§ 4.8.8 - L.R. 2 ottobre 2006, n. 31.
Interventi della Regione a favore dei "Molisani nel mondo".


Settore:Codici regionali
Regione:Molise
Materia:4. sviluppo sociale
Capitolo:4.8 emigrazione
Data:02/10/2006
Numero:31


Sommario
Art. 1.  Finalità.
Art. 2.  Destinatari.
Art. 3.  Iniziative ed interventi.
Art. 4.  Programma degli interventi.
Art. 5.  Informazione e comunicazione.
Art. 6.  Sostegno e diffusione della cultura di origine.
Art. 7.  Turismo sociale, soggiorni e scambi.
Art. 8.  Inserimento scolastico e riqualificazione professionale.
Art. 9.  Interventi socio-assistenziali.
Art. 10.  Consiglio dei "Molisani nel mondo".
Art. 11.  Compiti del Consiglio.
Art. 12.  Conferenza dei molisani nel mondo.
Art. 13.  Associazionismo.
Art. 14.  Contributi alle associazioni e federazioni.
Art. 15.  Riconoscimenti a cittadini di origine molisana.
Art. 16.  Norma abrogativa.
Art. 17.  Norma transitoria.
Art. 18.  Norma finanziaria.
Art. 19.  Entrata in vigore.


§ 4.8.8 - L.R. 2 ottobre 2006, n. 31. [1]

Interventi della Regione a favore dei "Molisani nel mondo".

(B.U. 5 ottobre 2006, n. 28 - edizione straordinaria).

 

Capo I

Disposizioni generali

 

Art. 1. Finalità.

     1. La Regione, nell'ambito delle finalità fissate dallo Statuto in ordine agli obiettivi economici e sociali e nei limiti fissati dalla Costituzione in relazione all'attività internazionale, interviene in favore dei cittadini molisani emigrati all'estero, con iniziative finalizzate all'avvio ed allo sviluppo di relazioni economiche, nonché al rafforzamento della loro identità intesa come conoscenza della cultura di origine ed a sostegno della loro presenza attiva e globale nel contesto culturale e sociale di appartenenza.

     2. La Regione interviene, altresì, a favore di tutti i corregionali emigrati che intendono rientrare definitivamente nel Molise, agevolandone il reinserimento sociale, culturale e produttivo.

 

     Art. 2. Destinatari.

     1. Possono beneficiare degli interventi previsti dalla presente legge:

     a) i cittadini di origine molisana residenti all'estero;

     b) i cittadini molisani rientrati definitivamente in Italia da non più di due anni dopo aver maturato un periodo di permanenza all'estero per motivi di lavoro non inferiore a tre anni consecutivi negli ultimi cinque anni che abbiano fissato la propria residenza in un comune del Molise;

     c) i figli ed il coniuge, anche superstite, dei soggetti di cui alle lettere a) e b), nonché i discendenti fino alla quarta generazione.

     2. La permanenza all'estero deve risultare da certificazione dell'autorità consolare o da documentazione equipollente di autorità dello Stato straniero oppure di organismi ed enti previdenziali stranieri o italiani.

     3. Qualora i soggetti di cui al comma 1, lettera b), rientrino in Italia a causa di infortunio o malattia professionale gravemente invalidante, o per il verificarsi di eventi socio-politici tali da pregiudicare la loro permanenza nei paesi di immigrazione, si prescinde dal requisito della permanenza all'estero per almeno tre anni. All'accertamento del grado di invalidità e della dipendenza da infortunio o malattia professionale provvede l'A.S.Re.M. tramite la competente commissione medica. La rilevanza degli eventi socio-politici agli effetti del presente comma è stabilita di volta in volta dal Consiglio regionale con proprio provvedimento [2].

     4. Non rientrano tra i destinatari degli interventi previsti dalla presente legge i dipendenti di pubbliche amministrazioni o di ditte e imprese italiane distaccati o inviati in missione presso uffici, cantieri o fabbriche all'estero.

 

     Art. 3. Iniziative ed interventi.

     1. Per le finalità di cui all'articolo 1, comma 1, la Regione attua e promuove iniziative dirette a mantenere e rinsaldare nei molisani all'estero il legame ed i rapporti con la propria terra d'origine e sostiene, fra le comunità molisane nel mondo e tra le nuove generazioni, il valore dell'identità molisana [3].

     2. La Regione interviene a fornire assistenza ai molisani nel mondo nel caso si verifichino all'estero particolari eventi socio-politici.

