§ 2.11.14 - Legge Regionale 27 novembre 1996, n. 36.
Disciplina per la regolamentazione delle attività di guida turistica, di interprete turistico e di accompagnatore turistico.


Settore:Codici regionali
Regione:Molise
Materia:2. sviluppo economico
Capitolo:2.11 turismo ed attività alberghiera
Data:27/11/1996
Numero:36


Sommario
Art. 1.  Disciplina delle attività professionali.
Art. 2.  Guida turistica.
Art. 3.  Interprete turistico.
Art. 4.  Accompagnatore turistico.
Art. 5.  (Condizioni per lo svolgimento delle attività)
Art. 6.  Requisiti per il rilascio dell'autorizzazione.
Art. 7.  La domanda di autorizzazione.
Art. 8.  Esercizio dell'attività e contenuto dell'autorizzazione.
Art. 9.  Rinnovo dell'autorizzazione.
Art. 10.  Idoneità professionale.
Art. 11.  Commissione giudicatrice d'esame.
Art. 12.  Materie d'esame.
Art. 13.  Corsi di preparazione, aggiornamento e specializzazione.
Art. 14.  Integrazioni all'idoneità professionale.
Art. 15.  Elenchi regionali.
Art. 16.  Tessera di riconoscimento.
Art. 17.      1) Le tariffe da applicare per le prestazioni professionali delle guide, degli interpreti e degli accompagnatori turistici, sono fissate dalla Giunta Regionale, sentite, se esistenti le [...]
Art. 18.  Divieti.
Art. 19.  Vigilanza e controllo.
Art. 20.  Sanzioni.
Art. 21.  Sospensione e revoca.
Art. 22.  Norme speciali.
Art. 23.  Norma transitoria.
Art. 24.  Norma finanziaria.


§ 2.11.14 - Legge Regionale 27 novembre 1996, n. 36.

Disciplina per la regolamentazione delle attività di guida turistica, di interprete turistico e di accompagnatore turistico.

(B.U. n. 23 del 30 novembre 1996).

 

Art. 1. Disciplina delle attività professionali.

     1) La presente legge, in attuazione dei principi di cui all'art. 11 della legge 17 maggio 1983, n. 217 "Legge quadro per il turismo e l'intervento per il potenziamento e la qualificazione dell'offerta turistica" disciplina l'esercizio delle attività professionali di guida turistica, accompagnatore turistico e interprete turistico.

 

     Art. 2. Guida turistica.

     1) La qualifica di "guida turistica" è attribuita a chi, per attività professionale, accompagna persone singole o gruppi di persone nelle visite ad opere d'arte, a mostre, a gallerie, a scavi archeologici, a musei, a parchi ed itinerari turistici, illustrando le attrattive storiche, artistiche, monumentali, paesaggistiche, naturali, etnografiche e produttive. L'attività di guida turistica corrisponde ad ogni effetto anche e quella di guida turistica specializzata individuata dalla sentenza della Corte di Giustizia della Comunità europea C/180/89 e sottoposta alla disciplina degli articoli 59 e 60 del Trattato di Roma.

 

     Art. 3. Interprete turistico.

     1) La qualifica di "interprete turistico" è attribuita a chi, per attività professionale, presta la propria opera per la traduzione scritta ed orale di lingue straniere nell'assistenza ai turisti stranieri, al di fuori delle competenze attribuite agli accompagnatori turistici e alle guide turistiche.

     2) Non è soggetta alla specifica disciplina della presente legge, relativa agli interpreti, l'attività prestata durante lo svolgimento di congressi, conferenze o convegni, da esperti particolarmente qualificati e specializzati nella traduzione simultanea.

 

     Art. 4. Accompagnatore turistico.

     1) La qualifica di "accompagnatore turistico" è attribuita a chi, per attività professionale, accompagna persone singole o gruppi di persone nei viaggi sul territorio nazionale o all'estero, cura l'attuazione del programma predisposto dagli enti organizzatori, dà completa assistenza ai singoli o ai gruppi accompagnati, fornisce elementi significativi o notizie di interesse turistico sulle zone di transito, al di fuori dell'ambito di competenza delle guide turistiche.

     2) Tale qualifica corrisponde, ad ogni effetto, a quella di "corriere" prevista dall'art. 19, primo comma, punto 2), del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616.

