§ 1.1.664 - Regolamento 20 febbraio 2006, n. 318.
Regolamento (CE) n. 318/2006 del Consiglio relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero


Settore:Normativa europea
Materia:1. agricoltura
Capitolo:1.1 questioni generali
Data:20/02/2006
Numero:318


Sommario
Art. 1.  Campo d’applicazione
Art. 2.  Definizioni
Art. 3.  Prezzi di riferimento
Art. 4.  Rilevamento dei prezzi
Art. 5.  Prezzo minimo della barbabietola
Art. 6.  Accordi interprofessionali
Art. 7.  Ripartizione delle quote
Art. 8.  Quota supplementare di zucchero
Art. 9.  Quota supplementare e quota aggiuntiva di isoglucosio
Art. 10.  Gestione delle quote
Art. 11.  Riassegnazione della quota nazionale
Art. 12.  Campo d’applicazione
Art. 13.  Zucchero industriale
Art. 14.  Riporto di zucchero eccedente
Art. 15.  Prelievo di eccedenza
Art. 16.  Tassa sulla produzione
Art. 17.  Accreditamento degli operatori
Art. 18.  Ammasso privato e intervento
Art. 19.  Ritiro di zucchero dal mercato
Art. 20.  Ammasso secondo altri regimi
Art. 21.  Nomenclatura combinata
Art. 22.  Principi generali
Art. 23.  Titoli di importazione e di esportazione
Art. 24.  Regime di perfezionamento attivo
Art. 25.  Misure di salvaguardia
Art. 26.  Dazi all’importazione
Art. 27.  Gestione delle importazioni
Art. 28.  Contingenti tariffari
Art. 29.  Fabbisogno tradizionale di approvvigionamento per la raffinazione
Art. 30.  Prezzo garantito
Art. 31.  Impegni nell’ambito del Protocollo sullo zucchero
Art. 32.  Campo di applicazione delle restituzioni all’esportazione
Art. 33.  Fissazione della restituzione all’esportazione
Art. 34.  Limiti delle esportazioni
Art. 35.  Restrizioni alle esportazioni
Art. 36.  Aiuti di Stato
Art. 37.  Turbative del mercato
Art. 38.  Comunicazioni
Art. 39.  Comitato di gestione per lo zucchero
Art. 40.  Modalità di applicazione
Art. 41.  Modifiche del regolamento (CE) n. 247/2006
Art. 42.  Misure specifiche
Art. 43.  Disposizioni finanziarie
Art. 44.  Misure transitorie
Art. 45.  Abrogazione
Art. 46.  Entrata in vigore


§ 1.1.664 - Regolamento 20 febbraio 2006, n. 318.

Regolamento (CE) n. 318/2006 del Consiglio relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero

(G.U.U.E. 28 febbraio 2006, n. L 58).

 

     IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 36 e l’articolo 37, paragrafo 2, terzo comma,

     vista la proposta della Commissione,

     visto il parere del Parlamento europeo,

     visto il parere del Comitato economico e sociale europeo,

     considerato quanto segue:

      (1) Il funzionamento e lo sviluppo del mercato comune dei prodotti agricoli dovrebbero andare di pari passo con l’instaurazione di una politica agricola comune che contempli, in particolare, un’organizzazione comune dei mercati che può assumere forme diverse a seconda del prodotto.

      (2) Il mercato dello zucchero nella Comunità si basa su principi che in passato hanno subito profonde riforme per altre organizzazioni comuni di mercato. Per conseguire gli obiettivi fissati dall’articolo 33 del trattato, in particolare per stabilizzare i mercati e assicurare un equo tenore di vita alla popolazione agricola nel settore dello zucchero, è necessario sottoporre l’organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero ad una revisione radicale.

      (3) In questo contesto, appare necessario abrogare il regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio, del 19 giugno 2001, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero e sostituirlo con un nuovo regolamento.

      (4) È necessario fissare prezzi di riferimento per qualità tipo di zucchero bianco e di zucchero greggio. È opportuno che le qualità tipo corrispondano a qualità medie rappresentative degli zuccheri prodotti nella Comunità e siano definite in base a criteri in uso nel commercio dello zucchero. È altresì opportuno permettere la revisione delle qualità tipo per tener conto, in particolare, di esigenze commerciali e degli sviluppi tecnologici in materia di analisi.

      (5) Per ottenere informazioni attendibili sui prezzi del mercato comunitario dello zucchero, occorre istituire un sistema di rilevazione dei prezzi che permetta la determinazione dei livelli del prezzo di mercato dello zucchero bianco.

      (6) Al fine di garantire un tenore di vita equo ai produttori di barbabietole e di canna da zucchero della Comunità, è opportuno fissare un prezzo minimo delle barbabietole soggette a quota e rispondenti ad una qualità tipo da definire.

      (7) Per garantire un giusto equilibrio dei diritti e dei doveri tra le imprese produttrici di zucchero e i produttori di barbabietole da zucchero, è necessario dotarsi di strumenti specifici. È quindi opportuno stabilire disposizioni quadro che disciplinino le relazioni contrattuali tra gli acquirenti e i venditori di barbabietole da zucchero. Data la diversità delle condizioni naturali, economiche e tecniche, risulta difficile uniformare le condizioni d’acquisto delle barbabietole nella Comunità. Attualmente già esistono accordi interprofessionali tra le associazioni di bieticoltori e le imprese produttrici di zucchero, per cui è opportuno che le disposizioni quadro si limitino a definire le garanzie minime necessarie ai bieticoltori e agli industriali per il buon funzionamento del mercato dello zucchero, riservando agli accordi interprofessionali la possibilità di derogare a talune disposizioni.

      (8) I motivi che in passato hanno indotto la Comunità ad applicare un regime di quote di produzione per i settori dello zucchero, dell’isoglucosio e dello sciroppo di inulina rimangono tuttora validi. Gli sviluppi a cui si è assistito sia a livello comunitario che a livello internazionale rendono tuttavia necessario un adeguamento del sistema di produzione, al fine di istituire un nuovo regime e la riduzione delle quote. È opportuno prevedere che, in linea col precedente sistema delle quote, gli Stati membri assegnino le quote alle imprese stabilite sul loro territorio. Nella nuova organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero è necessario che le quote conservino il loro statuto giuridico nella misura in cui, secondo la giurisprudenza della Corte di giustizia, il regime delle quote costituisce un meccanismo di regolazione del mercato nel settore dello zucchero rispondente a obiettivi di pubblico interesse.

      (9) Alla luce delle recenti decisioni del panel dell’Organizzazione Mondiale Commercio e del suo organo di appello sulle sovvenzioni dell’UE all’esportazione di zucchero e per garantire agli operatori comunitari una transizione armoniosa dal precedente regime delle quote al nuovo regime, è opportuno che nel corso della campagna di commercializzazione 2006/2007 sia assegnata ai fabbricanti una quota supplementare, basata sul valore più basso dello zucchero C da essi prodotto.

      (10) Per controbilanciare gli effetti del crollo dei prezzi dello zucchero sull’isoglucosio e per evitare di penalizzare la produzione di determinate qualità di isoglucosio, è necessario attribuire una quota supplementare ai beneficiari attuali delle quote di isoglucosio. Inoltre, è opportuno che per gli adeguamenti del settore degli edulcoranti di alcuni Stati membri siano disponibili quote aggiuntive alle condizioni previste per l’assegnazione delle quote supplementari di zucchero.

      (11) Per pervenire ad una riduzione sufficiente della produzione comunitaria di zucchero, di isoglucosio e di sciroppo di inulina, è opportuno autorizzare la Commissione ad adeguare le quote ad un livello sostenibile dopo la chiusura del fondo di ristrutturazione, nel 2010.

      (12) Data la necessità di consentire una certa flessibilità a livello nazionale per l’adattamento strutturale dell’industria di trasformazione e della coltura della barbabietola e della canna nel corso del periodo di applicazione delle quote, è opportuno autorizzare gli Stati membri a modificare le quote delle imprese, entro certi limiti, pur non limitando il funzionamento del fondo di ristrutturazione istituito dal regolamento (CE) n. 320/2006 del Consiglio, del 20 febbraio 2006, relativo a un regime temporaneo per la ristrutturazione dell’industria dello zucchero nella Comunità europea in quanto strumento.

      (13) Le quote di zucchero sono assegnate o ridotte in caso di fusione o cessione di imprese produttrici di zucchero e in caso di cessione o locazione di uno stabilimento. Occorre stabilire le condizioni alle quali gli Stati membri possono modificare le quote di tali imprese evitando che le modifiche delle quote delle imprese produttrici di zucchero danneggino gli interessi dei produttori di barbabietole o di canne.

      (14) Poiché l’attribuzione di quote di produzione alle imprese costituisce un mezzo per garantire che i coltivatori di barbabietola e di canna da zucchero percepiscano i prezzi comunitari e possano smerciare la loro produzione, si dovrebbe procedere ai trasferimenti di quote all’interno delle regioni di produzione prendendo in considerazione gli interessi di tutte le parti in causa, in particolare quelli dei produttori di barbabietole o di canne da zucchero.

      (15) Per ampliare gli sbocchi dello zucchero, dell’isoglucosio e dello sciroppo di inulina sul mercato interno della Comunità è opportuno prevedere la possibilità di considerare lo zucchero, l’isoglucosio e lo sciroppo di inulina utilizzati nella Comunità per la fabbricazione di determinati prodotti, come i prodotti chimici e farmaceutici, l’alcole o il rum, come una produzione fuori quota, a condizioni da definirsi.

      (16) È opportuno permettere l’utilizzazione di una parte della produzione fuori quota per garantire l’adeguato approvvigionamento delle regioni ultraperiferiche oppure prevedere la possibilità di esportarla nel quadro degli impegni assunti dalla Comunità nel contesto dell’OMC.

      (17) Qualora la produzione di zucchero, isoglucosio o sciroppo di inulina superi le quote, è opportuno prevedere la possibilità di istituire un dispositivo che permetta di riportare le eccedenze di zucchero, isoglucosio o sciroppo di inulina alla campagna di commercializzazione successiva, onde evitare ogni distorsione del mercato dello zucchero a causa di tali eccedenze.

      (18) Per la produzione fuori quota sono previsti determinati meccanismi. Nei casi in cui determinati quantitativi non soddisfino le condizioni in vigore è necessario imporre un prelievo sulle eccedenze per evitare l’accumulo di scorte pregiudizievoli per il mercato.

      (19) È opportuno istituire una tassa sulla produzione che contribuirà al finanziamento delle spese inerenti all’organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero.

      (20) Per un controllo efficace della produzione degli operatori che fabbricano zucchero, isoglucosio o sciroppo di inulina, è opportuno istituire un sistema di accreditamento degli operatori, disponendo l’obbligo, per questi ultimi, di comunicare informazioni dettagliate sulla loro produzione allo Stato membro in questione.

      (21) È opportuno mantenere in vigore un regime temporaneo e limitato di acquisto all’intervento per contribuire a stabilizzare il mercato nel caso in cui i prezzi di mercato di una data campagna di commercializzazione scendano al di sotto del prezzo di riferimento stabilito per la campagna successiva.

      (22) È opportuno istituire nuovi strumenti di mercato affidandone la gestione alla Commissione. Innanzitutto, se i prezzi di mercato scendono al di sotto del livello del prezzo di riferimento dello zucchero bianco è opportuno autorizzare gli operatori, a condizioni da definirsi dalla Commissione, ad accedere ad un regime di ammasso privato. In secondo luogo, per mantenere l’equilibrio strutturale dei mercati dello zucchero ad un livello di prezzo vicino al prezzo di riferimento, è opportuno autorizzare la Commissione a procedere al ritiro di zucchero dal mercato per il periodo necessario al ripristino dell’equilibrio del mercato.

      (23) La realizzazione di un mercato unico comunitario nel settore dello zucchero implica l’instaurazione di un regime di scambi alle frontiere esterne della Comunità. Tale regime degli scambi, che comprende un dispositivo di dazi all’importazione e di restituzioni all’esportazione, dovrebbe permettere, in linea di massima, di stabilizzare il mercato comunitario. Il regime degli scambi deve basarsi sugli impegni assunti nell’ambito dei negoziati commerciali

      (24) Per tenere sotto controllo il volume degli scambi di zucchero con i paesi terzi è opportuno prevedere un regime di titoli di importazione e di esportazione, abbinato alla costituzione di una cauzione a garanzia dell’esecuzione delle operazioni per le quali i titoli sono stati richiesti.

