Settore: | Codici regionali |
Regione: | Veneto |
Materia: | 3. sviluppo economico |
Capitolo: | 3.8 fiere, mercati, commercio |
Data: | 25/02/2005 |
Numero: | 7 |
Sommario |
Art. 1. Disposizioni transitorie in materia di coltivazione e di ricerca di minerali solidi |
Art. 2. Modifica alla legge regionale 10 ottobre 1989, n. 40 “Disciplina della ricerca, coltivazione e utilizzo delle acque minerali e termali” e successive modificazioni. |
Art. 3. Avviamento a selezione nella pubblica amministrazione. |
Art. 4. Modifica dell’articolo 3 della legge regionale 23 dicembre 1994, n. 70 “Marchio vetro artistico di Murano” e successive modificazioni. |
Art. 5. Modifica dell’articolo 5 della legge regionale 7 aprile 2000, n. 16 “Norme generali in materia di marchi regionali”. |
Art. 6. Modifica dell’articolo 15 della legge regionale 7 aprile 2000, n. 16 “Norme generali in materia di marchi regionali”. |
Art. 7. Modifica della legge regionale 28 dicembre 1999, n. 62 “Individuazione dei comuni a prevalente economia turistica e delle città d’arte ai fini delle deroghe agli orari di vendita” e successive [...] |
Art. 8. Modifica della legge regionale 28 dicembre 1999, n. 62 “Individuazione dei comuni a prevalente economia turistica e delle città d’arte ai fini delle deroghe agli orari di vendita” e successive [...] |
Art. 9. Modifica della legge regionale 13 agosto 2004, n. 15 “Norme di programmazione per l’insediamento di attività commerciali nel Veneto”. |
Art. 10. Modifica della legge regionale 13 agosto 2004, n. 15 “Norme di programmazione per l’insediamento di attività commerciali nel Veneto”. |
Art. 11. Modifica della legge regionale 13 agosto 2004, n. 15 “Norme di programmazione per l’insediamento di attività commerciali nel Veneto”. |
Art. 12. Modifica della legge regionale 13 agosto 2004, n. 15 “Norme di programmazione per l’insediamento di attività commerciali nel Veneto”. |
Art. 13. Modifica della legge regionale 13 agosto 2004, n. 15 “Norme di programmazione per l’insediamento di attività commerciali nel Veneto”. |
Art. 14. Nuove disposizioni transitorie relative alla legge regionale 13 agosto 2004, n. 15 “Norme di programmazione per l’insediamento di attività commerciali nel Veneto”. |
Art. 15. Modifica della legge regionale 26 marzo 1999, n. 10 “Disciplina dei contenuti e delle procedure di valutazione di impatto ambientale” e successive modificazioni. |
Art. 16. Modifica della legge regionale 6 aprile 2001, n. 10 “Nuove norme in materia di commercio su aree pubbliche” e successive modificazioni. |
Art. 17. Modifica della legge regionale 30 luglio 1999, n. 27 “Realizzazione di un autodromo nella Regione Veneto” e successive modificazioni. |
Art. 18. Modifica della legge regionale 9 gennaio 2003, n. 2 “Nuove norme a favore dei veneti nel mondo e agevolazioni per il loro rientro”. |
Art. 19. Dichiarazione d’urgenza. |
§ 3.8.54 - L.R. 25 febbraio 2005, n. 7.
Disposizioni di riordino e semplificazione normativa - collegato alla legge finanziaria 2004 in materia di miniere, acque minerali e termali, lavoro, artigianato, commercio e veneti nel mondo.
(B.U. 1 marzo 2005, n. 23).
Disposizioni in materia di miniere
Art. 1. Disposizioni transitorie in materia di coltivazione e di ricerca di minerali solidi [1].
1. Fino all’emanazione di una normativa organica regionale, ai permessi di ricerca, alle concessioni e ai provvedimenti relativi alle attività minerarie rilasciati ai sensi del
2. I provvedimenti della Giunta regionale relativi all’attività mineraria costituiscono titolo unico e tengono luogo di ogni altro atto, nulla osta o autorizzazione di competenza regionale.
3. I concessionari debbono versare in un’unica soluzione entro il 31 dicembre di ogni anno ai comuni interessati, a titolo di contributo sulle spese necessarie per gli interventi pubblici ulteriori rispetto al mero ripristino dell’area, una somma commisurata al tipo e alle quantità di minerale estratto nell’anno, in conformità agli importi stabiliti dalla Giunta regionale e tenuto conto delle somme versate nell’anno a titolo di canone di concessione e imposte regionali sulle concessioni demaniali [3].
