§ 2.11.31 - L.R. 28 giugno 2007, n. 20.
Interventi regionali a sostegno di attività turistico-ricettive ed economiche, connesse con il turismo invernale, danneggiate da eccezionale siccità [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Molise
Materia:2. sviluppo economico
Capitolo:2.11 turismo ed attività alberghiera
Data:28/06/2007
Numero:20


Sommario
Art. 1.  Finalità
Art. 2.  Oggetto
Art. 3.  Applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato CE
Art. 4.  Soggetti beneficiari
Art. 5.  Aree interessate
Art. 6.  Interventi
Art. 7.  Limitazioni
Art. 8.  Presentazione delle domande ed istruttoria
Art. 9.  Concessione della fidejussione
Art. 10.  Vigilanza
Art. 11.  Regolamento di attuazione
Art. 12.  Disposizioni finanziarie
Art. 13.  Entrata in vigore


§ 2.11.31 - L.R. 28 giugno 2007, n. 20. [1]

Interventi regionali a sostegno di attività turistico-ricettive ed economiche, connesse con il turismo invernale, danneggiate da eccezionale siccità invernale e mancanza di neve.

(B.U. 30 giugno 2007, n. 15)

 

CAPO I

DISPOSIZION I GENERALI

 

Art. 1. Finalità

1. La Regione Molise, nell'esercizio della competenza in materia di sostegno, promozione e tutela delle categorie economiche regionali, tutela e sostiene le attività economiche danneggiate da calamità naturali, avverse condizioni atmosferiche o altri eventi eccezionali.

2. Ai fini di cui al comma 1, si rende necessario un intervento della Regione a sostegno dell'economia legata al turismo invernale e montano nelle aree montane dei comuni di Capracotta e di San Massimo, gravemente danneggiate dall'eccezionale siccità invernale e dalla mancanza di neve della stagione invernale 2006/2007.

 

     Art. 2. Oggetto

1. Per le finalità di cui all'articolo 1, la presente legge provvede ad agevolare l'accesso al credito in favore dei soggetti di cui all'articolo 4, con unità locali ubicate nelle aree montane di Capracotta e di San Massimo ed ivi operanti nei servizi inerenti le attività sciistico-sportive e nei relativi settori delle imprese della ricettività turistica, del commercio e dell'artigianato connesse con il turismo invernale.

2. Per attuare le agevolazioni di cui al comma 1, la Regione può intervenire con la prestazione di garanzie, nei modi e nelle forme previste dalla legislazione regionale vigente, in favore dei soggetti di cui all'articolo 4, che abbiano richiesto finanziamenti a banche o istituti intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, per la copertura delle perdite provocate dall'eccezionale siccità e dalla mancanza di neve che hanno interessato la stagione invernale 2006/2007.

 

     Art. 3. Applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato CE

1. Le agevolazioni previste dalla presente legge sono concesse nel rispetto delle disposizioni di cui al Regolamento (CE) della Commissione del 15 dicembre 2006, n. 1998/2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di importanza minore ("de minimis"), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea, serie L 379 del 28 dicembre 2006.

2. La presente legge non si applica ai settori esclusi dal campo di applicazione del regolamento di cui al comma 1.

 

CAPO II

INTERVENTI A SOSTEGNO DI ATTIVITÀ ECONOMICHE DANNEGGIATE

 

     Art. 4. Soggetti beneficiari

1. Possono beneficiare delle agevolazioni di cui all'articolo 2 i seguenti soggetti:

a) le piccole e medie imprese, singole, associate o consorziate, operanti nei settori del turismo invernale, delle stazioni sciistiche e dell'artigianato, previo accordo con le organizzazioni sindacali di settore.