     3. Le iniziative di cui al comma 1 possono essere realizzate anche in concorso con altre amministrazioni pubbliche, istituzioni culturali ed associazioni operanti nel settore dell'emigrazione.

     4. Per le finalità di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), la Regione promuove ed attua interventi finalizzati ad agevolare il rientro ed il reinserimento nel territorio regionale.

     5. La Regione prevede riconoscimenti a favore di coloro che si sono distinti nell'ambito lavorativo, culturale, artistico, sociale, politico e sportivo, onorando l'immagine del Molise nel mondo.

 

     Art. 4. Programma degli interventi.

     1. Per la realizzazione degli interventi di cui alla presente legge la Giunta regionale, sentito il Consiglio dei "Molisani nel mondo" di cui all'articolo 10, predispone un programma operativo triennale.

     2. Il programma operativo triennale è approvato dal Consiglio regionale entro sessanta giorni dal ricevimento dell'atto deliberativo della Giunta regionale. Trascorso tale termine, il programma si intende approvato [4].

     [3. Il programma operativo triennale è adottato dalla Giunta regionale.] [5]

     3 bis. Possono essere assunti dall'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale singole iniziative che riguardino:

     a) attività sul sistema dell'internazionalizzazione e dei gemellaggi;

     b) attività con le organizzazioni dei molisani nel mondo e con le rappresentanze diplomatiche;

     c) attività internazionali a supporto del ruolo delle assemblee elettive di concerto con le Associazioni delle autonomie locali e degli enti locali. [6]

     4. Possono essere assunte dalla Giunta regionale singole iniziative non programmate qualora ricorrano circostanze non prevedibili in sede di redazione del programma operativo triennale, sentita la competente Commissione consiliare, in modo particolare per gli alloggi e le iniziative concernenti attività produttive.

     5. Nel programma operativo triennale sono definiti tempi, criteri, modalità e condizioni di ammissibilità per gli interventi di cui al Capo II. Sulla base del programma operativo triennale la Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente, adotta il piano operativo annuale degli interventi, con il quale stabilisce la dotazione finanziaria per l'anno che segue nonché la ripartizione dei contributi alle associazioni e federazioni di cui all'articolo 14 [7].

 

Capo II

Interventi a favore dei molisani nel mondo

 

     Art. 5. Informazione e comunicazione.

     1. La Regione promuove interventi finalizzati:

     a) alla diffusione fra le comunità dei molisani nel mondo di pubblicazioni, materiale audiovisivo ed informativo utile allo sviluppo dei rapporti culturali ed economici con la terra d'origine;

     b) allo sviluppo di una rete di comunicazione multimediale con cittadini di origine molisana presenti nelle diverse aree geografiche;

     c) alla promozione dell'informazione di ritorno da parte delle comunità molisane nel mondo;

     d) alla divulgazione della propria attività legislativa ed amministrativa e di quanto concerne la realtà economica, sociale e culturale del Molise.

 

     Art. 6. Sostegno e diffusione della cultura di origine. [8]

     1. La Regione, in un quadro di confronto e di relazione tra diverse culture, anche in collaborazione con enti, associazioni ed istituzioni, assume, in particolare all'estero ed essenzialmente in favore delle giovani generazioni, iniziative finalizzate a:

     a) rafforzamento del rapporto con la cultura di origine, anche attraverso l'insegnamento della lingua italiana, a beneficio dei molisani all'estero e delle persone di origine molisana che intendano mantenere la propria residenza fuori dal Molise;

     b) diffusione della conoscenza del patrimonio storico, culturale, artistico, ambientale, regionale e nazionale;

     c) organizzazione di incontri, convegni e seminari, riferiti alle finalità di cui alle lettere b) e d);

     d) svolgimento di attività di ricerca, di studio e di indagine relative al fenomeno migratorio e, in particolare, all'evoluzione delle comunità molisane all'estero.

 

     Art. 7. Turismo sociale, soggiorni e scambi.

     1. La Regione organizza nel proprio territorio, anche in collaborazione con enti ed organismi pubblici e privati:

     a) iniziative di turismo sociale e di interscambio culturale in favore dei molisani all'estero;

     b) soggiorni per emigrati anziani e vacanze culturali di studio per giovani di origine molisana residenti all'estero [9].

     2. La Regione promuove, anche d'intesa con altre istituzioni, lo sviluppo di scambi commerciali tra le imprese molisane e quelle guidate da operatori che hanno comunque legami con il Molise.

 

     Art. 8. Inserimento scolastico e riqualificazione professionale.

