§ 3.7.9 - L.R. 28 settembre 2021, n. 29.
Modifica della legge regionale 10 ottobre 1989, n. 40 "Disciplina della ricerca, coltivazione e utilizzo delle acque minerali e termali".


Settore:Codici regionali
Regione:Veneto
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.7 acque minerali e termali
Data:28/09/2021
Numero:29


Sommario
Art. 1.  Modifica all’articolo 4 della legge regionale 10 ottobre 1989, n. 40 “Disciplina della ricerca, coltivazione e utilizzo delle acque minerali e termali”.
Art. 2.  Modifica all’articolo 6 della legge regionale 10 ottobre 1989, n. 40 “Disciplina della ricerca, coltivazione e utilizzo delle acque minerali e termali”.
Art. 3.  Modifiche all’articolo 8 della legge regionale 10 ottobre 1989, n. 40 “Disciplina della ricerca, coltivazione e utilizzo delle acque minerali e termali”.
Art. 4.  Modifiche all’articolo 9 della legge regionale 10 ottobre 1989, n. 40 “Disciplina della ricerca, coltivazione e utilizzo delle acque minerali e termali”.
Art. 5.  Modifiche all’articolo 12 della legge regionale 10 ottobre 1989, n. 40 “Disciplina della ricerca, coltivazione e utilizzo delle acque minerali e termali”.
Art. 6.  Modifiche all’articolo 13 della legge regionale 10 ottobre 1989, n. 40 “Disciplina della ricerca, coltivazione e utilizzo delle acque minerali e termali”.
Art. 7.  Modifiche all’articolo 14 della legge regionale 10 ottobre 1989, n. 40 “Disciplina della ricerca, coltivazione e utilizzo delle acque minerali e termali”.
Art. 8.  Modifiche all’articolo 17 della legge regionale 10 ottobre 1989, n. 40 “Disciplina della ricerca, coltivazione e utilizzo delle acque minerali e termali”.
Art. 9.  Modifiche all’articolo 18 della legge regionale 10 ottobre 1989, n. 40 “Disciplina della ricerca, coltivazione e utilizzo delle acque minerali e termali”.
Art. 10.  Modifiche all’articolo 23 della legge regionale 10 ottobre 1989, n. 40 “Disciplina della ricerca, coltivazione e utilizzo delle acque minerali e termali”.
Art. 11.  Modifiche all’articolo 27 della legge regionale 10 ottobre 1989, n. 40 “Disciplina della ricerca, coltivazione e utilizzo delle acque minerali e termali”.
Art. 12.  Modifiche all’articolo 32 della legge regionale 10 ottobre 1989, n. 40 “Disciplina della ricerca, coltivazione e utilizzo delle acque minerali e termali”.
Art. 13.  Modifiche all’articolo 47 della legge regionale 10 ottobre 1989, n. 40 “Disciplina della ricerca, coltivazione e utilizzo delle acque minerali e termali”.
Art. 14.  Modifiche all’articolo 49 della legge regionale 10 ottobre 1989, n. 40 “Disciplina della ricerca, coltivazione e utilizzo delle acque minerali e termali”.
Art. 15.  Modifiche all’articolo 52 della legge regionale 10 ottobre 1989, n. 40 “Disciplina della ricerca, coltivazione e utilizzo delle acque minerali e termali”.
Art. 16.  Inserimento dell’articolo 53 bis nella legge regionale 10 ottobre 1989, n. 40 “Disciplina della ricerca, coltivazione e utilizzo delle acque minerali e termali”.
Art. 17.  Modifiche all’articolo 54 della legge regionale 10 ottobre 1989, n. 40 “Disciplina della ricerca, coltivazione e utilizzo delle acque minerali e termali”.
Art. 18.  Modifiche alla legge regionale 10 ottobre 1989, n. 40 “Disciplina della ricerca, coltivazione e utilizzo delle acque minerali e termali”.
Art. 19.  Disposizioni transitorie.
Art. 20.  Abrogazioni.
Art. 21.  Clausola di neutralità finanziaria.
Art. 22.  Entrata in vigore.