4. Ai materiali associati, di cui al
5. Le somme versate ai comuni devono essere prioritariamente utilizzate, per la realizzazione di interventi e di opere connesse al ripristino ambientale, alla riutilizzazione delle aree interessate da attività estrattive e alla viabilità.
6. La Giunta regionale determina, aggiornandolo ove necessario, l’ammontare del deposito cauzionale da prestarsi da parte del concessionario a garanzia degli obblighi imposti con i provvedimenti relativi all’attività mineraria.
7. Il mancato adempimento degli obblighi di cui ai commi 3 e 4 può essere causa di decadenza ai sensi dell’articolo 40 del
8. Per l’ampliamento delle concessioni, dei cantieri e dei permessi di ricerca esistenti non soggetti a valutazione di impatto ambientale ai sensi della
9. [Per le richieste di concessione mineraria la cui istruttoria è già iniziata alla data di entrata in vigore della presente legge, il parere vincolante della provincia è espresso in sede di CTRAE] [6].
9 bis. Le funzioni di vigilanza sui lavori di ricerca e di coltivazione di minerali solidi sono esercitate dal comune territorialmente competente, che a tal fine può avvalersi di ARPAV, e in caso di accertata inerzia, dalla Regione, previa diffida ad adempiere entro congruo termine [7].
9 ter. Nei casi di decadenza previsti dagli articoli 9 e 40 del
9 quater. La Giunta regionale, nelle ipotesi di alterazione ambientale, detta le prescrizioni per il ripristino o la ricomposizione ambientale che deve essere eseguita dal trasgressore. Nel caso di accertata inerzia la Giunta regionale provvede al ripristino o alla ricomposizione in via sostitutiva con rivalsa delle spese a carico del trasgressore. Nelle zone sottoposte a vincolo paesaggistico, la Giunta regionale determina anche l’eventuale maggior somma dovuta a titolo di indennità per il danno al paesaggio [9].
9 quinquies. Nei casi di sopraggiunta scadenza della concessione mineraria è fatto obbligo alla ditta già concessionaria di provvedere al ripristino dei luoghi a proprie spese. In caso di accertata inerzia la Giunta regionale provvede al ripristino o alla ricomposizione in via sostitutiva con rivalsa delle spese a carico della ditta stessa, anche avvalendosi della procedura stabilita dal
Disposizioni in materia di acque minerali e termali
Art. 2. Modifica alla
1. Il comma 2 dell’articolo 10 e il comma 3 dell’articolo 17 della
2. Dopo il comma 1 dell’articolo 46 della
“1 bis. Il prelievo dei campioni di acqua minerale e termale da sottoporre ad analisi, deve essere effettuato alla presenza di un funzionario dell’unità locale socio-sanitaria (Ulss) territorialmente competente.”.
Disposizioni in materia di lavoro
Art. 3. Avviamento a selezione nella pubblica amministrazione. [11]
[1. Per l’avviamento a selezione finalizzato alle assunzioni di lavoratori con qualifica e profilo per i quali è richiesto il solo requisito della scuola dell’obbligo, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del
2. Il provvedimento di cui al comma 1, in conformità ai principi fondamentali stabiliti dalla legislazione statale, ed in particolare dell’articolo 35 del
a) pubblicità della procedura;
b) generalità dell’accesso, a prescindere dal domicilio o dallo stato occupazionale del candidato;
c) formazione della graduatoria dei candidati da avviare alla selezione solo tra coloro che hanno presentato la dichiarazione di disponibilità ad essere selezionati e che siano stati presenti alla prova di selezione indicata nell’avviso pubblico di selezione delle amministrazioni interessate, con valutazione prioritaria dello stato di bisogno determinato dal reddito personale loro oltre che dal carico familiare.
3. Con l’adozione del provvedimento di cui al comma 1 perdono efficacia le graduatorie annuali per l’avviamento a selezione presso le pubbliche amministrazioni predisposte dai servizi pubblici per l’impiego ai sensi dell’articolo 16 della
Disposizioni in materia di artigianato
Art. 4. Modifica dell’articolo 3 della
1. Dopo il comma 1 dell’articolo 3, della
“1 bis. La licenza d’uso del marchio è concessa a titolo oneroso ai soggetti che producono vetri artistici nel territorio dell’isola di Murano.
1 ter. Il Consorzio di cui all’articolo 5 bis è autorizzato a determinare la quantificazione delle somme dovute per ottenere la licenza d’uso nell’ambito dei criteri previsti dalla convenzione di cui all’articolo 5 ter.
1 quater. Il Consorzio concessionario introita le somme di cui al comma 1 ter destinando i relativi proventi al finanziamento dell’attività di gestione e di promozione del marchio stesso.”.