      (25) Nella misura necessaria al buon funzionamento di tale regime degli scambi, è opportuno disciplinare il ricorso al regime detto del traffico di perfezionamento attivo ed eventualmente vietarlo qualora la situazione del mercato lo richieda.

      (26) Il regime dei dazi doganali consente di rinunciare a qualsiasi altra misura di protezione alle frontiere esterne della Comunità. In circostanze eccezionali il meccanismo del mercato interno e dei dazi doganali potrebbe rivelarsi inadeguato. In una simile evenienza, per non lasciare il mercato comunitario indifeso contro le turbative che rischiano di derivarne, è opportuno autorizzare la Comunità a prendere rapidamente tutte le misure necessarie, che dovranno essere conformi agli impegni internazionali assunti dalla Comunità.

      (27) I dazi doganali applicabili ai prodotti agricoli nell’ambito degli accordi OMC sono fissati nella maggior parte dei casi nella tariffa doganale comune. Per alcuni prodotti che rientrano nel campo di applicazione del presente regolamento è necessario, data l’introduzione di meccanismi supplementari, prevedere la possibilità di adottare deroghe.

      (28) Per evitare o neutralizzare eventuali effetti pregiudizievoli sul mercato comunitario conseguenti alle importazioni di determinati prodotti agricoli, è opportuno subordinare l’importazione di tali prodotti al pagamento di un dazio addizionale, purché sussistano determinati presupposti.

      (29) A determinate condizioni, è opportuno conferire alla Commissione la competenza di indire e gestire i contingenti tariffari previsti da accordi internazionali, conclusi in conformità del trattato, o da altri atti del Consiglio.

      (30) La Comunità ha concluso con i paesi terzi vari accordi in materia di accesso preferenziale al mercato, che permettono loro di esportare zucchero di canna a destinazione della Comunità a condizione di favore. È pertanto necessario valutare il fabbisogno delle raffinerie in zucchero destinato alla raffinazione e, a certe condizioni, riservare i titoli di importazione agli utilizzatori specializzati di notevoli quantitativi di zucchero di canna greggio di importazione, considerati come raffinerie della Comunità che operano a tempo pieno.

      (31) La possibilità di concedere, all’esportazione nei paesi terzi, restituzioni pari alla differenza tra i prezzi praticati nella Comunità e quelli praticati sul mercato mondiale, entro i limiti stabiliti dagli impegni assunti dalla Comunità in sede OMC, dovrebbe essere finalizzata a garantire l’eventuale partecipazione della Comunità al commercio internazionale dello zucchero. È necessario limitare, in termini di quantità e di spese di bilancio, le esportazioni sovvenzionate.

      (32) É opportuno accertarsi del rispetto delle limitazioni espresse in valore in sede di fissazione delle restituzioni all’esportazione attraverso il controllo dei pagamenti quale previsto dalla normativa del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia. Il controllo può essere agevolato dall’obbligo di fissare in anticipo le restituzioni all’esportazione, salva la possibilità, in caso di restituzioni differenziate, di modificare la specifica destinazione nell’ambito di una zona geografica a cui si applica un’aliquota unica di restituzione all’esportazione. In caso di modifica della destinazione, occorre versare la restituzione all’esportazione applicabile alla destinazione reale, limitandola all’importo in vigore per la destinazione prefissata.

      (33) É opportuno garantire il rispetto dei limiti quantitativi attraverso l’istituzione di un sistema di monitoraggio attendibile ed efficace. A tale scopo occorrerebbe subordinare la concessione delle restituzioni all’esportazione alla presentazione di un titolo di esportazione. Le restituzioni all’esportazione dovrebbero essere concesse, entro i limiti delle disponibilità, in funzione della particolare situazione di ciascun prodotto. Eventuali deroghe a tale regola potrebbero essere ammesse solo per i prodotti trasformati che non rientrano nell’allegato I del trattato, ai quali non si applicano limiti espressi in volume. È inoltre opportuno prevedere la possibilità di derogare alle norme rigorose di gestione quando le esportazioni con restituzione non rischiano di superare i limiti quantitativi fissati.

      (34) La concessione di aiuti di Stato potrebbe mettere a repentaglio il corretto funzionamento del mercato unico, basato su prezzi comuni. Le disposizioni del trattato in materia di aiuti di Stato dovrebbero pertanto applicarsi ai prodotti disciplinati dall’organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero. Tuttavia, allo scopo di attenuare gli effetti conseguenti alla riforma del settore dello zucchero, è opportuno permettere, in determinate circostanze, la concessione di taluni aiuti di Stato.

      (35) Negli Stati membri che presentano una significativa riduzione della quota di zucchero, i produttori di barbabietole da zucchero affronteranno problemi di adattamento particolarmente gravi. In tali casi l’aiuto transitorio erogato dalla Comunità ai produttori di barbabietole da zucchero non basterà a risolvere appieno le difficoltà dei bieticoltori. Pertanto, bisognerebbe autorizzare gli Stati membri che avranno ridotto la loro quota di oltre il 50 % ad accordare aiuti di Stato ai bieticoltori nel periodo per il quale viene erogato l’aiuto transitorio comunitario. Per evitare che gli Stati membri accordino aiuti di Stato superiori al fabbisogno dei loro produttori di barbabietole da zucchero, è opportuno che la determinazione dell’importo totale degli aiuti di Stato interessati sia soggetta all’approvazione della Commissione, eccetto nel caso dell’Italia in cui il fabbisogno massimo per l’adeguamento delle più produttive barbabietole da zucchero alle condizioni di mercato dopo la riforma può essere stimato a 11 EUR per tonnellata di barbabietole da zucchero prodotte. Inoltre, a causa dei particolari problemi che dovrebbero insorgere in Italia, bisognerebbe prevedere disposizioni che permettano ai bieticoltori di beneficiare direttamente o indirettamente degli aiuti di Stato accordati.

      (36) In Finlandia la bieticoltura è soggetta a particolari condizioni geografiche e climatiche che incideranno negativamente sulla coltura al di là degli effetti generali della riforma dello zucchero. È pertanto opportuno prevedere di autorizzare in modo permanente tale Stato membro ad accordare ai propri produttori di barbabietole da zucchero un adeguato importo di aiuti di Stato.

      (37) Quando il mercato della Comunità subisce o rischia di subire turbative a causa di forti aumenti o flessioni dei prezzi occorre prevedere la possibilità di prendere misure che possono consistere anche nell’apertura di un contingente tariffario a dazio ridotto per le importazioni di zucchero dal mercato mondiale, per il periodo necessario.

      (38) Data la costante evoluzione dell’organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero, è necessario che gli Stati membri e la Commissione si tengano reciprocamente informati dei cambiamenti significativi.

      (39) È opportuno che le misure necessarie per l’attuazione del presente regolamento siano adottate in conformità della decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l’esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione.

      (40) È opportuno autorizzare la Commissione ad adottare le misure necessarie per risolvere problemi pratici specifici in caso di emergenza.

      (41) Date le sue peculiarità, la produzione di zucchero delle regioni ultraperiferiche della Comunità si distingue da quella del resto della Comunità. È quindi opportuno offrire un sostegno finanziario a questo settore erogando aiuti agli agricoltori stabiliti in tali regioni dopo l’entrata in vigore dei programmi di sostegno delle produzioni locali stabiliti dagli Stati membri in virtù del regolamento (CE) n. 247/2006 del 30 gennaio 2006 recante misure specifiche per l’agricoltura delle regioni ultraperiferiche dell’Unione. Per lo stesso motivo è '6Fpportuno autorizzare la Francia ad accordare un importo fisso di aiuti di Stato alle sue regioni ultraperiferiche.

      (42) Le spese sostenute dagli Stati membri in ottemperanza agli obblighi derivanti dall’applicazione del presente regolamento dovrebbero essere finanziate dalla Comunità a norma del regolamento (CE) n. 1258/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo al finanziamento della politica agricola comune e, dal 1° gennaio 2007, a norma del regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio, del 21 giugno 2005, relativo al finanziamento della politica agricola comune.

      (43) La transizione dalla disciplina di cui al regolamento (CE) n. 1260/2001 a quella prevista dal presente regolamento, nonché dalla situazione di mercato della campagna di commercializzazione 2005/2006 a quella della campagna 2006/2007 e per assicurare la conformità della Comunità con gli impegni internazionali da essa assunti riguardo allo zucchero C di cui all’articolo 13 del regolamento (CE) n. 1260/2001, potrebbe dar luogo a difficoltà che il presente regolamento non affronta. Per far fronte a tali difficoltà è opportuno autorizzare la Commissione ad adottare misure transitorie,

     HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

 

TITOLO I

CAMPO DI APPLICAZIONE E DEFINIZIONI

 

     Art. 1. Campo d’applicazione

     1. L’organizzazione comune dei mercati nel settore zucchero istituita dal presente regolamento disciplina i seguenti prodotti:

 

NC Codice

Descrizione

a)

1212 91

Barbabietole da zucchero

 

1212 99 20

Canne da zucchero

b)

1701

Zuccheri di canna o di barbabietola e saccarosio chimicamente puro, allo stato solido

c)

1702 20

Zucchero e sciroppo d’acero

 

1702 60 95 e 1702 90 99

Altri zuccheri allo stato solido e sciroppi di zucchero, senza aggiunta di aromatizzanti o di coloranti, esclusi il lattosio e il glucosio, la maltodestrina e l’isoglucosio

 

1702 90 60

Succedanei del miele, anche misti con miele naturale

 

1702 90 71

Zuccheri e melassi, caramellati, contenenti, in peso, allo stato secco, il 50 % o più di saccarosio

 

2106 90 59

Sciroppi di zucchero, aromatizzanti o colorati, esclusi gli sciroppi di isoglucosio, di lattosio, di glucosio e di maltodestrina

d)

1702 30 10**1702 40 10**1702 60 10**1702 90 30

Isoglucosio

e)

1702 60 80**1702 90 80

Sciroppo di inulina

f)

1703

Melassi ottenuti dall’estrazione o dalla raffinazione dello zucchero

g)

2106 90 30

Sciroppi di isoglucosio, aromatizzati o colorati

h)

2303 20

Polpe di barbabietole, cascami di canne da zucchero ed altri cascami della fabbricazione dello zucchero

     2. La campagna di commercializzazione dei prodotti di cui al paragrafo 1 inizia il 1° ottobre e termina il 30 settembre dell’anno successivo.

     Tuttavia, la campagna di commercializzazione 2006/2007 inizia il 1° luglio 2006 e termina il 30 settembre 2007.

 

          Art. 2. Definizioni

     Ai fini del presente regolamento, si applicano le seguenti definizioni:

     1) «zuccheri bianchi»: gli zuccheri non aromatizzati, non addizionati di coloranti né di altre sostanze, contenenti, in peso, allo stato secco, il 99,5 % o più di saccarosio determinato secondo il metodo polarimetrico;

     2) «zuccheri greggi»: gli zuccheri non aromatizzati, non addizionati di coloranti né di altre sostanze, contenenti, in peso, allo stato secco, meno del 99,5 % di saccarosio determinato secondo il metodo polarimetrico;

     3) «isoglucosio»: il prodotto ottenuto dal glucosio o dai suoi polimeri, di un tenore, in peso, allo stato secco, di almeno 10 % di fruttosio;

     4) «sciroppo di inulina»: il prodotto ottenuto immediatamente dall’idrolisi di inulina o di oligofruttosio, di un tenore, in peso, allo stato secco, di almeno 10 % di fruttosio sotto forma libera o sotto forma di saccarosio ed espresso in equivalente zucchero/isoglucosio. Per evitare restrizioni sul mercato dei prodotti a basso potere dolcificante fabbricati da imprese di lavorazione della fibra di inulina senza quote di sciroppo di inulina, la presente definizione può essere modificata secondo la procedura di cui all’articolo 39, paragrafo 2.

