Settore: | Codici regionali |
Regione: | Veneto |
Materia: | 3. sviluppo economico |
Capitolo: | 3.9 artigianato e industria |
Data: | 16/08/2007 |
Numero: | 21 |
Sommario |
Art. 1. Modifica dell’articolo 7 della legge regionale 19 febbraio 2007, n. 2 “Legge finanziaria regionale per l’esercizio 2007”. |
Art. 2. Modifica dell'articolo 3 della legge regionale 24 dicembre 1999, n. 57 "Interventi regionali per lo sviluppo dell'imprenditoria giovanile veneta" e successive modificazioni. |
Art. 3. Modifiche dell'articolo 8 della legge regionale 24 dicembre 1999, n. 57 "Interventi regionali per lo sviluppo dell'imprenditoria giovanile veneta" e successive modificazioni. |
Art. 4. Modifica dell'articolo 9 della legge regionale 24 dicembre 1999, n. 57 "Interventi regionali per lo sviluppo dell'imprenditoria giovanile veneta” e successive modificazioni. |
Art. 5. Modifica dell'articolo 4 della legge regionale 9 gennaio 2003, n. 2 “Nuove norme a favore dei Veneti nel mondo e agevolazioni per il loro rientro” e successive modificazioni. |
Art. 6. Modifica dell'articolo 8 della legge regionale 9 gennaio 2003, n. 2 “Nuove norme a favore dei Veneti nel mondo e agevolazioni per il loro rientro” e successive modificazioni. |
Art. 7. Modifica dell'articolo 16 della legge regionale 9 gennaio 2003, n. 2 “Nuove norme a favore dei Veneti nel mondo e agevolazioni per il loro rientro” e successive modificazioni. |
Art. 8. Modifiche dell'articolo 18 della legge regionale 9 gennaio 2003, n. 2 “Nuove norme a favore dei Veneti nel mondo e agevolazioni per il loro rientro” e successive modificazioni. |
Art. 9. Modifica dell’articolo 1 della legge regionale 25 febbraio 2005, n. 7 “Disposizioni di riordino e semplificazione normativa – collegato alla legge finanziaria 2004 in materia di miniere, acque [...] |
Art. 10. Modifica dell’articolo 44 della legge regionale 10 ottobre 1989, n. 40 “Disciplina della ricerca, coltivazione e utilizzo delle acque minerali e termali” e successive modificazioni. |
Art. 11. Modifica dell’articolo 55 bis della legge regionale 10 ottobre 1989, n. 40 “Disciplina della ricerca, coltivazione e utilizzo delle acque minerali e termali” e successive modificazioni. |
Art. 12. Soppressione della Commissione regionale per i mercati di cui all’articolo 5 della legge regionale 30 marzo 1979, n. 20 “Disciplina dei mercati all’ingrosso” e successive modificazioni. |
Art. 13. Modifica della legge regionale 6 aprile 2001, n. 10 “Nuove norme in materia di commercio su aree pubbliche” e successive modificazioni. |
Art. 14. Modifiche della legge regionale 23 ottobre 2003, n. 23 “Norme per la razionalizzazione e l’ammodernamento della rete distributiva di carburanti”. |
Art. 15. Disposizioni in materia di parchi commerciali e modifiche della legge regionale 13 agosto 2004, n. 15 “Norme di programmazione per l’insediamento di attività commerciali nel Veneto” e successive [...] |
Art. 16. Modifiche della legge regionale 24 dicembre 2004, n. 33 “Disciplina delle attività regionali in materia di commercio estero, promozione economica e internazionalizzazione delle imprese venete”. |
Art. 17. Disposizioni per la conversione della qualifica di barbiere in abilitazione all’attività di acconciatore. |
Art. 18. Modifiche della legge regionale 27 novembre 1991, n. 29 “Disciplina dell’attività di estetista” e successive modificazioni. |
Art. 19. Modifiche della legge regionale 4 aprile 2003, n. 8 “Disciplina delle aggregazioni di filiera, dei distretti produttivi ed interventi di sviluppo industriale e produttivo locale” e successive [...] |
Art. 20. Dichiarazione d’urgenza. |
§ 3.9.78 - L.R. 16 agosto 2007, n. 21.
