Settore: | Normativa europea |
Materia: | 1. agricoltura |
Capitolo: | 1.1 questioni generali |
Data: | 27/03/2006 |
Numero: | 493 |
Sommario |
Art. 1. Riporto delle quote |
Art. 2. Zucchero C |
Art. 3. Ritiro preventivo |
Art. 3 bis. Utilizzazione di zucchero di quota |
Art. 4. allo zucchero prodotto nei DOM |
Art. 5. Aiuto alla raffinazione |
Art. 6. Contributi |
Art. 7. Restituzioni alla produzione |
Art. 8. Comunicazioni |
Art. 9. Quote transitorie |
Art. 10. Fabbisogno tradizionale di raffinazione |
Art. 10 bis. Fusione o cessione di impresa |
Art. 11. Modifica del regolamento (CE) n. 1265/2001 |
Art. 12. Modifica del regolamento (CE) n. 314/2002 |
Art. 13. Entrata in vigore |
§ 1.1.669 - Regolamento 27 marzo 2006, n. 493.
Regolamento (CE) n. 493/2006 della Commissione recante misure transitorie nell’ambito della riforma dell’organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero e recante modifica dei regolamenti (CE) n. 1265/2001 e (CE) n. 314/2002
(G.U.U.E. 28 marzo 2006, n. L 89).
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il
visto il
considerando quanto segue:
(1) È opportuno adottare le misure necessarie per garantire la transizione, nel settore dello zucchero, tra il regime istituito dal
(2) In seguito alla soppressione dell’obbligo di esportazione previsto all’articolo 13 del
(3) Ai fini di una migliore gestione dei quantitativi di zucchero della campagna di commercializzazione 2005/2006 prodotti fuori quota, è opportuno permettere alle imprese di riportare parte di tali quantitativi alla campagna di commercializzazione 2006/2007. A tal fine, è opportuno prevedere che il riporto sia soggetto all’applicazione del
(4) La quantità di zucchero fuori quota della campagna di commercializzazione 2005/2006, che non può essere né riportata né esportata, deve essere considerata come zucchero fuori quota della campagna di commercializzazione 2006/2007, in modo da permetterne lo smaltimento, in base alle utilizzazioni previste per questo tipo di zucchero dal
(5) Per ragioni di controllo e ai fini dell’eventuale applicazione di sanzioni, la parte di produzione di zucchero C della campagna di commercializzazione 2005/2006 non riportata e non considerata come fuori quota della campagna di commercializzazione 2006/2007 deve continuare ad essere soggetta all’applicazione del
(6) Per migliorare l’equilibrio del mercato nella Comunità senza creare nuove scorte di zucchero nel corso della campagna 2006/2007, è opportuno prevedere una misura transitoria intesa a ridurre la produzione ammissibile di quota nel corso della detta campagna. Occorre fissare un limite al di là del quale la produzione di quota di ogni impresa si considera ritirata ai sensi dell’articolo 19 del
(7) Per rispettare le condizioni di commercializzazione relative alla campagna di commercializzazione 2005/2006, è opportuno prevedere che l’aiuto per lo smercio e l’aiuto complementare per lo zucchero prodotto in alcune regioni della Comunità nel corso della campagna di commercializzazione 2005/2006 nonché, nel limite dei quantitativi fissati dal
(8) Per il calcolo, la fissazione e la riscossione dei contributi alla produzione della campagna di commercializzazione 2005/2006, è necessario che continuino ad applicarsi oltre la data del 30 giugno 2006 alcune disposizioni del
(9) Per garantire l’approvvigionamento dell’industria chimica nell’ambito della transizione tra regime esistente e il nuovo regime che sarà in vigore il 1° luglio 2006, è necessario che continuino ad applicarsi oltre la data del 30 giugno 2006, per le restituzioni concesse prima di tale data, alcune disposizioni del
(10) L’articolo 1, paragrafo 2, del
(11) Occorre pertanto modificare i regolamenti (CE) n. 1265/2001 e (CE) n. 314/2002.