§ 3.7.9 - L.R. 28 settembre 2021, n. 29.

Modifica della legge regionale 10 ottobre 1989, n. 40 "Disciplina della ricerca, coltivazione e utilizzo delle acque minerali e termali".

(B.U. 1 ottobre 2021, n. 131)

 

Art. 1. Modifica all’articolo 4 della legge regionale 10 ottobre 1989, n. 40 “Disciplina della ricerca, coltivazione e utilizzo delle acque minerali e termali”.

1. Al comma 1 dell’articolo 4 della legge regionale 10 ottobre 1989, n. 40, le parole: “di cui all’art. 53” sono sostituite dalle seguenti: “di cui all’art. 13 della legge regionale 16 marzo 2018, n. 13 “Norme per la disciplina dell’attività di cava””.

 

     Art. 2. Modifica all’articolo 6 della legge regionale 10 ottobre 1989, n. 40 “Disciplina della ricerca, coltivazione e utilizzo delle acque minerali e termali”.

1. Al comma 3 dell’articolo 6 della legge regionale 10 ottobre 1989, n. 40, le parole: “del comma 1 dell’articolo 69 della legge regionale 27 giugno 1985, n. 61”, sono sostituite dalle seguenti: “del comma 6 dell’articolo 30 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 “Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio””.

 

     Art. 3. Modifiche all’articolo 8 della legge regionale 10 ottobre 1989, n. 40 “Disciplina della ricerca, coltivazione e utilizzo delle acque minerali e termali”.

1. L’articolo 8 della legge regionale 10 ottobre 1989, n. 40, è così sostituito:

“Art. 8

Domanda.

1. La domanda per ottenere il permesso di ricerca è presentata alla Regione con allegata la seguente documentazione:

a) indicazione dell’area in cui si intendono svolgere le ricerche, individuata su adeguata planimetria;

b) indicazione della profondità massima presunta prevista per la ricerca;

c) oggetto della ricerca;

d) programma dei lavori di ricerca che si intendono eseguire e i tempi di esecuzione, con l’indicazione della spesa prevista e dei mezzi di finanziamento;

e) ogni documento che il richiedente ritenga utile a comprovare la propria capacità tecnica ed economica.

2. La struttura regionale competente in materia di acque minerali e termali, verificata la completezza e correttezza dei documenti di cui al comma 1, pubblica sul Bollettino ufficiale della Regione e sul sito internet istituzionale della Regione del Veneto un avviso che contiene la domanda presentata con i relativi allegati di cui al comma 1, lettere a), b) e c); entro trenta giorni dalla pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione possono essere presentate eventuali domande in concorrenza. Sono considerate concorrenti le domande che ricadono nella stessa area o presentano interferenze nelle aree interessate dalla ricerca.

3. Trascorso il termine di cui al comma 2 la struttura regionale competente in materia di acque minerali e termali trasmette la domanda e le eventuali altre domande, presentate in concorrenza con la relativa documentazione allegata ai sensi del comma 1, ai comuni territorialmente interessati che, entro cinque giorni, provvedono a darne notizia al pubblico mediante pubblicazione sui propri siti informatici ai sensi dell’articolo 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69 “Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile” per quindici giorni, decorsi i quali possono essere presentate alla Regione osservazioni e opposizioni entro i successivi quindici giorni.

4. Qualora il programma generale di coltivazione sia soggetto a valutazione di impatto ambientale (VIA), si provvede sulla domanda conformandosi alla disciplina vigente in materia di valutazione di impatto ambientale, sentito il Comitato Tecnico di cui all’art. 7 della legge regionale 18 febbraio 2016, n. 4 “Disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale e di competenze in materia di autorizzazione integrata ambientale” che si esprime anche in luogo della C.T.R.A.E. sostituendo il parere previsto all’art. 9, comma 1; la pubblicazione della documentazione nell’ambito della procedura di VIA tiene luogo delle forme di pubblicità previste dal comma 3, finalizzate alla presentazione di osservazioni e opposizioni che possono essere presentate in questa sede.

