§ 8.5.87 - Regolamento 24 maggio 2006, n. 779.
Regolamento (CE) n. 779/2006 della Commissione che modifica il regolamento (CE) n. 488/2005 relativo ai diritti e agli onorari riscossi [...]


Settore:Normativa europea
Materia:8. trasporti
Capitolo:8.5 trasporti aerei
Data:24/05/2006
Numero:779


Sommario
Art. 1.     
Art. 2.     


§ 8.5.87 - Regolamento 24 maggio 2006, n. 779.

Regolamento (CE) n. 779/2006 della Commissione che modifica il regolamento (CE) n. 488/2005 relativo ai diritti e agli onorari riscossi dall’Agenzia europea per la sicurezza aerea (Testo rilevante ai fini del SEE)

(G.U.U.E. 25 maggio 2006, n. L 137).

 

     LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

     visto il regolamento (CE) n. 1592/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2002, che stabilisce regole comuni nel settore dell’aviazione civile e istituisce un’Agenzia europea per la sicurezza aerea, in particolare l’articolo 53, paragrafo 1,

     visto il regolamento (CE) n. 488/2005 della Commissione, del 21 marzo 2005, relativo ai diritti e agli onorari riscossi dall’Agenzia europea per la sicurezza aerea, in particolare l’articolo 6, paragrafo 5, previa consultazione del consiglio di amministrazione dell’Agenzia europea per la sicurezza aerea,

     considerando quanto segue:

      (1) Per garantire il pareggio fra le spese sostenute dall’Agenzia europea per la sicurezza aerea nell’adempimento dei suoi compiti di certificazione e le entrate provenienti dai diritti che essa riscuote, è opportuno che il livello di questi diritti venga rivisto sulla scorta dei risultati e delle previsioni finanziarie dell’Agenzia stessa.

      (2) I procedimenti amministrativi inerenti la riscossione dei diritti osservati dall’Agenzia europea per la sicurezza dell’aviazione e dai richiedenti non devono essere tali da rallentare i procedimenti di certificazione.

      (3) È pertanto necessario modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 488/2005.

      (4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di cui all’articolo 54, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1592/2002,

     HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

 

     Art. 1.

     Il regolamento (CE) n. 488/2005 è così modificato:

     1) All’articolo 2, la lettera g) è modificata nel modo seguente:

     «g) “costi indiretti”: la quota-parte delle spese generali di infrastruttura, organizzazione e gestione sostenute dall’Agenzia imputabili all’adempimento dei compiti di certificazione, diverse dalle spese dirette e specifiche, ivi comprese le spese derivanti dallo sviluppo di una parte del materiale regolamentare;».

     2) L’articolo 12 è sostituito dal seguente:

     «Articolo 12

     1. I diritti sono dovuti dal richiedente e devono essere pagati in euro.

     2. Il rilascio, il mantenimento o la modifica di un certificato o di un’approvazione sono subordinati al pagamento di tutti i diritti dovuti salvo diverso accordo tra l’Agenzia e il richiedente. In caso di mancato pagamento l’Agenzia può revocare il certificato o l’approvazione di cui trattasi, previa notifica al richiedente.

     3. La tariffa dei diritti applicata dall’Agenzia e le rispettive modalità di pagamento sono comunicate al richiedente al momento della presentazione della domanda.

     4. Per le operazioni di certificazione che prevedono il pagamento di una parte variabile, l’Agenzia fornisce al richiedente, a domanda, una stima della spesa. Tale stima è modificata dall’Agenzia qualora l’operazione si riveli più semplice e più rapida di quanto previsto inizialmente o, al contrario, più complessa e più lunga rispetto a quanto l’Agenzia poteva ragionevolmente prevedere.

     5. I diritti dovuti per il mantenimento in vigore dei certificati e delle approvazioni esistenti devono essere versati secondo un calendario pubblicato dall’Agenzia e comunicato ai titolari dei certificati e delle approvazioni. Tale calendario si basa sulle ispezioni svolte dall’Agenzia per verificare che i certificati e le approvazioni siano ancora valide.

     6. Nel caso in cui, dopo un primo esame, l’Agenzia decida di non accogliere la domanda, tutti i diritti riscossi vengono restituiti al richiedente, ad eccezione dell’importo destinato a coprire i costi amministrativi del trattamento della domanda. Tale importo è equivalente alla parte fissa D indicata nell’allegato del presente regolamento.