(12) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
CAPO I
MISURE TRANSITORIE
Art. 1. Riporto delle quote
1. In deroga all’articolo 14 del
2. Le imprese che adottano la decisione di riporto di cui all’articolo 1 o che modificano la loro decisione sono tenute a:
a) comunicare allo Stato membro interessato, anteriormente al 31 ottobre 2006, la quantità di zucchero riportata;
b) impegnarsi a tenere in magazzino la quantità riportata fino al 31 ottobre 2006.
3. Allo zucchero B e C della campagna di commercializzazione 2005/2006 riportato alla campagna di commercializzazione 2006/2007 si applica il regolamento (CEE) n. 65/82. 4. Gli Stati membri comunicano alla Commissione entro il 30 novembre 2006, per ciascuna impresa, la quantità di zucchero B e C riportata dalla campagna di commercializzazione 2005/2006 alla campagna di commercializzazione 2006/2007.
Art. 2. Zucchero C
1. Fatte salve le decisioni di riporto adottate a norma dell’articolo 1, lo zucchero C della campagna di commercializzazione 2005/2006 non esportato accompagnato da un titolo di esportazione rilasciato anteriormente al 23 maggio 2006 è considerato, a decorrere dalla stessa data, zucchero fuori quota, ai sensi dell’articolo 12 del
2. In deroga all’articolo 15 del
3. Il regolamento (CEE) n. 2670/81 si applica alla produzione di zucchero C della campagna di commercializzazione 2005/2006, escluso lo zucchero riportato o considerato zucchero fuori quota della campagna di commercializzazione 2006/2007, ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo.
Il prezzo minimo A della campagna di commercializzazione 2005/2006 si applica alle barbabietole corrispondenti al quantitativo di zucchero di cui all’articolo 3 del regolamento (CEE) n. 2670/81.
Art. 3. Ritiro preventivo
1. Per ogni impresa la parte di produzione di zucchero, di isoglucosio o di sciroppo di inulina della campagna di commercializzazione 2006/2007 prodotta nell’ambito delle quote di cui all’allegato IV del
2. Per ogni impresa, il limite di cui al paragrafo 1 è stabilito moltiplicando la quota di cui al paragrafo 1 per la somma dei seguenti coefficienti:
a) il coefficiente fissato per il rispettivo Stato membro, figurante nell’allegato I;
b) il coefficiente ottenuto dividendo il totale delle quote a cui si è rinunciato nel corso della campagna di commercializzazione 2006/2007 nello Stato membro interessato, ai sensi dell’articolo 3 del
Tuttavia, se la somma dei coefficienti supera 1,0000, il limite è pari alla quota di cui al paragrafo 1 [3].
3. Il prezzo minimo applicabile alla quantità di barbabietole corrispondente alla produzione di zucchero ritirata a norma del paragrafo 1 è quello della campagna di commercializzazione 2007/2008.
4. L’obbligo di cui all’articolo 6, paragrafo 5, del
5. Anteriormente al 1° luglio 2006, gli Stati membri comunicano alla Commissione una stima dei quantitativi di zucchero, di isoglucosio e di sciroppo di inulina da considerare ritirati in applicazione del presente articolo.
Art. 3 bis. Utilizzazione di zucchero di quota [4]
1. Per le consegne di zucchero industriale da effettuare fino al 30 settembre 2007 nell'ambito di contratti di cui all'articolo 6 del
2. I quantitativi di zucchero forniti ai sensi del paragrafo 1 sono contabilizzati come materia prima industriale, fornita ad un trasformatore secondo quanto previsto all'articolo 4, paragrafo 1, secondo comma, lettera a), del
3. Nelle comunicazioni di cui agli articoli 8 e 10 del
Art. 4. allo zucchero prodotto nei DOM
1. È concesso un aiuto per lo smercio e un aiuto complementare per lo zucchero di quota prodotto a titolo della campagna di commercializzazione 2005/2006 nei dipartimenti francesi di oltremare, raffinato e/o trasportato tra il 1° luglio 2006 e il 31 ottobre 2006.
Tali aiuti si applicano ai rispettivi quantitativi di zucchero al posto degli aiuti di cui all’articolo 7, paragrafo 4, e all’articolo 38, paragrafi 3 e 4, del
L’aiuto per lo smercio riguarda:
— la raffinazione, nelle raffinerie delle regioni europee della Comunità, degli zuccheri prodotti nei dipartimenti francesi di oltremare, in funzione in particolare del loro rendimento,
— il trasporto degli zuccheri prodotti nei dipartimenti francesi d’oltremare fino alle regioni europee della Comunità ed eventualmente il magazzinaggio in tali dipartimenti.