 

Tale accordo deve prevedere espliciti e chiari benefici per i lavoratori interessati;

 

b) le piccole e medie imprese, singole, associate o consorziate, operanti nei settori della ricettività turistica alberghiera e della ricezione turistica all'aperto, previo accordo con le organizzazioni sindacali di settore. Tale accordo deve prevedere espliciti e chiari benefici per i lavoratori interessati;

 

c) le piccole e medie imprese, singole, associate o consorziate, operanti nei settori della ricettività turistica extralberghiera, limitatamente agli esercizi di affittacamere, di microricettività e di case e appartamenti per vacanze, previo accordo con le organizzazioni sindacali di settore. Tale accordo deve prevedere espliciti e chiari benefici per i lavoratori interessati;

 

d) le piccole e medie imprese, singole, associate o consorziate, del commercio, dell'artigianato, dei pubblici esercizi o che esercitino altre attività economiche nel settore dei servizi connesse con il turismo invernale, previo accordo con le organizzazioni sindacali di settore. Tale accordo deve prevedere espliciti e chiari benefici per i lavoratori interessati.

 

I soggetti sopra elencati verranno specificamente individuati con apposito regolamento attuativo, emanato ai sensi dell'articolo 11.

 

2. I soggetti di cui al comma 1 possono accedere all'agevolazione prevista dalla presente legge soltanto per la copertura di perdite relative alla stagione invernale 2006/2007, definita convenzionalmente e secondo il principio di competenza contabile come periodo dal 1° dicembre 2006 al 30 aprile 2007, e sempre che non sussistano i presupposti per l'attivazione di una delle procedure di fallimento, d'insolvenza o di ristrutturazione, previste dalla normativa nazionale e comunitaria.

 

3. I soggetti e le imprese di cui al comma 1 possono accedere alle agevolazioni previste dalla presente legge solo previo accordo con le organizzazioni sindacali.

 

Tale accordo deve prevedere espliciti e chiari benefici per i lavoratori interessati.

 

     Art. 5. Aree interessate

1. L'intervento regionale previsto dalla presente legge agisce a favore dei soggetti beneficiari, di cui all'articolo 4, localizzati ed operanti nelle aree montane ricadenti nei territori dei comuni di Capracotta e di San Massimo, individuate quali zone seriamente danneggiate dalle avverse condizioni climatiche ed atmosferiche straordinariamente occorse nella stagione invernale 2006/2007.

2. Con il regolamento di attuazione di cui all'articolo 11 è specificamente determinata l'estensione delle aree montane indicate al comma 1.

 

     Art. 6. Interventi

1. Ai fini della concessione dell'agevolazione di cui all'articolo 2, la Regione provvede alla prestazione di una garanzia per finanziamenti richiesti ed ottenuti da ciascuno dei soggetti beneficiari di cui all'articolo 4, corrispondenti alle perdite subìte, così come definite al comma 5.

2. La garanzia di cui al comma 1 consiste nella prestazione di una fidejussione solidale a prima richiesta, a favore dei soggetti beneficiari di cui all'articolo 4, per assicurare l'adempimento di tutte le obbligazioni assunte da questi ultimi nei confronti di banche o istituti intermediari finanziari di cui all'art. 2, comma 2, della presente legge, in dipendenza dei finanziamenti di cui al comma 1.

 

3. La fidejussione regionale concessa non può superare l'ottanta per cento del finanziamento sotteso, nel rispetto delle limitazioni di cui all'art. 2, paragrafo 4, lett. d), del Regolamento (CE) n. 1998/2006.

 

4. Con regolamento da emanarsi ai sensi dell'articolo 11, verranno precisati i requisiti richiesti al fine della concessione della fidejussione di cui al comma 2, che sarà definita in tutti i suoi termini e approvata con successiva deliberazione della Giunta regionale.

 

5. La perdita, in relazione alla quale è definito il finanziamento richiesto agli istituti di credito dai soggetti beneficiari di cui all'articolo 4, consiste nella differenza tra la media degli introiti degli ultimi tre esercizi e l'introito dell'esercizio di riferimento, interessato dai danni provocati da eccezionale siccità invernale e da mancanza di neve, per il periodo temporale di riferimento fissato dal 1° dicembre al 30 aprile.

 

6. La durata della garanzia fidejussoria di cui all'articolo 2 è fissata fino alla totale estinzione del debito garantito e comunque non oltre dieci anni.

 

7. La Giunta regionale è autorizzata ad assumere in via amministrativa ogni ulteriore iniziativa ritenuta idonea a garantire il pieno perseguimento delle finalità della presente legge.

