§ 1.12.10 - L.R. 24 marzo 2011, n. 6.
Norme sull'organizzazione dell'esercizio di funzioni e compiti amministrativi a livello locale. Soppressione delle Comunità Montane.


Settore:Codici regionali
Regione:Molise
Materia:1. ordinamento ed organizzazione
Capitolo:1.12 enti locali, circoscrizioni e polizia locale
Data:24/03/2011
Numero:6


Sommario
Art. 1.  (Oggetto, principi e finalità)
Art. 2.  (Riassetto dell'esercizio delle funzioni)
Art. 3.  (Funzioni dei Comuni)
Art. 4.  (Funzioni delle Province)
Art. 5.  (Funzioni della Regione)
Art. 6.  (Individuazione degli ambiti ottimali per lo svolgimento delle funzioni fondamentali)
Art. 7.  (Costituzione della forma associativa)
Art. 8.  (Condizioni per la costituzione delle Unioni di comuni)
Art. 9.  (Esercizio associato di funzioni)
Art. 10.  (Soppressione ed estinzione delle Comunità montane)
Art. 11.  (Norme in materia di personale delle soppresse Comunità montane)
Art. 12.  (Fondo della montagna e finanziamenti a carico del bilancio regionale)
Art. 13.  (Piano di sviluppo e programma annuale)
Art. 14.  (Agenzia regionale per lo sviluppo dei territori montani)
Art. 15.  (Abrogazioni)
Art. 16.  (Entrata in vigore)


§ 1.12.10 - L.R. 24 marzo 2011, n. 6.

Norme sull'organizzazione dell'esercizio di funzioni e compiti amministrativi a livello locale. Soppressione delle Comunità Montane.

(B.U. 1 aprile 2011, n. 9)

 

Art. 1. (Oggetto, principi e finalità)

1. La Regione con la presente legge adotta misure di riorganizzazione dell'esercizio di funzioni e compiti amministrativi a livello locale, al fine di elevare il livello di qualità delle prestazioni e di ridurre complessivamente gli oneri organizzativi, procedimentali e finanziari, nel contesto dei processi di riforma volti al rafforzamento dell'efficacia delle politiche pubbliche e con riferimento ad obiettivi specifici condivisi con Province e Comuni.

2. In particolare la presente legge ha ad oggetto:

a) principi e criteri per il riassetto del sistema dell'esercizio delle funzioni amministrative a livello regionale e locale;

b) la soppressione e la successiva estinzione delle Comunità montane;

c) forme di tutela e valorizzazione del territorio montano;

d) norme per l'individuazione, previa concertazione con i comuni interessati, della dimensione territoriale ottimale e omogenea per area geografica per lo svolgimento in forma associata delle funzioni e dei corrispondenti servizi;

e) norme per la costituzione delle forme di esercizio associato delle funzioni da parte dei Comuni;

f) la promozione dell'esercizio in forma associata di funzioni e servizi tra le autonomie locali;

g) principi per la ripartizione dei finanziamenti alle forme di esercizio associato delle funzioni a livello comunale;

h) norme per il trasferimento del personale delle Comunità montane;

i) [l'istituzione dell'Agenzia regionale per lo sviluppo dei territori montani] [1].

 

     Art. 2. (Riassetto dell'esercizio delle funzioni)

1. La Giunta regionale, previa ricognizione dell'organizzazione esistente delle funzioni all'interno del sistema Regione-autonomie locali, formula proposte di riallocazione delle medesime, in attuazione dei principi di sussidiarietà, adeguatezza, differenziazione, efficienza e semplificazione istituzionale, valutando gli ambiti adeguati in relazione alla natura delle funzioni e alle esigenze connesse ad una efficace organizzazione sul territorio delle stesse.

2. Ai diversi livelli di governo locale l'esercizio di funzioni proprie e di funzioni conferite è organizzato in modo da superare la frammentarietà, prevedendosi a tale fine ambiti ottimali per lo svolgimento in forma associata di funzioni e servizi.