 

     Art. 5. (Condizioni per lo svolgimento delle attività) [1]

     1. Lo svolgimento delle attività di guida turistica, di interprete turistico e di accompagnatore turistico è subordinato alla presentazione, all'Assessorato regionale al turismo, della SCIA (segnalazione certificata di inizio attività), secondo i criteri e le modalità stabilite dal comma 4-bis dell'articolo 49 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

 

     Art. 6. Requisiti per il rilascio dell'autorizzazione. [2]

     1) Il rilascio dell'autorizzazione è subordinato al possesso:

     a) dell'attestato di idoneità professionale rilasciato dalla Regione Molise;

     b) dei requisiti soggettivi di cui agli articoli 11 e 12 del T.U.L.P.S., approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773 e successive modificazioni;

     c) dei requisiti previsti dalle norme in materia di prevenzione contro la criminalità mafiosa.

     2) Sono validi ai fini del rilascio dell'autorizzazione per l'esercizio dell'attività di accompagnatore turistico e interprete turistico:

     a) l'attestato di idoneità professionale conseguito in altra Regione;

     b) l'autorizzazione all'esercizio rilasciata in altra Regione.

 

     Art. 7. La domanda di autorizzazione. [3]

     1) La domanda diretta ad ottenere il rilascio dell'autorizzazione di cui all'art. 6 deve essere presentata al Comune competente e deve specificare:

     a) le generalità del richiedente;

     b) il possesso dei requisiti di cui all'art. 6;

     c) attività professionale per la quale si chiede l'autorizzazione;

     d) il luogo nel quale l'interessato ha eletto il proprio domicilio, nei casi di cui all'art. 5 punto 2.

     2) Alla domanda devono essere allegati i seguenti documenti:

     a) certificato di cittadinanza e di residenza;

     b) certificato generale del casellario giudiziario e certificati penali dei carichi pendenti;

     c) attestato di idoneità professionale o autorizzazione all'esercizio di cui all'art. 6, comma 2, nonchè la documentazione prevista dalle norme in materia di prevenzione contro la criminalità mafiosa.

     3) Sono esonerati da tale obbligo gli accompagnatori aventi cittadinanza straniera, domiciliati all'estero e da qui provenienti i accompagnamento di stranieri.

 

     Art. 8. Esercizio dell'attività e contenuto dell'autorizzazione. [4]

     1) L'autorizzazione consente l'esercizio delle attività di cui agli artt. 2-3-4, solo nei limiti risultanti dall'attestato di idoneità professionale.

     2) L'autorizzazione contiene le generalità dell'interessato, l'attività professionale per il cui esercizio è rilasciata, gli estremi dell'attestato di idoneità professionale.

     3) A domanda dell'interessato il Comune annota sull'autorizzazione le altre idoneità risultanti dal superamento degli esami integrativi.

     4) Per l'esercizio delle professioni di cui agli artt. 2-3-4 i cittadini appartenenti ai paesi membri dell'Unione Europea sono equiparati ai cittadini italiani e sono soggetti all'osservanza delle norme di cui alla presente legge.

     5) Per il rilascio dell'autorizzazione di esercizio agli accompagnatori turistici ed agli interpreti turistici cittadini di altri Stati membri dell'Unione Europea valgono le norme previste dal D.to L.g.s. 23 novembre 1991, n. 391.

     6) Per il rilascio dell'autorizzazione di esercizio della professione di guida turistica ai cittadini di altri Stati membri dell'Unione Europea, già abilitati all'esercizio della professione nello Stato membro di provenienza, valgono le norme del D.to L.g.s. 2 maggio 1994, n. 319.

 

     Art. 9. Rinnovo dell'autorizzazione. [5]

     1) L'autorizzazione è rinnovata dal Comune competente entro il 31 gennaio di ogni anno a domanda dell'interessato, su presentazione della documentazione di cui all'art. 6, comma 1, lett. b).

     2) Il mancato rinnovo per uno o più anni non comporta la decadenza dell'autorizzazione.

 

     Art. 10. Idoneità professionale.

     1) Il rilascio dell'attestato di idoneità professionale previsto per lo svolgimento delle attività di cui agli artt. 2-3-4 della presente legge, è subordinato al superamento di prove d'esame scritte, orali e pratiche, distinte per ciascuna professione.

Le prove d'esame sono indette annualmente in unica sessione con provvedimento della Giunta Regionale, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Molise, per l'accertamento dell'idoneità all'esercizio delle professioni di cui agli artt. 2-3-4, fissandone modalità e termini.

