Settore: | Codici regionali |
Regione: | Abruzzo |
Materia: | 6. finanza e contabilità |
Capitolo: | 6.1 programmazione, bilancio, contabilità |
Data: | 24/04/2013 |
Numero: | 10 |
Sommario |
Art. 1. (Modifiche all'art. 4 della L.R. 29/2011) |
Art. 2. (Sostituzione dell'art. 4 della L.R. 6/2013) |
Art. 3. (Modifiche alla legge regionale 10 gennaio 2013, n. 2 "Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2013 e pluriennale 2013 - 2015 della Regione Abruzzo (Legge Finanziaria [...] |
Art. 4. (Modifiche alla L.R. 10 gennaio 2012, n. 3 "Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2013 - Bilancio pluriennale 2013 - 2015") |
Art. 5. (Finanziamento al Comune di Avezzano per le “Celebrazioni centenario terremoto Marsica 2015") |
Art. 6. (Rifinanziamento del capitolo di spesa "Contributo straordinario in favore del Teatro Lanciavicchio di Avezzano") |
Art. 7. (Modifiche all’art. 15 ter della legge regionale 17.12.1997, n. 143 e s.m.i.) |
Art. 8. (Variazioni al bilancio di previsione 2013) |
Art. 9. (Entrata in vigore) |
§ 6.1.218 - L.R. 24 aprile 2013, n. 10.
Modifiche alle leggi regionali n. 29 dell’11.8.2011 (Razionalizzazione e rideterminazione dei Servizi di Sviluppo Agricolo), n. 2 del 10.1.2013 (Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2013 e pluriennale 2013-2015 della Regione Abruzzo - Legge Finanziaria Regionale 2013), n. 3 del 10.1.2013 (Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2013 - Bilancio pluriennale 2013-2015), n. 6 dell'11.3.2013 (Misure urgenti per lo sviluppo del Settore dell’Agricoltura e della Pesca in Abruzzo), n. 143 del 17.12.1997 (Norme in materia di riordino territoriale dei Comuni: Mutamenti delle circoscrizioni, delle denominazioni e delle sedi comunali. Istituzione di nuovi Comuni, Unioni e Fusioni) e altre disposizioni normative
(B.U. 8 maggio 2013, n. 17)
Art. 1. (Modifiche all'art. 4 della
1. Il comma 7 dell’articolo 4 della
"7. Le risultanze delle operazioni di liquidazione, comprensive dell'ammontare dei residui attivi e del saldo di cassa finale, nonché dei residui passivi risultanti dal conto consuntivo e dal piano di liquidazione, sono approvate dalla Giunta regionale al fine dell'iscrizione dei relativi stanziamenti nel bilancio regionale mediante variazione dello stesso, ai sensi dell'articolo 25 della
Art. 2. (Sostituzione dell'art. 4 della
1. L’articolo 4 della
"Art. 4
(Norma finanziaria)
1. Agli oneri finanziari derivanti dall’attuazione dell’articolo 3, stimati per il solo anno 2013 in euro 428.000,00, si provvede:
a) con le risorse iscritte nell’ambito del capitolo di spesa 08.01.016 - 141501, denominato "Aiuti alla marineria pescarese ex art. 34 - commi 32 e 33 - del D.L. 18.10.2012, n. 179 convertito, con modifiche, in Legge 17.12.2012, n. 221" di euro 23.498,00;
b) con le risorse iscritte sul capitolo di spesa di nuova istituzione 08.01.016 - 141502, da denominare "Intervento straordinario in favore della Marineria di Pescara – Articolo 4 della L.R. 11.3.2013, n. 6" di euro 404.502,00.
2. Al bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2013 sono apportate le seguenti variazioni in termini di competenza e di cassa:
a) lo stanziamento del capitolo di spesa 02.01.009 – 321907, denominato "Oneri derivanti da transazioni, liti passive, procedure esecutive ed interessi passivi in materia di ordinamento del personale" è ridotto di euro 404.502,00;
b) lo stanziamento del capitolo di spesa 08.01.016 - 141502 denominato "Intervento straordinario in favore della Marineria di Pescara - articolo 4 della L.R. 11.3.2013, n. 6" è incrementato di euro 404.502,00.
Art. 3. (Modifiche alla
1. L'Allegato 3 dell'articolo 7 della
Art. 4. (Modifiche alla
1. Al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2013 sono apportate le variazioni in termini di competenza e di cassa riportate nel "Prospetto A" allegato alla presente legge.
Art. 5. (Finanziamento al Comune di Avezzano per le “Celebrazioni centenario terremoto Marsica 2015") [2]
1. Per l’esercizio 2013 è concesso un finanziamento a favore del Comune di Avezzano come contributo alle spese per le "Celebrazioni centenario terremoto Marsica 2015" pari a euro 10.000,00.
2. Al bilancio di previsione dell’esercizio finanziario corrente sono apportate le seguenti modifiche in termini di competenza e cassa:
a) il Cap. 321907 -02.01.009 denominato "Oneri derivanti da transazioni, liti passive, procedure
esecutive ed interessi passivi in materia di ordinamento del personale" è diminuito di euro 10.000,00;
b) è istituito il nuovo capitolo di spesa denominato "Contributo straordinario a favore del Comune di Avezzano - Celebrazioni centenario terremoto Marsica 2015", per un importo pari a euro 10.000,00.
Art. 6. (Rifinanziamento del capitolo di spesa "Contributo straordinario in favore del Teatro Lanciavicchio di Avezzano") [3]
1. Agli oneri derivanti dall’attuazione dell’articolo 31 della
2. Al bilancio di previsione dell’esercizio finanziario corrente sono apportate le seguenti modifiche in termini di competenza e di cassa:
a) UPB 10.01.004 – Cap. 61673 denominato "Contributo straordinario in favore del Teatro Lanciavicchio di Avezzano" è in aumento di euro 70.000,00;
b) UPB 02.01.009 – Cap. 321907 "Oneri derivanti da transazione, liti passive, procedure esecutive ed interessi passivi in materia di ordinamento del personale" in diminuzione di euro 70.000,00.
Art. 7. (Modifiche all’art. 15 ter della legge regionale 17.12.1997, n. 143 e s.m.i.)
1. All’articolo 15 ter, comma 1, della legge regionale 17.12.1997, n. 143 (Norme in materia di riordino territoriale dei Comuni: Mutamenti delle circoscrizioni, delle denominazioni e delle sedi comunali. Istituzione di nuovi Comuni, Unioni e Fusioni) e s.m.i., le parole "entro il termine perentorio del 30 aprile 2013" sono sostituite dalle parole "entro il termine perentorio del 15 settembre 2013".
2. All’articolo 15 ter, comma 5, della
Art. 8. (Variazioni al bilancio di previsione 2013) [4]
1. Al bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2013 sono apportate le variazioni, in termini di competenza e di cassa, come riportate nel "Prospetto di variazione" allegato alla presente legge Tabella 1.
Art. 9. (Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.
[1] Comma così modificato dall'art. 2 della
[2] Articolo abrogato dall'art. 15 della
[3] Articolo abrogato dall'art. 15 della
[4] Articolo abrogato dall'art. 15 della