§ 6.2.221 - L.R. 14 dicembre 2018, n. 44.
Legge di stabilità regionale 2019.


Settore:Codici regionali
Regione:Veneto
Materia:6. finanza, contabilità e patrimonio
Capitolo:6.2 contabilità e programmazione
Data:14/12/2018
Numero:44


Sommario
Art. 1.  Rifinanziamento e rimodulazione di leggi regionali di spesa.
Art. 2.  Disposizioni in materia di tassa automobilistica.
Art. 3.  Modifica dell’articolo 15 della legge regionale 10 ottobre 1989, n. 40 “Disciplina della ricerca, coltivazione e utilizzo delle acque minerali e termali”
Art. 4.  Entrata in vigore.


§ 6.2.221 - L.R. 14 dicembre 2018, n. 44.

Legge di stabilità regionale 2019.

(B.U. 21 dicembre 2018, n. 128)

 

Art. 1. Rifinanziamento e rimodulazione di leggi regionali di spesa.

1. La presente legge di stabilità regionale è adottata ai sensi dell’articolo 36 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”, e in conformità alle disposizioni di cui al principio applicato riguardante la programmazione, allegato n. 4/1 al medesimo decreto legislativo.

2. Per il triennio 2019-2021 è autorizzato il rifinanziamento delle spese di cui all’Allegato 1 “Rifinanziamento delle leggi di spesa regionali con esclusione delle spese obbligatorie e delle spese continuative ai sensi della lettera b) del paragrafo 7 del principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio (Allegato n. 4/1 al decreto legislativo 118/2011)” alla presente legge.

3. Gli importi da iscrivere in bilancio in relazione alle autorizzazioni di spesa recate da leggi che dispongono spese a carattere pluriennale sono determinati, per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021 nelle misure indicate nell’Allegato 2 “Rimodulazione delle spese pluriennali disposte da leggi regionali ai sensi della lettera d) del paragrafo 7 del principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio (Allegato n. 4/1 al decreto legislativo 118/2011)” alla presente legge.

 

     Art. 2. Disposizioni in materia di tassa automobilistica.

1. A decorrere dal 1° gennaio 2019 sono esentati dal pagamento della tassa automobilistica regionale (Titolo 1 “Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa”, Tipologia 101 “Imposte, tasse e proventi assimilati”) i veicoli adibiti al trasporto delle persone disabili e anziane di proprietà delle organizzazioni di volontariato iscritte al registro regionale di cui all’articolo 4 della legge regionale 30 agosto 1993, n. 40 “Norme per il riconoscimento e la promozione delle organizzazioni di volontariato” o di proprietà delle associazioni di promozione sociale iscritte al registro regionale di cui all’articolo 43 della legge regionale 13 settembre 2001, n. 27, “Disposizioni di riordino e semplificazione normativa - collegato alla legge finanziaria 2001”.

2. I soggetti interessati di cui al comma 1, per usufruire della esenzione dal pagamento della tassa automobilistica, comunicano alla struttura regionale competente in materia di servizi sociali i dati identificativi dei veicoli di proprietà adibiti al trasporto delle persone disabili e anziane. L’esenzione decorre dal 1° gennaio dell’anno successivo alla data di comunicazione, permane per gli anni successivi sino alla perdita dei requisiti previsti al comma 1, senza l’onere di ulteriori adempimenti e cessa a seguito di radiazione, vendita o altro atto dal quale risulti l’effettiva perdita della proprietà.

3. La perdita dei requisiti previsti al comma 1 deve essere tempestivamente comunicata alla struttura regionale competente in materia di servizi sociali.

4. In sede di prima applicazione la comunicazione di cui al comma 2 è resa entro trenta giorni dalla entrata in vigore della presente legge.

5. La Giunta regionale può, ai fini del riconoscimento delle esenzioni di cui al comma 1, definire modalità utili a semplificare la procedura di esenzione.

 

     Art. 3. Modifica dell’articolo 15 della legge regionale 10 ottobre 1989, n. 40 “Disciplina della ricerca, coltivazione e utilizzo delle acque minerali e termali” [1].

