduzione per competenza e cassa, delle somme iscritte sul capitolo 11418.

     2. Nello stato di previsione della spesa è istituito ed iscritto (nel Sett. 01, Tit. 01, Ctg. 4, Sez. 01), il Cap. 11464 con la denominazione «L.R. 143/1997 e succ. mod. e integr. - Oneri per la realizzazione di Unioni, Fusioni ed esercizio associato di funzioni e servizi da parte dei Comuni - Programma di riordino territoriale», con lo stanziamento per competenza e cassa di L. 200.000.000 [21].

     2 bis. Per le finalità previste dall’applicazione del comma 3 dell’articolo 10, è autorizzata la spesa complessiva di 20 milioni di euro con le risorse appostate nell’ambito del nuovo stanziamento denominato “Spese per incentivi alle fusioni dei piccoli comuni” istituito nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale 2016-2018, alla Missione 01 “Servizi istituzionali, generali e di gestione”, Programma 01 “Organi istituzionali”, Titolo 1 [22].

     2 ter. La spesa per il biennio 2017 - 2018 è stimata nella misura massima di euro 2.600.000,00 per l’anno 2017 ed euro 1.900.000,00 per l’anno 2018 [23].

     2 quater. Ai fini della copertura finanziaria di cui al comma 2 ter per la spesa relativa all’anno 2017 pari ad euro 2.600.000,00, al bilancio di previsione pluriennale 2016-2018, è apportata, per l’anno 2017, la seguente variazione per competenza:

a) in aumento: Missione 01 “Servizi istituzionali, generali e di gestione”, Programma 01 “Organi istituzionali”, Titolo 1, stanziamento di nuova istituzione denominato “Spese per incentivi alle fusioni dei piccoli comuni” per euro 2.600.000,00;

b) in diminuzione: Titolo 1, Missione 01 “Servizi istituzionali, generali e di gestione”, Programma 03 “Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato”, per euro 300.000,00;

c) in diminuzione: Titolo 1, Missione 01 “Servizi istituzionali, generali e di gestione”, Programma 08 “Statistica e sistemi informativi”, per euro 300.000,00;

d) in diminuzione: Titolo 1, Missione 01 “Servizi istituzionali, generali e di gestione”, Programma 12 “Politica regionale unitaria per i servizi istituzionali, generali e di gestione”, per euro 2.000.000,00 [24].

     2 quinquies. Ai fini della copertura finanziaria di cui al comma 2 ter per la spesa relativa all’anno 2018 pari ad euro 1.900.000,00, al bilancio di previsione pluriennale 2016-2018, è apportata, per l’anno 2018, la seguente variazione per competenza:

a) in aumento: Missione 01 “Servizi istituzionali, generali e di gestione”, Programma 01 “Organi istituzionali”, Titolo 1, stanziamento di nuova istituzione denominato “Spese per incentivi alle fusioni dei piccoli comuni” per euro 1.900.000,00;

b) in diminuzione: Titolo 1, Missione 01 “Servizi istituzionali, generali e di gestione”, Programma 03 “Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato”, per euro 150.000,00;

c) in diminuzione: Titolo 1, Missione 01 “Servizi istituzionali, generali e di gestione”, Programma 08 “Statistica e sistemi informativi”, per euro 150.000,00;

d) in diminuzione: Titolo 1, Missione 01 “Servizi istituzionali, generali e di gestione”, Programma 12 “Politica regionale unitaria per i servizi istituzionali, generali e di gestione”, per euro 1.600.000,00 [25].

     2 sexies. Per gli anni successivi al 2018 gli oneri sono autorizzati nei limiti dell’apposito stanziamento denominato “Spese per incentivi alle fusioni dei piccoli comuni”, allocato alla Missione 01 “Servizi istituzionali, generali e di gestione”, Programma 01 “Organi istituzionali”, Titolo 1 del bilancio di previsione della Regione Abruzzo, annualmente determinato ed iscritto con la legge di bilancio ai sensi dell’articolo 38, secondo comma, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) [26].

     2 septies. L’autorizzazione della spesa di cui al presente articolo è consentita solo nei limiti degli stanziamenti di spesa annualmente iscritti sul bilancio regionale [27].

 

     Art. 15. Abrogazioni.

     1. E' abrogata la L.R. 24 gennaio 1975, n. 8.

 

          Art. 15 bis. (Riassetto di enti del territorio montano) [28]

     1. La Regione Abruzzo, al fine di assicurare il conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, l'ottimale coordinamento della stessa, il contenimento delle spese degli enti territoriali e il migliore svolgimento delle funzioni amministrative e dei servizi pubblici, procede al complessivo riassetto degli enti operanti nel territorio montano contestualmente promuovendo la costituzione di unioni tra i Comuni montani.