Disposizioni di riordino e semplificazione normativa - Collegato alla legge finanziaria 2006 in materia di imprenditoria, flussi migratori, attività estrattive, acque minerali e termali, commercio, artigianato e industria
(B.U. 21 agosto 2007, n. 73)
CAPO I
Disposizioni in materia di imprenditoria
Art. 1. Modifica dell’articolo 7 della
1. Dopo il comma 2 dell’articolo 7 della
"2 bis. La Giunta regionale è altresì autorizzata ad intervenire finanziariamente al fine di consentire che le risorse autonomamente raccolte da Veneto Sviluppo Spa presso la Banca Europea degli Investimenti, destinate a co-finanziamento delle operazioni di credito agevolato alle imprese attivate a valere sugli appositi fondi di rotazione regionali, possano essere impiegate a tasso di interesse ridotto da Veneto Sviluppo Spa medesima.”.
2. Al comma 3 dell’articolo 7 della
3. Al comma 4 dell’articolo 7 della
4. Il comma 5 dell’articolo 7 della
"5. La Giunta regionale destina l’importo di euro 1.000.000,00 alla copertura del differenziale di interessi fra il tasso praticato dalla Cassa depositi e prestiti Spa ed il tasso ridotto applicato alle imprese beneficiarie del finanziamento, direttamente o per il tramite dell’eventuale intermediario co-finanziatore, al fine di consentire che le risorse di cui al comma 2 possano essere utilizzate in forma di finanziamento agevolato, nonché all’attuazione degli interventi di cui al comma 2 bis.”.
5. Dopo il comma 5 dell’articolo 7 della
"5 bis. Dell’importo di cui al comma 5, euro 45.000,00 sono destinati ad attivare il fondo di rotazione di cui al comma 3.”.
Art. 2. Modifica dell'articolo 3 della
1. L’articolo 3 della
"Art. 3 - Tipologia degli interventi.
1. Le agevolazioni di cui all’articolo 1 consistono in:
a) contributi per spese di investimento fino al settanta per cento della spesa ammissibile e per un importo massimo di 25.000 euro;
b) finanziamenti a tasso di interesse agevolato tramite apposito fondo di rotazione istituito presso Veneto Sviluppo Spa.”.
Art. 3. Modifiche dell'articolo 8 della
1. Al comma 1 dell’articolo 8 della
2. Dopo il comma 4 dell'articolo 8 della
"4 bis. Le modalità di funzionamento del fondo di rotazione per la concessione di finanziamenti a tasso di interesse agevolato, di cui all’articolo 3, comma 1, lettera b), sono stabilite con provvedimento della Giunta regionale.”.
Art. 4. Modifica dell'articolo 9 della
1. Al comma 1 dell’articolo 9 della
CAPO II
Disposizioni in materia di flussi migratori
Art. 5. Modifica dell'articolo 4 della
1. Il comma 2 dell’articolo 4 della
"2. In caso di costruzione o di acquisto, il richiedente e i componenti del suo nucleo familiare non devono essere titolari di diritti di proprietà, di usufrutto, di uso e di abitazione nel territorio nazionale ed estero su altro alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare stesso e non devono aver ottenuto l'assegnazione in proprietà o con patto di futura vendita di un alloggio costruito con il contributo di enti pubblici.”.
Art. 6. Modifica dell'articolo 8 della
1. Alla lettera a) del comma 1 dell’articolo 8 della
Art. 7. Modifica dell'articolo 16 della
1. Il comma 4 dell’articolo 16 della
"4. La Consulta è convocata almeno una volta all’anno e ha il compito di formulare proposte per la predisposizione del piano triennale e del programma annuale di cui all’articolo 14.”.