     2) Sono ammessi agli esami per lo svolgimento delle professioni previste dagli artt. 2-3 4 della presente legge, i candidati in possesso dei seguenti requisiti:

     a) cittadinanza italiana o di altro Stato membro dell'Unione Europea;

     b) età non inferiore agli anni 18;

     c) godimento dei diritti civili e politici;

     d) diploma di scuola media superiore. Per gli aspiranti all'esercizio di cui all'art. 4 è sufficiente il diploma di qualifica di accompagnatore turistico rilasciato dagli Istituti Professionali di Stato.

     3) Nella domanda di ammissione i candidati dovranno altresì indicare la lingua o le lingue straniere nelle quali intendono essere esaminati;

     4) Per l'ammissione all'esame è dovuto un concorso spese da versarsi nella misura e nei modi stabiliti nel provvedimento di cui al comma 1.

     5) Al termine delle prove la Giunta Regionale, riconosciuta la regolarità del procedimento, approva 1'elenco degli idonei all'esercizio delle singole professioni di cui agli artt. 2-3-4 della presente legge e rilascia, a chi abbia superato positivamente l'esame, un attestato d'idoneità. Sull'attestato sono indicate la lingua o le lingue straniere per le quali è stata conseguita l'idoneità [6].

 

     Art. 11. Commissione giudicatrice d'esame.

     1) La Giunta Regionale, su proposta dell'Assessore al Turismo, istituisce una Commissione giudicatrice per l'abilitazione all'esercizio delle professioni di cui agli artt. 2-3-4 della presente legge, così composta:

     a) dal dirigente responsabile del Settore Turismo o suo sostituto, che la presiede;

     b) da due insegnanti esperti nella materia d'esame nell'area umanistica e tecnica, scelti in due terne segnalate dalla Sovrintendenza Scolastica regionale;

     c) da un insegnante o un esperto di ciascuna delle lingue straniere oggetto d'esame, scelto tra una terna segnalata dalla Sovrintendenza Scolastica regionale;

     d) da un rappresentante degli Interpreti turistici, da un rappresentante delle Guide turistiche e da un rappresentante degli Accompagnatori turistici designato dall'organizzazione sindacale maggiormente rappresentativa nella Regione Molise se esistente ed operante.

     2) Le funzioni di segretario sono svolte da un dipendente dell'Assessorato al Turismo della Regione Molise.

     3) La Commissione giudicatrice dura in carica quattro anni e può essere riconfermata.

     4) Ai componenti la Commissione e al Segretario spettano i compensi previsti per le Commissioni giudicatrici di esame dei concorsi di ammissione del personale regionale, nei limiti indicati dalla normativa regionale vigente in materia.

 

     Art. 12. Materie d'esame.

     1) Le materie d'esame vertono, per le distinte figure professionali, sulle seguenti materie:

     A) GUIDA TURISTICA

     Prova scritta:

     - Caratteri storico-artistici, architettonici, geografici, paesaggistici, ambientali, naturalistici ed economici del territorio regionale.

     Prova orale:

     - Materie della prova scritta;

     - Colloquio in una delle lingue straniere indicate nel bando di concorso a scelta del candidato;

     - Colloquio in una o più lingue straniere facoltative indicate dal candidato;

     - Compiti e norme di esercizio dell'attività professionale, nonchè nozioni generali di organizzazione legislativa turistica;

     B) INTERPRETE TURISTICO

     Prova scritta:

     - Composizione in una o più lingue scelte dal candidato, su un tema di cultura generale.

     Prova orale:

     - Colloquio ed esercizio di traduzione nelle lingue oggetto della composizione scritta;

     - Caratteri storico artistici, architettonici, geografici, paesaggistici ambientali, naturalistici ed economici del territorio regionale e nazionale;

     - Principi di tecnica e legislazione turistica nonchè compiti e norme di esercizio dell'attività professionale;

     C) ACCOMPAGNATORE TURISTICO

     Prova scritta:

     - Geografia turistica molisana, italiana, europea ed extraeuropea.

     Prova orale:

     - Materie della prova scritta;

     - Caratteri storico-artistici, architettonici, paesaggistici, ambientali, naturalistici ed economici del territorio regionale, nazionale, europeo ed extraeuropeo;

     - Compiti e norme di esercizio dell'attività professionale, nonchè nozioni generali di organizzazione legislativa turistica;

     - Nozioni di tecnica dei trasporti valutaria e doganale;

     - Colloquio in una delle lingue straniere prescelte tra quelle maggiormente diffuse, indicata dal candidato.

 

     Art. 13. Corsi di preparazione, aggiornamento e specializzazione.