 

     Art. 3. (Funzioni dei Comuni)

1. La generalità delle funzioni e dei compiti amministrativi è attribuita, ai sensi dell'articolo 118 della Costituzione, ai Comuni, singoli o associati, salvo che, per assicurare l'esercizio unitario, compiti e funzioni siano conferiti per legge alla Regione ovvero alle Province in relazione agli interessi delle comunità amministrate.

2. Le funzioni fondamentali dei Comuni sono quelle di cui all'articolo 21, comma 3, della legge 5 maggio 2009, n. 42, richiamate dall'articolo 14, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nonché quelle che siano ulteriormente individuate dalla legge dello Stato.

3. Le funzioni fondamentali dei Comuni sono obbligatoriamente esercitate in forma associata, attraverso convenzione o unione, da parte dei Comuni con popolazione fino a 5000 abitanti. Tali funzioni sono obbligatoriamente esercitate in forma associata, attraverso convenzione o unione, da parte dei Comuni che, a seguito dell'attuazione della presente legge, risultino già appartenuti a Comunità montane con popolazione inferiore a 3000 abitanti.

4. Le forme associative di cui al comma 3 esercitano altresì le funzioni e i compiti nelle materie di cui all'articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione, che la Regione conferisce ai Comuni. Sono inoltre destinatarie delle funzioni e dei relativi servizi provenienti dalle Comunità montane soppresse ai sensi della presente legge.

 

     Art. 4. (Funzioni delle Province)

1. Le Province esercitano le funzioni amministrative inerenti alle vaste aree sovracomunali o all'intero territorio provinciale che, per dimensioni territoriali e capacità organizzativa, non possono essere adeguatamente svolte dai Comuni, nonché le funzioni individuate da specifiche normative di settore.

2. Le Province concorrono con la Regione anche nell'esercizio delle funzioni di programmazione territoriale ed economico-sociale.

 

     Art. 5. (Funzioni della Regione)

1. La Regione esercita le funzioni amministrative che, per loro rilevanza, richiedono l'unitario esercizio, oltre quelle che la legge espressamente le attribuisce.

2. La Regione, al fine di realizzare l'unitario sviluppo del sistema delle autonomie locali:

a) esercita l'attività di coordinamento, programmazione, indirizzo e controllo delle funzioni conferite, trasferite o delegate;

b) sottoscrive con le amministrazioni locali interessate dai procedimenti amministrativi accordi finalizzati a garantire forme di collaborazione;

c) realizza forme di monitoraggio sull'efficacia delle riforme introdotte;

d) approva, anche sulla base delle proposte e delle osservazioni delle autonomie locali, delle organizzazioni sindacali e di categoria, un programma annuale di semplificazione rivolto a materie di particolare interesse per lo sviluppo economico, territoriale e sociale della regione;

e) favorisce e incentiva la realizzazione di sportelli unificati per categorie di utenti, con particolare riferimento alle attività produttive, all'attività urbanistica ed edilizia ed alle prestazioni sociali;

f) avvia il graduale decentramento delle funzioni e dei compiti amministrativi, favorendo la partecipazione dei diversi livelli di governo, attraverso forme di consultazione, concertazione e raccordo idonee a garantire il rispetto del principio di leale collaborazione;

g) predispone periodicamente appositi piani di trasferimento delle risorse umane, finanziarie e strumentali occorrenti agli enti locali per l'esercizio delle funzioni.

3. I piani di trasferimento di funzioni amministrative e di risorse umane, finanziarie e strumentali vengono formalmente approvati in sede di manovra finanziaria annuale ed attuati attraverso l'emanazione di appositi decreti del Presidente della Giunta regionale, previa conforme deliberazione della Giunta regionale.