     5) «zucchero di quota», «isoglucosio di quota» e «sciroppo di inulina di quota»: la quantità di zucchero, di isoglucosio o di sciroppo di inulina prodotta a titolo di una data campagna di commercializzazione entro i limiti della quota dell’impresa;

     6) «zucchero industriale»: la quantità di zucchero prodotta a titolo di una data campagna di commercializzazione superando il limite quantitativo di cui al punto 5), destinata alla produzione industriale di uno dei prodotti indicati all’articolo 13, paragrafo 2;

     7) «isoglucosio industriale»e «sciroppo di inulina industriale»: la quantità di isoglucosio o di sciroppo di inulina prodotta a titolo di una data campagna di commercializzazione, destinata alla produzione industriale di uno dei prodotti indicati all’articolo 13, paragrafo 2;

     8) «zucchero eccedente», «isoglucosio eccedente» e «sciroppo di inulina eccedente»: la quantità di zucchero, di isoglucosio o di sciroppo di inulina prodotta a titolo di una data campagna di commercializzazione superando i rispettivi limiti quantitativi di cui ai punti 5), 6) e 7);

     9) «barbabietole di quota»: le barbabietole trasformate in zucchero di quota;

     10) «contratto di fornitura»: il contratto stipulato tra il venditore e l’impresa per la fornitura di barbabietole destinate alla fabbricazione di zucchero;

     11) «accordo interprofessionale»:

     a) l’accordo stipulato a livello comunitario tra un’unione di organizzazioni nazionali di imprese e un’unione di organizzazioni nazionali di vendita, prima della conclusione di contratti di fornitura, oppure

     b) l’accordo stipulato, prima della conclusione di contratti di fornitura, da imprese o da un’organizzazione di imprese riconosciute dallo Stato membro interessato, da un lato, e, d’altro lato, da un’organizzazione di venditori anch’essa riconosciuta dallo Stato membro interessato, oppure

     c) in assenza di accordi interprofessionali ai sensi delle lettere a) o b), le disposizioni di diritto delle società o di diritto delle cooperative, nella misura in cui regolano la fornitura delle barbabietole da zucchero da parte degli azionisti o soci di una società o cooperativa produttrice di zucchero, oppure

     d) in assenza di accordi ai sensi delle lettere a) o b), gli accordi esistenti prima della conclusione di contratti di fornitura, se i venditori che accettano l’accordo forniscono almeno il 60 % del totale delle barbabietole acquistate dall’impresa per la fabbricazione di zucchero in uno o più stabilimenti;

     12) «zucchero ACP/India»: zucchero di cui al codice NC 1701, originario degli Stati indicati nell’allegato VI ed importato nella Comunità in forza:

     del Protocollo n. 3 all’allegato V dell’accordo di partenariato ACP-CE

     oppure

     dell’accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica dell’India sullo zucchero di canna;

     13) «raffineria a tempo pieno»: un’unità di produzione:

     la cui unica attività consiste nella raffinazione di zucchero di canna greggio di importazione

     o

     che ha raffinato una quantità pari ad almeno 15 000 tonnellate di zucchero di canna greggio di importazione nel corso della campagna di commercializzazione 2004/2005.

 

TITOLO II

MERCATO INTERNO

 

CAPO 1

Prezzi

 

          Art. 3. Prezzi di riferimento

     1. Per lo zucchero bianco, i prezzi di riferimento sono pari a:

     a) 631,9 EUR/t per ciascuna delle campagne di commercializzazione 2006/2007 e 2007/2008;

     b) 541,5 EUR/t per la campagna di commercializzazione 2008/2009;

     c) 404,4 EUR/t a partire dalla campagna di commercializzazione 2009/2010.

     2. Per lo zucchero greggio, i prezzi di riferimento sono pari a:

     a) 496,8 EUR/t per ciascuna delle campagne di commercializzazione 2006/2007 e 2007/2008;

     b) 448,8 EUR/t per la campagna di commercializzazione 2008/2009;

     c) 335,2 EUR/t a partire dalla campagna di commercializzazione 2009/2010.

     3. I prezzi di riferimento di cui ai paragrafi 1 e 2 sono validi per merce non imballata, franco fabbrica. Essi si applicano allo zucchero bianco e allo zucchero greggio della qualità tipo descritta nell’allegato I.

 

          Art. 4. Rilevamento dei prezzi

     La Commissione istituisce un sistema di informazione sui prezzi di mercato dello zucchero, che comprende un dispositivo di pubblicazione dei livelli dei prezzi del mercato dello zucchero.

     Tale dispositivo si basa sulle informazioni presentate dalle imprese produttrici di zucchero bianco o da altri operatori attivi negli scambi commerciali di zucchero. Le informazioni sono trattate in modo riservato. La Commissione provvede affinché le informazioni pubblicate non permettano di identificare i prezzi praticati dalle singole imprese o dai singoli operatori.

 

          Art. 5. Prezzo minimo della barbabietola

     1. Il prezzo minimo della barbabietola di quota è pari a:

     a) 32,86 EUR/t per la campagna di commercializzazione 2006/2007;

     b) 29,78 EUR/t per la campagna di commercializzazione 2007/2008;

     c) 27,83 EUR/t per la campagna di commercializzazione 2008/2009;

     d) 26,29 EUR/t per la campagna di commercializzazione 2009/2010.

     2. Il prezzo minimo di cui al paragrafo 1 si applica alla barbabietola da zucchero della qualità tipo descritta nell’allegato I.

     3. Le imprese produttrici di zucchero che acquistano barbabietola di quota atta ad essere trasformata in zucchero e destinata alla produzione di zucchero di quota sono tenute a pagare almeno il prezzo minimo, adattato applicando le maggiorazioni o le riduzioni corrispondenti alle differenze di qualità rispetto alla qualità tipo.

     4. Per i quantitativi di barbabietole da zucchero corrispondenti ai quantitativi di zucchero industriale o di zucchero eccedente soggetti al prelievo di eccedenza di cui all’articolo 15, le imprese produttrici di zucchero adeguano il prezzo di acquisto in modo da farlo corrispondere almeno al prezzo minimo delle barbabietole di quota.

 

          Art. 6. Accordi interprofessionali

     1. Gli accordi interprofessionali e i contratti di fornitura sono conformi alle disposizioni di cui al paragrafo 3 e alle condizioni di acquisto, di fornitura, di ricevimento e di pagamento delle barbabietole stabilite nell’allegato II.

     2. Le condizioni di compravendita delle barbabietole e delle canna da zucchero sono disciplinate da accordi interprofessionali stipulati tra i produttori comunitari di queste materie prime e le imprese produttrici di zucchero comunitarie.

     3. Nei contratti di fornitura si fa una distinzione tra le barbabietole a seconda che siano destinate a produrre quantitativi di:

     zucchero di quota

     o

     zucchero fuori quota.

     4. Ogni impresa produttrice di zucchero comunica allo Stato membro nel cui territorio produce zucchero le seguenti informazioni:

     a) i quantitativi di barbabietole di cui al paragrafo 3, primo trattino, per i quali ha stipulato contratti di fornitura prima della semina, nonché il tenore di zucchero previsto come base nel contratto,

     b) la resa corrispondente stimata.

     Gli Stati membri possono esigere informazioni supplementari.

     5. Le imprese produttrici di zucchero che non abbiano stipulato, prima della semina, contratti di fornitura per un quantitativo di barbabietole corrispondente al loro zucchero di quota, al prezzo minimo delle barbabietole di quota, sono tenute a pagare almeno il prezzo minimo delle barbabietole di quota per tutte le barbabietole da esse trasformate in zucchero.

     6. Previa autorizzazione dello Stato membro interessato, gli accordi interprofessionali possono derogare ai paragrafi 3 e 4.

     7. In assenza di accordi interprofessionali, lo Stato membro prende, nel quadro del presente regolamento, le misure necessarie per tutelare gli interessi delle parti.

 

CAPO 2

Produzione entro quota

 

          Art. 7. Ripartizione delle quote

     1. Le quote di produzione di zucchero, isoglucosio e sciroppo di inulina sono fissate a livello nazionale e regionale nell’allegato III.

     2. Gli Stati membri assegnano una quota ad ogni impresa produttrice di zucchero, isoglucosio o sciroppo di inulina stabilita sul loro territorio e accreditata a norma dell’articolo 17.

     Ad ogni impresa è assegnata una quota pari al totale delle quote A e B assegnate alla stessa impresa a norma del regolamento (CE) n. 1260/2001 per la campagna 2005/2006.

     3. In caso di assegnazione di una quota ad un’impresa produttrice di zucchero che possiede più stabilimenti, gli Stati membri adottano le misure che ritengono necessarie per tenere adeguatamente conto degli interessi dei produttori di barbabietole e di canna da zucchero.

 

          Art. 8. Quota supplementare di zucchero

     1. Entro il 30 settembre 2007 le imprese produttrici di zucchero possono chiedere allo Stato membro di stabilimento l’assegnazione di una quota supplementare di zucchero.

     Le quote supplementari massime di zucchero per Stato membro sono indicate nell’allegato IV, punto I.

     2. Sulla scorta delle domande, lo Stato membro stabilisce in base a criteri oggettivi e non discriminatori i quantitativi accettabili. Qualora la somma delle domande di quantitativi supplementari superi il quantitativo nazionale disponibile, lo Stato membro interessato procede ad una riduzione proporzionale dei quantitativi accettabili. I quantitativi risultanti sono la quota supplementare assegnata alle imprese interessate.

     3. Le quote supplementari assegnate alle imprese a norma dei paragrafi 1 e 2 sono soggette ad un prelievo unico pari a 730 EUR, che è prelevato per tonnellata di quota supplementare assegnata.

     4. Lo Stato membro addebita l’intero prelievo unico versato in virtù del paragrafo 3 alle imprese stabilite sul suo territorio a cui è stata assegnata una quota supplementare.

     Le imprese produttrici di zucchero versano il prelievo unico entro un termine da stabilirsi dagli Stati membri, che non può essere posteriore al 28 febbraio 2008.

     5. Le quote supplementari non si considerano assegnate alle imprese produttrici di zucchero che non abbiano versato il prelievo unico entro il 28 febbraio 2008.

 

          Art. 9. Quota supplementare e quota aggiuntiva di isoglucosio

     1. Per la campagna di commercializzazione 2006/07 alla quota totale di isoglucosio fissata nell’allegato '49II è aggiunta una quota supplementare di 100 000 tonnellate di isoglucosio. Per ciascuna delle campagne di commercializzazione 2007/08 e 2008/09 alla quota totale di isoglucosio della campagna precedente è aggiunta una quota di isoglucosio di 100 000 tonnellate.

     Gli Stati membri assegnano alle imprese le quote supplementari in proporzione alla quota di isoglucosio loro assegnata in applicazione dell’articolo 7, paragrafo 2.

     2. L’Italia, la Lituania e la Svezia possono assegnare, a richiesta, alle imprese stabilite sui rispettivi territori una quota aggiuntiva di isoglucosio nel periodo a partire dalla campagna di commercializzazione 2006/2007 fino alla campagna 2009/2010. Le quote aggiuntive massime per Stato membro sono indicate nell’allegato IV, punto II.

     3. Le quote assegnate alle imprese a norma del paragrafo 2 sono soggette ad un prelievo unico pari a 730 EUR, che è prelevato per tonnellata di quota supplementare assegnata.

 

          Art. 10. Gestione delle quote

     1. Le quote fissate nell’allegato III sono adattate entro il 30 settembre 2006 per la campagna di commercializzazione 2006/2007 ed entro e non oltre la fine di febbraio della campagna precedente per ciascuna delle campagne di commercializzazione 2007/2008, 2008/2009, 2009/2010 e 2010/2011 secondo la procedura di cui all’articolo 39, paragrafo 2. Gli adeguamenti risultano dell’applicazione degli articoli 8 e 9, del paragrafo 2 del presente articolo, dell’articolo 14 e dell’articolo 19 del presente regolamento e dell’articolo 3 del regolamento (CE) n. 320/2006.

     2. Tenendo conto dei risultati del regime di ristrutturazione di cui al regolamento (CE) n. 320/2006 del Consiglio, la Commissione decide entro la fine del febbraio 2010, secondo la procedura di cui all’articolo 39, paragrafo 2, la percentuale comune necessaria per la riduzione delle quote esistenti di zucchero, isoglucosio e sciroppo di inulina per Stato membro o per regione, allo scopo di evitare squilibri del mercato nelle campagne di commercializzazione a partire dal 2010/2011.