     1. La Regione, anche in concorso con i programmi nazionali e comunitari, nonché in collaborazione con enti, istituzioni ed associazioni, promuove in favore dei soggetti di cui all'articolo 1, comma 2, i seguenti interventi:

     a) la frequenza di corsi di orientamento per l'inserimento scolastico e per la formazione linguistica anche mediante la concessione di assegni di studio;

     b) iniziative di supporto per il riconoscimento degli studi compiuti all'estero;

     c) la promozione di corsi di perfezionamento della lingua italiana in Italia ed all'estero;

     d) iniziative per la formazione e la riqualificazione professionale.

 

     Art. 9. Interventi socio-assistenziali.

     1. Gli interventi socio-assistenziali in favore dei soggetti di cui all'articolo 1, comma 2, sono di competenza dei comuni dove viene fissata la residenza, che possono concedere contributi per:

     a) spese sostenute per il viaggio comprese anche quelle per i familiari;

     b) spese di trasporto per le masserizie sostenute per il definitivo rientro;

     c) spese di prima sistemazione;

     d) spese per la traslazione nella Regione delle salme degli emigrati e dei loro familiari deceduti all'estero;

     e) situazioni di particolare bisogno.

     2. I finanziamenti per i contributi di cui al comma 1 sono erogati trimestralmente dalla Regione [10].

 

Capo III

Organismi e loro attribuzioni

 

     Art. 10. Consiglio dei "Molisani nel mondo". [11]

     1. È istituito il Consiglio dei "Molisani nel mondo" di seguito denominato "Consiglio".

     2. Il Consiglio è composto:

     a) dal Presidente della Giunta regionale, o dall'assessore per i Molisani nel mondo, che lo presiede;

     b) da dodici rappresentanti delle associazioni e delle federazioni maggiormente rappresentative iscritte nel registro regionale di cui all'articolo 13; a tal fine le associazioni e le federazioni designano ciascuna tre candidati;

     c) da un rappresentante di ciascuna delle province di Campobasso e di Isernia;

     d) da un rappresentante di ciascuna delle Camere di commercio di Campobasso e di Isernia;

     e) da un rappresentante dell'Università degli studi del Molise;

     f) da tre sindaci dei Comuni della regione, designati dal Consiglio regionale, di cui almeno uno per ciascuna Provincia;

     g) da un rappresentante indicato dalle strutture regionali delle organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative in campo nazionale;

     h) dal Direttore dell'Agenzia "Molise lavoro";

     i) dal presidente del Consigli dei "Giovani molisani nel mondo";

     l) dal dirigente responsabile della struttura regionale competente per i Molisani nel mondo, che partecipa alle riunioni del Consiglio senza diritto di voto;

     m) dal Direttore del Museo regionale dell'emigrazione "Arturo Giovannitti", senza diritto di voto;

     n) dal Direttore del Centro studi sui molisani nel mondo, senza diritto di voto;

     o) dal presidente del Consiglio regionale o suo delegato;

     p) dal presidente dell'Associazione ASVEMO, senza diritto di voto;

     3. Il presidente del Consiglio dei "Molisani nel mondo" può far intervenire alle sedute, senza diritto di voto, uno o più esperti nei problemi del settore, nonché funzionari regionali, rappresentanti di amministrazioni e di enti interessati; partecipano, con voto consultivo, i rappresentanti del Consiglio Generale degli italiani all'Estero (C.G.I.E.) di origine molisana.

     4. Il Consiglio è nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale, dura in carica per la durata della legislatura regionale ed è rinnovato successivamente all'insediamento del nuovo Consiglio regionale.

     5. Il Consiglio, nella prima riunione, elegge due vicepresidenti di cui uno proveniente dall'estero.

     6. Le funzioni di segretario del Consiglio sono svolte da un funzionario dell'assessorato regionale per i "Molisani nel mondo".

     7. Il Consiglio adotta validamente le proprie deliberazioni:

     a) in prima convocazione con la presenza della metà più uno dei componenti;

     b) in seconda convocazione, con la presenza di almeno un terzo dei suoi componenti.

     8. Il Consiglio si riunisce di norma due volte all'anno per l'espletamento dei compiti di cui all'articolo 11,

     9. La Giunta regionale provvede alle spese per l'attività del Consiglio, nonché alle spese di viaggio e ospitalità per i componenti. La Giunta regionale provvede altresì alle medesime spese per quanto connesso al funzionamento del Consiglio di cui al comma 11.

     10. Il Consiglio dei "Molisani nel mondo" può riunirsi anche in località al di fuori del territorio molisano, italiane o estere.

