Settore: | Codici regionali |
Regione: | Valle d'Aosta |
Materia: | 2. organizzazione regionale |
Capitolo: | 2.14 finanziamenti vari |
Data: | 26/05/1998 |
Numero: | 40 |
Sommario |
Art. 1. (Finalità). |
Art. 2. (Adempimenti della Giunta). |
Art. 3. (Assegnazione di personale). |
Art. 4. (Disposizioni finanziarie). |
Art. 5. (Variazioni di bilancio). |
Art. 6. (Dichiarazione d'urgenza). |
§ 2.14.48 - Legge regionale 26 maggio 1998, n. 40.
Finanziamento degli interventi per l'istituzione dell'Università in Valle d'Aosta.
(B.U. 2 giugno 1998, n. 24).
Art. 1. (Finalità).
1. Per gli interventi finalizzati all'istituzione dell'Università nella Regione autonoma Valle d'Aosta, in attuazione dell'art. 17, comma 120, della
Art. 2. (Adempimenti della Giunta).
1. La Giunta regionale, nel rispetto delle procedure previste dalle disposizioni statali in materia, adotta gli atti necessari al perseguimento delle finalità di cui all'art. 1.
Art. 3. (Assegnazione di personale).
1. Al fine di garantire un adeguato supporto tecnico al soggetto promotore dell'Università non statale, di cui all'art. 17, comma 120, della
2. Il collocamento fuori ruolo di cui al comma 1 è disposto anche in deroga al limite numerico previsto all'art. 16 della
3. Per lo svolgimento dei compiti amministrativi connessi all'istituzione dell'Università, la Giunta regionale può disporre l'utilizzazione di personale regionale ai sensi dell'art. 28 della
Art. 4. (Disposizioni finanziarie).
1. L'onere derivante dall'applicazione della presente legge, ammontante a lire 1.700.000.000, graverà sul capitolo 56655 di nuova istituzione del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1998 e pluriennale 1998/2000.
2. Alla copertura degli oneri di lire 200.000.000 per il 1998, di lire 500.000.000 per il 1999 e di lire 1.000.000.000 per l'anno 2000, previsti per l'applicazione della presente legge, si provvede mediante utilizzo degli stanziamenti iscritti al capitolo 69000 (Fondo globale per il finanziamento di spese correnti) del bilancio della Regione per l'anno 1998 e del bilancio pluriennale per gli anni 1998/2000 a valere sugli appositi accantonamenti previsti al punto D.2.1 (Interventi in materia di istruzione universitaria) dell'allegato n. 1 ai bilanci medesimi.
3. A decorrere dal 2001 gli oneri per l'ulteriore applicazione della presente legge, valutati in annue lire 1.000.000.000, saranno iscritti annualmente con la legge di bilancio, ai sensi dell'art. 15 della
Art. 5. (Variazioni di bilancio).
1. Alla parte spesa del bilancio di previsione per l'anno 1998 e pluriennale per gli anni 1998/2000 sono apportate le seguenti variazioni in termini di competenza:
a) in diminuzione:
cap. 69000 "Fondo globale per il finanziamento delle spese correnti"
anno 1998: lire 200.000.000
anno 1999: lire 500.000.000
anno 2000: lire 1.000.000.000;
b) in aumento:
programma regionale: 2.2.4.04.
codificazione: 1.1.1.4.8.2.6.4.
cap. 56655 (di nuova istituzione)
"Oneri per l'istituzione dell'Università in Valle d'Aosta"
anno 1998: lire 200.000.000
anno 1999: lire 500.000.000
anno 2000: lire 1.000.000.000.
Art. 6. (Dichiarazione d'urgenza).
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 31, comma terzo, dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.