     3. Gli Stati membri adeguano di conseguenza la quota assegnata alle imprese.

 

          Art. 11. Riassegnazione della quota nazionale

     1. Uno Stato membro può ridurre la quota di zucchero o isoglucosio assegnata ad un’impresa stabilita nel proprio territorio,

     fino al 25 % per le campagne di commercializzazione 2006/2007 e 2007/2008, nel rispetto della libertà delle imprese di partecipare ai meccanismi di cui al regolamento (CE) n. 320/2006 e

     fino al 10 % per la campagna 2008/2009 e quelle seguenti.

     2. Gli Stati membri possono effettuare trasferimenti di quote tra le imprese secondo le regole stabilite nell’allegato V e prendendo in considerazione gli interessi di tutte le parti in causa, in particolare dei produttori di barbabietole o di canne da zucchero.

     3. Lo Stato membro in questione assegna i quantitativi ritirati a norma dei paragrafi 1 e 2 ad una o più imprese stabilite sul suo territorio, che detengano o meno quote.

 

CAPO 3

Produzione fuori quota

 

          Art. 12. Campo d’applicazione

     Lo zucchero, l’isoglucosio o lo sciroppo di inulina prodotto nel corso di una data campagna di commercializzazione in eccesso rispetto alla quota di cui all’articolo 7:

     a) può essere utilizzato per la trasformazione di alcuni prodotti indicati all’articolo 13,

     b) può essere riportato alla quota di produzione della campagna di commercializzazione successiva, a norma dell’articolo 14,

     c) può essere utilizzato ai fini del regime speciale di approvvigionamento delle regioni ultraperiferiche, a norma del titolo II del regolamento (CE) n. 247/2006,

     oppure

     d) può essere esportato, entro i limiti quantitativi fissati secondo la procedura di cui all’articolo 39, paragrafo 2, nel rispetto degli impegni assunti nel quadro di accordi conclusi a norma dell’articolo 300 del trattato.

     Gli altri quantitativi prodotti in eccesso sono soggetti al prelievo di eccedenza di cui all’articolo 15.

 

          Art. 13. Zucchero industriale

     1. Lo zucchero industriale, l’isoglucosio industriale o lo sciroppo di inulina industriale sono riservati alla produzione di uno o più dei prodotti elencati al paragrafo 2 qualora:

     a) siano oggetto di un contratto di fornitura concluso prima della fine della campagna di commercializzazione tra un produttore ed un utilizzatore entrambi accreditati a norma dell’articolo 17;

     e

     b) siano stati consegnati all’utilizzatore entro il 30 novembre della campagna di commercializzazione successiva.

     2. La Commissione redige l’elenco dei prodotti per la cui produzione è utilizzato zucchero industriale, isoglucosio industriale o sciroppo di inulina industriale secondo la procedura di cui all’articolo 39, paragrafo 2.

     L’elenco comprende in particolare:

     a) bioetanolo, alcole, rum, lieviti vivi e i quantitativi di sciroppo da spalmare e quelli da trasformare in «Rinse appelstroop»;

     b) taluni prodotti industriali senza zucchero ma la cui lavorazione richiede l’impiego di zucchero, isoglucosio o sciroppo di inulina;

     c) taluni prodotti dell’industria chimica o farmaceutica che contengono zucchero, isloglucosio o sciroppo di inulina.

     3. I prodotti elencati all’articolo 1, paragrafo 1, lettere da b) a e) possono beneficiare di una restituzione alla produzione qualora non siano disponibili zucchero o zucchero importato eccedenti, isoglucosio eccedente o sciroppo di inulina eccedente ad un prezzo corrispondente al prezzo del mercato mondiale per la fabbricazione dei prodotti di cui al paragrafo 2, lettere b) e c) del presente articolo.

     La restituzione alla produzione è fissata tenendo conto, in particolare, delle spese che l’industria dovrebbe sostenere per lo zucchero importato, in caso di approvvigionamento sul mercato mondiale, e del prezzo dello zucchero eccedente disponibile sul mercato comunitario, oppure del prezzo di riferimento in assenza di zucchero eccedente.

 

          Art. 14. Riporto di zucchero eccedente

     1. Ogni impresa può decidere di riportare alla produzione della campagna di commercializzazione successiva tutta o parte della produzione di zucchero eccedente, di isoglucosio eccedente o di sciroppo di inulina eccedente. Fatto salvo il disposto del paragrafo 3, tale decisione è irrevocabile.

     2. Le imprese che prendono la decisione di cui al paragrafo 1:

     a) informano lo Stato membro interessato anteriormente ad una data da stabilirsi da tale Stato:

     tra il 1° febbraio e il 30 giugno della campagna di commercializzazione in corso, in merito ai quantitativi di zucchero di canna che vengono riportati;

     tra il 1° febbraio e il 15 aprile della campagna di commercializzazione in corso, in merito agli altri quantitativi di zucchero o sciroppo di inulina che vengono riportati;

     b) si impegnano ad immagazzinare detti quantitativi a proprie spese fino alla fine della campagna di commercializzazione in corso.

     3. Se la produzione definitiva della campagna di commercializzazione considerata è inferiore a quella stimata alla data della decisione di riporto di cui al paragrafo 1, entro il 31 ottobre della campagna di commercializzazione successiva il quantitativo riportato può essere adattato con efficacia retroattiva.

     4. I quantitativi riportati si considerano i primi quantitativi prodotti della quota della campagna di commercializzazione successiva.

 

          Art. 15. Prelievo di eccedenza

     1. I seguenti quantitativi sono soggetti ad un prelievo di eccedenza:

     a) lo zucchero eccedente, l’isoglucosio eccedente e lo sciroppo di inulina eccedente prodotti in qualsiasi campagna di commercializzazione, esclusi i quantitativi riportati alla quota di produzione della campagna di commercializzazione successiva ed immagazzinati a norma dell’articolo 14 e i quantitativi di cui all’articolo 12, lettere c) e d);

     b) lo zucchero industriale, l’isoglucosio industriale e lo sciroppo di inulina industriale di cui non sia stata comprovata, entro una data da stabilirsi, la trasformazione in uno dei prodotti di cui all’articolo 13, paragrafo 2;

     c) lo zucchero, l’isoglucosio e lo sciroppo di inulina ritirati dal mercato a norma dell’articolo 19 e per i quali non siano adempiuti gli obblighi di cui all’articolo 19, paragrafo 3.

     2. Il prelievo di eccedenza è fissato secondo la procedura di cui all’articolo 39, paragrafo 2 ad un livello sufficientemente elevato per evitare l’accumulo dei quantitativi di cui al paragrafo 1.

     3. Lo Stato membro addebita il prelievo di eccedenza, versato in virtù del paragrafo 1, alle imprese stabilite sul suo territorio in proporzione ai quantitativi di cui al paragrafo 1 da esse prodotti, determinati per dette imprese per la relativa campagna di commercializzazione.

 

CAPO 4

Gestione del mercato

 

          Art. 16. Tassa sulla produzione

     1. A partire dalla campagna di commercializzazione 2007/08 è riscossa una tassa sulla produzione delle quote di zucchero, di isoglucosio e di sciroppo di inulina detenute dalle imprese che producono tali prodotti.

     2. La tassa sulla produzione è fissata a 12 EUR per tonnellata di zucchero di quota e sciroppo di inulina di quota. Per l’isoglucosio, la tassa sulla produzione è pari al 50 % della tassa applicabile allo zucchero.

     3. Lo Stato membro addebita l’intero importo della tassa sulla produzione, versato in virtù del paragrafo 1, alle imprese stabilite sul suo territorio in proporzione alla quota da esse detenuta nel corso della rispettiva campagna di commercializzazione.

     Le imprese effettuano i pagamenti entro la fine di febbraio della relativa campagna di commercializzazione.

     4. Le imprese comunitarie produttrici di zucchero e di sciroppo di inulina hanno la facoltà di addebitare fino al 50 % della tassa sulla produzione ai produttori di barbabietole da zucchero o di canne da zucchero o ai fornitori di cicoria.

 

          Art. 17. Accreditamento degli operatori

     1. A richiesta, gli Stati membri accreditano le imprese produttrici di zucchero, di isoglucosio o di sciroppo di inulina ovvero le imprese che trasformano detti prodotti in uno dei prodotti elencati nell’articolo 13, paragrafo 2, a condizione che queste:

     a) comprovino la propria capacità professionale di produzione;

     b) accettino di fornire le informazioni e di sottoporsi ai controlli correlati al presente regolamento;

     c) non siano oggetto di un provvedimento di sospensione o revoca dell’accreditamento.

     2. Le imprese accreditate forniscono le seguenti informazioni allo Stato membro nel cui territorio ha luogo il raccolto delle barbabietole o delle canne oppure la raffinazione:

     a) i quantitativi di barbabietole o di canne per i quali è stato concluso un contratto di fornitura, nonché le corrispondenti rese stimate di barbabietola o di canna e di zucchero per ettaro;

     b) dati relativi alle consegne previste ed effettive di barbabietola da zucchero, di canna da zucchero e di zucchero greggio, dati relativi alla produzione di zucchero e dichiarazioni delle scorte di zucchero;

     c) i quantitativi di zucchero bianco venduto, con indicazione del relativo prezzo e delle condizioni di vendita.

 

          Art. 18. Ammasso privato e intervento

     1. Se nel corso di un periodo rappresentativo il prezzo medio comunitario registrato si situa al di sotto del prezzo di riferimento ed è prevedibile che si mantenga a tale livello, tenendo conto della situazione del mercato, può essere concesso un aiuto per l’ammasso privato di zucchero bianco alle imprese a cui è stata assegnata una quota di zucchero.

     2. Durante le campagne di commercializzazione 2006/2007, 2007/2008, 2008/2009 e 2009/2010, gli organismi d’intervento designati dagli Stati membri produttori di zucchero acquistano, sino a concorrenza di un quantitativo totale di 600 000 tonnellate espresso in zucchero bianco per campagna di commercializzazione nella Comunità, lo zucchero bianco o lo zucchero greggio che viene loro offerto, purché tale zucchero:

     sia stato prodotto entro quota e fabbricato con barbabietole o canne raccolte nella Comunità;

     sia oggetto di un contratto di magazzinaggio stipulato tra l’offerente e l’organismo di intervento.

     Gli organismi d’intervento acquistano all’80 % del prezzo di riferimento fissato all’articolo 3 per la campagna di commercializzazione successiva a quella in cui è presentata l’offerta. Se la qualità dello zucchero differisce dalla qualità tipo per la quale è fissato il prezzo di riferimento, quest’ultimo è adattato applicando maggiorazioni o riduzioni di prezzo.

     3. Gli organismi d’intervento possono procedere a vendite di zucchero soltanto ad un prezzo superiore al prezzo di riferimento fissato per la campagna di commercializzazione durante la quale ha luogo la vendita.

     Tuttavia, può essere deciso, secondo la procedura di cui all’articolo 39, paragrafo 2 e nel rispetto degli impegni assunti nel quadro di accordi conclusi a norma dell’articolo 300 del trattato, che gli organismi d’intervento:

     a) pratichino un prezzo di vendita uguale o inferiore al prezzo di riferimento di cui al primo comma, quando lo zucchero è destinato:

     all’alimentazione degli animali,

     oppure

     all’esportazione tal quale, o previa trasformazione in uno dei prodotti di cui all’allegato I del trattato, o in una delle merci di cui all’allegato VII del presente regolamento;

     b) mettano a disposizione di enti caritativi riconosciuti dallo Stato membro interessato, o dalla Commissione se detto Stato membro non ha accordato alcun riconoscimento, e operanti nell’ambito di operazioni specifiche di aiuti di emergenza, un quantitativo di zucchero facente parte delle loro scorte, tal quale, destinato alla distribuzione per il consumo umano nel mercato interno della Comunità, ad un prezzo inferiore al prezzo di riferimento corrente oppure gratuitamente.

 

          Art. 19. Ritiro di zucchero dal mercato

     1. Per salvaguardare l’equilibrio strutturale del mercato ad un livello di prezzo prossimo al prezzo di riferimento, in ottemperanza agli impegni della Comunità che scaturiscono da accordi conclusi a norma dell’articolo 300 del trattato, può essere ritirata dal mercato una percentuale, uniforme per tutti gli Stati membri, di zucchero di quota, di isoglucosio di quota e di sciroppo di inulina di quota fino all’inizio della campagna di commercializzazione successiva.

