Settore: | Codici regionali |
Regione: | Molise |
Materia: | 4. sviluppo sociale |
Capitolo: | 4.1 assistenza sanitaria e ospedaliera |
Data: | 26/06/2006 |
Numero: | 12 |
Sommario |
Art. 1. (Oggetto e finalità). |
Art. 2. (Natura giuridica). |
Art. 3. (Modifiche alla legge regionale n. 38/1999). |
Art. 4. (Modifica assetto organico dell'ARPA Molise). |
Art. 5. (Convenzioni ed accordi di programma). |
Art. 6. (Disposizione finanziaria). |
Art. 7. (Entrata in vigore). |
§ 4.1.85 – L.R. 26 giugno 2006, n. 12.
Istituzione dell'Osservatorio regionale sulla qualità degli alimenti di origine vegetale.
(B.U. 1 luglio 2006, n. 19).
Art. 1. (Oggetto e finalità).
1. Con la presente legge la Regione, nel rispetto delle competenze e degli indirizzi dettati con
2. Con l'istituzione dell'Osservatorio, la Regione realizza una struttura tecnico-scientifica preposta ad attività di studio, di analisi e di ricerca finalizzate alla tutela ed all'accreditamento delle materie prime vegetali e dei prodotti alimentari da esse derivanti, nonché alla caratterizzazione ed all'analisi degli alimenti di origine vegetale per fini di tutela della salute e delle aree ambientali ove tali prodotti vengono coltivati.
Art. 2. (Natura giuridica).
1. L'Osservatorio regionale, è struttura operativa dell'ARPA Molise, alla quale restano assegnati l'organizzazione strutturale e tecnico-operativa dell'Osservatorio, nonché la responsabilità gestionale, secondo la disciplina del regolamento di organizzazione dell'Ente e della
2. Annualmente il Direttore generale dell'ARPA Molise sottopone alla valutazione del Comitato regionale di indirizzo, di cui all'art. 8 della
3. Il Comitato regionale di indirizzo si pronuncia entro trenta giorni dall'acquisizione degli atti, trasmettendone copia al Presidente della Regione ed al Direttore generale dell'ARPA Molise per le eventuali valutazioni di competenza.
4. Gli atti indicati al comma 2, corredati della pronuncia definitiva del Comitato regionale di indirizzo ovvero della certificazione comprovante la mancata espressione della stessa, vengono sottoposti al controllo preventivo della Giunta regionale, ai sensi dell'art. 6 della
Art. 3. (Modifiche alla
1. All'art. 15 della
“7. Per l'efficace esercizio delle competenze attribuite alla Direzione generale ed ai Dipartimenti provinciali, l'articolazione organizzativa dell'ARPA Molise potrà prevedere un numero di strutture dirigenziali di vertice, per aree tematiche interdisciplinari, nei limiti del cinque per cento della dotazione organica dell'Ente".
2. Ai fini della riorganizzazione di cui al comma 1, la Direzione generale dell'Agenzia provvederà all'adeguamento del regolamento di organizzazione entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge.
Art. 4. (Modifica assetto organico dell'ARPA Molise).
1. Per le finalità enunciate al precedente articolo 1, l'ARPA Molise è autorizzata ad incrementare la propria dotazione organica, nei limiti del quindici per cento dell'organico complessivo approvato dalla Giunta regionale.
2. Il relativo provvedimento del direttore generale dell'Agenzia, da adottare entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, sarà sottoposto al controllo preventivo della Giunta regionale, ai sensi dell'art. 6 della
Art. 5. (Convenzioni ed accordi di programma).
1. Per le finalità proprie dell'Osservatorio, l'ARPA Molise è autorizzata a stipulare apposite convenzioni o accordi di programma con l'Università del Molise, con altri Enti ed Istituti di ricerca internazionali, nazionali e regionali, nonché con soggetti pubblici o privati, per la esecuzione di specifici progetti o attività di ricerca finalizzati alla caratterizzazione ed alla tutela della salubrità e della genuinità delle produzioni di origine vegetale.
2. Le convenzioni o gli accordi di programma dovranno comunque prevedere le fonti di totale copertura dei relativi oneri, che non potranno in nessun caso gravare sul bilancio dell'ARPA Molise.
3. L'ARPA Molise è altresì autorizzata a stipulare apposita convenzione con le Camere di Commercio per l'acquisizione delle strutture laboratoristiche di proprietà delle stesse e delle relative risorse umane (personale dipendente ed a contratto) e strumentali, secondo gli indirizzi che saranno dettati dalla Giunta regionale, alla cui approvazione saranno altresì sottoposti i contenuti negoziali dell'atto.
Art. 6. (Disposizione finanziaria).
1. La Regione Molise fa fronte agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge mediante un incremento annuale della dotazione finanziaria di cui all'art. 20, lettera a), della
Art. 7. (Entrata in vigore).
1. La presente legge entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Molise.
[1] Comma così modificato dall'art. 15 della