 

     Art. 6. (Individuazione degli ambiti ottimali per lo svolgimento delle funzioni fondamentali)

1. La Regione individua con propria legge, previa concertazione con i Comuni interessati nell'ambito del Consiglio delle autonomie locali o, ove questo non ancora costituito, della Conferenza regionale delle autonomie locali di cui all'articolo 9 della legge regionale 29 settembre 1999, n. 34, la dimensione territoriale ottimale e omogenea per area geografica per lo svolgimento delle funzioni in forma associata da parte dei Comuni ai sensi dei commi 3 e 4 dell'articolo 3, tenendo conto del necessario perseguimento degli obiettivi di sviluppo delle zone montane secondo il dettato dell'articolo 44 della Costituzione.

2. Ai fini della presente legge sono definiti montani i Comuni in cui almeno il 75 per cento del territorio si trovi al di sopra dei 600 metri sopra il livello del mare.

3. Il procedimento di concertazione è promosso ed avviato dalla Giunta regionale immediatamente dopo l'emanazione del DPCM di cui al comma 31 dell'articolo 14 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, sulla base di una proposta motivata secondo i principi di economicità, di efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa, tenuto conto in ogni caso dei criteri stabiliti dal previsto decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 14, comma 31, del decreto-legge n. 78/2010 e, ove possibile, degli ambiti territoriali delle esistenti Unioni di comuni.

4. Entro sessanta giorni dall'inizio del procedimento, la Giunta regionale e i Comuni interessati nell'ambito del Consiglio delle autonomie locali o, ove questo non ancora costituito, della Conferenza regionale delle autonomie locali di cui all'articolo 9 della legge regionale 29 settembre 1999, n. 34, constatano in apposito verbale i risultati della concertazione. La proposta concertata è comunicata, a cura della Giunta regionale, a ciascun comune interessato, con invito a deliberare e comunicare entro trenta giorni eventuali osservazioni e proposte alternative. Il silenzio dell'amministrazione comunale vale assenso.

5. Le deliberazioni pervenute dai Comuni sono esaminate nei trenta giorni successivi dai soggetti della concertazione con apposito verbale integrativo.

6. Nei trenta giorni successivi, la Giunta regionale adotta la proposta definitiva di individuazione degli ambiti ottimali per lo svolgimento delle funzioni comunali in forma associata ed avvia la procedura per l'adozione della relativa deliberazione da parte del Consiglio regionale.

7. Non sono ammessi altri ambiti territoriali per lo svolgimento di funzioni in forma associata ai sensi della presente legge, se non quelli definiti in applicazione della stessa presente legge.

 

     Art. 7. (Costituzione della forma associativa)

1. Individuati gli ambiti ottimali per lo svolgimento delle funzioni fondamentali in forma associata, i Comuni interessati provvedono alla costituzione e all'operatività della forma associativa [2].

2. Il Presidente della Giunta regionale, con proprio decreto, nomina uno dei sindaci dell'ambito ottimale e gli affida i compiti di coordinamento delle attività dei Comuni finalizzate alla costituzione della forma associativa.

3. I Comuni dell'intero ambito ottimale, entro novanta giorni dalla data di pubblicazione nel BURM della deliberazione del Consiglio regionale di cui all'articolo 6, comma 6, deliberano la forma associativa per lo svolgimento, in modo coordinato, delle funzioni fondamentali mediante unione o convenzione.

4. Negli ambiti in cui sono prevalenti nel numero i Comuni montani la costituzione di Unione di comuni dà luogo ad Unione di comuni montani.

5. Le convenzioni devono stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie.

6. Ad ogni comune dell'ambito ottimale è consentita l'adesione ad una sola delle forme associative individuate dalla presente legge, salvo quanto previsto all'articolo 9.

7. [Entro novanta giorni dalla costituzione della nuova forma associativa i Comuni inclusi nell'ambito ottimale provvedono allo scioglimento delle Unioni o alla risoluzione delle convenzioni in atto, ove l'Unione esistente non coincida con l'ambito ottimale individuato. A tale fine il Presidente della Giunta regionale, con proprio decreto, nomina un commissario ad acta per gli adempimenti necessari ad assicurare la continuità gestionale e la definizione e l'eventuale trasmissione dei rapporti patrimoniali ed amministrativi in essere] [3].