5. In caso di domande in concorrenza costituiscono elementi di preferenza, nell’ordine:

a) il giudizio sull’idoneità tecnico-economica;

b) il possesso dell’area di ricerca;

c) l’ordine temporale di presentazione delle domande.”.

 

     Art. 4. Modifiche all’articolo 9 della legge regionale 10 ottobre 1989, n. 40 “Disciplina della ricerca, coltivazione e utilizzo delle acque minerali e termali”.

1. L’articolo 9 della legge regionale 10 ottobre 1989, n. 40, è così sostituito:

“Art. 9

Rilascio.

1. Il permesso di ricerca è rilasciato dalla struttura regionale competente in materia di acque minerali e termali, in conformità al Piano e ai piani di area per l’utilizzazione delle acque minerali o termali, sentiti la gestione unica di cui all’art. 20, per le aree o per il bacino idrominerario omogeneo di riferimento, la C.T.R.A.E. e i comuni interessati che si esprimono entro trenta giorni dal ricevimento della domanda ai sensi del comma 3 dell’art. 8. Il permesso di ricerca ha come oggetto:

a) la captazione di un’acqua avente per origine polle sorgive o falde sotterranee;

b) il prelevamento di campioni e l’effettuazione sugli stessi di esami al fine di accertarne le caratteristiche chimiche, chimico-fisiche e microbiologiche, nonché le proprietà favorevoli alla salute;

c) lo svolgimento di indagini idrogeologiche sulla presumibile area di alimentazione, nonché sulla più opportuna individuazione dell’area di protezione idrogeologica, atta a salvaguardare la sorgente e le falde ai fini di una loro adeguata e corretta utilizzazione.

2. Il permesso di ricerca, che riguarda, di norma, un’area non eccedente i 300 ettari e non può avere una validità superiore a tre anni, contiene:

a) l’indicazione del titolare e del suo domicilio;

b) la natura, l’estensione e la durata del permesso di ricerca;

c) l’indicazione del diritto proporzionale annuo che il titolare corrisponde ai sensi del comma 5;

d) l’approvazione del programma dei lavori riguardanti la ricerca;

e) l’importo delle garanzie finanziarie da presentare sulla base del costo stimato per una corretta ricomposizione dell’area, nel caso in cui la stessa non sia oggetto di successiva concessione, e l’importo di una annualità del diritto proporzionale previsto alla lettera c);

f) ogni altra prescrizione necessaria alla corretta effettuazione della ricerca.

3. Al provvedimento è allegata una planimetria con la delimitazione dell’area della ricerca.

4. Le varianti del programma dei lavori, per la stessa area di ricerca, sono approvate dalla struttura regionale competente in materia di acque minerali e termali, entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta; tale termine può essere sospeso per la richiesta di documentazione integrativa o chiarimenti e riprende a decorrere dal ricevimento della documentazione richiesta o dai chiarimenti forniti. Decorso inutilmente il termine predetto le varianti si intendono approvate.

5. Il ricercatore corrisponde alla Regione il diritto proporzionale annuo di euro 3.000,00, per ogni ettaro o frazione di ettaro della superficie compresa nell’area del permesso di ricerca per le acque minerali e di sorgente, e il diritto proporzionale annuo di euro 500,00, per ogni ettaro o frazione di ettaro della superficie compresa nell’area del permesso di ricerca per le acque termali.

6. In caso di cessazione del permesso, al ricercatore non spetta alcun rimborso del diritto corrisposto per l’anno in corso.”.