1. L’articolo 15 della legge regionale 10 ottobre 1989, n. 40 è sostituito dal seguente:

“Art. 15 Canoni per le acque minerali e termali.

1. Il concessionario di acque minerali e termali corrisponde alla Regione un canone annuo di superficie per ogni ettaro o frazione di ettaro compresi nell’area della concessione pari a:

a) per le acque minerali e di sorgente destinate all’imbottigliamento:

1) euro 150,00 con un minimo di euro 15.000,00, nelle zone di montagna;

2) euro 500,00 con un minimo di euro 20.000,00, nelle zone di pianura;

b) per le acque minerali ad uso curativo e per le acque termali: euro 50,00 con un minimo di euro 1.500,00.

2. Il concessionario di acque minerali corrisponde alla Regione, oltre al canone di cui al comma 1, un canone annuo di consumo pari ad euro 1,50 per ogni metro cubo di acqua minerale imbottigliata e suoi derivati prodotti.

3. Il canone annuo di superficie, per le concessioni di acqua minerale con meno di cinquanta milioni di litri all’anno di acqua imbottigliata, è ridotto del 50 per cento.

4. Il canone annuo di consumo è ridotto del 5 per cento qualora il volume annuo di acqua imbottigliata e suoi prodotti derivati, superi l’80 per cento del volume annuo di acqua minerale prelevata ed è aumentato del 5 per cento qualora il volume annuo di acqua imbottigliata e suoi prodotti derivati, sia inferiore al 25 per cento del volume annuo di acqua minerale prelevata.

5. Ai fini dell’applicazione del comma 4, il concessionario installa nel punto di prelievo dell’acqua un misuratore di portata e annualmente ne comunica i dati alla Regione.

6. Il canone annuo di consumo, eventualmente modificato ai sensi del comma 4, è ulteriormente ridotto:

a) del 75 per cento per i volumi d’acqua e suoi prodotti derivati, imbottigliati in contenitori riutilizzati;

b) del 50 per cento per i volumi d’acqua e suoi prodotti derivati, imbottigliati in contenitori di materiale che viene riciclato per almeno il 75 per cento.

7. L’intera quantità d’acqua minerale somministrata agli enti locali per uso potabile pubblico è esente dal pagamento del canone annuo di consumo.

8. La Giunta regionale determina le modalità di pagamento del canone annuo di superficie e del canone annuo di consumo e i relativi adempimenti in capo ai concessionari.

9. Il canone annuo di superficie e il canone annuo di consumo sono adeguati ogni biennio con provvedimento della Giunta regionale, tenuto conto degli indici nazionali del costo della vita pubblicati dall’ISTAT e riferiti al 31 dicembre dell’anno precedente a quello di applicazione dell’adeguamento. In sede di prima applicazione, si applicano gli indici riferiti al 31 dicembre dell’anno di entrata in vigore della presente legge.

10. Il concessionario è tenuto a contribuire agli oneri diretti e indiretti sostenuti dal comune in conseguenza delle opere eseguite e dell’attività di estrazione, adduzione, imbottigliamento e trasporto delle acque minerali emunte nel territorio comunale.

11. La determinazione dell’importo dovuto al comune ai sensi del comma 10, sulla base della quantificazione degli oneri connessi alla singola fattispecie, è stabilita in apposita convenzione da stipularsi tra il concessionario e il comune interessato, nella quale sono altresì stabiliti i termini e le modalità di pagamento.”.

2. [Le disposizioni di cui all’articolo 15 della legge regionale 10 ottobre 1989, n. 40 così come sostituito dal comma 1 del presente articolo producono i loro effetti dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2020] [2].

3. Le entrate di cui al presente articolo sono allocate al Titolo 3 “Entrate extratributarie” Tipologia 100 “Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni” del bilancio di previsione 2019-2021.

 

     Art. 4. Entrata in vigore.

1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.


[1] Rubrica così modificata dall'art. 3 della L.R. 29 dicembre 2020, n. 40.

[2] Comma abrogato dall'art. 3 della L.R. 29 dicembre 2020, n. 40.