 

     Art. 8. (Condizioni per la costituzione delle Unioni di comuni) [4]

1. L'Unione di comuni costituita ai sensi della presente legge ha forma giuridica di ente locale ed ha le seguenti caratteristiche previste dallo statuto o da regolamento:

a) ha durata non inferiore a dieci anni, nonché la possibilità del rinnovo tacito della durata per lo stesso periodo;

b) ha autonomia organizzativa e finanziaria e un'organizzazione predisposta per l'esercizio delle funzioni regionali delegate;

c) stabilisce norme che disciplinino termini e modalità per la successione nei rapporti attivi e passivi in caso di disaggregazione di singoli comuni e in caso di scioglimento, garantendo la continuità amministrativa e dei rapporti di lavoro del personale dipendente o a qualsiasi titolo assegnato all'ente;

d) prevede che l'atto costitutivo e lo statuto dell'unione siano approvati dai consigli dei Comuni partecipanti con le procedure e la maggioranza richiesta per le approvazioni statutarie;

e) individua le funzioni svolte e le corrispondenti risorse, nonché la sede presso uno dei Comuni associati, dando priorità alle sedi di proprietà delle soppresse Comunità montane;

f) prevede che i sindaci dei Comuni associati siano in essa rappresentati;

g) ha, quali organi di governo: l'assemblea, il presidente e la giunta esecutiva;

h) prevede che il suo presidente sia scelto secondo un sistema di rotazione periodica tra i sindaci dei Comuni associati e che i componenti della giunta esecutiva, composta esclusivamente da sindaci dei comuni associati, non superino di un quarto, arrotondato all'unità superiore, il numero dei componenti dell'assemblea.

2. L'Unione di comuni si intende costituita laddove è formalizzata l'adesione ad essa di almeno i quattro quinti dei comuni che costituiscono l'ambito ottimale individuato dalla Regione. I restanti comuni possono aderire anche successivamente, ma non possono aderire ad altre unioni, né costituirne altre autonomamente.

3. L'Unione di comuni, ferma restando l'osservanza delle caratteristiche di cui al comma 1, fa riferimento ai principi previsti dall'ordinamento statale.

 

     Art. 9. (Esercizio associato di funzioni) [5]

1. Le forme associative previste dalla presente legge svolgono obbligatoriamente le funzioni fondamentali dei Comuni, le funzioni ed i compiti e servizi già espletati dalle Comunità montane ed ogni altra funzione conferita, trasferita o delegata dalla Regione ai Comuni.

2. Tra le Unioni di comuni e tra comuni della stessa unione è possibile, mediante l'istituto della convenzione, lo svolgimento in forma associata di servizi che si prestino alla realizzazione di economie di scala se svolti in forma associata ovvero che debbano rispondere a particolari esigenze.

3. Tra Comuni appartenenti a diverse Unioni di comuni, è possibile svolgere servizi in forma associata mediante l'istituto della convenzione per soddisfare particolari esigenze a condizione che l'unione di appartenenza non abbia attivato lo stesso servizio.

4. I Comuni superiori a 5.000 abitanti possono aderire all'esercizio associato di funzioni organizzate dalle Unioni di comuni mediante apposite convenzioni.

 

     Art. 10. (Soppressione ed estinzione delle Comunità montane)

1. Il Presidente della Giunta regionale dispone con proprio decreto, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la soppressione delle Comunità montane del territorio regionale e la nomina per ciascuna di esse di un Commissario liquidatore, che per le proprie attività si avvale delle strutture del soppresso ente montano; con lo stesso decreto il Presidente della Giunta regionale determina il relativo compenso.

2. Le attività e passività delle Comunità montane fanno parte di apposite gestioni liquidatorie.

3. I proventi derivanti dall'alienazione del patrimonio disponibile sono utilizzati per il ripianamento delle passività.

4. Le sopravvenienze attive e passive, accertate successivamente alla data di soppressione delle Comunità montane, sono registrate nella contabilità delle gestioni liquidatorie.

