§ 3.7.8 - L.R. 18 settembre 2009, n. 22.
Riordino del settore delle acque minerali e di sorgente destinate all'imbottigliamento. Modifica della legge regionale 10 ottobre 1989, n. 40 e della [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Veneto
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.7 acque minerali e termali
Data:18/09/2009
Numero:22


Sommario
Art. 1.  Modifica dell’articolo 9 della legge regionale 10 ottobre 1989, n. 40 “Disciplina della ricerca, coltivazione e utilizzo delle acque minerali e termali”
Art. 2.  Modifica dell’articolo 13 della legge regionale 10 ottobre 1989, n. 40 “Disciplina della ricerca, coltivazione e utilizzo delle acque minerali e termali”
Art. 3.  Modifica dell’articolo 15 della legge regionale 10 ottobre 1989, n. 40 “Disciplina della ricerca, coltivazione e utilizzo delle acque minerali e termali” e dell’articolo 20 della legge regionale 30 [...]
Art. 4.  Modifica dell’articolo 50 della legge regionale 10 ottobre 1989, n. 40 “Disciplina della ricerca, coltivazione e utilizzo delle acque minerali e termali”
Art. 5.  Misure di contrasto della crisi nel settore delle acque minerali
Art. 6.  Disposizioni transitorie
Art. 7.  Norma finanziaria
Art. 8.  Dichiarazione d’urgenza


§ 3.7.8 - L.R. 18 settembre 2009, n. 22.

Riordino del settore delle acque minerali e di sorgente destinate all'imbottigliamento. Modifica della legge regionale 10 ottobre 1989, n. 40 e della legge regionale 30 gennaio 2004, n. 1.

(B.U. 22 settembre 2009, n. 78)

 

Art. 1. Modifica dell’articolo 9 della legge regionale 10 ottobre 1989, n. 40 “Disciplina della ricerca, coltivazione e utilizzo delle acque minerali e termali”

1. Al comma 6 dell’articolo 9 della legge regionale 10 ottobre 1989, n. 40 le parole: “lire 5.000” sono sostituite dalle seguenti: “euro 30.000,00” ed è aggiunta alla fine la seguente frase: “per le acque minerali e di sorgente e il diritto proporzionale annuo di euro 500,00 per ogni ettaro o frazione di ettaro della superficie compresa nell'area del permesso per le acque termali.”.

 

     Art. 2. Modifica dell’articolo 13 della legge regionale 10 ottobre 1989, n. 40 “Disciplina della ricerca, coltivazione e utilizzo delle acque minerali e termali”

1. Dopo il comma 5 dell’articolo 13 della legge regionale 10 ottobre 1989, n. 40 e successive modificazioni, è aggiunto il seguente comma:

 

“5 bis. Lo stato delle acque minerali e di sorgente destinate all’imbottigliamento è soggetto a verifica biennale. A seguito della verifica la Giunta regionale può modificare il provvedimento di concessione.”.

 

     Art. 3. Modifica dell’articolo 15 della legge regionale 10 ottobre 1989, n. 40 “Disciplina della ricerca, coltivazione e utilizzo delle acque minerali e termali” e dell’articolo 20 della legge regionale 30 gennaio 2004, n. 1 “Legge finanziaria regionale per l’esercizio 2004”

1. Dopo il comma 2 quater dell’articolo 15 della legge regionale 10 ottobre 1989, n. 40 e successive modificazioni, è inserito il seguente comma:

 

“2 quinquies. I proventi di cui ai commi 2 bis e 2 ter sono impegnati dalla Giunta regionale, sentite le competenti commissioni consiliari, esclusivamente con riferimento ai progetti riguardanti la conservazione e la ricarica delle falde acquifere, l’ammodernamento delle reti idriche pubbliche, nonché a compensazione dei danni diretti e indiretti provocati nei comuni ove hanno sede gli impianti e in quelli contermini e per finanziare campagne di sensibilizzazione al risparmio idrico ed al consumo consapevole dell’acqua.”.

 

2. Il comma 2 dell’articolo 20 della legge regionale 30 gennaio 2004, n. 1 è abrogato.

 

     Art. 4. Modifica dell’articolo 50 della legge regionale 10 ottobre 1989, n. 40 “Disciplina della ricerca, coltivazione e utilizzo delle acque minerali e termali”

1. Al comma 1 dell’articolo 50 della legge regionale 10 ottobre 1989, n. 40 le parole: “da lire 5.000.000 a lire 15.000.000” sono sostituite dalle seguenti: “da euro 50.000,00 a euro 150.000,00 per le acque minerali e di sorgente e da euro 5.000,00 a euro 15.000,00 per le acque termali.”.