 

     Art. 15 ter. (Unioni Montane) [29]

     1. Fermo rimanendo l'obbligo di adempiere alle disposizioni di cui all'articolo 19 del D.L. 95/2012 convertito nella Legge 135/2012 entro il termine ivi previsto, i Comuni appartenenti a Comunità Montane trasmettono alla Regione, entro il termine perentorio del 15 settembre 2013, deliberazioni di identico contenuto, adottate dai Consigli Comunali ai sensi dell'articolo 32 del D.Lgs. 267/2000, con le quali costituiscono una o più Unioni di Comuni montani, ovvero Unioni Montane, o ai sensi dell'articolo 30 del D.Lgs. 267/2000, con cui hanno stipulato apposite convenzioni, nel rispetto della normativa statale e regionale che disciplina le dimensioni territoriali omogenee e le soglie demografiche minime per l'esercizio in forma associata delle funzioni fondamentali [30].

     2. Alla "Unione Montana" possono aderire i Comuni montani che ne facciano richiesta.

     3. Ciascun Comune montano può aderire ad una sola Unione.

     4. L'"Unione Montana" può esercitare, nel rispetto delle norme vigenti, anche le specifiche competenze di tutela e promozione della montagna attribuite in attuazione dell'articolo 44, comma 2, della Costituzione e in attuazione delle leggi in favore dei territori montani.

     5. I Comuni, con la medesima deliberazione di cui al comma 1, stabiliscono la data entro cui saranno insediati gli organi dell'Unione. L'insediamento dovrà avvenire entro il termine perentorio del 31 ottobre 2013. Stabiliscono altresì di assumere in capo all'"Unione Montana" la gestione delle funzioni e dei servizi svolti dalla Comunità Montana di appartenenza e di assumere conseguentemente alle proprie dipendenze personale dipendente di Comunità Montane, titolare di rapporti di lavoro di cui al vigente articolo 21, comma 5, della L.R. 10/2008 nonché di rapporti di lavoro rientranti nelle procedure di stabilizzazione di cui alla L. 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007) e alla L. 24 dicembre 2007, n. 244 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008)), avviate prima dell'entrata in vigore della L.R. 10/2008 e concluse prima dell'entrata in vigore dell'articolo 27 della L.R. 30 aprile 2009, n. 6 (Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2009 e pluriennale 2009 - 2011 della Regione Abruzzo (Legge Finanziaria Regionale 2009) [31].

     6. L'Unione Montana di cui al comma 1, entro il termine perentorio del 31 ottobre 2013, trasmette al Presidente della Giunta regionale e all'Assessore competente in materia di Enti Locali copia dell'atto costitutivo e dello Statuto approvati [32].

     7. Per l'assunzione del personale di cui al comma 5, i Comuni beneficiano delle risorse finanziarie di cui all'articolo 15-sexies, comma 2. Al personale delle Comunità Montane che i Comuni non hanno previsto di assumere alle proprie dipendenze si applicano le disposizioni di cui all'articolo 15-quinquies.

     8. Nelle more dell'insediamento degli organi dell'Unione Montana e della definizione del trasferimento del personale, come previsto dal comma 5, i Comuni possono avvalersi del personale medesimo, anche a tempo pieno, mediante convenzione a titolo gratuito con la Comunità Montana.

 

     Art. 15 quater. (Trasferimento del patrimonio e dei rapporti giuridici) [33]

     1. Ferme rimanendo le disposizioni di cui all'articolo 15-ter, comma 7, qualora i Comuni costituiscano un'unica Unione Montana il cui territorio sia almeno coincidente con quello di una Comunità Montana, la titolarità del patrimonio e degli altri rapporti giuridici attivi e passivi già in capo a quest'ultima, è trasferita all'Unione stessa senza che sia esperita alcuna procedura di liquidazione.

     2. Il Presidente della Giunta Regionale con proprio decreto dichiara estinta la Comunità Montana e ne trasferisce i rapporti giuridici attivi e passivi in capo all'Unione.

     3. Qualora i Comuni appartenenti ad una stessa Comunità Montana costituiscano, nei modi e nei termini di cui all'articolo 15-ter, più Unioni Montane o Unioni Montane cui partecipino solo parte degli stessi, il Presidente della Giunta regionale con proprio decreto nomina Commissario ad acta il Presidente della Comunità Montana al fine di predisporre il Piano di liquidazione da definire entro 60 giorni dall’insediamento. Per l'incarico di Commissario non viene attribuito alcun compenso.