5. I Commissari liquidatori, la cui attività fa riferimento ai principi previsti dall'ordinamento degli enti locali, hanno potere di accesso a tutti gli atti della soppressa Comunità montana e imputano gli atti amministrativi adottati alla gestione commissariale dell'ente montano. Inoltre:

a) nelle more delle procedure di mobilità di cui all'articolo 11, utilizzano il personale della soppressa Comunità montana per le funzioni istituzionali e possono avvalersi altresì, mediante incarico, del professionista che, alla data di soppressione dell'ente, ricopre la carica di revisore dei conti;

b) esercitano, con propri decreti, ogni potere di governo finalizzato alla liquidazione della soppressa Comunità montana, adottando gli atti amministrativi necessari a garantire, senza interruzioni, l'ordinario funzionamento della stessa fino alla definizione della procedura di liquidazione;

c) provvedono all'approvazione dei bilanci di previsione e dei consuntivi, evidenziando nei bilanci di previsione l'eventuale disavanzo da ripianare;

d) accertano la situazione patrimoniale, finanziaria e gestionale e presentano, entro tre mesi dall'insediamento, le risultanze al Presidente della Giunta regionale, a cui compete l'emanazione di apposite direttive;

e) provvedono, sino alla costituzione della nuova forma associativa, a garantire i servizi comunali in forma associata gestiti dalla soppressa Comunità montana. Pertanto, i Comuni sono tenuti a versare in favore della predetta gestione liquidatoria le quote associative dovute in favore della soppressa Comunità montana e i corrispettivi per i servizi comunali svolti in forma associata;

f) concordano con i Comuni dell'ambito ottimale una proposta di trasferimento delle funzioni già esercitate dall'ente montano e di successione nel patrimonio non oggetto di alienazione, nei contratti e convenzioni in atto, ed il trasferimento delle risorse umane, con le modalità stabilite dal decreto legislativo n. 165/2001, necessarie per la continuità dei servizi comunali svolti in forma associata e, ove sussista la necessità di ripianare debiti provenienti da gestioni pregresse, negoziano il valore dei beni patrimoniali da trasferire per successione;

g) nel caso in cui non vi sia coincidenza fra i Comuni facenti parte della Comunità montana soppressa e quelli che danno vita alle Unioni di comuni di cui all'articolo 8, articolano la proposta di trasferimento in proporzione alla parte di territorio dell'ente montano in essi ricadenti.

6. Entro sessanta giorni dal termine del proprio mandato, il Commissario liquidatore presenta al Presidente della Giunta regionale una dettagliata relazione sull'attività svolta, sui risultati conseguiti e sulle spese sostenute. I commissari liquidatori accertano le liti pendenti e accantonano, ove possibile, le risorse necessarie per far fronte agli oneri derivanti dal contenzioso.

7. Il Commissario liquidatore decade alla data di estinzione dello stesso ente, disposta con decreto del Presidente della Giunta regionale, e comunque, non oltre la data del 31 dicembre 2012. E' possibile la motivata proroga di tale termine per non più di dodici mesi con atto di Giunta regionale.

8. Il Presidente della Giunta regionale adotta il decreto di estinzione della Comunità montana e dispone gli atti di trasferimento e di successione. Tale decreto costituisce titolo per le trascrizioni, le volture catastali ed ogni altro adempimento derivante dalla successione.

9. Nei casi di ultrattività di liti attive o passive rispetto alla data ultima fissata per l'estinzione dell'ente montano l'estinzione medesima è rinviata alla definizione del contenzioso e la gestione liquidatoria prosegue ai fini del ripianamento di ogni effetto delle controversie.

10. [La Regione, in sede di manovra finanziaria annuale, destina risorse finanziarie per far fronte alla massa debitoria non coperta da entrate a qualsiasi titolo iscritte nella gestione liquidatoria delle soppresse Comunità montane] [6].

