§ 3.10.7 - Regolamento Regionale 15 gennaio 1996, n. 1.
Regolamento per i quagliodromi.


Settore:Codici regionali
Regione:Molise
Materia:3. assetto ed utilizzazione del territorio
Capitolo:3.10 caccia e pesca
Data:15/01/1996
Numero:1


Sommario
Art. 1.  Finalità.
Art. 2.  Estensione.
Art. 3.  Caratteristiche.
Art. 4.  Istituzione e concessione.
Art. 5.  Attività.
Art. 6.  Delimitazione.
Art. 7.  Detenzione di selvaggina.
Art. 8. 
Art. 9.  Esonero da tassa di concessione regionale.
Art. 10.  Revoca.


§ 3.10.7 - Regolamento Regionale 15 gennaio 1996, n. 1.

Regolamento per i quagliodromi.

(B.U. n. 2 del 1 febbraio 1996).

 

Art. 1. Finalità.

     Allo scopo di consentire l'attività di addestramento dei cani da ferma nonché le gare degli stessi in ambiti idonei ad ospitare attività sportive, le Province istituiscono, sentito il proprio Comitato Tecnico Faunistico Venatorio, Quagliodromi in cui dette attività e l'abbattimento sono consentiti solo su fauna selvatica proveniente da allevamenti artificiali.

 

     Art. 2. Estensione.

     Le aree destinate a Quagliodromi dovranno avere un'estensione da un minimo di 4 ad un massimo di 10 ettari.

     Nel territorio della stessa provincia, la superficie complessiva dei quagliodromi non potrà superare i 25 ettari.

 

     Art. 3. Caratteristiche.

     I quagliodromi debbono essere collocati ad una distanza non inferiore: a 1000 metri da centri abitati; a 150 metri da fabbricati rurali adibiti ad abitazione, strade statali, provinciali e comunali; a 500 metri da oasi, parchi, zone di ripopolamento e cattura, centri pubblici e privati per la riproduzione della fauna selvatica.

 

     Art. 4. Istituzione e concessione.

     La domanda per l'istituzione e la concessione del quagliodromo deve essere presentata al Presidente dell'Amministrazione Provinciale competente per territorio, da Associazioni venatorie e cinofile ovvero da imprenditori agricoli singoli o associati.

     La stessa deve essere accompagnata da nulla osta dei conduttori o proprietari dei fondi con firma autenticata nelle forme di legge, unitamente alla planimetria in triplice copia della zona interessata.

     La domanda di istituzione e concessione deve inoltre indicare la persona fisica che nel provvedimento di concessione è considerata, ad ogni effetto di legge, come concessionaria, la sua eventuale sostituzione va comunicata alla competente Amministrazione provinciale.

     La concessione è accordata per un periodo di anni 4 ed è rinnovabile, a domanda, da presentare almeno 60 giorni prima della data di scadenza, con le stesse modalità previste dal presente articolo, ad esclusione della presentazione della carta planimetrica, se la superficie interessata non viene modificata.

 

     Art. 5. Attività.

     Il concessionario deve accertarsi che l'attività di caccia all'interno del quagliodromo sia svolta da persone in possesso di requisiti e documenti previsti dal comma 8 - art. 12 della legge n. 157 del 1992, provvedendo ad annotare giornalmente su apposito registro, vidimato dall'Amministrazione Provinciale, le generalità del cacciatore compreso del numero del porto d'armi.

     La durata massima di permanenza giornaliera nel quagliodromo deve essere fissata dal concessionario il quale è tenuto a rilasciare un'attestazione riportante il numero e le specie dei capi abbattuti al termine dell'attività.

     La quota che il cacciatore è tenuto a pagare per ciascun capo utilizzato o abbattuto, è determinata dal concessionario o comunque non può superare il 100% del prezzo di mercato.

     Mentre il controllo nell'osservanza del presente regolamento è esercitato dalle Amministrazioni Provinciali, la vigilanza nell'attività nei quagliodromi è attuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 35 della legge regionale n. 19 del 1993.

 

     Art. 6. Delimitazione.

     Il territorio adibito a quagliodromo deve essere delimitato a cura del concessionario da apposite tabelle dalle dimensioni di cm. 29 per cm. 30, con scritta bianca possibilmente su fondo rosso e collocate lungo tutto il perimetro del territorio interessato, ad una distanza di circa 50 metri e, comunque, in modo che da una tabella siano visibili le due contigue.

     Le stesse debbono riportare la scritta «Quagliodromo» - accesso consentito solo agli autorizzati - art. 15 legge regionale 10 agosto 1993, n. 19.

 

     Art. 7. Detenzione di selvaggina.

     Per il raggiungimento delle finalità perseguite, il concessionario può realizzare apposite voliere, fisse o mobili, destinate alla custodia e detenzione di fauna selvatica di allevamento o artificiale appartenenti alle specie cacciabili, senza ulteriore autorizzazione.

 

     Art. 8. [1]

     Dal 1° febbraio al 30 ottobre è consentito l'abbattimento della quaglia e di altre specie di fauna cacciabile proveniente da allevamenti artificiali [2].

     Dal 1° novembre al 31 gennaio è consentito solo l'addestramento dei cani da ferma, con divieto assoluto di abbattere qualsiasi specie di selvatico [3].

     Non è consentito l'abbattimento o la ricerca dei selvatici fuoriusciti dal perimetro del Quagliodromo.

 

     Art. 9. Esonero da tassa di concessione regionale.

     I quagliodromi, perseguendo finalità prettamente a carattere sportivo, ricreativo ed impiego del tempo libero, non sono soggetti a tassa di concessione regionale.

 

     Art. 10. Revoca.

     L'inosservanza del presente regolamento comporta la revoca immediata del provvedimento di concessione.

     Il presente regolamento sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Molise.


[1] Articolo sostituito dall'art. unico del R.R. 23 giugno 2000, n. 3.

[2] Comma così modificato dall'art. 33 della L.R. 17 gennaio 2013, n. 4.

[3] Comma così modificato dall'art. 33 della L.R. 17 gennaio 2013, n. 4.