     4. Il Piano di liquidazione dovrà tener conto dei contenuti della deliberazione di costituzione dell'Unione adottata dai Comuni e, in particolare, dei contenuti di cui all'articolo 15-ter, comma 5.

     5. Con il Decreto del Presidente della Giunta regionale di cui al comma 3, sono disciplinati i compiti e le funzioni del Commissario ad acta necessari per la definizione dei rapporti successori, ivi compresi quelli relativi al personale di cui all'articolo 15-ter, comma 5.

     6. Il Commissario ad acta, nello svolgimento delle proprie funzioni e dei propri compiti, fa capo alle Direzioni della Giunta regionale competenti in materia di risorse umane e strumentali e in materia di politiche del lavoro, seguendone gli indirizzi. Il Commissario relaziona alla Direzione della Giunta regionale competente in materia di riforme istituzionali e di enti locali.

     7. Entro 60 giorni dall’insediamento, il Commissario propone alle Direzioni regionali competenti in materia di risorse umane e strumentali e in materia di politiche del lavoro, un piano di liquidazione del patrimonio della Comunità Montana e di ricollocazione del personale di cui all'articolo 15-ter, comma 5, secondo le vigenti disposizioni del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e in particolare degli articoli 30 e 33 dello stesso, espletando le relative procedure, tenendo anche conto del contenuto della deliberazione di costituzione dell'Unione adottata dai Comuni.

     8. Ove il Commissario non adempia nel termine previsto, provvede la Giunta regionale per il tramite delle Direzioni regionali di cui al comma 7.

     9. Il Presidente della Giunta regionale con proprio decreto approva, su proposta delle Direzioni regionali di cui al comma 7, il piano di liquidazione e di successione nella titolarità del patrimonio e dei rapporti giuridici attivi e passivi facenti capo alla Comunità Montana e ne dichiara l'estinzione.

 

     Art. 15 quinquies. (Soppressione e liquidazione di Comunità Montane per mancata costituzione di Unioni Montane) [34]

     1. Decorso inutilmente il termine perentorio di cui all'articolo 15-ter, comma 1, il Presidente della Giunta regionale dispone con proprio Decreto la soppressione delle relative Comunità Montane e nomina un Commissario liquidatore per ciascuna di esse.

     2. La soppressione della Comunità Montana e la nomina di un Commissario liquidatore sono disposte dal Presidente della Giunta regionale con proprio decreto anche nel caso in cui l'Unione Montana di cui all'articolo 15-ter, comma 1, risulti non conforme alla normativa statale e regionale che disciplina le dimensioni territoriali ed omogenee e le soglie demografiche minime per l'esercizio in forma associata delle funzioni fondamentali.

     3. Per l'incarico di Commissario non viene attribuito alcun compenso.

     4. Dalla data di assunzione dell'incarico da parte del Commissario gli Organi della Comunità Montana decadono dalle loro funzioni ed i loro componenti cessano dalle rispettive cariche.

     5. Con il Decreto del Presidente della Giunta regionale di cui ai commi 1 e 2, sono disciplinati i compiti e le funzioni del Commissario necessari per la definizione dei rapporti successori, ivi compresi quelli relativi al personale delle Comunità Montane soppresse titolare di rapporti di lavoro di cui al vigente articolo 21, comma 5, della L.R. 10/2008 nonché di rapporti di lavoro rientranti nelle procedure di stabilizzazione di cui alla L. 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007) e alla L. 24 dicembre 2007, n. 244 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008)), avviate prima dell'entrata in vigore della L.R. 10/2008 e concluse prima dell'entrata in vigore dell'articolo 27 della L.R. 30 aprile 2009, n. 6 (Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2009 e pluriennale 2009 - 2011 della Regione Abruzzo (Legge Finanziaria Regionale 2009).

     6. Il Commissario, nello svolgimento delle proprie funzioni e dei propri compiti, fa capo alle Direzioni della Giunta regionale competenti in materia di risorse umane e strumentali e in materia di politiche del lavoro, seguendone gli indirizzi. Il Commissario relaziona alla Direzione della Giunta regionale competente in materia di riforme istituzionali e di enti locali.

     7. Entro 60 giorni dall'insediamento, ciascun commissario liquidatore propone, alle Direzioni regionali competenti in materia di risorse umane e strumentali e di politiche del lavoro, un piano di liquidazione della Comunità Montana soppressa e di ricollocazione del personale di cui al comma 5, secondo le vigenti disposizioni del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e in particolare degli articoli 30 e 33 dello stesso, espletando le relative procedure.

     8. Ove il Commissario non adempia nel termine di cui al comma 7, provvede la Giunta regionale per il tramite delle Direzioni regionali ivi indicate.