     11. È istituito il Consiglio dei "Giovani molisani nel mondo" composto da quindici membri di età compresa tra i 18 ed i 35 anni, in rappresentanza delle aree geografiche dove la presenza degli emigrati molisani è più rilevante. Il Consiglio elegge al suo interno un Ufficio di presidenza costituito da un Presidente, due Vicepresidenti e da un Segretario. La Giunta regionale, entro due mesi dall'entrata in vigore della presente legge, predispone direttive per l'organizzazione ed il funzionamento dell'organo.

 

     Art. 11. Compiti del Consiglio.

     1. Il Consiglio svolge i seguenti compiti:

     a) promuove studi ed iniziative inerenti al fenomeno dell'emigrazione in rapporto alla vita economica e sociale della Regione nonché alle condizioni di integrazione delle comunità molisane nel mondo [12];

     b) cura i rapporti con enti, uffici ed organizzazioni del settore, nazionali ed internazionali;

     c) formula proposte in ordine ad iniziative promozionali e divulgative all'estero nelle materie di competenza della Regione, incluse quelle di cui all'articolo 15;

     d) esprime pareri su proposte di legge regionale e di regolamento che dispongono in materia di emigrazione;

     e) esprime parere sul programma triennale degli interventi di cui all'articolo 4;

     f) formula proposte e pareri espressamente richiesti dalla Giunta regionale;

     g) delibera il regolamento interno che sottopone all'approvazione della Giunta regionale;

     h) invia alla Giunta regionale, al termine di ciascun anno, una documentata relazione sull'attività svolta.

 

     Art. 12. Conferenza dei molisani nel mondo.

     1. La Giunta regionale, su proposta dell'assessore competente, sentito il Consiglio dei "Molisani nel mondo" e la Commissione consiliare competente, al fine di garantire il collegamento con i molisani residenti nelle varie aree geografiche, indice, di norma ogni due anni, nel territorio regionale o all'estero, la Conferenza regionale dei "Molisani nel mondo" [13].

     2. La Giunta regionale, su proposta dell'assessore competente, definisce le modalità organizzative della Conferenza, comprese quelle concernenti i rimborsi per le spese di partecipazione dei delegati e degli eventuali invitati.

 

     Art. 13. Associazionismo.

     1. La Regione riconosce e sostiene le funzioni e le attività svolte dalle associazioni e dalle federazioni da esse costituite, che operano da almeno un anno con carattere di continuità, con sede all'estero o nel Molise, al fine di sviluppare i rapporti con le comunità molisane nel mondo, assicurare la tutela dei diritti civili e sociali, conservare il valore dell'identità della terra d'origine [14].

     2. Per le finalità di cui al comma 1 è istituito, presso l'assessorato ai rapporti con i "Molisani nel mondo", il registro regionale delle associazioni e rispettive federazioni. Al registro sono iscritte:

     a) le associazioni operanti all'estero e le loro federazioni;

     b) le associazioni regionali che operano in Molise per i cittadini emigrati e le loro famiglie.

     3. Per ottenere l'iscrizione al registro regionale le associazioni e le federazioni devono attenersi a quanto prescritto in apposita deliberazione della Giunta regionale da emanarsi su proposta dell'assessore per i rapporti con i "Molisani nel mondo" [15].

     4. Resta valida l'iscrizione al registro regionale delle associazioni e delle federazioni, ai sensi della legge regionale 25 agosto 1989, n. 12, e della legge regionale 24 marzo 1993, n. 8.

 

     Art. 14. Contributi alle associazioni e federazioni.

     1. La Giunta regionale concede contributi alle associazioni e federazioni iscritte nel registro regionale per le iniziative di cui alla presente legge.

     2. Per la richiesta di concessione dei contributi le associazioni e le federazioni devono presentare domanda all'Assessorato regionale competente corredata di:

     a) programma dettagliato delle iniziative da realizzare, con relazione illustrativa su contenuti, modalità di realizzazione e finalità di ciascuna iniziativa;

     b) piano finanziario con l'indicazione delle spese previste e dei mezzi finanziari disponibili.

     3. I contributi di cui al presente articolo sono assegnati con le modalità di cui all'articolo 4.

 

     Art. 15. Riconoscimenti a cittadini di origine molisana.

     1. La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente per materia, definisce, criteri e modalità per il conferimento di riconoscimenti a cittadini di origine molisana che operino o abbiano operato all'estero, onorando il Molise nel mondo.

     2. È istituito, per i fini di cui al comma 1, il premio "Grande Molise".