     In tal caso nella stessa campagna di commercializzazione il fabbisogno tradizionale di approvvigionamento di zucchero greggio di importazione destinato alla raffinazione, di cui all’articolo 29, paragrafo 1, del presente regolamento, è ridotto della stessa percentuale.

     2. La percentuale di ritiro di cui al paragrafo 1 è fissata entro il 31 ottobre della relativa campagna di commercializzazione in base alle tendenze del mercato stimate per la stessa campagna.

     3. Le imprese detentrici di quote hanno l’obbligo di immagazzinare a proprie spese, nel corso del periodo di ritiro, i quantitativi di zucchero corrispondenti all’applicazione della percentuale di cui al paragrafo 1 alla propria produzione entro quota nel corso della relativa campagna di commercializzazione.

     I quantitativi di zucchero ritirati dal mercato nel corso di una campagna di commercializzazione si considerano i primi quantitativi prodotti entro quota della campagna di commercializzazione successiva. Tuttavia, tenendo conto delle prevedibili tendenze del mercato, secondo la procedura di cui all’articolo 39, paragrafo 2 si può decidere di considerare, per la campagna di commercializzazione in corso e/o per la campagna successiva, tutto o parte dello zucchero, dell’isoglucosio o dello sciroppo di inulina ritirati come:

     zucchero eccedente, isoglucosio eccedente o sciroppo di inulina eccedente, atto a diventare zucchero industriale, isoglucosio industriale o sciroppo di inulina industriale,

     oppure

     una quota di produzione temporanea, parte della quale può essere riservata all’esportazione nel rispetto degli impegni assunti dalla Comunità nel quadro di accordi conclusi a norma dell’articolo 300 del trattato.

     4. Se l’approvvigionamento di zucchero nella Comunità è inadeguato, secondo la procedura di cui all’articolo 39, paragrafo 2 si può decidere che un certo quantitativo di zucchero, di isoglucosio e di sciroppo di inulina ritirati dal mercato possa essere venduto sul mercato comunitario prima della fine del periodo di ritiro.

 

          Art. 20. Ammasso secondo altri regimi

     Lo zucchero ammassato in virtù di una delle misure di cui all’articolo 14, all’articolo 18 o all’articolo 19 nel corso di una campagna di commercializzazione non può essere soggetto ad ammasso privato o pubblico nell’ambito di altri regimi.

 

TITOLO III

SCAMBI CON I PAESI TERZI

 

CAPO 1

Disposizioni comuni sulle importazioni ed esportazioni

 

          Art. 21. Nomenclatura combinata

     Per la classificazione dei prodotti disciplinati dal presente regolamento si applicano le norme generali relative all’interpretazione della nomenclatura combinata, nonché le relative modalità di attuazione. La nomenclatura tariffaria risultante dall’applicazione del presente regolamento è inserita nella tariffa doganale comune.

 

          Art. 22. Principi generali

     Salvo disposizione contraria prevista dal presente regolamento o adottata in virtù di una delle sue disposizioni, negli scambi con i paesi terzi sono vietate:

     a) la riscossione di qualsiasi tassa avente effetto equivalente a un dazio doganale;

     b) l’applicazione di restrizioni quantitative o di misure di effetto equivalente.

 

          Art. 23. Titoli di importazione e di esportazione

     1. Le importazioni e le esportazioni comunitarie dei prodotti di cui all’articolo 1, paragrafo 1, eccetto quelli indicati alla lettera h), sono subordinate alla presentazione di un titolo d’importazione o di esportazione. Tuttavia, possono essere previste deroghe se per la gestione di determinate importazioni di zucchero non sono necessari titoli di importazione.

     2. I titoli sono rilasciati dagli Stati membri ad ogni interessato che ne faccia richiesta, a prescindere dal suo luogo di stabilimento nella Comunità e fatte salve le disposizioni adottate per l’applicazione degli articoli 28 e 32 del presente regolamento, dell’articolo 12, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 980/2005 del Consiglio, del 27 giugno 2005, relativo all’applicazione di un sistema di preferenze tariffarie generalizzate e l’applicazione degli accordi conclusi in forza dell’articolo 133 e dell’articolo 300 del trattato.

     3. I titoli di importazione e di esportazione sono validi in tutta la Comunità.

     Il rilascio dei titoli è subordinato alla costituzione di una cauzione a garanzia dell’importazione o dell’esportazione dei prodotti nel corso del periodo di validità del titolo. Salvo forza maggiore, la cauzione è incamerata, in tutto o in parte, se l’importazione o l’esportazione non sono realizzate entro il periodo di validità o lo sono solo parzialmente.

     4. Il periodo di validità dei titoli è stabilito secondo la procedura di cui all’articolo 39, paragrafo 2.

 

          Art. 24. Regime di perfezionamento attivo

     Nella misura necessaria al buon funzionamento dell’organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero, il ricorso al regime di perfezionamento attivo può essere totalmente o parzialmente vietato per i prodotti di cui all’articolo 1, paragrafo 1, secondo la procedura di cui all’articolo 39, paragrafo 2.

 

          Art. 25. Misure di salvaguardia

     1. Qualora per effetto delle importazioni o delle esportazioni il mercato comunitario di uno o più prodotti di cui all’articolo 1, paragrafo 1, subisca o rischi di subire turbative gravi che possano compromettere il conseguimento degli obiettivi enunciati all’articolo 33 del trattato, si possono applicare agli scambi misure adeguate, nel rispetto degli impegni internazionali assunti dalla Comunità, fintantoché sussista la suddetta turbativa o minaccia di turbativa.

     2. Qualora si delinei la situazione descritta al paragrafo 1, la Commissione, su richiesta di uno Stato membro o di propria iniziativa, decide l’adozione delle misure necessarie.

     Ove tali misure siano state richieste da uno Stato membro, la Commissione decide al riguardo entro tre giorni lavorativi dalla data di ricezione della domanda.

     Tali misure vengono comunicate agli Stati membri e sono immediatamente applicabili.

     3. Ogni Stato membro può deferire al Consiglio la misura decisa dalla Commissione a norma del paragrafo 2 entro tre giorni lavorativi dalla data della sua comunicazione. Il Consiglio si riunisce immediatamente e, deliberando a maggioranza qualificata, può modificare o abrogare la misura di cui trattasi entro un mese dalla data in cui gli è stata deferita.

     4. Tuttavia, le misure applicabili ai membri dell’Organizzazione mondiale del commercio, adottate in virtù del presente articolo, si applicano in ottemperanza al regolamento (CE) n. 3285/94 del Consiglio del 22 dicembre 2004 relativo al regime comune applicabile alle importazioni.

 

CAPO 2

Disposizioni applicabili alle importazioni

 

          Art. 26. Dazi all’importazione

     1. Salvo disposizione contraria del presente regolamento, ai prodotti di cui all’articolo 1, paragrafo 1 si applicano le aliquote dei dazi all’importazione della tariffa doganale comune.

     2. In deroga al paragrafo 1, per garantire l’adeguato approvvigionamento del mercato comunitario mediante l’importazione dai paesi terzi la Commissione può sospendere, in tutto o in parte, per determinati quantitativi, l’applicazione di dazi all’importazione sui seguenti prodotti:

     zucchero greggio destinato alla raffinazione, di cui ai codici NC 1701 11 10 e 1701 12 10,

     melassi di cui al codice NC 1703.

     3. Al fine di garantire l’approvvigionamento necessario per la fabbricazione dei prodotti di cui all’articolo 13, paragrafo 2, la Commissione può sospendere, in tutto o in parte, per determinati quantitativi, l’applicazione dei dazi all’importazione sullo zucchero di cui al codice NC 1701 e sull’isoglucosio di cui ai codici NC 1702 30 10, 1702 40 10, 1702 60 10 e 1702 90 30.

 

          Art. 27. Gestione delle importazioni

     1. Per evitare o reprimere eventuali effetti pregiudizievoli sui mercati comunitari imputabili alle importazioni di taluni prodotti di cui all’articolo 1, paragrafo 1, l’importazione di uno o più di questi prodotti all’aliquota del dazio previsto nella tariffa doganale comune è soggetta al pagamento di un dazio all’importazione addizionale se sono soddisfatte le condizioni da stabilirsi dalla Commissione a norma dell’articolo 40, paragrafo 1, lettera e), tranne qualora le importazioni non rischino di perturbare il mercato comunitario o gli effetti siano sproporzionati rispetto all’obiettivo perseguito.

     2. Le importazioni realizzate ad un prezzo inferiore al prezzo comunicato dalla Comunità all’Organizzazione mondiale del commercio («prezzo limite») possono essere assoggettate al versamento di un dazio addizionale all’importazione.

     I prezzi all’importazione da prendere in considerazione per l’imposizione di un dazio addizionale all’importazione sono determinati in base ai prezzi di importazione cif della partita di cui trattasi.

     I prezzi cif all’importazione sono verificati a tal fine in base ai prezzi rappresentativi del prodotto sul mercato mondiale o sul mercato comunitario di importazione dello stesso prodotto.

     3. Può essere altresì imposto un dazio addizionale all’importazione se il volume delle importazioni realizzate nel corso di un anno in cui si presentano o rischiano di presentarsi gli effetti pregiudizievoli di cui al paragrafo 1 supera un livello determinato in base alle opportunità di accesso al mercato, definite come la percentuale del corrispondente consumo interno dei tre anni precedenti («volume limite»).

 

          Art. 28. Contingenti tariffari

     1. I contingenti tariffari di importazione dei prodotti di cui all’articolo 1, paragrafo 1, istituiti in forza di accordi conclusi a norma dell’articolo 300 del trattato o in forza di qualsiasi altro atto del Consiglio, sono aperti e gestiti dalla Commissione in base a modalità da adottarsi secondo la procedura di cui all’articolo 39, paragrafo 2 del presente regolamento.

     2. I contingenti tariffari sono gestiti in modo da evitare discriminazioni tra gli operatori applicando uno dei metodi seguenti, una loro combinazione o un altro metodo appropriato:

     a) un metodo basato sull’ordine cronologico di presentazione delle domande (secondo il principio «primo arrivato, primo servito»);

     b) un metodo di ripartizione in proporzione ai quantitativi richiesti all’atto della presentazione delle domande (metodo dell’esame simultaneo);

     c) un metodo basato sulla presa in considerazione delle correnti commerciali tradizionali (secondo il metodo detto «produttori tradizionali/nuovi arrivati»).

     3. I metodi di gestione adottati tengono conto, ove occorra, del fabbisogno di approvvigionamento del mercato comunitario e della necessità di salvaguardarne l’equilibrio.

 

          Art. 29. Fabbisogno tradizionale di approvvigionamento per la raffinazione

     1. In deroga all’articolo 19, paragrafo 1, è fissato un fabbisogno tradizionale comunitario di approvvigionamento di zucchero destinato alla raffinazione di 1 796 351 tonnellate per campagna di commercializzazione, espresse in zucchero bianco.

     Nel corso delle campagne di commercializzazione 2006/2007, 2007/2008 e 2008/2009, il fabbisogno tradizionale di approvvigionamento è ripartito come segue:

     296 627 tonnellate per la Francia;

     291 633 tonnellate per il Portogallo;

     19 585 tonnellate per la Slovenia;

     59 925 tonnellate per la Finlandia;

     1 128 581 tonnellate per il Regno Unito.

     2. Il fabbisogno tradizionale di approvvigionamento di cui al paragrafo 1, primo comma, è aumentato di:

     a) 50 000 tonnellate nella campagna di commercializzazione 2007/2008 e 100 000 tonnellate a partire dalla campagna 2008/2009. Tali quantitativi sono accordati all’Italia nelle campagne di commercializzazione 2007/2008 e 2008/2009;

     b) 30 000 tonnellate a partire dalla campagna di commercializzazione 2006/2007 e 35 000 tonnellate aggiuntive a decorrere dalla campagna di commercializzazione nel corso della quale la quota dello zucchero è stata ridotta almeno del 50 %.