 

     Art. 11. (Norme in materia di personale delle soppresse Comunità montane) [7]

[1. L'amministrazione regionale e gli enti da essa dipendenti ricoprono i posti vacanti delle rispettive dotazioni organiche, ricorrendone i presupposti di legge, prioritariamente attraverso la mobilità del personale a tempo indeterminato e L.S.U. delle soppresse Comunità montane, in applicazione dell'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e delle norme di settore disciplinanti l'utilizzazione dei lavoratori socialmente utili [8].

2. La Regione, per favorire la copertura di posti vacanti degli organici di altri enti locali o enti pubblici economici regionali con personale proveniente dalle soppresse Comunità montane, può prevedere forme di incentivazione mediante erogazione di risorse finanziarie per uno o più esercizi di bilancio, secondo i criteri stabiliti dalla Giunta regionale.

3. La Regione, per favorire il riordino territoriale e la razionalizzazione del sistema istituzionale locale, può estendere ai dipendenti di ruolo delle Comunità montane soppresse i benefici della legge regionale 7 luglio 2006, n. 15, e successive modificazioni, nonché quelle di cui alla legge regionale 30 dicembre 2009, n. 31, in coerenza con la legislazione nazionale e regionale vigente.

4. I Commissari liquidatori, per l'applicazione della normativa di cui all'articolo 30 del decreto legislativo n. 165/2001, promuovono il raggiungimento di intese tra le associazioni regionali rappresentative degli enti locali e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, stabilendo a tal fine graduatorie per la mobilità volontaria secondo i seguenti criteri di priorità: titolo di studio qualora sia requisito indispensabile, corsi di formazione professionale e di aggiornamento strettamente attinenti alla qualifica, minore anzianità di servizio.

5. Alle soppresse Comunità montane non si applica quanto previsto dall'articolo 33 del decreto legislativo n. 165/2001 in materia di eccedenza di personale, salvo il caso che lo stesso non abbia preso servizio presso la diversa amministrazione che, secondo gli accordi intervenuti, ne avrebbe consentito la ricollocazione.

6. L'Amministrazione regionale si riserva di accogliere, nell'ambito delle procedure di cui al comma 1, le istanze di mobilità volontaria formalizzate dal personale delle soppresse Comunità montane con qualifica dirigenziale, nei limiti e con le procedure stabilite con apposito atto della Giunta regionale, definito anche in relazione a specifici fabbisogni di professionalità utili al perseguimento di obiettivi strategici.

7. Il personale trasferito dalle Comunità montane soppresse ad altro ente secondo le disposizioni della presente legge mantiene la posizione giuridica ed economica in godimento all'atto del trasferimento, con riferimento alle voci fisse e continuative, compresa l'anzianità di servizio maturata.

8. Le Unioni di comuni costituite ai sensi della presente legge per i posti vacanti in dotazione organica utilizzano il personale proveniente dalle soppresse Comunità montane e sino alla data di estinzione delle stesse non possono procedere ad assunzioni di personale a tempo determinato o indeterminato.

9. Il Commissario liquidatore, nel caso in cui la Comunità montana soppressa presenti uno stato economico-finanziario tale da non potere fare fronte alle spese ordinarie e straordinarie di immediata scadenza, provvede con priorità al pagamento delle spese per il personale, sospendendo gli ulteriori pagamenti.

10. La Regione, in sede di manovra finanziaria annuale, destina risorse finanziarie per incentivare la mobilità di personale che interessa le soppresse Comunità montane, per garantire, ai fini della salvaguardia del diritto alla retribuzione, il pagamento delle spese per il personale in attesa del passaggio ad altre amministrazioni, per promuovere la stabilizzazione dei lavoratori con contratto L.S.U in servizio presso le soppresse Comunità montane e per l'attuazione di quanto specificatamente previsto al comma 3 [9].]