Art. 8. Modifiche dell'articolo 18 della
1. Alla lettera b) del comma 2 dell'articolo 18 della
2. Alla lettera c) del comma 2 dell’articolo 18 della
3. Dopo il comma 4 dell'articolo 18 della
"4 bis. La Giunta regionale è altresì autorizzata a sostenere i comitati e le federazioni di circoli di cui alla lettera c) del comma 2, mediante contributi per le spese di gestione, da assegnare sulla base delle risultanze dei bilanci consuntivi presentati da tali organismi.”.
CAPO III
Disposizioni in materia di attività estrattive e acque minerali e termali
Art. 9. Modifica dell’articolo 1 della
1. Nella rubrica dell’articolo 1 della
2. Al comma 1 dell’articolo 1 della
3. Al comma 8 dell’articolo 1 della
4. Dopo il comma 9 dell’articolo 1 della
"9 bis. Le funzioni di vigilanza sui lavori di ricerca e di coltivazione di minerali solidi sono esercitate dal comune competente per territorio, d'intesa con la provincia. Nel caso di accertata inerzia nell’esercizio delle funzioni di vigilanza, il Presidente della Giunta regionale, sentito l’ente interessato lo diffida ad adempiere entro un congruo termine, trascorso il quale, provvede in via sostitutiva.
9 ter. Nei casi di decadenza previsti dagli articoli 9 e 40 del
9 quater. La provincia, nelle ipotesi di alterazione ambientale, detta le prescrizioni per il ripristino o la ricomposizione ambientale che deve essere eseguita dal trasgressore. Nel caso di accertata inerzia la provincia provvede al ripristino o alla ricomposizione in via sostitutiva con rivalsa delle spese a carico del trasgressore. Nelle zone sottoposte a vincolo paesaggistico, la provincia determina anche l’eventuale maggior somma dovuta a titolo di indennità per il danno al paesaggio.
9 quinquies. Nei casi di sopraggiunta scadenza della concessione mineraria è fatto obbligo alla ditta già concessionaria di provvedere al ripristino dei luoghi a proprie spese. In caso di accertata inerzia la provincia provvede al ripristino o alla ricomposizione in via sostitutiva con rivalsa delle spese a carico della ditta stessa, anche avvalendosi della procedura stabilita dal
Art. 10. Modifica dell’articolo 44 della
1. Dopo il comma 2 dell’articolo 44 della
"2 bis. Gli accertamenti previsti al comma 2, nel caso in cui più stabilimenti di una società di imbottigliamento di acque minerali e bibite siano presenti sul territorio regionale, sono validi per tutti gli stabilimenti appartenenti alla società stessa.”.
Art. 11. Modifica dell’articolo 55 bis della
1. Dopo la lettera c) del comma 1 dell’articolo 55 bis della
“c bis) fatte salve le domande già presentate, a decorrere dal 1° marzo 2007 non è consentito il rilascio di nuove concessioni geotermiche ad una distanza inferiore a dieci chilometri dall’ambito del Bacino Termale Euganeo, come definito dal Piano di utilizzazione della risorsa termale (PURT) e dall’ambito degli eventuali altri bacini termali che fossero riconosciuti.”.
CAPO IV
Disposizioni in materia di commercio
Art. 12. Soppressione della Commissione regionale per i mercati di cui all’articolo 5 della
1. I compiti e le funzioni attribuite dalla
2. Ogni richiamo alla Commissione regionale per i mercati contenuto nella legislazione regionale vigente deve intendersi riferito alla struttura regionale competente in materia di commercio.
3. L’articolo 5 della
Art. 13. Modifica della
1. Dopo il comma 4 bis dell’articolo 4 della
"4 ter. In deroga a quanto previsto al comma 4 bis i comuni possono rilasciare appositi nulla osta solo per particolari manifestazioni o eventi.”.
Art. 14. Modifiche della
1. Dopo la lettera c) del comma 1 dell’articolo 6 della
“c bis) il rilascio delle autorizzazioni al trasferimento di impianti stradali di carburanti;”.