     I quantitativi di cui alla lettera b) del primo comma interessano lo zucchero di canna greggio e sono riservati, per le campagne di commercializzazione 2006/2007, 2007/2008 e 2008/2009, all’unico impianto di lavorazione della barbabietola da zucchero funzionante nel 2005 in Portogallo. Detto impianto di lavorazione è considerato come una raffineria a tempo pieno.

     3. I titoli d’importazione di zucchero destinato alla raffinazione sono rilasciati esclusivamente alle raffinerie a tempo pieno per quantitativi non superiori a quelli che possono essere importati nel quadro del fabbisogno tradizionale di approvvigionamento di cui ai paragrafi 1 e 2. I titoli sono trasferibili solo tra raffinerie a tempo pieno e sono validi fino alla fine della campagna di commercializzazione per la quale sono stati rilasciati.

     Il presente paragrafo si applica per le campagne di commercializzazione 2006/2007, 2007/2008 e 2008/2009 e per i primi tre mesi di ciascuna delle campagne di commercializzazione successive.

     4. L’applicazione di dazi all’importazione sullo zucchero di canna destinato alla raffinazione di cui al codice NC 1701 11 10, originario degli Stati elencati nell’allegato VI, è sospesa per il quantitativo complementare necessario a permettere l’adeguato approvvigionamento delle raffinerie a tempo pieno in ciascuna delle campagne di commercializzazione 2006/2007, 2007/2008 e 2008/2009.

     Il quantitativo complementare è fissato secondo la procedura di cui all’articolo 39, paragrafo 2, in base al bilancio tra il fabbisogno tradizionale di approvvigionamento di cui al paragrafo 1 del presente articolo e la stima del fabbisogno di zucchero destinato alla raffinazione per la relativa campagna di commercializzazione. Tale bilancio può essere rivisto secondo la procedura di cui all’articolo 39, paragrafo 2, nel corso della campagna di commercializzazione e può basarsi sulle stime storiche forfettarie dello zucchero greggio destinato al consumo.

 

          Art. 30. Prezzo garantito

     1. I prezzi garantiti fissati per lo zucchero ACP/India si applicano alle importazioni di zucchero bianco e zucchero greggio della qualità tipo proveniente:

     a) dai paesi meno sviluppati nell’ambito del regime di cui agli articoli 12 e 13 del regolamento (CE) n. 980/2005;

     b) dagli Stati di cui all’allegato VI del presente regolamento per il quantitativo complementare di cui all’articolo 29, paragrafo 4.

     2. Le domande di titoli di importazione per lo zucchero che beneficia di un prezzo garantito sono accompagnate da un titolo di esportazione rilasciato dalle autorità del paese esportatore che certifica che lo zucchero risponde alle norme previste dal regime applicabile.

 

          Art. 31. Impegni nell’ambito del Protocollo sullo zucchero

     Secondo la procedura di cui all’articolo 39, paragrafo 2, possono essere adottate misure per garantire che lo zucchero ACP/India sia importato nella Comunità nel rispetto delle condizioni stabilite nel Protocollo n. 3 dell’allegato V dell’accordo di partenariato ACP-CE e dell’accordo tra la Comunità europea e la Repubblica dell’India sullo zucchero di canna. Se necessario, tali misure possono derogare all’articolo 29 del presente regolamento.

 

CAPO 3

Disposizioni applicabili alle esportazioni

 

          Art. 32. Campo di applicazione delle restituzioni all’esportazione

     1. Nella misura necessaria per consentire l’esportazione dei prodotti di cui all’articolo 1, paragrafo 1, lettere b) e c), tal quali o sotto forma di prodotti trasformati elencati nell’allegato VII, sulla base dei corsi o dei prezzi praticati sul mercato mondiale per lo zucchero ed entro i limiti che scaturiscono dagli accordi conclusi in forza dell’articolo 300 del trattato, la differenza tra questi corsi o prezzi e i prezzi nella Comunità può essere coperta da una restituzione all’esportazione.

     2. Può essere prevista una restituzione all’esportazione dei prodotti di cui all’articolo 1, paragrafo 1, lettere d) e g), come tali o sotto forma di prodotti trasformati elencati nell’allegato VII.

     In tal caso, l’ammontare della restituzione è fissato, per tonnellata di sostanza secca, tenuto conto in particolare di quanto segue:

     a) della restituzione applicabile all’esportazione dei prodotti di cui al codice NC 1702 30 91;

     b) della restituzione applicabile all’esportazione dei prodotti di cui all’articolo 1, paragrafo 1, lettera c);

     c) degli aspetti economici delle esportazioni previste.

     3. La restituzione concessa per lo zucchero greggio della qualità tipo definita nell’allegato I non può essere superiore al 92 % di quella concessa per lo zucchero bianco. Tuttavia questo limite non si applica alle restituzioni da fissare per lo zucchero candito.

     4. La restituzione all’esportazione di prodotti trasformati elencati nell’allegato VII non può essere superiore a quella applicata agli stessi prodotti esportati come tali.

 

          Art. 33. Fissazione della restituzione all’esportazione

     1. I quantitativi che possono essere esportati col beneficio di una restituzione sono assegnati secondo il metodo:

     a) più adatto alla natura del prodotto e alla situazione del mercato, che consente l’utilizzazione più efficace possibile delle risorse disponibili e che tiene conto dell’efficacia e della struttura delle esportazioni comunitarie, senza creare discriminazioni fra gli operatori, in particolare fra piccoli e grandi operatori,

     b) meno gravoso per gli operatori dal punto di vista amministrativo, tenuto conto delle esigenze di gestione.

     2. La restituzione all’esportazione è la stessa per tutta la Comunità. Essa può essere differenziata secondo le destinazioni quando la situazione del mercato mondiale o le esigenze specifiche di taluni mercati lo rendano necessario.

     La restituzione all’esportazione è fissata secondo la procedura di cui all’articolo 39, paragrafo 2.

     La restituzione può essere fissata:

     a) periodicamente,

     b) mediante gara per i prodotti per i quali tale procedura era applicata in passato.

     Le restituzioni all’esportazione fissate periodicamente possono, in caso di necessità, essere modificate nell’intervallo dalla Commissione su richiesta di uno Stato membro o di propria iniziativa.

     3. Per i prodotti di cui all’articolo 32, paragrafi 1 e 2, esportati come tali, la restituzione all’esportazione è concessa soltanto a richiesta e su presentazione di un titolo d’esportazione.

     L’importo della restituzione all’esportazione per i prodotti di cui all’articolo 32, paragrafi 1 e 2, esportati come tali è quello applicabile il giorno della domanda del titolo e, in caso di restituzione differenziata, quello applicabile a tale data:

     a) alla destinazione indicata sul titolo;

     o, in alternativa:

     b) se del caso, per l’effettiva destinazione qualora sia diversa dalla destinazione indicata sul titolo; in questo caso l’importo applicabile non è superiore all’importo applicabile alla destinazione indicata sul titolo.

     4. L’applicazione del disposto del paragrafo 3 può essere estesa ai prodotti esportati sotto forma di prodotti trasformati elencati nell’allegato VII, secondo la procedura di cui all’articolo 16, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 3448/93 del Consiglio del 6 dicembre 1993 sul regime di scambi per talune merci ottenute dalla trasformazione di prodotti agricoli. Le relative modalità di applicazione sono adottate secondo la medesima procedura.

 

          Art. 34. Limiti delle esportazioni

     Il rispetto degli impegni in termini di volume risultanti dagli accordi conclusi in forza dell’articolo 300 del trattato è garantito sulla scorta dei titoli di esportazione rilasciati per i periodi di riferimento applicabili ai prodotti di cui trattasi.

 

          Art. 35. Restrizioni alle esportazioni

     1. Qualora sul mercato mondiale i corsi o i prezzi di uno o più dei prodotti di cui all’articolo 1, paragrafo 1, raggiungano un livello che perturbi o minacci di perturbare l’approvvigionamento del mercato comunitario e tale situazione rischi di persistere e di aggravarsi, possono essere adottate misure appropriate in situazioni di grave emergenza.

     2. Le misure adottate a norma del presente articolo si applicano tenendo conto degli obblighi che scaturiscono dagli accordi conclusi in forza dell’articolo 300, paragrafo 2, del trattato.

 

TITOLO IV

DISPOSIZIONI GENERALI TRANSITORIE E FINALI

 

CAPO 1

Disposizioni generali

 

          Art. 36. Aiuti di Stato

     1. Salvo disposizione contraria del presente regolamento, alla produzione e al commercio dei prodotti di cui all’articolo 1, paragrafo 1, si applicano gli articoli 87, 88 e 89 del trattato, ad esclusione degli aiuti di Stato di cui ai paragrafi 2 e 3 del presente articolo.

     2. Gli Stati membri che riducono la loro quota di zucchero di oltre il 50 % possono accordare aiuti di Stato temporanei nel periodo per il quale viene erogato l’aiuto transitorio a favore dei bieticoltori in conformità del capo 10 septies del regolamento (CE) n. 319/2006 del Consiglio, del 20 febbraio 2006 recante modifica del regolamento (CE) n. 1782/2003 che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell’ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori. La Commissione decide, sulla base della domanda presentata dallo Stato membro interessato, l’importo totale degli aiuti di Stato disponibili per tale misura.

     Per quanto concerne l’Italia, l’aiuto temporaneo di cui al primo comma non supera un totale di 11 EUR per campagna di commercializzazione per tonnellata di barbabietole da zucchero da accordare ai bieticoltori e per il trasporto delle barbabietole.

     3. La Finlandia può accordare un aiuto fino ad un massimo di 350 EUR/ha per campagna di commercializzazione a favore dei bieticoltori.

     4. Entro trenta giorni dalla conclusione di ciascuna campagna di commercializzazione, gli Stati membri interessati informano la Commissione dell’ammontare degli aiuti di Stato effettivamente concessi nel corso della campagna in questione.

 

          Art. 37. Turbative del mercato

     In caso di incremento significativo o riduzione significativa dei prezzi registrati sul mercato comunitario e qualora:

     siano già state adottate tutte le misure previste dagli altri articoli del presente regolamento,

     e

     la situazione rischi di continuare a perturbare o a minacciare di perturbare il mercato,

     possono essere adottate ulteriori misure necessarie.

 

          Art. 38. Comunicazioni

     Gli Stati membri e la Commissione si comunicano reciprocamente i dati necessari per l’applicazione del presente regolamento e per il rispetto degli impegni internazionali relativi ai prodotti di cui all’articolo 1, paragrafo 1.

 

          Art. 39. Comitato di gestione per lo zucchero

     1. La Commissione è assistita da un comitato, il comitato di gestione per lo zucchero (in seguito denominato «il comitato»).

     2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 4 e 7 della decisione 1999/468/CE.

     Il periodo di cui all’articolo 4, paragrafo 3 della decisione 1999/468/CE è fissato a un mese.

     3. Il Comitato adotta il proprio regolamento interno.

 

          Art. 40. Modalità di applicazione

     1. Ai fini dell’attuazione del presente regolamento, sono adottate modalità di applicazione secondo la procedura di cui all’articolo 39, paragrafo 2. Esse comprendono in particolare:

     a) le modalità di applicazione degli articoli da 3 a 6, in particolare quelle relative alle maggiorazioni e riduzioni dei prezzi da applicare per differenze di qualità rispetto alla qualità tipo per il prezzo di riferimento di cui all’articolo 3, paragrafo 3, e per il prezzo minimo di cui all’articolo 5, paragrafo 3;

     b) le modalità di applicazione degli articoli da 7 a 10;

     c) le modalità di applicazione degli articoli 12, 13, 14 e 15, in particolare le condizioni di concessione delle restituzioni alla produzione, i loro importi e i quantitativi ammissibili;

     d) le modalità di applicazione relative alla fissazione e alla comunicazione degli importi di cui agli articoli 8, 9, 15 e 16;

     e) le modalità di applicazione degli articoli 26, 27 e 28. Tali modalità possono riguardare, in particolare,

     i) le sospensioni di cui all’articolo 26, paragrafi 2 e 3, che possono essere stabilite nell’ambito di una procedura di

     ii) la determinazione dei prodotti ai quali si applicano dazi all’importazione addizionali ai sensi dell’articolo 27;

     iii) i contingenti tariffari annui di cui all’articolo 28, paragrafo 1, se necessario adeguatamente scaglionati nell’arco dell’anno, e la determinazione del metodo di gestione da applicare che include, secondo i casi:

     garanzie circa la natura, la provenienza e l’origine del prodotto;

     disposizioni circa il riconoscimento del documento utilizzato per verificare le garanzie di cui al primo trattino;

     le condizioni di rilascio e il periodo di validità dei titoli di importazione;

     f) le modalità di applicazione degli articoli 36 e 38;

     g) le modalità di applicazione del capo 3 del titolo III, che possono comprendere in particolare:

     i) modalità di applicazione della ridistribuzione dei quantitativi esportabili non assegnati o non utilizzati;

     ii) l’adozione delle misure appropriate di cui all’articolo 35.