2. Per quanto riguarda l’aiuto per lo smercio e l’aiuto complementare di cui al paragrafo 1 del presente articolo, allo zucchero di quota prodotto a titolo della campagna 2005/2006 si applicano i regolamenti (CE) n. 1554/2001 e (CE) n. 1646/2001.
L’importo forfettario di cui all’articolo 2, paragrafo 1, lettera b), del
3. Ai sensi del presente articolo, s’intende per «raffineria» un’unità tecnica la cui unica attività consiste nella raffinazione di zucchero greggio o di sciroppi prodotti prima della fase zucchero allo stato solido.
Art. 5. Aiuto alla raffinazione
1. È concesso un aiuto di adattamento all’industria che raffina lo zucchero greggio di canna preferenziale, importato nell’ambito del protocollo n. 3 relativo allo zucchero ACP accluso all’allegato IV dell’accordo di partenariato ACP-CE firmato a Cotonou il 23 giugno 2000 e raffinato a titolo del periodo di consegna 2005/2006 tra il 1° luglio 2006 e il 30 settembre 2006.
L’aiuto è versato alle raffinerie. Esso si applica ai quantitativi di cui al
2. Il
3. Salvo forza maggiore, se il fabbisogno massimo presunto di approvvigionamento per uno Stato membro, quale fissato all’articolo 39, paragrafo 2, del
4. Ai fini del controllo ed eventualmente per le conseguenze del superamento del fabbisogno massimo presunto di approvvigionamento dell’industria di raffinazione di cui al paragrafo 3 del presente articolo, si applica il
5. Ai sensi del presente articolo, s’intende per «raffineria» un’unità tecnica la cui unica attività consiste nella raffinazione di zucchero greggio o di sciroppi prodotti prima della fase zucchero allo stato solido.
Art. 6. Contributi
Il
Art. 7. Restituzioni alla produzione
Gli articoli 1, 2, 3, 11, 14, 15, 17, 18, 19, 20 e 21 del
Art. 8. Comunicazioni
Il
Art. 9. Quote transitorie
1. Per la campagna di commercializzazione 2006/2007, è attribuita agli Stati membri una quota transitoria di zucchero pari a 497 780 tonnellate, ripartita come indicato nell’allegato II, parte A.
La quota di cui al primo comma è riservata allo zucchero prodotto da barbabietole seminate anteriormente al 1° gennaio 2006. Il prezzo minimo di tali barbabietole, ai sensi dell’articolo 5 del
Se, per una data impresa, le quote transitorie assegnate in conformità del presente paragrafo eccedono la produzione della campagna di commercializzazione 2006/2007, lo Stato membro può assegnare a detta impresa la rimanenza di tali quote per la campagna 2007/2008 [6].
2. Per la campagna di commercializzazione 2006/2007, è attribuita agli Stati membri una quota transitoria di isoglucosio pari a 126 921 tonnellate di materia secca, ripartita come indicato nell’allegato II, parte B.
3. Per la campagna di commercializzazione 2006/2007, è attribuita agli Stati membri una quota transitoria di sciroppo di inulina pari a 80 180 tonnellate di materia secca, espresse in equivalente zucchero bianco/isoglucosio, ripartita come indicato nell’allegato II, parte C.
4. Le quote transitorie previste ai paragrafi 1, 2 e 3:
a) non sono soggette al pagamento del contributo temporaneo per la ristrutturazione di cui all’articolo 11, paragrafo 2, del
b) non possono beneficiare del pagamento degli aiuti previsti dal
5. Gli Stati membri attribuiscono le quote transitorie, in base a criteri oggettivi e in modo da garantire la parità di trattamento tra i produttori e da evitare turbative del mercato e distorsioni della concorrenza, alle imprese produttrici di zucchero, di isoglucosio o di sciroppo di inulina stabilite sul loro territorio e accreditate a norma dell’articolo 17 del
6. Gli Stati membri istituiscono un regime di controllo e adottano tutte le misure necessarie per verificare la produzione dei prodotti di cui ai paragrafi 1, 2 e 3, in particolare per quanto riguarda la corrispondenza dello zucchero con le barbabietole da zucchero seminate anteriormente al 1° gennaio 2006.
