§ 2.12.50 - L.R. 26 giugno 2012, n. 13.
Rimodulazione del quadro degli interventi regionali a sostegno delle politiche del lavoro e disposizioni in materia di contratti a termine.


Settore:Codici regionali
Regione:Sardegna
Materia:2. sviluppo economico
Capitolo:2.12 lavoro e previdenza sociale
Data:26/06/2012
Numero:13


Sommario
Art. 1.  Finanziamento degli ammortizzatori sociali in deroga
Art. 2.  Modifiche alla legge regionale n. 12 del 2012
Art. 3.  Disciplina transitoria dei contratti CSL e CESIL
Art. 4.  Norma finanziaria
Art. 5.  Entrata in vigore


§ 2.12.50 - L.R. 26 giugno 2012, n. 13.

Rimodulazione del quadro degli interventi regionali a sostegno delle politiche del lavoro e disposizioni in materia di contratti a termine.

(B.U. 28 giugno 2012, n. 29)

 

Art. 1. Finanziamento degli ammortizzatori sociali in deroga

1. È autorizzata per l'anno 2012 la spesa complessiva di euro 32.500.000 per il finanziamento degli interventi disciplinati con gli accordi istituzionali per la proroga e la prima concessione degli ammortizzatori sociali in deroga stipulati in data 14 gennaio 2011 e 22 dicembre 2011 tra la Regione, le parti sociali e le istituzioni coinvolte.

2. Le risorse di cui al comma 1 sono destinate per essere trasferite all'INPS, ente titolare delle funzioni relative all'erogazione degli ammortizzatori sociali in deroga ai sensi della normativa vigente, ai fini dell'attuazione degli accordi istituzionali di cui al comma 1.

 

     Art. 2. Modifiche alla legge regionale n. 12 del 2012 [1]

1. Alla fine del comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale 13 giugno 2012, n. 12 (Disposizioni urgenti e integrazioni alla legge regionale 4 agosto 2011, n. 16 (Norme in materia di organizzazione e personale), relativa ai contratti di collaborazioni coordinate e continuative e ulteriori misure di contenimento della spesa pubblica), sono aggiunte le parole: "e le selezioni effettuate con modalità analoghe attestate dai relativi dirigenti di servizio o generali per le figure professionali aventi i requisiti dei trenta mesi maturati entro i termini stabiliti dall'articolo 6, comma 2, della legge regionale n. 16 del 2011".

 

     Art. 3. Disciplina transitoria dei contratti CSL e CESIL [2]

1. I contratti a termine di cui all'articolo 6, comma 8, della legge regionale 4 agosto 2011, n. 16 (Norme in materia di organizzazione e personale), che non siano stati rinnovati dalle soppresse province sarde alla data di approvazione della presente legge, sono stipulati con decorrenza immediata dai dirigenti competenti in materia di personale delle attuali gestioni provvisorie.

2. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche nei casi di raggiungimento dei trentasei mesi di lavoro subordinato maturato dai soggetti aventi titolo all'assunzione nelle soppresse amministrazioni provinciali in ordine alle disposizioni straordinarie di cui alla legge regionale 25 maggio 2012, n. 11 (Norme sul riordino generale delle autonomie locali e modifiche alla legge regionale n. 10 del 2011).

 

     Art. 4. Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, quantificati in euro 32.500.000 per l'anno 2012 si fa fronte mediante utilizzo delle risorse sussistenti nella UPB S08.02.002 - Altre partite generali che si compensano nell'entrata - capitolo SC08.0323.

2. Nel bilancio della Regione per gli anni 2012-2014 sono introdotte le seguenti variazioni:

SPESA

in diminuzione

UPB S08.02.002

Altre partite generali che si compensano nell'entrata

2012 euro 32.500.000

mediante utilizzo delle risorse di cui al capitolo SC08.0323;

in aumento

UPB S06.06.004

Fondo regionale per l'occupazione - Spese correnti

2012 euro 32.500.000

per incrementare il capitolo SC06.1607

 

     Art. 5. Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (BURAS).


[1] La Corte costituzionale, con sentenza 22 novembre 2013, n. 277, ha dichiarato l'illegittimità del presente articolo.

[2] La Corte costituzionale, con sentenza 22 novembre 2013, n. 277, ha dichiarato l'illegittimità del presente articolo.