     1) La Regione Molise, nell'ambito delle sue competenze, può promuovere interventi formativi finalizzati:

     a) al conseguimento della preparazione agli esami di idoneità;

     b) all'aggiornamento della professionalità;

     c) all'ulteriore specializzazione nella professione.

     2) Gli interventi di cui al comma precedente non abilitano all'esercizio delle professioni disciplinate dalla presente legge.

     I soggetti interessati ne sono messi a conoscenza fin dal momento della loro ammissione ai corsi.

     3) La Regione Molise può provvedere all'acquisto di pubblicazioni e materiale didattico ed illustrativo, alla realizzazione di convegni, conferenze, seminari ed a tutto ciò che possa contribuire alla qualificazione professionale nelle attività disciplinate dalla presente legge.

 

     Art. 14. Integrazioni all'idoneità professionale.

     1) Chiunque intenda estendere l'esercizio della professione ad ulteriori lingue straniere, dovrà sostenere una prova integrativa limitata all'accertamento delle conoscenze relative a tale estensione [7].

     2) Chiunque intenda ottenere l'idoneità all'esercizio di una delle altre professioni è esonerato dal sostenere la prova nelle lingue straniere per le quali risulti già idoneo e nella materia di organizzazione e legislazione turistica [8].

 

     Art. 15. Elenchi regionali.

     1) Presso la Giunta Regionale, Assessorato al Turismo, sono tenuti ed aggiornati gli elenchi regionali delle guide, degli accompagnatori e degli interpreti turistici, ai quali rispettivamente devono essere iscritti tutti coloro che sono in possesso dell'idoneità professionale.

     2) Le guide, gli accompagnatori e gli interpreti già in possesso dell'attestato rilasciato ai sensi del R.D. 18 giugno 1931, n. 773 e dell'art. 19 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, sono iscritti agli elenchi di cui al presente articolo, previa domanda da presentarsi all'Assessorato al Turismo della Regione Molise, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

     3) L'Assessorato Regionale al Turismo comunica ai Comuni interessati le iscrizioni ai fini del rinnovo dell'attestato per l'esercizio dell'attività professionale.

     4) I Comuni sono tenuti a trasmettere all'Assessorato Regionale al Turismo tutti i provvedimenti di rilascio, rinnovo, modifica e revoca dell'attestato, entro trenta giorni dalla loro adozione.

     5) Ai fini della revoca dell'attestato è fatto salvo quanto disposto da norme penali o di pubblica sicurezza.

     6) Gli elenchi regionali delle guide, degli accompagnatori e degli interpreti turistici sono pubblicati annualmente sul Bollettino Ufficiale della Regione Molise.

 

     Art. 16. Tessera di riconoscimento.

     1) A seguito dell'iscrizione negli elenchi di cui al precedente art. 15 l'Assessorato Regionale al Turismo rilascia agli interessati una tessera personale di riconoscimento ed un distintivo che deve essere tenuto bene in vista nell'espletamento dell'attività professionale.

     2) La tessera di cui al comma precedente, munita di fotografia dell'intestatario, deve contenere i dati anagrafici dello stesso [9].

 

     Art. 17.

     1) Le tariffe da applicare per le prestazioni professionali delle guide, degli interpreti e degli accompagnatori turistici, sono fissate dalla Giunta Regionale, sentite, se esistenti le organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello regionale.

     2) Per le iniziative turistiche a carattere sociale, ed in particolare per quelle a favore del turismo giovanile, studentesco, della terza età e delle fasce sociali più bisognose, devono essere fissate tariffe preferenziali.

     3) Sono fatte salve le disposizioni legislative nazionali ed internazionali, aventi efficacia interna, nonchè gli accordi contrattuali regolanti i rapporti giuridici tra le parti in ordine alle prestazioni suddette.

     4) Le tariffe di cui ai precedenti commi sono pubblicate sul Bollettino Ufficiale della Regione Molise.

     5) E' vietato applicare tariffe diverse da quelle comunicate ai sensi della presente legge.

 

     Art. 18. Divieti.

     1) Le guide, gli interpreti e gli accompagnatori turistici nell'esercizio delle loro funzioni, non possono esercitare attività estranee alla loro professione e, in particolare, attività di carattere commerciale.

     2) Il divieto comprende, inoltre, l'esercizio di ogni attività in concorrenza con le agenzie di viaggi e l'accaparramento diretto od indiretto di clienti per conto di alberghi, agenzie di viaggi, pubblici esercizi o simili.