     2. Inoltre possono essere adottati, secondo la procedura di cui all’articolo 39, paragrafo 2:

     a) i criteri per la ripartizione tra i venditori di barbabietola, da parte delle imprese produttrici di zucchero, dei quantitativi di barbabietola che devono formare oggetto prima della semina di contratti di fornitura, come previsto dall’articolo 6, paragrafo 4;

     b) modifiche degli allegati I e II;

     c) una deroga alle date di cui all’articolo 14, paragrafo 2;

     d) le modalità di applicazione degli articoli da 16 a 19, in particolare:

     i) le informazioni supplementari che devono presentare gli operatori accreditati;

     ii) i criteri per le sanzioni, le sospensioni e la revoca dell’accreditamento degli operatori;

     iii) la concessione degli aiuti e l’importo degli aiuti per l’ammasso privato di cui all’articolo 18, paragrafo 1;

     iv) la qualità e la quantità minime esigibili, le maggiorazioni e le riduzioni di prezzo applicabili e le procedure e le condizioni di presa in consegna da parte degli organismi d’intervento, e per gli acquisti all’intervento di cui all’articolo 18, paragrafo 2;

     v) la percentuale di ritiro dal mercato di zucchero di quota di cui all’articolo 19, paragrafo 1;

     vi) le condizioni per il pagamento del prezzo minimo qualora lo zucchero ritirato sia venduto sul mercato comunitario in applicazione dell’articolo 19, paragrafo 4;

     e) le regole per l’applicazione della deroga di cui all’articolo 23, paragrafo 1;

     f) le modalità di applicazione degli articoli 29 e 30 e, in particolare, per rispettare gli impegni internazionali:

     i) modifiche della definizione di cui all’articolo 2, punto 12); [1]

     ii) modifiche dell’allegato VI;

     g) misure adottate in applicazione dell’articolo 37.

 

          Art. 41. Modifiche del regolamento (CE) n. 247/2006

     Il regolamento (CE) n. 247/2006 è modificato come segue:

     1. All’articolo 16 è aggiunto il paragrafo seguente:

     «3. La Francia può accordare un aiuto nazionale per il settore dello zucchero nelle regioni ultraperiferiche francesi fino ad un massimo di 60 milioni di EUR per la campagna di commercializzazione 2005/2006 e di 90 milioni di EUR dalla campagna di commercializzazione 2006/2007 in poi.

     Gli articoli 87, 88 e 89 del trattato non si applicano all’aiuto di cui al presente paragrafo.

     Entro trenta giorni dalla conclusione di ciascuna campagna di commercializzazione, la Francia informa la Commissione dell’importo dell’aiuto effettivamente concesso.»

     2. All’articolo 23 il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

     «2. La Comunità finanzia le misure di cui ai titoli II e III del presente regolamento per un importo annuo pari a:

 

 

 

 

 

(milioni di EUR)

 

Esercizio finanziario 2007

Esercizio finanziario 2008

Esercizio finanziario 2009

Esercizio finanziario 2010 e successivi

Dipartimenti francesi d’oltremare

126,6

133,5

140,3

143,9

Azzorre e Madeira

77,9

78,0

78,1

78,2

isole Canarie

127,3

127,3

127,3

127,3»

 

          Art. 42. Misure specifiche

     Le misure necessarie e giustificabili per risolvere, in casi di emergenza, problemi pratici e specifici sono adottate secondo la procedura di cui all’articolo 39, paragrafo 2.

     Tali misure possono derogare a talune disposizioni del presente regolamento, ma soltanto se e per quanto strettamente necessario.

 

          Art. 43. Disposizioni finanziarie

     Il regolamento (CE) n. 1258/1999 e, a decorrere dal 1° gennaio 2007, il regolamento (CE) n. 1290/2005 nonché le disposizioni adottate per la loro attuazione si applicano alle spese sostenute dagli Stati membri nell’adempimento degli obblighi loro incombenti in virtù del presente regolamento.

 

CAPO 2

Disposizioni transitorie e finali

 

          Art. 44. Misure transitorie

     Secondo la procedura di cui all’articolo 39, paragrafo 2, possono essere adottate misure:

     a) per agevolare la transizione dalla situazione di mercato della campagna di commercializzazione 2005/2006 a quella della campagna 2006/2007, riducendo in particolare la quantità che può essere prodotta entro quota, e la transizione dalla disciplina prevista dal regolamento (CE) n. 1260/2001 a quella definita dal presente regolamento

     e

     b) per assicurare la conformità della Comunità con gli obblighi internazionali da essa assunti riguardo allo zucchero C di cui all’articolo 13 del regolamento (CE) n. 1260/2001, evitando al contempo di perturbare il mercato dello zucchero nella Comunità.

 

          Art. 45. Abrogazione

     Il regolamento (CE) n. 1260/2001 è abrogato.

 

          Art. 46. Entrata in vigore

     Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

     Esso si applica a decorrere dalla campagna 2006/2007. Tuttavia, gli articoli 39, 40, 41 e 44 si applicano dalla data di entrata in vigore del presente regolamento. Il titolo II si applica fino alla fine della campagna 2014/2015.

 

 

ALLEGATO I

QUALITÀ TIPO

 

PUNTO I

Qualità tipo delle barbabietole

 

     Le barbabietole della qualità tipo possiedono le seguenti caratteristiche:

     a) qualità sana, leale e mercantile;

     b) contenuto in zucchero del 16 % all’atto del ricevimento.

 

PUNTO II

Qualità tipo dello zucchero bianco

 

     1. Lo zucchero bianco della qualità tipo possiede le seguenti caratteristiche:

     a) qualità sana, leale e mercantile; asciutto, in cristalli a grana omogenea, facilmente scorrevole;

     b) polarizzazione minima: 99,7°;

     c) umidità massima: 0,06 %;

     d) tenore massimo di zucchero invertito: 0,04 %;

     e) il numero di punti determinato conformemente al paragrafo 2 non supera complessivamente 22, né:

     15 per il tenore di ceneri,

     9 per il tipo di colore, determinato secondo il metodo dell’Istituto per la tecnologia agricola e l’industria saccarifera di Brunswick, in appresso denominato «metodo Brunswick»,

     6 per la colorazione della soluzione, determinata secondo il metodo dell’International Commission for Uniform Methods of Sugar Analysis, in appresso denominato «metodo Icumsa».

     2. Si ha un punto:

     a) per ogni 0,0018 % di tenore di ceneri determinato secondo il metodo Icumsa a 28° Brix;

     b) per ogni 0,5 unità del tipo di colore, determinato secondo il metodo Brunswick;

     c) per ogni 7,5 unità di colorazione della soluzione, determinata secondo il metodo Icumsa.

     3. I metodi per la determinazione degli elementi di cui al paragrafo 1 sono identici a quelli utilizzati per la determinazione degli stessi elementi nel quadro delle misure di intervento.

 

PUNTO III

Qualità tipo dello zucchero greggio

 

     1. Lo zucchero greggio della qualità tipo è uno zucchero che ha un rendimento del 92 %.

     2. Il rendimento dello zucchero greggio di barbabietola viene calcolato sottraendo dal suo grado di polarizzazione:

     a) la percentuale del suo contenuto in ceneri moltiplicata per quattro;

     b) la percentuale del suo contenuto in zucchero invertito moltiplicata per due;

     c) un’unità.

     3. Il rendimento dello zucchero greggio di canna viene calcolato diminuendo di 100 il doppio del suo grado di polarizzazione.

 

 

ALLEGATO II

CONDIZIONI DI ACQUISTO DELLE BARBABIETOLE

 

PUNTO I

 

     Ai fini del presente allegato per «parti contraenti» si intendono:

     a) l’impresa produttrice di zucchero, in appresso denominata «il fabbricante»;

     b) il venditore di barbabietole, in appresso denominato «il venditore».

 

PUNTO II

 

     1. Il contratto di fornitura è stipulato per iscritto per un determinato quantitativo di barbabietole di quota.

     2. Il contratto di fornitura precisa se e a quali condizioni può essere fornito un quantitativo supplementare di barbabietole.

 

PUNTO III

 

     1. Nel contratto di fornitura sono indicati i prezzi di acquisto per i quantitativi di barbabietole di cui all’articolo 6, paragrafo 3, primo trattino e, se del caso, secondo trattino. Per i quantitativi di cui all’articolo 6, paragrafo 3, primo trattino, i prezzi non possono essere inferiori al prezzo minimo delle barbabietole di quota di cui all’articolo 5, paragrafo 1.

     2. Il contratto di fornitura specifica per le barbabietole un determinato tenore di zucchero e contiene una scala di conversione con l’indicazione dei vari tenori di zucchero e dei coefficienti con cui i quantitativi di barbabietole forniti sono convertiti in quantitativi corrispondenti al tenore di zucchero precisato nel contratto.

     La scala è elaborata in base ai rendimenti corrispondenti ai vari tenori di zucchero.

     3. Qualora un venditore abbia stipulato con un fabbricante un contratto per la fornitura di barbabietole come previsto dall’articolo 6, paragrafo 3, primo trattino, tutte le sue forniture, convertite a norma del paragrafo 2 del presente punto, sono considerate forniture ai sensi di detto articolo 6, paragrafo 3, primo trattino, sino a concorrenza del quantitativo di barbabietole specificato nel contratto di fornitura.

     4. Il fabbricante che, con le barbabietole per le quali aveva stipulato contratti di fornitura prima della semina a norma dell’articolo 6, paragrafo 3, primo trattino, produca un quantitativo di zucchero inferiore alle sue barbabietole di quota, è tenuto a ripartire il quantitativo di barbabietole corrispondente alla sua eventuale produzione supplementare, sino a concorrenza della quota che detiene, tra i venditori con cui prima della semina aveva stipulato un contratto di fornitura ai sensi di detto articolo 6, paragrafo 3, primo trattino.

     Gli accordi interprofessionali possono derogare a questa disposizione.

 

PUNTO IV

 

     1. Il contratto di fornitura prevede disposizioni sulla durata normale e sullo scaglionamento delle consegne delle barbabietole.

     2. Le disposizioni di cui al paragrafo 1 sono quelle in vigore durante la campagna precedente, tenuto conto del livello della produzione effettiva; gli accordi interprofessionali possono derogare a tali disposizioni.

 

PUNTO V

 

     1. Il contratto di fornitura indica i centri di raccolta delle barbabietole.

     2. Per il venditore che aveva già stipulato un contratto di fornitura con il fabbricante per la campagna di commercializzazione precedente, restano validi i centri di raccolta convenuti per le consegne da effettuarsi durante detta campagna.

     Gli accordi interprofessionali possono derogare a questa disposizione.

     3. Il contratto di fornitura prevede che le spese di carico e di trasporto dai centri di raccolta siano a carico del fabbricante, salvo accordi specifici conformi alle norme o agli usi locali in vigore prima della campagna saccarifera precedente.

     4. Tuttavia quando in Danimarca, in Finlandia, in Grecia, in Irlanda, in Portogallo, nel Regno Unito e in Spagna le barbabietole sono consegnate franco zuccherificio, il contratto prevede una partecipazione del fabbricante alle spese di carico e di trasporto e ne determina la percentuale o gli importi.

 

PUNTO VI

 

     1. Il contratto di fornitura indica i luoghi di ricevimento delle barbabietole.

     2. Per il venditore che aveva già stipulato un contratto di fornitura con il fabbricante per la campagna di commercializzazione precedente, restano validi i luoghi di ricevimento convenuti per le consegne da effettuarsi durante detta campagna. Gli accordi interprofessionali possono derogare a questa disposizione.