     9. Il Presidente della Giunta regionale approva con proprio decreto su proposta delle Direzioni regionali di cui al comma 6, il piano di liquidazione e di successione nella titolarità del patrimonio e dei rapporti giuridici attivi e passivi già facenti capo a ciascuna Comunità Montana soppressa e ne dichiara l'estinzione.

 

     Art. 15 sexies. (Sostegno finanziario alla costituzione di Unioni Montane ed alla ricollocazione del personale delle comunità montane soppresse) [35]

     1. La Giunta regionale assicura, con appositi stanziamenti di bilancio, alle Unioni Montane di cui alla presente legge, quote premiali delle risorse finanziarie destinate all'esercizio in forma associata delle funzioni fondamentali, tenendo conto:

a) del numero di dipendenti delle Comunità Montane assunti dai Comuni partecipanti all'Unione e destinati all'esercizio delle funzioni alla medesima affidate;

b) della popolazione dell'Unione;

c) del numero di Comuni dell'Unione;

d) della densità abitativa del territorio dell'Unione.

     2. La Giunta regionale destina, nei limiti delle disponibilità di bilancio per tre anni, risorse finanziarie in favore degli enti locali e delle Unioni che assumono alle proprie dipendenze personale delle Comunità Montane, interessate dal processo di riordino istituzionale della presente legge, titolare di rapporti di lavoro di cui al vigente articolo 21, comma 5, della L.R. 10/2008 nonché di rapporti di lavoro rientranti nelle procedure di stabilizzazione di cui alla L. 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007) e alla L. 24 dicembre 2007, n. 244 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008)), avviate prima dell'entrata in vigore della L.R. 10/2008 e concluse prima dell'entrata in vigore dell'articolo 27 della L.R. 30 aprile 2009, n. 6 (Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2009 e pluriennale 2009 - 2011 della Regione Abruzzo (Legge Finanziaria Regionale 2009) [36].

     3. La Giunta regionale individua entro il 31 marzo 2013 i criteri per la concessione delle risorse finanziarie di cui ai commi 1 e 2.

 

     Art. 15 septies. (Agevolazioni in materia di patto di stabilità) [37]

     1. Gli enti locali e le Unioni che, nell'ambito del processo di riordino istituzionale di cui alla presente legge, assumono nei propri organici personale delle Comunità Montane soppresse titolare di rapporti di lavoro di cui al vigente articolo 21, comma 5, della L.R. 10/2008 nonché di rapporti di lavoro rientranti nelle procedure di stabilizzazione di cui alla L. 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007) e alla L. 24 dicembre 2007, n. 244 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008)), avviate prima dell'entrata in vigore della L.R. 10/2008 e concluse prima dell'entrata in vigore dell'articolo 27 della L.R. 30 aprile 2009, n. 6 (Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2009 e pluriennale 2009 - 2011 della Regione Abruzzo (Legge Finanziaria Regionale 2009), beneficiano prioritariamente delle attribuzioni di spazi finanziari del patto di stabilità operate dalla Regione ai sensi dell'articolo 1, commi da 138 a 145 della legge 13 dicembre 2010, n. 220.

     2. La Giunta regionale stabilisce le modalità di attuazione del presente articolo nel rispetto delle norme nazionali vigenti in materia di patto di stabilità.

 

     Art. 15 octies. (Disposizioni finali) [38]

     1. Il personale dipendente delle Comunità Montane estinte, titolare del rapporto di lavoro di cui al vigente articolo 21, comma 5, della L.R. 10/2008 nonché di rapporti di lavoro rientranti nelle procedure di stabilizzazione di cui alla L. 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007) e alla L. 24 dicembre 2007, n. 244 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008)), avviate prima dell'entrata in vigore della L.R. 10/2008 e concluse prima dell'entrata in vigore dell'articolo 27 della L.R. 30 aprile 2009, n. 6 (Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2009 e pluriennale 2009 - 2011 della Regione Abruzzo (Legge Finanziaria Regionale 2009), non ricollocato presso altri enti al termine delle procedure di cui all'articolo 15-quater, comma 7 e all'articolo 15-quinquies, comma 7, viene, per il tramite della Direzione Risorse Umane e strumentali, ricollocato presso il Consiglio regionale o presso la Giunta regionale, o, in subordine, presso enti, aziende, agenzie, dipendenti della Regione Abruzzo, nel rispetto delle procedure previste dalla legge e dalla contrattazione collettiva di settore.

 

     Art. 16. Urgenza.

     1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.


[1] Comma così modificato dall'art. 31 della L.R. 29 marzo 2001, n. 11.