     3) E' fatto divieto ai titolari delle agenzie di viaggi, degli esercizi alberghieri ed extra alberghieri e dei pubblici esercizi in genere, di avvalersi o proporre per i i servizi di guida turistica, di interprete e di accompagnatore turistico soggetti non abilitati all'esercizio delle professioni di cui alla presente legge [10].

     4) E' fatto altresì divieto ai soggetti di cui al primo comma, di applicare tariffe differenti da quelle determinate ai sensi del precedente art. 17.

 

     Art. 19. Vigilanza e controllo.

     1) L'esercizio delle funzioni amministrative di vigilanza e controllo sull'attività professionale delle guide, degli accompagnatori e degli interpreti turistici, è demandato ai Comuni. Le sanzioni pecuniarie sono applicate dal Comune nel cui territorio è stata accertata la violazione.

     2) L'accertamento delle violazioni e la irrogazione delle sanzioni pecuniarie di cui alla presente legge, sono effettuati secondo la legge 24 novembre 1981, n. 689 e successive modificazioni ed integrazioni.

     3) I proventi delle sanzioni amministrative spettano ai Comuni sul cui territorio è stata accertata la violazione.

     4) Il medesimo Comune provvede all'invio di verbali di accertamento delle infrazioni al comune presso il quale ha sede l'attività professionale della guida, dell'accompagnatore e dell'interprete turistico e all'Assessorato Regionale al Turismo [11].

 

     Art. 20. Sanzioni.

     1) L'esercizio delle attività professionali di cui alla presente legge, svolto senza rispettare le disposizioni di cui all'articolo 5 e seguenti della presente legge, comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da L. 1.000.000. a L. 5.000.000 [12].

     2) Chiunque eserciti le attività professionali di cui all'art. 1, alle sanzioni amministrative da L. 500.000 a L. 2.500.000.

     3) Chiunque, per lo svolgimento di una propria attività, si avvalga di soggetti non in possesso dei requisiti necessari per svolgere le attività di cui alla presente legge, è soggetto alla sanzione amministrativa da L. 1.000.000 a L. 5.000.000 [13].

     4) [Chiunque, per lo svolgimento di una propria attività, si avvalga di soggetti autorizzati ai sensi della presente legge per l'esercizio delle professioni di cui all'art. 1 al di fuori dei limiti risultanti dall'autorizzazione, è soggetto alla sanzione amministrativa da L. 500.000 a L. 2.500.000] [14].

     5) Chiunque contravvenga al divieto di cui al comma 5° dell'art. 17 è soggetto alla sanzione amministrativa da L. 500.000 a L. 1.500.000.

     6) Chiunque contravvenga ai divieti di cui all'art. 18 è soggetto alla sanzione amministrativa da L. 1.000.000 a L. 3.000.000.

     7) Chiunque non presenta ad un controllo la tessera di identità personale, ovvero non esibisca il segno distintivo, è soggetto alla sanzione amministrativa da L. 100.000 a L. 500.000 [15].

 

     Art. 21. Sospensione e revoca. [16]

     1) Il Comune che ha rilasciato l'autorizzazione provvede, a seguito delle comunicazioni di cui all'art. 19 comma 4, alla sospensione della medesima per un periodo da uno a sei mesi quando le infrazioni di cui all'art. 20, commi 2, 3, 4, 5, 6, siano state commesse per la terza volta nell'arco di 2 anni.

     2) Al di fuori dei casi previsti dal comma 1, il Comune che ha rilasciato l'autorizzazione può provvedere, sentito l'interessato, alla sospensione dell'autorizzazione medesima per un periodo da uno a sei mesi, quando nei confronti della guida, dell'accompagnatore o dell'interprete turistico sia stata giudizialmente accertata la responsabilità per illecito civile o penale commesso nell'esercizio della professione.

     3) Il Comune che ha rilasciato l'autorizzazione provvede alla revoca qualora:

     a) il titolare perda taluno dei requisiti di cui all'art. 6 comma 1 lettere b) e c);

     b) l'autorizzazione sia stata già sospesa ai sensi del presente articolo per due volte e sussistano i presupposti per una nuova sospensione;

     c) nel caso in cui sia stata comunque rilasciata una nuova autorizzazione a chi abbia subito il provvedimento di revoca senza che sia trascorso il termine di cui al comma 5.

     4) In caso di sospensione e di revoca la Giunta Regionale provvede al ritiro della tessera di identità personale e del distintivo di cui all'art. 16 comma 2.