 

     Art. 12. (Fondo della montagna e finanziamenti a carico del bilancio regionale)

1. La Regione concorre al finanziamento degli interventi per lo sviluppo delle zone montane attraverso il fondo regionale della montagna, istituito in attuazione dell'articolo 2, comma 3, della legge 31 gennaio 1994, n. 97.

2. Il fondo è alimentato dalle seguenti risorse:

a) quota del fondo nazionale per la montagna attribuita alla Regione ai sensi dell'articolo 1, comma 4, della legge n. 97/1994;

b) erogazioni aggiuntive regionali di cofinanziamento definite in sede di manovra finanziaria annuale.

3. Il fondo della montagna e le eventuali risorse aggiuntive di cofinanziamento regionale sono destinate secondo le finalità di cui all'articolo 1 della legge 31 gennaio 1994, n. 97 (Nuove disposizioni per le zone montane), in base ad appositi programmi o progetti di investimento. Tali fondi sono ripartiti dalla Giunta regionale tra le unioni di comuni e tra le forme associative costituite ai sensi della presente legge, se presenti, oppure tra i comuni montani [10].

4. [La Regione, in sede di manovra finanziaria annuale, favorisce l'esercizio associato delle funzioni comunali mediante l'erogazione di contributi regionali alle forme associative previste dalla presente legge, secondo i criteri stabiliti dalla Giunta regionale] [11].

5. Nelle more delle gestioni liquidatorie di cui all'articolo 10, le risorse del fondo della montagna ed eventuali altre risorse stanziate dalla Regione affluiscono anche nelle contabilità delle predette gestioni e sono destinate anche alla copertura delle spese correnti, limitatamente alle spese per il personale ed a quelle strettamente di gestione degli uffici e dei servizi e sono ripartite dalla Giunta regionale con riferimento unicamente al personale in servizio effettivo presso gli enti comunitari in liquidazione [12].

 

     Art. 13. (Piano di sviluppo e programma annuale)

1. Il Piano di sviluppo, che ha validità triennale, è lo strumento di programmazione locale che definisce gli indirizzi politici e gli obiettivi programmatici delle Unioni di comuni ed individua gli interventi da realizzare nell'ambito delle funzioni fondamentali e conferite.

2. Il Piano di sviluppo è trasmesso alla Provincia e alla Giunta regionale, che nei successivi sessanta giorni si esprimono in ordine alla coerenza con gli strumenti della programmazione locale e regionale.

3. L'Unione di comuni procede, in sede di approvazione del bilancio di previsione, all'approvazione del programma annuale per la realizzazione delle azioni e dei progetti previsti dal Piano di sviluppo.

 

     Art. 14. (Agenzia regionale per lo sviluppo dei territori montani) [13]

1. La Giunta regionale è autorizzata a costituire l'Agenzia regionale per lo sviluppo dei territori montani, di seguito denominata "Agenzia".

2. L'Agenzia è ente strumentale, dotato di personalità giuridica e autonomia amministrativa, rappresenta la sede vocata a coordinare e rendere più incisive le politiche di sviluppo, in particolare nei settori strategici dell'agricoltura di montagna e delle risorse ambientali.

3. L'Agenzia ha funzioni di supporto tecnico-giuridico e di monitoraggio del processo di riforma dettato dalla presente legge.

4. L'Agenzia, nel rispetto dei ruoli e delle funzioni già assegnati ad altri soggetti nel quadro delle competenze di settore, lavora in sinergia con tutti gli attori economici (enti, istituzioni, associazioni e rappresentanti del mondo del lavoro e della produzione) e svolge i seguenti compiti con riferimento ai territori montani:

a) promuove la creazione di nuove imprese;

b) attrae risorse verso aree geograficamente marginali;

c) aiuta la crescita delle imprese che operano nei territori;

d) promuove la costituzione dei distretti rurali;

e) promuove gli interventi di politica ambientale;

f) promuove le politiche di valorizzazione turistica dei territori;

g) individua gli strumenti necessari ed idonei a compensare le condizioni di disagio derivanti dalle aree geograficamente marginali;

h) predispone linee guida per l'esercizio delle funzioni e dei servizi svolti in forma associata, favorisce l'adozione di nuovi modelli di governance e le convenzioni tra le Unioni, con l'obiettivo di dare attuazione ai principi di economicità, efficienza e riduzione delle spese.