Anteriormente al 15 luglio 2006 gli Stati membri comunicano alla Commissione la ripartizione per impresa delle quote transitorie attribuite a norma del presente articolo.
Anteriormente al 31 dicembre 2006 gli Stati membri comunicano alla Commissione le misure di controllo adottate e i loro risultati.
Art. 10. Fabbisogno tradizionale di raffinazione
Per la campagna di commercializzazione 2006/2007, il fabbisogno tradizionale di zucchero destinato alla raffinazione, di cui all’articolo 29, paragrafo 1, del
Art. 10 bis. Fusione o cessione di impresa [7]
Su richiesta delle imprese interessate e in deroga all’allegato V, punto V, del
CAPO II
MODIFICHE DEI REGOLAMENTI (CE) N. 1265/2001 E (CE) N. 314/2002
Art. 11. Modifica del
Il
1) all’ articolo 11, è aggiunto il paragrafo seguente:
«5. A richiesta dell’interessato, l’autorità competente dello Stato membro annulla i titoli di restituzione non interamente utilizzati e la cui validità non sia ancora scaduta. La relativa cauzione è svincolata per la parte non utilizzata.
Lo Stato membro comunica alla Commissione, alla fine di ogni mese, la quantità corrispondente ai titoli di restituzione annullati nel corso del mese precedente, ripartita per mese di rilascio del titolo.».
2) all’articolo 14, è aggiunto il paragrafo seguente:
«3. Il titolo di restituzione è valido soltanto per i prodotti di base di cui all’articolo 1, provenienti dalla produzione di quota a titolo della campagna di commercializzazione 2005/2006 o delle campagne precedenti.»;
3) all’articolo 15, è aggiunta la frase seguente:
«Tuttavia, la validità dei titoli di restituzione cessa dopo il 31 agosto 2006.»;
4) all’articolo 17, è aggiunto il paragrafo seguente:
«3. Gli Stati membri adottano le misure complementari necessarie per accertarsi in particolare della corretta applicazione del disposto dell’articolo 14, paragrafo 3.»
Art. 12. Modifica del
Il
1) all’articolo 4 bis, è soppresso il paragrafo 5;
2) all’articolo 4 quater, paragrafo 1, terzo comma, è aggiunta la frase seguente:
«La comunicazione relativa alla campagna 2005/2006 è effettuata anteriormente al 1° dicembre 2006.»;
3) l’articolo 8 è modificato come segue:
a) al paragrafo 1, è aggiunto il comma seguente:
«Per quanto riguarda la campagna di commercializzazione 2005/2006, gli importi e i coefficienti di cui al primo comma, lettere a) e b), sono fissati anteriormente al 15 febbraio 2007.»;
b) il paragrafo 2 è modificato come segue:
i) al primo comma, è aggiunta la frase seguente:
«Per quanto riguarda la campagna di commercializzazione 2005/2006, tali calcoli sono effettuati anteriormente al 28 febbraio 2007.»;
ii) al secondo comma, è aggiunta la frase seguente:
«Per quanto riguarda la campagna di commercializzazione 2005/2006, tale pagamento è effettuato anteriormente al 15 aprile 2007.»
CAPO III
DISPOSIZIONE FINALE
Art. 13. Entrata in vigore [8]
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 1° luglio 2006. Tuttavia, gli articoli 1 e 3, l'articolo 11, punto 3, e l'articolo 12, punto 1, si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore. L’articolo 2 si applica a decorrere dal 23 maggio 2006.