[2] Comma modificato dall'art. 31 della L.R. 29 marzo 2001, n. 11 e abrogato dall'art. 1 della L.R. 9 gennaio 2013, n. 1.

[3] Comma così sostituito dall'art. 31 della L.R. 29 marzo 2001, n. 11.

[4] Comma abrogato dall'art. 31 della L.R. 29 marzo 2001, n. 11.

[5] Comma abrogato dall'art. 31 della L.R. 29 marzo 2001, n. 11.

[6] Comma modificato dall'art. 31 della L.R. 29 marzo 2001, n. 11 e così sostituito dall'art. 2 della L.R. 30 ottobre 2009, n. 24.

[7] Comma aggiunto dall'art. 4 della L.R. 8 novembre 2006, n. 32.

[8] Comma aggiunto dall'art. 4 della L.R. 8 novembre 2006, n. 32 e così sostituito dall'art. 2 della L.R. 30 ottobre 2009, n. 24.

[9] Articolo inserito dall'art. 31 della L.R. 29 marzo 2001, n. 11.

[10] Comma così modificato dall’art. 21 della L.R. 10 maggio 2002, n. 7.

[11] Comma così sostituito dall'art. 2 della L.R. 5 luglio 2016, n. 19.

[12] Comma inserito dall'art. 2 della L.R. 5 luglio 2016, n. 19.

[13] Comma inserito dall'art. 2 della L.R. 5 luglio 2016, n. 19.

[14] Comma inserito dall'art. 2 della L.R. 5 luglio 2016, n. 19.

[15] Comma così modificato dall'art. 31 della L.R. 29 marzo 2001, n. 11.

[16] Comma così modificato dall'art. 31 della L.R. 29 marzo 2001, n. 11.

[17] Comma abrogato dall'art. 31 della L.R. 29 marzo 2001, n. 11.

[18] Comma così modificato dall'art. 31 della L.R. 29 marzo 2001, n. 11.

[19] Comma aggiunto dall'art. 31 della L.R. 29 marzo 2001, n. 11.

[20] Articolo inserito dall'art. 2 della L.R. 9 gennaio 2013, n. 1.

[21] Comma così modificato dall'art. 31 della L.R. 29 marzo 2001, n. 11.

[22] Comma aggiunto dall'art. 2 della L.R. 5 luglio 2016, n. 19.

[23] Comma aggiunto dall'art. 2 della L.R. 5 luglio 2016, n. 19.

[24] Comma aggiunto dall'art. 2 della L.R. 5 luglio 2016, n. 19.

[25] Comma aggiunto dall'art. 2 della L.R. 5 luglio 2016, n. 19.

[26] Comma aggiunto dall'art. 2 della L.R. 5 luglio 2016, n. 19.

[27] Comma aggiunto dall'art. 2 della L.R. 5 luglio 2016, n. 19.

[28] Articolo inserito dall'art. 3 della L.R. 9 gennaio 2013, n. 1.

[29] Articolo inserito dall'art. 3 della L.R. 9 gennaio 2013, n. 1.

[30] Comma così modificato dall'art. 7 della L.R. 24 aprile 2013, n. 10.

[31] Comma già modificato dall'art. 7 della L.R. 24 aprile 2013, n. 10 e così ulteriormente modificato dall'art. 1 della L.R. 29 dicembre 2014, n. 51.

[32] Comma così modificato dall'art. 29 della L.R. 9 agosto 2013, n. 23.

[33] Articolo inserito dall'art. 3 della L.R. 9 gennaio 2013, n. 1 e così modificato dall'art. 29 della L.R. 9 agosto 2013, n. 23.

[34] Articolo inserito dall'art. 3 della L.R. 9 gennaio 2013, n. 1 e così modificato dall'art. 1 della L.R. 29 dicembre 2014, n. 51.

[35] Articolo inserito dall'art. 3 della L.R. 9 gennaio 2013, n. 1.

[36] Comma già modificato dall'art. 2 della L.R. 27 marzo 2014, n. 15 e così ulteriormente modificato dall'art. 1 della L.R. 29 dicembre 2014, n. 51. La Corte costituzionale, con sentenza 15 luglio 2015, n. 158, ha dichiarato l'illegittimità della L.R. 15/2014.

[37] Articolo inserito dall'art. 3 della L.R. 9 gennaio 2013, n. 1 e così modificato dall'art. 1 della L.R. 29 dicembre 2014, n. 51.

[38] Articolo inserito dall'art. 3 della L.R. 9 gennaio 2013, n. 1 e così modificato dall'art. 1 della L.R. 29 dicembre 2014, n. 51.