§ 4.4.85 - Legge regionale 21 dicembre 1990, n. 80.
Interventi finanziari per opere pubbliche destinate all'assistenza delle persone anziane, inabili e handicappate.


Settore:Codici regionali
Regione:Valle d'Aosta
Materia:4. servizi sociali
Capitolo:4.4 assistenza sociale
Data:21/12/1990
Numero:80


Sommario
Art. 1.      1. La Regione Valle d'Aosta interviene per la realizzazione di opere pubbliche destinate all'assistenza alle persone anziane, inabili ed handicappate.
Art. 2.      1. I contributi agli enti locali, di cui al precedente articolo possono essere concessi fino ad un importo massimo del 90 percento della spesa ritenuta ammissibile.
Art. 3.      1. Il piano annuale delle opere da realizzare direttamente dalla Regione e da ammettere ai contributi di cui all'articolo precedente, è approvato, previo parere della commissione consiliare per [...]
Art. 4.      1. All'esame e all'approvazione dei progetti, all'appalto dei lavori e all'obbligo del rendiconto per le opere di cui alla presente legge, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni [...]
Art. 5.      1. Le spese derivanti dall'applicazione della presente legge previste in complessive lire 4 miliardi graveranno sui capitoli 22832 per lire 2.000.000.000 e 42560 per lire 2.000.000.000 del [...]
Art. 6.      1. Al bilancio di previsione della Regione per l'anno 1990 sono apportate le seguenti variazioni:
Art. 7.      La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell'articolo 31 dello Statuto Speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino [...]


§ 4.4.85 - Legge regionale 21 dicembre 1990, n. 80. [1]

Interventi finanziari per opere pubbliche destinate all'assistenza delle persone anziane, inabili e handicappate.

(B.U. 27 dicembre 1990, n. 52).

 

Art. 1.

     1. La Regione Valle d'Aosta interviene per la realizzazione di opere pubbliche destinate all'assistenza alle persone anziane, inabili ed handicappate.

     2. L'intervento della Regione si attua mediante la concessione di contributi in conto capitale agli enti locali per la progettazione, l'acquisto, la costruzione, la fornitura di arredi ed attrezzature, la manutenzione straordinaria, la ristrutturazione e l'ampliamento di stabili, compresa l'acquisizione di aree, destinati all'assistenza delle persone di cui al comma 1, nonché per la sostituzione di parti essenziali di impianti e di attrezzature a condizione che in tale ultimo caso l'importo unitario sia superiore a euro 500 [2].

 

     Art. 2.

     1. I contributi agli enti locali, di cui al precedente articolo possono essere concessi fino ad un importo massimo del 90 percento della spesa ritenuta ammissibile.

     2. Le domande di contributo devono essere presentate all'Assessorato regionale alla Sanità ed Assistenza Sociale, corredate della seguente documentazione:

     a) domanda in carta libera sottoscritta da legale rappresentante dell'ente locale e copia dell'atto autorizzativo alla presentazione della domanda;

     b) planimetria e stima delle aree - nel caso di loro acquisizione -, progetto esecutivo dell'opera ed eventuale titolo abilitativo [3];

     c) documentazione dimostrativa degli oneri con l'indicazione delle modalità con le quali l'ente intende far fronte alla quota di spesa a proprio carico.

 

     Art. 3.

     1. Il piano annuale delle opere da realizzare direttamente dalla Regione e da ammettere ai contributi di cui all'articolo precedente, è approvato, previo parere della commissione consiliare per i servizi sociali, dal Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale.

     2. Nel piano annuale sono fissati i criteri, le condizioni e le modalità di erogazione dei contributi agli enti beneficiari.

 

     Art. 4.

     1. All'esame e all'approvazione dei progetti, all'appalto dei lavori e all'obbligo del rendiconto per le opere di cui alla presente legge, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni regionali in materia di opere pubbliche.

 

     Art. 5.

     1. Le spese derivanti dall'applicazione della presente legge previste in complessive lire 4 miliardi graveranno sui capitoli 22832 per lire 2.000.000.000 e 42560 per lire 2.000.000.000 del bilancio preventivo della Regione per l'anno 1990.

     2. Alla copertura degli oneri di cui al comma 1 si provvede mediante riduzione dell'importo di lire 4.000.000.000 dello stanziamento iscritto al capitolo 50150 del bilancio preventivo regionale per l'anno 1990 "Fondo globale per il finanziamento di spese per ulteriori programmi di sviluppo (spese di investimento)" sull'intervento previsto all'allegato n. 8 del bilancio di previsione del corrente esercizio finanziario relativo ai servizi a favore di persone anziane ed inabili.

     3. Per gli anni successivi gli oneri saranno determinati con la legge finanziaria ai sensi dell'articolo 19 della legge regionale 27 dicembre 1989, n. 90.

     4. In deroga all'articolo 44, comma 5, della legge regionale 27 dicembre 1989, n. 90, sono autorizzate le variazioni di bilancio indicate al successivo articolo 6.

 

     Art. 6.

     1. Al bilancio di previsione della Regione per l'anno 1990 sono apportate le seguenti variazioni:

     Parte spesa

     Variazione in diminuzione

     Cap. 50150 "Fondo globale per il finanziamento di spese per l'adempimento di funzioni normali (spese d'investimento)" L. 4.000.000.000

     Variazione in aumento

     Cap. 22832 "Contributi agli Enti locali per la costruzione e ristrutturazione di presidi residenziali socio - assistenziali

     LR 25 ottobre 1982, n. 71

     LR 7 maggio 1985, n. 29"

     Lire 2.000.000.000

     Cap. 42560 "Spese per la costruzione e ristrutturazione di presidi residenziali socio - assistenziali

     LR 25 ottobre 1982, n. 71

     LR 7 maggio 1985, n. 29"

     Lire 2.000.000.000

 

     Art. 7.

     La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell'articolo 31 dello Statuto Speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

 

 


[1] Legge abrogata dall'art. 13 della L.R. 4 settembre 2001, n. 18, con la decorrenza ivi indicata. La disposizione di abrogazione è stata successivamente abrogata dall'art. 22 della L.R. 11 dicembre 2001, n. 38.

[2] Comma già sostituito dall'art. 30 della L.R. 16 aprile 1997, n. 13, dall'art. 16 della L.R. 12 gennaio 1999, n. 1 e così ulteriormente sostituito dall'art. 18 della L.R. 11 dicembre 2009, n. 47.

[3] Lettera così modificata dall'art. 18 della L.R. 11 dicembre 2009, n. 47.