 

     Art. 5. Modifiche all’articolo 12 della legge regionale 10 ottobre 1989, n. 40 “Disciplina della ricerca, coltivazione e utilizzo delle acque minerali e termali”.

1. L’articolo 12 della legge regionale 10 ottobre 1989, n. 40, è così sostituito:

“Art. 12

Domanda.

1. La domanda per ottenere la concessione è presentata alla Regione con i seguenti allegati:

a) il programma generale di coltivazione, nel quale sono indicate le opere e le attività necessarie per una razionale coltivazione del giacimento, i mezzi per farne fronte e i tempi di attuazione;

b) il quadro economico riferito alla spesa prevista per realizzare il programma generale;

c) lo studio di dettaglio, effettuato da un geologo o dal direttore tecnico della gestione unica, ove esiste, anche in riferimento al Piano, relativo al bacino idrogeologico, corredato da un rilievo litologico e idrogeologico, comprendente la ricostruzione della falda nei suoi elementi idrogeologici, nei suoi elementi tettonico-strutturali, nonché dei dati relativi alle perforazioni eseguite e alle eventuali campagne geofisiche effettuate;

d) l’indicazione del perimetro della concessione e della zona di protezione idrogeologica della sorgente individuati su adeguata planimetria;

e) i certificati degli accertamenti fisici, chimico-fisici, chimici e microbiologici, nonché le relazioni delle ricerche farmacologiche e cliniche, effettuate presso laboratori e istituti, autorizzati dal Ministero della Salute, con il relativo parere del settore igiene pubblica dell’azienda unità locale socio-sanitaria (Ulss), competente per territorio;

f) una documentazione con le indicazioni di massima degli emungimenti previsti, della tipologia di utilizzo e delle principali opere e attività previste;

g) i documenti che il richiedente ritiene utili a comprovare la propria capacità tecnica ed economica.

2. La struttura regionale competente in materia di acque minerali e termali trasmette la domanda, con la relativa documentazione allegata ai sensi del comma 1, ai comuni territorialmente interessati che, entro cinque giorni, provvedono a darne notizia al pubblico mediante pubblicazione sui propri siti informatici ai sensi dell’art. 32 della legge n. 69 del 2009 per quindici giorni, decorsi i quali possono essere presentate alla Regione osservazioni e opposizioni entro i successivi quindici giorni.

3. Qualora il programma generale di coltivazione sia soggetto a valutazione di impatto ambientale (VIA), si provvede sulla domanda conformandosi alla disciplina vigente in materia di valutazione di impatto ambientale, sentito il Comitato tecnico di cui all’art. 7 della legge regionale 18 febbraio 2016, n. 4 che si esprime anche in luogo della C.T.R.A.E. sostituendo il parere previsto all’art. 13, comma 1; la pubblicazione della documentazione nell’ambito della procedura di VIA tiene luogo delle forme di pubblicità previste dal comma 2, finalizzate alla presentazione di osservazioni e opposizioni che possono essere presentate in questa sede.

4. La domanda di ampliamento della superficie di concessione è assoggettata alla procedura di rilascio di nuova concessione.”.

 

     Art. 6. Modifiche all’articolo 13 della legge regionale 10 ottobre 1989, n. 40 “Disciplina della ricerca, coltivazione e utilizzo delle acque minerali e termali”.

1. L’articolo 13 della legge regionale 10 ottobre 1989, n. 40, è così sostituito:

“Art. 13

Rilascio.

1. La concessione è rilasciata dalla struttura regionale competente in materia di acque minerali e termali, sentite la gestione unica di cui all’art. 20, per le aree o per il bacino idrominerario omogeneo di riferimento, e la C.T.R.A.E., a chi possegga la capacità tecnica ed economica a condurre l’impresa in relazione al programma dei lavori e al loro prevedibile sviluppo, in applicazione delle procedure e modalità di evidenza pubblica di cui al comma 1 dell’art. 14.