     7. Qualora l’Agenzia debba interrompere un’operazione di certificazione, poiché i mezzi del ricorrente sono insufficienti o poiché quest’ultimo non adempie ai suoi obblighi, il saldo totale dei diritti dev’essere pagato al momento in cui l’Agenzia interrompe il suo lavoro.».

     3) I punti i), ii), v), vi), x), xii) e xiii) dell’allegato sono modificati come indicato nell’allegato al presente regolamento.

 

          Art. 2.

     Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

     I diritti annui indicati nella tabella del punto 3 e i diritti per la sorveglianza di cui alle tabelle dei punti 4, 5 e 7 dell’allegato si applicano a decorrere dalla prima rata annua esigibile dopo l’entrata in vigore del presente regolamento.

 

 

ALLEGATO

 

     L’allegato del regolamento (CE) n. 488/2005 è così modificato:

 

     1) Nella parte introduttiva della lettera i) è aggiunto il seguente quarto trattino:

     «— Tutti i servizi connessi ad attività esercitate direttamente o indirettamente dall’Agenzia ai fini del rilascio, del mantenimento o della modifica dei certificati e delle approvazioni di cui all’articolo 15 del regolamento (CE) n. 1592/2002 sono soggetti al pagamento di diritti con le modalità previste nel Capo II del presente regolamento.»

 

     2) La tabella del punto ii) è sostituita dalla seguente:

«Tipo di prodotto

Osservazioni

Coefficiente applicabile al diritto fisso

CS-25

Aeromobili di grandi dimensioni

 

significativo

5

 

non significativo

4

 

non significativo di progettazione semplice

2

CS-23.A

Aeromobili definiti nelle CS-23, articolo 1.a.2 (aeromobili commuter)

 

significativo

5

 

non significativo

4

CS-23.B

Aeromobili definiti nelle CS-23, articolo 1.a.1 con MTOW compreso tra 2 000 e 5 670 kg

 

significativo

3

 

non significativo

2

CS-29

Velivoli ad ala rotante di grandi dimensioni

 

significativo

4

 

non significativo

4

CS-27

Velivoli ad ala rotante di piccole dimensioni

0,5

CS-E.T.A

Motori a turbina con spinta al decollo uguale o maggiore di 25 000 N o potenza uguale o maggiore di 2 000 kW

 

significativo

1

 

non significativo

1

CS-E.T.B

Motori a turbina con spinta al decollo minore di 25 000 N o potenza inferiore a 2 000 kW

0,5

CS-E.NT

Motori non a turbina 0,2

 

 

 

 

CS-23.C

Aeromobili definiti nelle CS-23, articolo 1.a.1 con MTOW inferiore a 2 000 kg

1

CS-22

Alianti e motoalianti

0,2

CS-VLA

Aeromobili ultraleggeri

0,2

CS-VLR

Velivoli ad ala rotante ultraleggeri

0,2

CS-APU

APU — generatori ausiliari di potenza

0,25

CS-P.A

Per utilizzo su aeromobili certificati conformi alle CS-25 (o equivalente)

0,25

CS-P.B

Per utilizzo su aeromobili certificati conformi alle CS-23, CS-VLA e CS-22 (o equivalente)

0,15

CS-22.J

Per utilizzo su aeromobili certificati conformi alle CS-22 (o equivalente)

0,15

CS-22.H

Motori non a turbina

0,15

CS-Palloni

Dati non ancora disponibili

0,2

CS-Dirigibili

Dati non ancora disponibili

0,5»

 

     3) Il punto v) è modificato nel modo seguente:

     a) Nella parte introduttiva, il primo trattino è sostituito dal seguente:

     «— Il diritto annuo è esigibile da tutti gli attuali titolari di certificati di omologazione e di certificati ristretti di omologazione rilasciati dall’AESA.»

     b) La prima tabella è sostituita dalla seguente:

«Tipo di prodotto (1)

Certificato di omologazione prodotti progettati da uno Stato UE (EUR)

Certificato di omologazione prodotti progettati da un paese terzo (EUR)

Certificato ristretto di omologazione prodotti progettati da uno Stato UE (EUR)

Certificato ristretto di omologazione prodotti progettati da un paese terzo (EUR)

CS-25 (aeromobili di grandi dimensioni con MTOW superiore a 50 t)

480 000

160 000

30 000

10 000

CS-25 (aeromobili di grandi dimensioni con MTOW compreso tra 22 e 50 t)

200 000

66 000

12 500

4 167

CS-25 (aeromobili di grandi dimensioni con MTOW inferiore a 22 t)