     5) Nel caso previsto dal comma 3, lettera a), qualora l'interessato riacquisti i necessari requisiti, l'autorizzazione può essere nuovamente rilasciata; nel caso previsto dal comma 3, lettera b), l'autorizzazione non può essere nuovamente rilasciata prima di tre anni; nel caso previsto dal comma 3, lettera c), l'autorizzazione non può più essere rilasciata.

     6) I provvedimenti di sospensione e revoca previsti dal presente articolo debbono essere notificati agli interessati. Copia del provvedimento deve essere inviata agli uffici della Giunta Regionale - Assessorato al Turismo - per l'annotazione e l'eventuale ritiro.

 

     Art. 22. Norme speciali.

     1) Le guide in possesso dei requisiti richiesti dalla presente legge e dalla normativa nazionale, nell'esercizio della propria attività professionale, sono ammesse gratuitamente in tutti i musei, le gallerie, i monumenti di proprietà della Regione o di Enti locali [17].

     2) La disposizione di cui al primo comma si applica altresì agli interpreti turistici muniti di autorizzazione, nel caso in cui si affianchino alle guide turistiche.

 

     Art. 23. Norma transitoria.

     1) Chiunque sia in possesso dei requisiti richiesti dalla legge per svolgere le attività di guida, di accompagnatore e di interprete turistico ha diritto di svolgere la propria attività, secondo le regole e i principi di cui all'articolo 5 [18].

     2) [I Comuni, su istanza degli interessati, da presentarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, provvedono alla sostituzione della licenza ed al rilascio delle autorizzazioni agli idonei ai sensi della presente legge e ne danno tempestiva comunicazione alla Giunta Regionale - Assessorato al Turismo] [19].

     3) La Giunta Regionale indice, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, una sessione di esami di idoneità per guida turistica, accompagnatore turistico ed interprete turistico.

 

     Art. 24. Norma finanziaria.

     1) Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge si farà fronte con appositi stanziamenti di Bilancio annuali sui corrispondenti capitoli di spesa. Il concorso spesa di cui all'art. 10 punto 4 sarà introitato a decorrere dall'anno 1996 e per i successivi, sul cap. 10045 del Bilancio Regionale.

     2) Le spese per il funzionamento della Commissione giudicatrice di cui all'art. 11, 4° comma, graveranno sul cap. 53511 - Spese per il finanziamenti, compresi i gettoni di presenza ai componenti la Commissione per l'abilitazione a Direttore Tecnico di agenzie di viaggi, Guide, Interpreti ed Accompagnatori turistici - del Bilancio Regionale.

     La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Molise.

 

 

 


[1] Articolo così sostituito dall'art. 7 della L.R. 17 gennaio 2013, n. 4.

[2] Articolo abrogato dall'art. 7 della L.R. 17 gennaio 2013, n. 4.

[3] Articolo abrogato dall'art. 7 della L.R. 17 gennaio 2013, n. 4.

[4] Articolo abrogato dall'art. 7 della L.R. 17 gennaio 2013, n. 4.

[5] Articolo abrogato dall'art. 7 della L.R. 17 gennaio 2013, n. 4.

[6] Comma così modificato dall'art. 7 della L.R. 17 gennaio 2013, n. 4.

[7] Comma così modificato dall'art. 7 della L.R. 17 gennaio 2013, n. 4.

[8] Comma così sostituito dall'art. 7 della L.R. 17 gennaio 2013, n. 4.

[9] Comma così modificato dall'art. 7 della L.R. 17 gennaio 2013, n. 4.

[10] Comma così modificato dall'art. 7 della L.R. 17 gennaio 2013, n. 4.

[11] Comma così modificato dall'art. 7 della L.R. 17 gennaio 2013, n. 4.

[12] Comma così modificato dall'art. 7 della L.R. 17 gennaio 2013, n. 4.

[13] Comma così modificato dall'art. 7 della L.R. 17 gennaio 2013, n. 4.

[14] Comma abrogato dall'art. 7 della L.R. 17 gennaio 2013, n. 4.

[15] Comma così modificato dall'art. 7 della L.R. 17 gennaio 2013, n. 4.

[16] Articolo abrogato dall'art. 7 della L.R. 17 gennaio 2013, n. 4.

[17] Comma così modificato dall'art. 7 della L.R. 17 gennaio 2013, n. 4.

[18] Comma così sostituito dall'art. 7 della L.R. 17 gennaio 2013, n. 4.

[19] Comma abrogato dall'art. 7 della L.R. 17 gennaio 2013, n. 4.