2. Il provvedimento di concessione contiene:

a) la denominazione della concessione e l’indicazione del concessionario;

b) la durata della concessione, comunque non superiore a ventuno anni, determinata in rapporto dell’entità degli impianti programmati;

c) la natura, l’estensione e la delimitazione della concessione, nonché la delimitazione dell’area di protezione idrogeologica;

d) l’approvazione del programma generale di coltivazione;

e) le eventuali prescrizioni sull’eduzione dell’acqua;

f) il canone che il concessionario corrisponde ai sensi dell’art. 15;

g) la provvisoria determinazione dell’ammontare del premio e delle indennità eventualmente dovuti al ricercatore ai sensi del comma 3 dell’art. 14;

h) ogni altra prescrizione necessaria alla corretta utilizzazione della risorsa;

i) l’importo della tassa di concessione regionale;

l) l’eventuale canone d’uso delle pertinenze, preesistenti e funzionanti, realizzate dal precedente e diverso concessionario, per il 5 per cento del valore stimato ai sensi del comma 4 dell’art. 16.

m) l’importo delle garanzie finanziarie stimate sulla base dei costi per la corretta ricomposizione dell’area e del versamento di almeno due annualità del canone previsto al comma 1 dell’art. 15; detto deposito cauzionale è adeguato ogni quadriennio, su base ISTAT.

3. Al provvedimento sono allegati una planimetria della concessione e il relativo verbale di delimitazione.

4. Il concessionario ha l’obbligo di comunicare alla struttura regionale competente in materia di acque minerali e termali le eventuali variazioni delle cariche sociali nonché le modificazioni dello statuto entro trenta giorni dalla loro approvazione.

5. Lo stato delle acque minerali e di sorgente destinate all’imbottigliamento è soggetto a verifica biennale. A seguito della verifica la struttura regionale competente in materia di acque minerali e termali può modificare il provvedimento di concessione.”.

 

     Art. 7. Modifiche all’articolo 14 della legge regionale 10 ottobre 1989, n. 40 “Disciplina della ricerca, coltivazione e utilizzo delle acque minerali e termali”.

1. L’articolo 14 della legge regionale 10 ottobre 1989, n. 40, è così sostituito:

“Art. 14

Criteri di rilascio.

1. La Giunta regionale stabilisce le procedure e le modalità di evidenza pubblica per il rilascio delle concessioni, in sintonia con i principi comunitari di concorrenza e libertà di stabilimento, tenendo conto dell’ordine di preferenza indicato al comma 5 dell’art. 8 in caso di pluralità di domande, su tutta o parte dell’area interessata dalla richiesta di concessione. Nel rilascio delle concessioni si tiene, altresì, conto di un razionale utilizzo del calore derivante dall’esercizio delle concessioni termali, premiandosi processi di recupero dell’energia termica nelle fasi di abbassamento della temperatura, precedenti le cure, e nelle fasi successive di scarico delle acque, al fine di ottimizzare il recupero di calore e di ridurre gli impatti sull’ambiente.

2. Quando la concessione è rilasciata a soggetto diverso dal ricercatore, questi ha diritto a un premio in relazione alla rilevanza del giacimento, alla quantità, all’uso dell’acqua e alla durata della concessione nonché a una indennità in ragione delle opere utilizzabili da corrispondersi da parte del concessionario.

3. L’ammontare del premio e dell’indennità, qualora non siano concordati tra il ricercatore e il concessionario, sono provvisoriamente determinati dalla struttura regionale competente in materia di acque minerali e termali nel provvedimento di concessione e sono pagati entro tre mesi dalla data di pubblicazione del provvedimento stesso nel Bollettino ufficiale della Regione.

4. Il concessionario, prima di iniziare i lavori, fornisce alla struttura regionale competente in materia di acque minerali e termali la prova dell’eseguito pagamento o del deposito della somma stessa presso la tesoreria regionale.

5. Al concessionario che non abbia provveduto agli adempimenti di cui all’art. 15 non può essere rilasciata un’altra concessione.”.