 

2. Al comma 2 dell’articolo 50 della legge regionale 10 ottobre 1989, n. 40 le parole: “di lire da 6.000.000 a 20.000.000” sono sostituite dalle seguenti: “da euro 60.000,00 a euro 200.000,00 per le acque minerali e di sorgente e da euro 6.000,00 a euro 20.000,00 per le acque termali.”.

 

3. Al comma 3 dell’articolo 50 della legge regionale 10 ottobre 1989, n. 40 le parole: “di lire da 6.000.000 a 20.000.000” sono sostituite dalle seguenti: “da euro 60.000,00 a euro 200.000,00 per le acque minerali e di sorgente e da euro 6.000,00 a euro 20.000,00 per le acque termali.”.

 

4. Al comma 4 dell’articolo 50 della legge regionale 10 ottobre 1989, n. 40 le parole: “di lire da 2.000.000 a 6.000.000” sono sostituite dalle seguenti: “da euro 20.000,00 a euro 60.000,00 per le acque minerali e di sorgente e da euro 2.000,00 a euro 6.000,00 per le acque termali.”.

 

     Art. 5. Misure di contrasto della crisi nel settore delle acque minerali

1. In considerazione della congiuntura economica in atto e al fine di valorizzare la risorsa mineraria e garantire la difesa dei livelli occupazionali, nel triennio 2010-2012 il diritto proporzionale stabilito dal comma 2 ter dell’articolo 15 della legge regionale 10 ottobre 1989, n. 40, come da ultimo modificato dall’articolo 6 della legge regionale 19 febbraio 2007, n. 2 “Legge finanziaria regionale per l’esercizio 2007”, è ridotto come segue:

 

a) a euro 1,50 per ogni metro cubo di acqua e suoi derivati prodotti, imbottigliati in contenitori di plastica;

 

b) a euro 1,00 per ogni metro cubo di acqua e suoi derivati prodotti, imbottigliati in contenitori di vetro.

 

2. La riduzione prevista al comma 1 si applica ai concessionari che entro il 31 dicembre 2009 abbiano effettuato il pagamento integrale del diritto proporzionale stabilito dal comma 2 ter dell’articolo 15 della legge regionale 10 ottobre 1989, n. 40, come da ultimo modificato dall’articolo 6 della legge regionale 19 febbraio 2007, n. 2, dovuto per il triennio 2007-2009, e abbiano sottoscritto un verbale di consultazione sindacale con le rappresentanze sindacali aziendali o, in mancanza di queste, con le organizzazioni sindacali di categoria dei lavoratori più rappresentative operanti nella provincia, sulla difesa dei livelli occupazionali.

 

3. Il titolare della concessione provvede, a propria cura e spese, ad installare idonei contatori volumetrici della quantità di acqua imbottigliata, da collocare a monte degli impianti di imbottigliamento.

 

4. Nei casi di mancato pagamento del diritto proporzionale di cui al comma 1, il dirigente responsabile del procedimento avvia le procedure per la decadenza della concessione.

 

     Art. 6. Disposizioni transitorie

1. Il diritto proporzionale, come modificato dal comma 1 dell’articolo 1 della presente legge, non si applica alle domande di permesso di ricerca già presentate alla data di entrata in vigore della presente legge.

 

     Art. 7. Norma finanziaria

1. Alle minori entrate derivanti dall’attuazione della presente legge, quantificate in euro 3.750.000,00 per ciascuno degli esercizi 2010 e 2011 (upb E0041 “Canoni e fitti” - capitolo n. 100183/E “Entrata derivante dall’applicazione del diritto proporzionale per metro cubo di acqua imbottigliata (articolo 15, comma 2 ter, legge regionale 10 ottobre 1989, n. 40 - articolo 20, legge regionale 30 gennaio 2004, n. 1)”), si provvede mediante riduzione di pari importo delle risorse allocate nell’upb U0128 “Trasporto su rotaia e SFMR” (capitolo n. 45780 “Spese per i servizi ferroviari integrativi”) del bilancio pluriennale 2009-2011.

 

     Art. 8. Dichiarazione d’urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell’articolo 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.