100 000

33 000

6 250

2 083

CS-23.A

12 000

4 000

3 000

1 000

CS-23.B

2 000

667

500

167

CS-23.C

1 000

333

250

100

CS-22

450

150

112,50

100

CS-VLA

450

150

112,50

100

CS-29

75 000

25 000

6 250

2 083

CS-27

20 000

6 667

5 000

1 667

CS-VLR

1 000

333

250

100

CS-APU

800

267

200

100

CS-P.A

1 500

500

375

125

CS-P.B

400

133

100

100

CS-22.J

150

100

100

100

CS-E.T.A

90 000

30 000

7 500

2 500

CS-E.T.B

15 000

5 000

3 750

1 250

CS-E.NT

1 000

333

250

100

CS-22.H

200

100

100

100

CS-Palloni

300

100

100

100

CS-Dirigibili

500

167

125

100

CS-34

0

0

0

0

CS-36

0

0

0

0

CS-AWO

0

0

0

0

(1) Per la versione cargo di un aeromobile si applica un coefficiente dello 0,85 al diritto riscosso per l'equivalente versione passeggeri.

 

Tipo di attrezzatura

Autorizzazione di parti e pertinenze progettate da uno Stato UE (EUR)

Autorizzazione di parti e pertinenze progettate da un paese terzo (EUR)

CS-ETSO.A (valore dell’equipaggiamento superiore a 20 000 EUR)

2 000

666

CS-ETSO.B (valore dell’equipaggiamento compreso tra 2 000 EUR e 20 000 EUR)

1 000

333

CS-ETSO.C (valore dell’equipaggiamento inferiore a 2 000 EUR)

500

200»

 

     4) La tabella di cui al punto vi) è sostituita dalla seguente:

«Categorie di diritti in funzione del valore delle attività soggette ad approvazione (EUR)

 

Coefficiente applicabile al diritto fisso

Coefficiente

Inferiore a 500 001

0,1

compreso tra 500 001 e 700 000

0,2

compreso tra 700 001 e 1 200 000

0,5

compreso tra 1 200 001 e 2 800 000

1

compreso tra 2 800 001 e 4 200 000

1,5

compreso tra 4 200 001 e 5 000 000

2,5

compreso tra 5 000 001 e 7 000 000

3

compreso tra 7 000 001 e 9 800 000

3,5

compreso tra 9 800 001 e 14 000 000

4,8

compreso tra 14 000 001 e 50 000 000

7

compreso tra 50 000 001 e 140 000 000

12,8

compreso tra 140 000 001 e 250 000 000

18

compreso tra 250 000 001 e 500 000 000

50

compreso tra 500 000 001 e 750 000 000

200

superiore a 750 000 000

600»

 

     5) La tabella del punto x) è sostituita dalla seguente:

«Categorie di diritti in funzione del valore delle attività soggette ad approvazione (EUR)

 

Coefficiente applicabile al diritto fisso

Coefficiente

Inferiore a 500 001

0,5

compreso tra 500 001 e 700 000

0,75

compreso tra 700 001 e 1 400 000

1

compreso tra 1 400 001 e 2 800 000

1,75

compreso tra 2 800 001 e 5 000 000

2,5

compreso tra 5 000 001 e 7 000 000

4

compreso tra 7 000 001 e 14 000 000

6

compreso tra 14 000 001 e 21 000 000

8

compreso tra 21 000 001 e 42 000 000

8,5

compreso tra 42 000 001 e 70 000 000

9

compreso tra 70 000 001 e 84 000 000

9,5

compreso tra 84 000 001 e 105 000 000

10

superiore a 105 000 000

10,5»

 

     6) Il titolo del punto xii) è modificato nel modo seguente:

     «xii) Diritti per l’accettazione di approvazioni equivalenti alle approvazioni di cui alla “Parte 145” e alla “Parte 147” in conformità di vigenti accordi bilaterali»

 

     7) La tabella di cui al punto xiii) è sostituita dalla seguente:

«Categorie di diritti in funzione del valore delle attività soggette ad approvazione (EUR)

 

Coefficiente applicabile al diritto fisso

Coefficiente

Inferiore a 500 001

0,5

compreso tra 500 001 e 700 000

0,75

compreso tra 700 001 e 1 400 000

1

compreso tra 1 400 001 e 2 800 000

1,75

compreso tra 2 800 001 e 5 000 000

2,5

compreso tra 5 000 001 e 7 000 000

4

compreso tra 7 000 001 e 14 000 000

6

compreso tra 14 000 001 e 21 000 000

8

compreso tra 21 000 001 e 42 000 000

9,5

compreso tra 42 000 001 e 84 000 000

10

superiore a 84 000 000

10,5»