2. Fino all’approvazione e pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione del Veneto (BURVET) da parte della Giunta regionale del provvedimento relativo alla definizione delle procedure e delle modalità di evidenza pubblica per il rilascio delle concessioni di cui all’articolo 14 della legge regionale 10 ottobre 1989, n. 40, così come modificato dalla presente legge, continuano a trovare applicazione le vigenti procedure di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 994 del 17 giugno 2014 “Permessi di ricerca, rilascio e rinnovo delle concessioni minerarie per l’utilizzo delle acque minerali e termali. L.R. 40/1989. Precisazioni.” (BUR n. 65 del 4 luglio 2014) e alla deliberazione delle Giunta regionale n. 1827 del 6 ottobre 2014 (BUR n. 101 del 21 ottobre 2014) “Permessi di ricerca, rilascio e rinnovo delle concessioni minerarie per l’utilizzo delle acque minerali e termali. L.R. 40/1989. Ulteriori precisazioni.” per le parti compatibili con le previsioni contenute nella legge regionale 10 ottobre 1989, n. 40, così come modificata dalla presente legge.

 

     Art. 8. Modifiche all’articolo 17 della legge regionale 10 ottobre 1989, n. 40 “Disciplina della ricerca, coltivazione e utilizzo delle acque minerali e termali”.

1. La lettera a) del comma 1 dell’articolo 17 della legge regionale 10 ottobre 1989, n. 40, è sostituita dalle seguenti lettere:

“a) per le acque minerali, installare, possibilmente alla sorgente o in luogo accessibile, sulla condotta di adduzione, comunque prima degli impianti di utilizzazione, misuratori automatici della temperatura, della conducibilità e dei volumi, nonché installare in posizione idonea, nell’ambito della concessione, strumentazione per la misura delle precipitazioni atmosferiche, della pressione barometrica e delle temperature di minima e di massima;

a bis) per le acque termali, installare in luogo accessibile, prima degli impianti di utilizzazione, misuratori automatici della temperatura, della portata e dei volumi, che includa la registrazione dei tempi di funzionamento;”.

 

     Art. 9. Modifiche all’articolo 18 della legge regionale 10 ottobre 1989, n. 40 “Disciplina della ricerca, coltivazione e utilizzo delle acque minerali e termali”.

1. Al comma 2 dell’articolo 18 della legge regionale 10 ottobre 1989, n. 40, dopo le parole “l’apertura di nuovi pozzi,” sono aggiunte le seguenti parole: “per l’approfondimento di pozzi esistenti,”.

2. Il comma 3 dell’articolo 18 della legge regionale 10 ottobre 1989, n. 40, è così sostituito:

“3. La struttura regionale competente in materia di acque minerali e termali, avuto riguardo alla situazione generale della risorsa e a quella particolare del giacimento, approva, sentita la C.T.R.A.E., il programma annuale entro il mese di febbraio dell’anno successivo alla sua presentazione, disponendo le eventuali varianti.”.

 

     Art. 10. Modifiche all’articolo 23 della legge regionale 10 ottobre 1989, n. 40 “Disciplina della ricerca, coltivazione e utilizzo delle acque minerali e termali”.

1. Al comma 1 dell’articolo 23 della legge regionale 10 ottobre 1989, n. 40, le parole: “e 26” sono sostituite dalle seguenti: “e 13”.

 

     Art. 11. Modifiche all’articolo 27 della legge regionale 10 ottobre 1989, n. 40 “Disciplina della ricerca, coltivazione e utilizzo delle acque minerali e termali”.

1. Al comma 1 dell’articolo 27 della legge regionale 10 ottobre 1989, n. 40, la parola: “rinnovi,” è soppressa.

2. Al comma 2 dell’articolo 27 della legge regionale 10 ottobre 1989, n. 40, la parola: “rinnovano,” è soppressa.

 

     Art. 12. Modifiche all’articolo 32 della legge regionale 10 ottobre 1989, n. 40 “Disciplina della ricerca, coltivazione e utilizzo delle acque minerali e termali”.