2. Al comma 1 dell’articolo 7 della
3. Al comma 1 dell’articolo 9 della
4. Al comma 5 dell’articolo 22 della
Art. 15. Disposizioni in materia di parchi commerciali e modifiche della
1. Dopo il comma 4 dell’articolo 10 della
"4 bis. L’apertura, il trasferimento di sede, il mutamento di settore merceologico nonché l’ampliamento di superficie degli esercizi di vicinato che determinino un incremento della superficie originaria del parco commerciale non superiore al limite dimensionale delle medie strutture di vendita e comunque non superiore al dieci per cento, che non comportino incrementi volumetrici, sono soggetti ad autorizzazione amministrativa rilasciata dal comune nel cui territorio è ubicata la struttura di vendita, in deroga agli obiettivi di sviluppo della programmazione regionale e alla procedura di conferenza di servizi di cui al Capo VI, nel rispetto delle norme in materia di compatibilità urbanistica, edilizia e ambientale contenute nella presente legge.
4 ter. Il trasferimento di sede di una grande struttura di vendita all’interno del parco commerciale è soggetto ad autorizzazione amministrativa rilasciata dal comune nel cui territorio è ubicata la struttura di vendita, in deroga agli obiettivi di sviluppo della programmazione regionale e alla procedura di conferenza di servizi di cui al Capo VI, nel rispetto delle norme in materia di compatibilità urbanistica, edilizia e ambientale contenute nella presente legge, purché la struttura commerciale assorba una pari o maggiore superficie commerciale di quelle già autorizzate nel parco medesimo. Il rilascio dell’autorizzazione comunale di cui al presente comma comporta l’impossibilità di utilizzare a fini commerciali le strutture dismesse. Il comune, ferma restando la possibilità di disciplinare l’area occupata dalla struttura dismessa con il piano di assetto del territorio (PAT) e con il piano degli interventi (PI) di cui alla
4 quater. Gli esercizi di vicinato ubicati all’interno del parco commerciale devono mantenere i limiti dimensionali previsti dall’articolo 7, comma 1, lettera a).
4 quinquies. In deroga a quanto previsto dall’articolo 23, comma 4, la cessazione dell’attività e il trasferimento di sede di un esercizio di vicinato all’esterno di un parco commerciale determina la corrispondente riduzione della superficie del parco.
4 sexies. Il comune competente per territorio trasmette alla provincia e alla Regione copia dell’autorizzazione amministrativa di cui al comma 4 bis ed al comma 4 ter entro il termine di trenta giorni dal rilascio, nonché copia della presa d’atto relativa alla riduzione della superficie del parco.”.
2. Per parchi commerciali esistenti alla data di entrata in vigore della
3. Al comma 2 dell’articolo 12 della
4. Il comma 12 dell’articolo 14 della
5. Dopo il comma 2 dell’articolo 15 della
"2 bis. In deroga a quanto disposto dall’articolo 8, comma 1, lettera b), le grandi strutture di vendita possono essere ampliate mediante accorpamento con medie strutture di vendita di superficie superiore a mille metri quadrati e autorizzate alla data del 1° marzo 2007, nel rispetto delle norme in materia di compatibilità urbanistica, edilizia ed ambientale, fino al raggiungimento della superficie massima complessiva di cinquemila metri quadrati.”.
6. Dopo il comma 4 dell’articolo 15 della
"4 bis. Le grandi strutture di vendita con superficie superiore a ottomila metri quadrati possono essere integrate da attività di somministrazione di alimenti e bevande in deroga alla specifica programmazione comunale di settore; la superficie di somministrazione non può superare il due per cento della superficie di vendita.
4 ter. Le grandi strutture del settore non alimentare con superficie superiore a ottomila metri quadrati possono essere integrate da attività di vendita di prodotti del settore alimentare per una superficie di vendita che non può superare l’uno per cento della superficie autorizzata. L’esercizio di tale opzione, da comunicare al comune trenta giorni prima dell’avvio dell’attività, non modifica la tipologia della struttura da singola a centro commerciale.
4 quater. Le attività integrative indicate ai precedenti commi fanno capo al soggetto titolare dell’autorizzazione principale, non possono essere cedute autonomamente o trasferite al di fuori della grande struttura e devono rispettare gli orari della stessa.”.