ALLEGATO I
Coefficienti di cui all’articolo 3, paragrafo 2, lettera a)
Stato membro |
Coefficienti |
Belgio |
0,8558 |
Repubblica ceca |
0,9043 |
Danimarca |
0,8395 |
Germania |
0,8370 |
Grecia |
0,8829 |
Spagna |
0,8993 |
Francia (metropolitana) |
0,8393 |
Francia (DOM) |
0,8827 |
Irlanda |
0,8845 |
Italia |
0,8621 |
Lettonia |
0,9136 |
Lituania |
0,9141 |
Ungheria |
0,9061 |
Paesi Bassi |
0,8475 |
Austria |
0,8522 |
Polonia |
0,8960 |
Portogallo (continentale) |
0,8852 |
Portogallo (Azzorre) |
0,8845 |
Slovenia |
0,8844 |
Slovacchia |
0,8833 |
Finlandia |
0,8841 |
Svezia |
0,8845 |
Regno Unito |
0,8834 |
ALLEGATO II
Parte A: Quote transitorie di zucchero di cui all’articolo 9, paragrafo 1
Stato membro |
Quota transitoria di zucchero 2006/2007 (in tonnellate di zucchero bianco) |
Spagna |
324 000 |
Italia |
121 187 |
Portogallo |
52 593 |
Totale |
497 780 |
Parte B: Quote transitorie di isoglucosio di cui all’articolo 9, paragrafo 2
Stato membro |
Quota transitoria di isoglucosio 2006/2007 (in tonnellate di materia secca) |
Belgio |
17 898 |
Germania |
8 847 |
Grecia |
3 223 |
Spagna |
20 645 |
Francia |
4 962 |
Italia |
5 076 |
Ungheria |
34 407 |
Paesi Bassi |
2 275 |
Polonia |
6 695 |
Portogallo |
2 479 |
Slovacchia |
10 637 |
Finlandia |
2 968 |
Regno Unito |
6 809 |
Totale |
126 921 |
Parte C: Quote transitorie di sciroppo di inulina di cui all’articolo 9, paragrafo 3
Stato membro |
Quota transitoria sciroppo di inulina 2006/2007 (in tonnellate di materia secca, espresse in equivalente zucchero bianco/isoglucosio) |
Belgio |
53 812 |
Francia |
6 130 |
Paesi Bassi |
20 238 |
Totale |
80 180 |
ALLEGATO III
Fabbisogno tradizionale transitorio di raffinazione di cui all’articolo 10
Stato membro |
Fabbisogno tradizionale di raffinazione 2006/2007 (in tonnellate di zucchero bianco) |
Francia |
74 157 |
Portogallo |
72 908 |
Slovenia |
4 896 |
Finlandia |
14 981 |
Regno Unito |
282 145 |
Totale |
479 087 |
ALLEGATO IV [9]
(Quote di cui all'articolo 3)
Stato membro o regioni |
Zucchero |
Isoglucosio |
Sciroppo di inulina |
(1) |
(2) |
(3) |
(4) |
Belgio |
819 812 |
71 592 |
215 247 |
Repubblica ceca |
454 862 |
— |
— |
Danimarca |
420 746 |
— |
— |
Germania |
3 416 896 |
35 389 |
— |
Grecia |
317 502 |
12 893 |
— |
Spagna |
996 961 |
82 579 |
— |
Francia (metropolitana) |
3 288 747 |
19 846 |
24 521 |
Francia (DOM) |
480 245 |
— |
— |
Irlanda |
199 260 |
— |
— |
Italia |
1 557 443 |
20 302 |
— |
Lettonia |
66 505 |
— |
— |
Lituania |
103 010 |
— |
— |
Ungheria |
401 684 |
137 627 |
— |
Paesi Bassi |
864 560 |
9 099 |
80 950 |
Austria |
387 326 |
— |
— |
Polonia |
1 671 926 |
26 781 |
— |
Portogallo (continentale) |
69 718 |
9 917 |
— |
Portogallo (Azzorre) |
9 953 |
— |
— |
Slovenia |
52 973 |
— |
— |
Slovacchia |
207 432 |
42 547 |
— |
Finlandia |
146 087 |
11 872 |
— |
Svezia |
368 262 |
— |
— |
Regno Unito |
1 138 627 |
27 237 |
— |
[1] Paragrafo così sostituito dall'art. 2 del
[2] Paragrafo così sostituito dall'art. 1 del
[3] Paragrafo così sostituito dall'art. 1 del
[4] Articolo inserito dall'art. 1 del
[5] Comma aggiunto dall'art. 1 del
[6] Comma aggiunto dall'art. 1 del
[7] Articolo aggiunto dall'art. 1 del
[8] Articolo così modificato dall'art. 2 del
[9] Allegato aggiunto dall'art. 1 del