     3. Il premio, di carattere onorifico, ha cadenza annuale e può essere articolato in sezioni. Le segnalazioni sono libere e vanno indirizzate all'assessorato ai "Molisani nel mondo".

     4. La Giunta regionale, su proposta dell'assessore competente per materia, nomina una commissione di esperti per l'attribuzione del premio "Grande Molise".

     5. La commissione è composta di sette membri, di cui quattro scelti tra componenti di associazioni o federazioni di molisani residenti all'estero, ed è presieduta dall'assessore ai rapporti con i "Molisani nel mondo".

     6. Le funzioni di segretario sono svolte dal Segretario del Consiglio dei "Molisani nel mondo". Ai lavori della commissione partecipa il dirigente responsabile della struttura regionale competente per i Molisani nel mondo senza diritto di voto [16].

     6 bis. La commissione può riunirsi anche in località al di fuori del territorio molisano, italiane od estere [17].

 

Capo IV

Disposizioni finali e transitorie

 

     Art. 16. Norma abrogativa.

     1. Sono abrogate la L.R. 25 agosto 1989, n. 12, recante: "Interventi della Regione per l'emigrazione", e la L.R. 24 marzo 1993, n. 8, recante: "Interventi della Regione per i molisani emigrati e residenti all'estero" nonché il Reg. 10 dicembre 1993, n. 3, fatto salvo quanto previsto in via transitoria dall'articolo 17 [18].

 

     Art. 17. Norma transitoria.

     1. Ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge si applicano le disposizioni di cui alla L.R. n. 12/1989 e alla L.R. n. 8/1993, nonché le disposizioni di cui al Reg. n. 3/1993.

 

     Art. 18. Norma finanziaria.

     1. Per gli oneri derivanti dagli interventi di cui alla presente legge si provvede, per l'esercizio finanziario 2006 del bilancio regionale utilizzando gli stanziamenti iscritti nella unità previsionale di base n. 302.

     2. Agli oneri relativi agli esercizi finanziari 2007 e successivi si provvede con le rispettive leggi approvative di bilancio.

     2 bis. Agli oneri relativi agli interventi di cui al comma 3-bis dell'articolo 4 provvede la Giunta regionale riservando annualmente al Consiglio regionale uno stanziamento non inferiore al 30 per cento del capitolo di bilancio n. 37495 - Spese per interventi a favore dei Molisani nel mondo [19].

 

     Art. 19. Entrata in vigore.

     1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Molise.


[1] Abrogata dall'art. 20 della L.R. 30 giugno 2015, n. 12.

[2] Comma così modificato dall'art. 1 della L.R. 10 aprile 2007, n. 12.

[3] Comma così modificato dall'art. 2 della L.R. 10 aprile 2007, n. 12.

[4] Comma modificato dall'art. 3 della L.R. 10 aprile 2007, n. 12 e così sostituito dall'art. 10 della L.R. 17 gennaio 2013, n. 4.

[5] Comma abrogato dall'art. 3 della L.R. 10 aprile 2007, n. 12.

[6] Comma inserito dall'art. 3 della L.R. 10 aprile 2007, n. 12.

[7] Comma così sostituito dall'art. 3 della L.R. 10 aprile 2007, n. 12.

[8] Articolo così sostituito dall'art. 4 della L.R. 10 aprile 2007, n. 12.

[9] Lettera così modificata dall'art. 5 della L.R. 10 aprile 2007, n. 12.

[10] Comma così modificato dall'art. 6 della L.R. 10 aprile 2007, n. 12.

[11] Articolo così sostituito dall'art. 7 della L.R. 10 aprile 2007, n. 12.

[12] Lettera così modificata dall'art. 8 della L.R. 10 aprile 2007, n. 12.

[13] Comma così modificato dall'art. 9 della L.R. 10 aprile 2007, n. 12.

[14] Comma così modificato dall'art. 10 della L.R. 10 aprile 2007, n. 12.

[15] Comma così modificato dall'art. 10 della L.R. 10 aprile 2007, n. 12.

[16] Comma così modificato dall'art. 11 della L.R. 10 aprile 2007, n. 12.

[17] Comma aggiunto dall'art. 11 della L.R. 10 aprile 2007, n. 12.

[18] Comma così modificato dall'art. 12 della L.R. 10 aprile 2007, n. 12.

[19] Comma aggiunto dall'art. 13 della L.R. 10 aprile 2007, n. 12 e così sostituito dall'art. 10 della L.R. 17 gennaio 2013, n. 4.