§ 24.1.A - Legge 19 agosto 1976, n. 614.
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 3 luglio 1976, n. 451, concernente l'attuazione delle direttive del consiglio delle [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:24. Confezionamento imballaggio ed etichettatura
Capitolo:24.1 confezionamento imballaggio ed etichettatura
Data:19/08/1976
Numero:614


Sommario
Art. unico.      E' Convertito in legge il decreto-legge 3 luglio 1976, n. 451, concernente l'attuazione delle direttive del Consiglio delle Comunità europee n. 75/106/CEE relativa al precondizionamento in [...]


§ 24.1.A - Legge 19 agosto 1976, n. 614.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 3 luglio 1976, n. 451, concernente l'attuazione delle direttive del consiglio delle Comunità europee n. 75/106/CEE relativa al precondizionamento in volume di alcuni liquidi in imballaggi preconfezionati e n. 75/107/CEE relativa alle bottiglie impiegate come recipienti-misura.

(G.U. 2 settembre 1976, n. 233)

 

     Art. unico.

     E' Convertito in legge il decreto-legge 3 luglio 1976, n. 451, concernente l'attuazione delle direttive del Consiglio delle Comunità europee n. 75/106/CEE relativa al precondizionamento in volume di alcuni liquidi in imballaggi preconfezionati e n. 75/107/CEE relativa alle bottiglie impiegate come recipienti-misura con le seguenti modificazioni:

     All'art. 1, dopo le parole: "imballaggi preconfezionati" è aggiunta la seguente: "CEE" e sono aggiunte, in fine, le parole: "nonchè alle bottiglie recipienti-misura CEE".

     All'art. 4 sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

     Sono istituiti contrassegni di Stato per i recipienti precedentemente non consentiti la cui circolazione è permessa dal primo comma del presente articolo:

     1) contrassegni per gli imballaggi preconfezionati da 0,375 litri e da 1,5 litri contenenti vini aromatizzati al prezzo rispettivamente di L. 15 e di L. 45;

     2) contrassegni per gli imballaggi preconfezionati da 0,75 litri e 5 litri contenenti aceto di vino nei due tipi fino a 7 gradi e superiori a 7 gradi di acidità, al prezzo di L. 3 per il volume nominale di 0,75 litri e L. 16 per il volume nominale di 5 litri;

     3) contrassegni per gli imballaggi preconfezionati contenenti acquaviti naturali e per liquori da 0,20, 0,35, 0,375, 0,70, 2,5 e 3 litri al prezzo rispettivamente di L. 25 per il volume nominale di 0,20 litri; L. 40 per i volumi nominali di 0,35 e 0,375 litri; L. 55 per il volume nominale di 0,70 litri; L. 145 per il volume nominale di 2,5 litri e L. 165 per quello di 3 litri;

     4) contrassegni per gli imballaggi preconfezionati contenenti acquaviti di vinaccia (grappa) per i volumi nominali di 0,20, 0,35, 0,375, 0,70, 2,5 e 3 litri al prezzo rispettivamente di L. 10 per il volume nominale di 0,20 litri; L. 20 per quelli di 0,35, 0,375, 0,70, 2,5 e 3 litri;

     5) contrassegni per gli imballaggi preconfezionati contenenti spirito non denaturato per i volumi nominali di 0,20, 0,35, 0,375, 0,70, 2,5 e 3 litri, al prezzo rispettivamente di L. 75 per il volume nominale di 0,20 litri; L. 150 per i volumi di 0,35 e 0,375 litri; L. 225 per il volume nominale di 0,70 litri; L. 750 per il volume di 2,5 litri e L. 900 per quello di 3 litri;

     6) contrassegni per gli imballaggi preconfezionati contenenti acquaviti di cereali e di canna per i volumi nominali di 0,20, 0,35, 0,375, 0,70, 2,5 e 3 litri, al prezzo rispettivamente di L. 100 per il volume di 0,20 litri; L. 220 per i volumi di 0,35 e 0,375 litri; L. 340 per il volume di 0,70 litri; L. 860 per il volume di 2,5 litri e L. 1.060 per quello di 3 litri.

     Le caratteristiche dei suddetti contrassegni sono stabilite con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste per quanto si riferisce ai contrassegni per l'aceto; con decreto del Ministro per le finanze per quanto riguarda tutti gli altri.

     All'art. 10 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

     Il controllo della capacità è effettuato, secondo modalità ammesse dall'Ufficio centrale metrico e del saggio dei metalli preziosi, dal fabbricante, il quale deve tenere a disposizione di detto Ufficio i documenti in cui sono state registrate le operazioni di controllo.

     All'allegato I, nella nota, la frase: "I liquidi menzionati ai punti 1, lettere a) e b), 4, 8, lettere a) e b) e 9, possono essere immessi sul mercato comunitario solo in imballaggi preconfezionati aventi un volume nominale previsto nella tabella" è sostituita dalla seguente: "I preimballaggi CEE contenenti i liquidi menzionati ai punti 1, lettere a) e b), 4, 8, lettere a) e b), e 9, possono essere immessi sul mercato comunitario solo se il relativo volume nominale è previsto nella tabella".