1. Il comma 2 dell’articolo 32 della legge regionale 10 ottobre 1989, n. 40, è così sostituito:

“2. Alla scadenza del termine della concessione, il titolare della concessione scaduta consegna il bene e le relative pertinenze alla Regione che adotta i provvedimenti di cui al comma 1 dell’art. 22. Qualora trenta giorni prima della scadenza del termine della concessione non siano state avviate le procedure di evidenza pubblica di cui all’art. 14, ovvero qualora tali procedure si protraggano oltre la scadenza medesima, il titolare della concessione può presentare domanda di differimento del termine di scadenza; tale differimento è concesso fino alla conclusione delle procedure avviate, in applicazione delle direttive di cui all’art. 14.”.

2. Il comma 3 dell’articolo 32 della legge regionale 10 ottobre 1989, n. 40, è soppresso.

3. Il comma 4 dell’articolo 32 della legge regionale 10 ottobre 1989, n. 40, è così sostituito:

“4. In deroga a quanto previsto dal comma 2, il titolare della concessione in possesso dei requisiti di cui all’art. 1, comma 1094, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020.” e delle capacità di cui al comma 1 dell’art. 13, almeno sei mesi prima della scadenza della concessione, può presentare alla struttura regionale competente in materia di acque minerali e termali domanda di rinnovo della concessione termale, unitamente alla documentazione attestante il possesso dei predetti requisiti; la struttura regionale, verificata la sussistenza di entrambi i requisiti, è autorizzata a rinnovare al medesimo soggetto la concessione termale.”.

 

     Art. 13. Modifiche all’articolo 47 della legge regionale 10 ottobre 1989, n. 40 “Disciplina della ricerca, coltivazione e utilizzo delle acque minerali e termali”.

1. Il comma 1 dell’articolo 47 della legge regionale 10 ottobre 1989, n. 40, è preceduto dal seguente comma:

“01. L’interruzione stagionale dell’attività non costituisce sospensione della coltivazione.”.

 

     Art. 14. Modifiche all’articolo 49 della legge regionale 10 ottobre 1989, n. 40 “Disciplina della ricerca, coltivazione e utilizzo delle acque minerali e termali”.

1. Al comma 1 dell’articolo 49 della legge regionale 10 ottobre 1989, n. 40, le parole: “al Presidente della Giunta regionale che la esercita mediante il dipartimento competente in materia di acque minerali e termali, o altra struttura regionale e l’Ulss” sono sostituite dalle seguenti: “alla struttura regionale competente in materia di acque minerali e termali e all’azienda Ulss”.

 

     Art. 15. Modifiche all’articolo 52 della legge regionale 10 ottobre 1989, n. 40 “Disciplina della ricerca, coltivazione e utilizzo delle acque minerali e termali”.

1. Il comma 1 dell’articolo 52 della legge regionale 10 ottobre 1989, n. 40, è soppresso.

2. Al comma 2 dell’articolo 52 della legge regionale 10 ottobre 1989, n. 40, le parole: “I dispositivi suddetti” sono sostituite dalle parole: “I dispositivi di cui alla lettera a), del comma 1 dell’articolo 17”.

3. Al comma 5 dell’articolo 52 della legge regionale 10 ottobre 1989, n. 40, è soppressa la parola “telegraficamente”.

 

     Art. 16. Inserimento dell’articolo 53 bis nella legge regionale 10 ottobre 1989, n. 40 “Disciplina della ricerca, coltivazione e utilizzo delle acque minerali e termali”.

1. Dopo l’articolo 53 della legge regionale 10 ottobre 1989, n. 40, è inserito il seguente articolo:

“Art. 53 bis. Clausola valutativa.

