§ 4.6.7 - Legge regionale 17 marzo 1986, n. 5.
Interventi regionali per l'attività delle bande musicali e per l'attuazione di corsi di orientamento musicale di tipo corale, strumentale e [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Valle d'Aosta
Materia:4. servizi sociali
Capitolo:4.6 attività culturali
Data:17/03/1986
Numero:5


Sommario
Art. 1.  (Finalità).
Art. 2.  (Programmi di corso ed attività).
Art. 3.  (Erogazione dei contributi).
Art. 4.  (Personale docente).
Art. 5.  (Non cumulabilità dei contributi).
Art. 6.  (Norma transitoria).
Art. 7.  (Finanziamento).
Art. 8.  (Variazioni di bilancio).
Art. 9.      La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell'articolo 31 dello Statuto Speciale ed entrerà in vigore il giorno seguente alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della [...]


§ 4.6.7 - Legge regionale 17 marzo 1986, n. 5.

Interventi regionali per l'attività delle bande musicali e per l'attuazione di corsi di orientamento musicale di tipo corale, strumentale e bandistico.

(B.U. 25 marzo 1986, n. 8, S.S. 3 aprile 1986, n. 1).

 

Art. 1. (Finalità).

     1. Allo scopo di favorire la conoscenza della musica da parte di più larghi strati della popolazione e la partecipazione all'attività musicale, l'Amministrazione regionale provvede al finanziamento dell'attività delle bande musicali, compresa l'organizzazione di corsi di orientamento musicale di tipo corale, strumentale e bandistico promossi dagli enti locali territoriali e dalle associazioni musicali bandistiche regolarmente costituite o riconosciute dagli enti stessi.

 

     Art. 2. (Programmi di corso ed attività).

     1. Al fine di ottenere il finanziamento regionale, gli enti e le associazioni interessate presentano all'Assessorato alla pubblica istruzione, entro il termine del trenta ottobre di ogni anno, i programmi delle attività da realizzare nell'anno successivo.

     2. Alla prima istanza, prodotta da soggetti privati, va unita la documentazione sulla configurazione dell'ente o associazione.

     3. A corredo delle domande di contributo dovrà essere allegato, a pena di inammissibilità, il prospetto analitico dei costi e dei ricavi presunti dell'intera attività annuale, ivi comprese le quote di iscrizione ai corsi e gli eventuali contributi concessi da enti locali.

     4. Per ciascun corso dovranno inoltre essere indicati: il tipo, l'orario comprendente il numero di ore di insegnamento previsto, l'insegnante prescelto, i nominativi degli iscritti e la sede delle attività didattiche.

     5. La durata dei corsi che si articoleranno in cicli di tre anni, non potrà essere inferiore ai sei mesi per anno.

     6. Al termine del ciclo triennale di insegnamento, gli enti promotori rilasceranno un apposito attestato agli allievi che abbiano frequentato con assiduità e profitto le lezioni ed abbiano superato l'esame finale.

     7. L'Assessore alla pubblica istruzione può nominare un suo rappresentante con l'incarico di verificare, in qualsiasi momento, l'attività corsuale.

 

     Art. 3. (Erogazione dei contributi).

     1. Entro il primo marzo di ogni anno, la Giunta regionale, visti i programmi presentati ai sensi dell'articolo 2, previo esame e valutazione da parte della struttura regionale competente, delibera il finanziamento dell'attività e dei corsi di cui all'articolo 1. [1]

     2. Il relativo intervento riguarderà il compenso agli insegnanti e un contributo per sussidi didattici e l'acquisto di strumenti.

     3. L'erogazione del finanziamento all'ente o associazione avverrà, per la metà, non appena divenuta esecutiva la deliberazione di cui al comma precedente e, per il saldo, a consuntivo idoneamente documentato dello svolgimento dei corsi.

     4. Dei contributi erogati alle associazioni musicali è data comunicazione ai Comuni ove hanno sede le associazioni medesime.

 

     Art. 4. (Personale docente).

     1. Il personale docente da utilizzare nelle attività corsuali dovrà essere di regola in possesso dei requisiti professionali richiesti per ciascun corso. Copia del curriculum artistico di detti insegnanti dovrà essere presentata alla segreteria dell'Istituto regionale musicale di Aosta.

     2. Tale personale è utilizzato con rapporto di prestazioni d'opera intellettuale di cui al libro V°, titolo III del lavoro autonomo del codice civile.

 

     Art. 5. (Non cumulabilità dei contributi).

     1. I contributi regionali di cui alla presente legge sono vincolati all'attuazione delle attività per le quali sono stati accordati e non possono essere utilizzati per altre finalità, né possono essere cumulati con altri finanziamenti regionali tesi al perseguimento di scopi identici o similari.

 

     Art. 6. (Norma transitoria).

     1. Limitatamente all'anno 1986 i termini di cui all'articolo 2 e all'articolo 3 sono fissati, rispettivamente, al trenta aprile e al trenta giugno.

 

     Art. 7. (Finanziamento).

     1. L'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in annue L. 100.000.000 per gli esercizi dal 1986 al 1988 graverà sull'istituendo capitolo 46270 del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1986 e sui corrispondenti capitoli dei futuri bilanci " Contributi alle associazioni bandistiche per l'attività delle bande musicali e per l'attuazione di corsi di orientamento musicale ".

     2. Alla copertura di detto onere si provvede:

     - per l'anno 1986 mediante prelievo di Lire 100.000.000 dello stanziamento relativo al capitolo 50000 ("Fondo globale per il finanziamento di spese per l'adempimento di funzioni normali. Spese correnti") con assorbimento dell'apposito accantonamento iscritto al settore 2.2.4 - Promozione sociale dell'allegato n. 8 al bilancio di previsione della Regione per l'esercizio finanziario 1986;

     - per gli anni 1987/ 1988 mediante utilizzo per L. 200.000.000 delle risorse disponibili relative al programma 2.2.4.08 - attività culturali e scientifiche del bilancio pluriennale 1986/ 1988 della Regione.

     3. A decorrere dall'anno 1989 alla determinazione delle spese derivanti dall'applicazione della presente legge si provvederà con la legge finanziaria, ai sensi dell'articolo 19 della legge regionale 7 dicembre 1979, n. 68.

 

     Art. 8. (Variazioni di bilancio).

     1. Al bilancio di previsione della Regione per l'esercizio finanziario 1986 sono apportate le seguenti variazioni:

     Parte spesa

     In diminuzione

     Cap. 50000 " Fondo globale per il finanziamento di spese per l'adempimento di funzioni normali (spese correnti) " L. 100.000.000

     In aumento

     2.2.4. - Promozione sociale.

     2.2.4.08 - Attività culturali e scientifiche

     Capitolo n. 46270 (di nuova istituzione)

     Codificazione 1.1.1.6.2.2.06.06.07.

     "Contributi alle associazioni bandistiche per l'attività delle bande musicali e per l'attuazione di corsi di orientamento musicale

     LR 17 marzo 1986, n. 5 " L. 100.000.000

 

     Art. 9.

     La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell'articolo 31 dello Statuto Speciale ed entrerà in vigore il giorno seguente alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

 

 


[1] Comma così sostituito dall'art. 24 della Legge regionale 12 gennaio 1999, n. 1.