 

CAPO III

CONTROLLI

 

     Art. 7. Limitazioni

1. La fidejussione di cui all'articolo 6 deve riferirsi ad un finanziamento il cui importo, per ciascuno dei soggetti beneficiari, non sia superiore alla soglia massima fissata dal Regolamento (CE) n. 1998/2006.

2. Gli interventi previsti dalla presente legge non sono cumulabili con altre agevolazioni di natura pubblica relative alla copertura delle stesse perdite ammesse ai sensi dell'articolo 4, comma 2.

 

     Art. 8. Presentazione delle domande ed istruttoria

1. Le domande per accedere ai benefici di cui all'articolo 6 sono presentate alla Giunta regionale ed istruite da un'apposita Commissione di valutazione, istituita con deliberazione della Giunta regionale, che ha il compito di verificare la presenza dei necessari requisiti in capo a coloro che richiedono l'ammissione all'agevolazione prevista dalla presente legge.

2. Le domande di cui al comma 1 devono contenere le informazioni che saranno specificamente indicate con il regoolamento di attuazione di cui all'articolo 11.

 

3. In ogni caso la Regione deve acquisire dal richiedente una dichiarazione in forma scritta, anche trasmessa per via telematica, relativa ad eventuali altri aiuti ricevuti nei tre esercizi finanziari precedenti ed in quello in corso.

 

     Art. 9. Concessione della fidejussione

1. La prestazione della fidejussione di cui all'articolo 6, unitamente alla concessione del finanziamento ad essa sotteso, resta comunque subordinata alle ordinarie procedure di merito creditizio, attivate dall'Istituto di credito finanziatore, in ordine alle quali anche la Regione potrà effettuare le opportune valutazioni.

2. La Regione può concedere la fidejussione soltanto qualora accerti che non sussista un cumulo di agevolazioni concesse ai sensi della presente legge in capo ad uno stesso soggetto richiedente.

 

     Art. 10. Vigilanza

1. La Regione istituisce un apposito registro contenente le informazioni complete sulle agevolazioni concesse che rientrino nel campo di applicazione del Regolamento (CE) n. 1998/2006.

2. Annualmente, il Presidente della Regione svolge, dinanzi all'Assemblea regionale, una relazione illustrativa sull'andamento degli interventi e delle iniziative adottati dalla Regione stessa ai sensi della presente legge.

 

CAPO IV

DISPOSIZIONI FINALI

 

     Art. 11. Regolamento di attuazione

1. Con regolamento sono emanate le disposizioni di attuazione della presente legge entro trenta giorni dalla sua entrata in vigore.

 

     Art. 12. Disposizioni finanziarie

1. L'importo complessivo del capitale mutuabile è pari ad € 3.500.000,00 (TREMILIONICINQUECENTOMILA/00). La garanzia della Regione Molise è prestata per il capitale di rischio dell'importo complessivo di € 2.800.000,00 (DUEMILIONIOTTOCENTOMILA/00), pari all'80 per cento del capitale mutuabile.

2. A decorrere dall'esercizio finanziario 2007, per le finalità previste dalla presente legge, è iscritta nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale - U.P.B. n. 285 (Promozione turistica, industria alberghiera e acque minerali) la somma di euro 280.000,00 (DUECENTOTTANTAMILA/ 00) nella competenza e nella cassa, quale quota di rischio annuale per interventi relativi alle garanzie fidejussorie in favore dei soggetti beneficiari di cui all'articolo 4. Nello stato di previsione delle entrate è iscritta alla U.P.B. n. 69 (Altri rimborsi e recuperi) la medesima somma di euro 280.000,00 (DUECENTOTTANTAMILA/00) nella competenza e nella cassa.

 

3. La Giunta regionale è autorizzata ad istituire appositi capitoli di spesa e di entrata nel bilancio gestionale.

 

4. Per gli esercizi 2008 e successivi si provvede con le rispettive leggi approvative del bilancio regionale.

 

5. L'elencazione delle garanzie prestate ai soggetti beneficiari di cui all'articolo 4 è allegata al bilancio regionale, ai sensi dell'articolo 29, comma 3, della legge regionale 7 maggio 2002, n. 4.

 

     Art. 13. Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Molise.


[1] Abrogata dall'art. 19 della L.R. 17 gennaio 2013, n. 4.