5. L'Agenzia, per l'attuazione dei propri compiti, si attiva per:

a) reperire gli strumenti finanziari;

b) programmare l'operatività degli interventi;

c) analizzare l'impatto economico conseguente alla realizzazione degli obiettivi programmati, nonché del rapporto costi-efficacia e costi-benefici;

d) progettare, promuovere e sviluppare modelli organizzativo-gestionali innovativi, anche su base sperimentale.

6. Sono organi dell'Agenzia:

a) il Presidente;

b) il Comitato scientifico, composto da cinque membri eletti dal Consiglio regionale ed in possesso di idonei requisiti e professionalità adeguate;

c) il Direttore;

d) il Collegio sindacale, composto da tre membri eletti dal Consiglio regionale.

7. Spettano al Presidente della Giunta regionale, con proprio decreto, la nomina del Presidente, scelto tra personalità che abbiano maturato comprovata esperienza nella gestione degli enti locali, e del Direttore.

8. La Giunta regionale adotta il regolamento di funzionamento interno dell'Agenzia comprendente anche le norme di organizzazione, di contabilità, di gestione del personale e la dotazione organica.

9. Per la prima copertura della dotazione organica dell'Agenzia si provvede prioritariamente con personale trasferito dalle soppresse Comunità montane.

10. L'indennità di carica spettante al Presidente e il trattamento economico spettante al Direttore, ove compatibili con le disposizioni di legge vigenti nel tempo, sono stabilite ed indicate nel decreto di nomina.

 

     Art. 15. (Abrogazioni)

1. Con effetto dalla completa estinzione delle Comunità montane sono abrogate le leggi regionali 8 luglio 2002, n. 12 (Riordino e ridefinizione delle Comunità montane), 3 dicembre 2004, n. 32 (Misure di sostegno all'associazionismo intercomunale) e 27 giugno 2008, n. 19 (Riordino delle Comunità montane secondo i principi e le finalità di cui all'articolo 2, commi 17, 18, 19, 20, 21 e 22 della legge 24 dicembre 2007, n. 244).

2. Sono altresì abrogate le disposizioni di legge regionale incompatibili o in contrasto con le norme della presente legge.

 

     Art. 16. (Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.


[1] Lettera abrogata dall'art. 16 della L.R. 27 gennaio 2016, n. 1.

[2] Comma così modificato dall'art. 16 della L.R. 27 gennaio 2016, n. 1.

[3] Comma abrogato dall'art. 16 della L.R. 27 gennaio 2016, n. 1.

[4] Articolo abrogato dall'art. 16 della L.R. 27 gennaio 2016, n. 1.

[5] Articolo abrogato dall'art. 16 della L.R. 27 gennaio 2016, n. 1.

[6] Comma abrogato dall'art. 70 della L.R. 26 gennaio 2012, n. 2.

[7] Articolo abrogato dall'art. 70 della L.R. 26 gennaio 2012, n. 2.

[8] La Corte costituzionale, con sentenza 9 marzo 2012, n. 51, ha dichiarato l'illegittimità del presente comma.

[9] La Corte costituzionale, con sentenza 9 marzo 2012, n. 51, ha dichiarato l'illegittimità del presente comma.

[10] Comma così sostituito dall'art. 1 della L.R. 25 luglio 2013, n. 11.

[11] Comma abrogato dall'art. 1 della L.R. 25 luglio 2013, n. 11.

[12] Comma già sostituito dall'art. 14 della L.R. 17 gennaio 2013, n. 4 e così ulteriormente sostituito dall'art. 1 della L.R. 25 luglio 2013, n. 11.

[13] Articolo abrogato dall'art. 16 della L.R. 27 gennaio 2016, n. 1.