1. Il Consiglio regionale esercita il controllo sull’attuazione della presente legge e ne valuta gli obiettivi raggiunti. A tal fine, con cadenza biennale, la Giunta regionale presenta alla commissione consiliare competente una relazione sull’attuazione della presente legge che fornisca, tra le altre, informazioni su:

a) numero, localizzazione ed esiti delle attività di ricerca ed estrazione;

b) attività di concessione.”.

 

     Art. 17. Modifiche all’articolo 54 della legge regionale 10 ottobre 1989, n. 40 “Disciplina della ricerca, coltivazione e utilizzo delle acque minerali e termali”.

1. Al comma 1 dell’articolo 54 della legge regionale 10 ottobre 1989, n. 40, le parole: “o con atto separato del Presidente della Giunta regionale” sono soppresse.

 

     Art. 18. Modifiche alla legge regionale 10 ottobre 1989, n. 40 “Disciplina della ricerca, coltivazione e utilizzo delle acque minerali e termali”.

1. Nelle seguenti disposizioni della legge regionale 10 ottobre 1989, n. 40, ferme restando le modifiche apportate alle stesse dalla presente legge, il riferimento alla Giunta regionale è sostituito con il riferimento alla struttura regionale competente in materia di acque minerali e termali:

a) comma 1 dell’articolo 10;

b) comma 2 dell’articolo 11;

c) commi 4 e 5 dell’articolo 16;

d) lettera d) del comma 1 e commi 4 e 6 dell’articolo 17;

e) commi 1 e 5 dell’articolo 18;

f) commi 2 e 4 dell’articolo 21;

g) comma 1 dell’articolo 23;

h) comma 1 dell’articolo 24;

i) commi 1 e 5 dell’articolo 29;

j) comma 2 dell’articolo 30;

k) commi 1 e 5 dell’articolo 33;

l) comma 1 dell’articolo 34;

m) comma 2 dell’articolo 36;

n) comma 1 dell’articolo 37;

o) commi 1 e 2 dell’articolo 38;

p) commi 1 e 4 dell’articolo 39;

q) lettera d) del comma 2 dell’articolo 40;

r) comma 1 dell’articolo 43;

s) comma 1 dell’articolo 47;

t) comma 2 dell’articolo 48;

u) comma 6 dell’articolo 50.

2. Nelle seguenti disposizioni della legge regionale 10 ottobre 1989, n. 40, ferme restando le modifiche apportate alle stesse dalla presente legge, il riferimento al Presidente della Giunta regionale è sostituito con il riferimento alla struttura regionale competente in materia di acque minerali e termali:

a) comma 2 dell’articolo 17;

b) commi 1 e 2 dell’articolo 22;

c) comma 1 dell’articolo 24;

d) comma 3 dell’articolo 28;

e) comma 1 dell’articolo 30;

f) commi 1 e 6 dell’articolo 32;

g) comma 4 dell’articolo 33;

h) comma 3 dell’articolo 37;

i) comma 1 dell’articolo 48;

l) comma 5 dell’articolo 50.

3. Nell’intera legge regionale 10 ottobre 1989, n. 40, il riferimento al dipartimento competente in materia di acque minerali e termali è sostituito con il riferimento alla struttura regionale competente in materia di acque minerali e termali.

 

     Art. 19. Disposizioni transitorie.

1. Le disposizioni contenute nella legge regionale 10 ottobre 1989, n. 40, così come modificata dalla presente legge, si applicano a tutti i procedimenti in corso disciplinati dalla medesima legge regionale 10 ottobre 1989, n. 40.

 

     Art. 20. Abrogazioni.

1. Sono o restano abrogate le seguenti disposizioni della legge regionale 10 ottobre 1989, n. 40:

a) articolo 26;

b) comma 5 dell’articolo 55.

 

     Art. 21. Clausola di neutralità finanziaria.

1. All’attuazione della presente legge si provvede nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione.

 

     Art. 22. Entrata in vigore.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.