Art. 5. Modifica dell’articolo 5 della
1. Dopo il comma 2 dell’articolo 5, della
“2 bis. Le camere di commercio introitano le somme di cui al comma 2 destinando i relativi proventi al finanziamento dell’attività di gestione e promozione del marchio stesso.”.
Art. 6. Modifica dell’articolo 15 della
1. Il comma 3 dell’articolo 15, della
“3. Le camere di commercio introitano le somme di cui al comma 2 destinando i relativi proventi al finanziamento dell’attività di gestione e di promozione del marchio stesso.”.
Disposizioni in materia di commercio
Art. 7. Modifica della
1. L’articolo 2, comma 5, della
dopo le parole “mare” sono aggiunte le parole “e i comuni il cui territorio risulta compreso, in tutto o in parte, nel perimetro del Piano d’area del Delta del Po e i centri storici dei comuni aventi il proprio territorio ricadente in tutto o in parte nel perimetro del Parco del Delta del Po”.
Art. 8. Modifica della
1. L’articolo 3, comma 1, della
“1. Possono essere individuati come città d’arte o zona del comune di interesse artistico, ai fini della presente legge, i comuni ricadenti in tutto o in parte in zona montana e i centri storici, come definiti dal
Art. 9. Modifica della
1. All’articolo 6, comma 3, della
Art. 10. Modifica della
1. All’articolo 7, comma 6, della
Art. 11. Modifica della
[1. All’articolo 14, comma 12, della
Art. 12. Modifica della
1. All’articolo 20, comma 1, lettera d) della
Art. 13. Modifica della
1. All’articolo 37 della
“5 bis. I procedimenti di rilascio delle autorizzazioni commerciali di cui al comma 5, già avviati nel termine ivi stabilito, sono ultimati entro il termine previsto dall’articolo 14, comma 5.”.
2. All’articolo 37 della
“5 ter. In deroga a quanto previsto dai commi 3 e 4 è consentita, nelle zone territoriali omogenee di tipo D a specifica destinazione commerciale, la presentazione di domande per il rilascio di autorizzazioni commerciali o di denunce di inizio attività, per accorpamento, come definito all’articolo 8, comma 1, lettera b), a condizione che le autorizzazioni o le denunce di inizio attività non comportino l’articolazione dell’esercizio commerciale in più edifici.”.
Art. 14. Nuove disposizioni transitorie relative alla
1. Resta ferma la competenza della Regione a concludere le istruttorie, ai sensi di quanto previsto dal Capo III della
2. In deroga a quanto previsto dal comma 11 dell’articolo 20 della
Art. 15. Modifica della
1. Alla lettera m bis) dell’allegato C4 della
2. All’allegato A1 bis della
“h quinquies) grandi strutture di vendita e parchi commerciali di cui agli articoli 15 e 10 della
Art. 16. Modifica della
1. Dopo il comma 4 dell’articolo 4 della
“4 bis. É vietato il commercio su aree pubbliche in forma itinerante nei centri storici dei comuni con popolazione superiore ai cinquantamila abitanti.”.
2. Dopo il comma 3 dell’articolo 5 della
“3 bis. Si applica la sanzione amministrativa di cui all’articolo 29, comma 1, del
3. Al comma 1 dell’articolo 11 della
Art. 17. Modifica della
1. Al comma 2 dell’articolo 3 della
Disposizioni in materia di Veneti nel mondo e norma finale
Art. 18. Modifica della
1. Nel comma 2 dell’articolo 18 della
- nella lettera b) è abrogata l’espressione: “e che svolgano attività da almeno tre anni”;
- nella lettera c) è abrogata l’espressione: “che svolgano attività da almeno tre anni”.
Art. 19. Dichiarazione d’urgenza.
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell’articolo 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
1
[1] Rubrica così modificata dall'art. 9 della
[2] Comma così modificato dall'art. 9 della
[3] Comma così modificato dall'art. 36 della
[4] Comma così modificato dall'art. 34 della
[5] Comma già modificato dall'art. 9 della
[6] Comma abrogato dall'art. 36 della
[7] Comma aggiunto dall'art. 9 della
[8] Comma aggiunto dall'art. 9 della
[9] Comma aggiunto dall'art. 9 della
[10] Comma aggiunto dall'art. 9 della
[11] Articolo abrogato dall'art. 64 della
[12] Articolo abrogato dall'art. 16 della
[13] Articolo abrogato dall'art. 16 della
[14] Articolo abrogato dall'art. 30 della
[15] Articolo abrogato dall'art. 30 della
[16] Articolo abrogato dall'art. 15 della
[17] Articolo abrogato dall'art. 30 della
[18] Articolo abrogato dall'art. 30 della
[19] Articolo abrogato dall'art. 30 della
[20] Articolo abrogato dall'art. 25 della