7. I commi 3 e 4 dell’articolo 37 della
Art. 16. Modifiche della
1. La lettera a) del comma 1 dell’articolo 2 della
“a) promozione del sistema economico del Veneto in tutti i suoi aspetti economico-produttivi, dal primario al secondario, commercio, infrastrutture e servizi;”.
2. Al comma 3 dell’articolo 4 della
3. Dopo il comma 7 dell’articolo 5 della
"7 bis. In sede di prima applicazione le nomine degli amministratori e dei sindaci attribuiti alla Regione vengono effettuate, con decreto del Presidente della Giunta regionale, in deroga alle procedure di cui agli articoli 5 e 6 della
CAPO V
Disposizioni in materia di artigianato
Art. 17. Disposizioni per la conversione della qualifica di barbiere in abilitazione all’attività di acconciatore.
1. Nell’ambito di quanto previsto dalla
2. Le conversioni possono essere concesse anche in deroga a quanto previsto dai regolamenti comunali in materia di distanze minime fra esercizi qualora l’attività oggetto di conversione sia mantenuta negli stessi locali.
3. L’assegnazione della nuova tipologia è disposta con provvedimento del comune, previo parere favorevole della Commissione regionale per l’artigianato di cui all’articolo 20 della
Art. 18. Modifiche della
1. Il comma 1 dell’articolo 2 della
"1. L’esercizio dell’attività di estetista è subordinato al possesso dei requisiti previsti dagli articoli 3, 4 e 8 della
2. Dopo il comma 2 dell’articolo 2 della
"2 bis. Ai sensi dell’articolo 1 della
3. L’articolo 3 della
4. Le lettere a), c) ed e) del comma 2 dell’articolo 6 della
5. L’articolo 7 della
6. L’articolo 8 della
7. L’articolo 9 della
“Art. 9 – Sospensione e cessazione dell’attività.
1. Il Comune, accertata l’inosservanza delle prescrizioni contenute nel regolamento, previa diffida, sospende l’attività.
2. Il Comune stesso dispone la cessazione dell’attività quando vengano meno i requisiti che ne hanno consentito l’inizio.
3. La cessazione dell’attività è altresì disposta:
a) quando l’interessato non ottemperi alle prescrizioni di cui al comma 1 nel termine di centottanta giorni dalla notifica della sospensione;
b) quando l’attività sia svolta in violazione delle disposizioni della presente legge e della
c) nell’ipotesi in cui l’attività non venga svolta per un periodo superiore ai tre mesi, eccezion fatta per i seguenti casi, nei quali il Comune può consentire la sospensione dell’attività:
1) per gravi indisponibilità fisiche;
2) per demolizione o sinistro dello stabile che impediscano l’uso dei locali nei quali è collocato l’esercizio;
3) per lavori di ristrutturazione dei locali su richiesta dell’Unità locale socio sanitaria.”.
8. L’articolo 10 della
“Art. 10 – Sanzioni amministrative.
1. L’applicazione delle sanzioni amministrative stabilite dall’articolo 12 della
CAPO VI
Disposizioni in materia di industria
Art. 19. Modifiche della
1. Dopo il comma 3 bis dell’articolo 10 della
"3 ter. La Giunta regionale, con propria deliberazione, istituisce un nucleo di valutazione per progetti ritenuti ricevibili, ammissibili e che abbiano conseguito un punteggio minimo stabilito dal bando annuale.”.
2. Dopo il comma 1 dell’articolo 14 della
"1 bis. La Giunta regionale promuove altresì programmi e progetti promozionali presentati da enti pubblici, pubbliche amministrazioni, società a prevalente capitale pubblico, nonché da soggetti privati non aventi finalità di lucro, operanti nel territorio veneto.”.
CAPO VII
Disposizioni finali
Art. 20. Dichiarazione d’urgenza.
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell’articolo 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
[1] Articolo abrogato dall'art. 30 della
[2] Articolo abrogato dall'art. 14 della