 

PUNTO VII

 

     1. Il contratto di fornitura prevede che l’accertamento del tenore di zucchero venga effettuato secondo il metodo polarimetrico. I campioni di barbabietole sono prelevati all’atto del ricevimento.

     2. Un accordo interprofessionale può prevedere un altro stadio per il prelievo dei campioni. In questo caso, il contratto prevede una correzione al fine di compensare un’eventuale diminuzione del tenore di zucchero nell’intervallo tra il ricevimento delle barbabietole e il prelievo dei campioni.

 

PUNTO VIII

 

     Il contratto di fornitura prevede che la determinazione del peso lordo, della tara e del tenore di zucchero sia effettuata in uno dei modi seguenti:

     a) insieme dal fabbricante e dall’organizzazione professionale dei produttori di barbabietole, ove ciò sia previsto da un accordo interprofessionale;

     b) dal fabbricante, sotto il controllo dell’organizzazione professionale dei produttori di barbabietole;

     c) dal fabbricante, sotto il controllo di un esperto a tal fine autorizzato dallo Stato membro, se il venditore assume a proprio carico le spese di controllo.

 

PUNTO IX

 

     1. Il contratto di fornitura prevede uno o più degli obblighi sottoindicati per il fabbricante, per l’intero quantitativo delle barbabietole fornite:

     a) la restituzione gratuita al venditore, franco fabbrica, delle polpe fresche ricavate dal quantitativo di barbabietole fornite;

     b) la restituzione gratuita al venditore, franco fabbrica, di una parte di queste polpe, pressate, essiccate o essiccate e melassate;

     c) la restituzione al venditore, franco fabbrica, delle polpe pressate o essiccate; in questo caso il fabbricante può esigere dal venditore il pagamento delle spese di pressatura o essiccazione;

     d) il pagamento al venditore di una compensazione che tenga conto delle possibilità di valorizzazione delle polpe.

     Quando parte del quantitativo di barbabietole fornite è destinata a subire trattamenti diversi, il contratto di fornitura impone più di un obbligo tra quelli previsti al primo comma.

     2. Un accordo interprofessionale può prevedere, per la fornitura delle polpe, uno stadio diverso da quello indicato al paragrafo 1, lettere a), b) e c).

 

PUNTO X

 

     1. I contratti di fornitura fissano i termini di versamento degli eventuali acconti e del saldo del prezzo d’acquisto delle barbabietole.

     2. I termini di cui al paragrafo 1 corrispondono a quelli in vigore durante la campagna precedente. Gli accordi interprofessionali possono derogare a questa disposizione.

 

PUNTO XI

 

     Quando un contratto di fornitura precisa le norme riguardanti le materie che formano oggetto del presente allegato, o quando disciplina altre materie, le sue disposizioni e conseguenze non possono essere in contrasto con quelle del presente allegato.

 

PUNTO XII

 

     1. L’accordo interprofessionale di cui all’articolo 2, punto 10, lettera b), prevede una clausola di arbitraggio.

     2. Quando un accordo interprofessionale comunitario, regionale o locale precisa le norme riguardanti le materie che formano oggetto del presente regolamento, o quando disciplina altre materie, le sue disposizioni e conseguenze non possono essere in contrasto con quelle del presente allegato.

     3. Gli accordi di cui al paragrafo 2 stabiliscono in particolare:

     a) norme relative alla ripartizione tra i venditori dei quantitativi di barbabietole che il fabbricante decide di acquistare prima della semina, per la fabbricazione di zucchero entro i limiti della quota;

     b) norme relative alla ripartizione di cui al punto III, paragrafo 4;

     c) la scala di conversione di cui al punto III, paragrafo 2;

     d) disposizioni attinenti alla scelta e alla fornitura delle sementi delle varietà di barbabietole da produrre;

     e) un tenore di zucchero minimo per le barbabietole oggetto di fornitura;

     f) la consultazione dei rappresentanti dei venditori da parte del fabbricante, prima di stabilire la data d’inizio delle consegne delle barbabietole;

     g) il pagamento di premi ai venditori per le consegne anticipate o tardive;

     h) indicazioni riguardanti:

     i) la parte delle polpe di cui al punto IX, paragrafo 1, lettera b),

     ii) le spese di cui al punto IX, paragrafo 1, lettera c),

     iii) la compensazione di cui al punto IX, paragrafo 1, lettera d);

     i) il ritiro delle polpe da parte del venditore;

     j) fatto salvo l’articolo 5, paragrafo 1, norme concernenti la ripartizione tra il fabbricante e i venditori dell’eventuale differenza tra il prezzo di riferimento e il prezzo effettivo di vendita dello zucchero.

 

PUNTO XIII

 

     In caso di mancato accordo, tramite accordi interprofessionali, sulla ripartizione tra i venditori dei quantitativi di barbabietole che il fabbricante decide di acquistare prima della semina per la fabbricazione di zucchero entro i limiti della quota, lo Stato membro interessato può prevedere norme per la ripartizione.

     Tali norme possono inoltre dare ai venditori che conferiscono tradizionalmente barbabietole ad una cooperativa diritti di fornitura diversi da quelli di cui beneficerebbero se appartenessero a detta cooperativa.

 

 

ALLEGATO III [2]

QUOTE NAZIONALI E REGIONALI

 

Stati membri o regioni (1)

Zucchero (2)

Isoglucosio (3)

Sciroppo di inulina (4)

 

 

 

 

Belgio

819812

85694

0

 

 

 

 

Repubblica ceca

454862

 

 

 

 

Danimarca

420746

 

 

 

 

Germania

3655456

42360

 

 

 

 

Grecia

317502

15433

 

 

 

 

Spagna

903843

98845

 

 

 

 

Francia (metropolitana)

3552221

23755

0

 

 

 

 

Dipartimenti francesi d’oltremare

480245

 

 

 

 

Irlanda

0

 

 

 

 

Italia

778706

24301

 

 

 

 

Lettonia

66505

 

 

 

 

Lituania

103010

|

 

 

 

 

Ungheria

401684

164736

 

 

 

 

Paesi Bassi

864560

10891

0

 

 

 

 

Austria

387326

 

 

 

 

Polonia

1671926

32056

 

 

 

 

Portogallo (continentale)

34500

11870

 

 

 

 

Regione autonoma delle Azzorre

9953

 

 

 

 

Slovacchia

207432

50928

 

 

 

 

Slovenia

52973

 

 

 

 

Finlandia

146087

14210

 

 

 

 

Svezia

325700

 

 

 

 

Regno Unito

1138627

32602

 

 

 

 

Totale

16793675

607681

0"

 

 

ALLEGATO IV

 

PUNTO I

QUOTE SUPPLEMENTARI PER LO ZUCCHERO

 

 

(tonnellate)

Stati membri

Quota supplementare

Belgio

62 489

Repubblica ceca

20 070

Danimarca

31 720

Germania

238 560

Grecia

10 000

Spagna

10 000

Francia (metropolitana)

351 695

Irlanda

10 000

Italia

10 000

Lettonia

10 000

Lituania

8 985

Ungheria

10 000

Paesi Bassi

66 875

Austria

18 486

Polonia

100 551

Portogallo (continentale)

10 000

Slovacchia

10 000

Slovenia

10 000

Finlandia

10 000

Svezia

17 722

Regno Unito

82 847

Totale

1 100 000

 

PUNTO II

QUOTE AGGIUNTIVE PER L’ISOGLUCOSIO

 

 

(tonnellate)

Stati membri

Quota aggiuntiva

Italia

60 000

Lituania

8 000

Svezia

35 000

 

 

ALLEGATO V

MODALITÀ PER I TRASFERIMENTI DI QUOTE DI ZUCCHERO O DI ISOGLUCOSIO

 

PUNTO I

 

     Ai fini del presente allegato si intende per:

     a) fusione di imprese: l’unificazione di due o più imprese in un’unica impresa;

     b) cessione di un’impresa: il trasferimento o l’assorbimento del patrimonio di un’impresa che detiene quote a beneficio di una o più imprese;

     c) cessione di uno stabilimento: il trasferimento della proprietà di un’unità tecnica che comprende tutti gli impianti necessari alla fabbricazione del prodotto considerato a una o più imprese, con parziale o totale assorbimento della produzione dell’impresa che trasferisce la proprietà;

     d) affitto di uno stabilimento: il contratto di affitto di un’unità tecnica che comprende tutti gli impianti necessari alla fabbricazione dello zucchero, ai fini del suo esercizio, concluso per una durata di almeno tre campagne di commercializzazione consecutive ed al quale le parti si impegnano a non porre fine prima del termine della terza campagna, con un’impresa stabilita nello stesso Stato membro in cui si trova lo stabilimento in causa, se dopo l’entrata in vigore dell’affitto l’impresa che prende in affitto tale stabilimento può essere considerata per tutta la sua produzione come un’unica impresa che produce zucchero.

 

PUNTO II

 

     1. Fatto salvo il disposto del paragrafo 2, in caso di fusione o di cessione di imprese produttrici di zucchero e in caso di cessione di stabilimenti produttori di zucchero, le quote sono modificate come segue:

     a) in caso di fusione di imprese produttrici di zucchero, lo Stato membro assegna all’impresa che risulta dalla fusione una quota pari alla somma delle quote assegnate, prima della fusione, alle imprese produttrici di zucchero partecipanti alla fusione;

     b) in caso di cessione di un’impresa produttrice di zucchero, lo Stato membro assegna all’impresa cessionaria la quota dell’impresa ceduta per la produzione di zucchero; qualora vi siano più imprese cessionarie, l’assegnazione avviene in proporzione ai quantitativi di produzione di zucchero assorbiti da ciascuna di esse;

     c) in caso di cessione di uno zuccherificio, lo Stato membro diminuisce la quota dell’impresa che trasferisce la proprietà dello stabilimento e aumenta la quota dell’impresa o delle imprese produttrici di zucchero che acquistano lo stabilimento proporzionalmente alla produzione assorbita.

     2. Se una parte dei produttori di barbabietole o di canne direttamente interessati da una delle operazioni di cui al paragrafo 1 dichiara esplicitamente di voler consegnare le sue barbabietole o canne a un’impresa produttrice di zucchero che non partecipa a tali operazioni, lo Stato membro può effettuare l’assegnazione in funzione dei quantitativi di produzione assorbiti dall’impresa alla quale tali produttori intendono consegnare le loro barbabietole o canne.

     3. In caso di cessazione di attività in condizioni diverse da quelle contemplate dal paragrafo:

     a) di un’impresa produttrice di zucchero,

     b) di uno o più stabilimenti di un’impresa produttrice di zucchero,

     lo Stato membro può assegnare le quote inerenti a tale cessazione a una o più imprese produttrici di zucchero.

     Nel caso di cui al primo comma, lettera b), qualora una parte dei produttori interessati dichiari esplicitamente di voler consegnare le proprie barbabietole o canne ad una determinata impresa produttrice di zucchero, lo Stato membro può anche assegnare la parte delle quote corrispondente alle barbabietole o alle canne da zucchero in causa all’impresa alla quale intendono consegnare queste ultime.

     4. In caso di applicazione della deroga di cui all’articolo 6, paragrafo 6, lo Stato membro può chiedere ai produttori di barbabietole e alle imprese produttrici di zucchero interessati da tale deroga di prevedere nei loro accordi interprofessionali clausole particolari che permettano allo stesso Stato membro di applicare i paragrafi 2 e 3 del presente punto.

     5. In caso di affitto di uno stabilimento appartenente ad un’impresa produttrice di zucchero, lo Stato membro può diminuire le quote dell’impresa che dà in affitto tale stabilimento e attribuire la parte detratta della quota all’impresa che lo prende in affitto per la produzione di zucchero.

     Se l’affitto termina durante il periodo di tre campagne di commercializzazione di cui al punto I, lettera d), l’adeguamento della quota effettuato a norma del primo comma del presente paragrafo è annullato dallo Stato membro retroattivamente alla data in cui ha preso effetto. Tuttavia, se l’affitto termina per motivi di forza maggiore, lo Stato membro non ha l’obbligo di annullare l’adeguamento.

     6. Quando un’impresa produttrice di zucchero non è più in grado di rispettare gli obblighi impostile dalla normativa comunitaria nei confronti dei produttori di barbabietole o di canne da zucchero e tale situazione viene constatata dalle autorità nazionali competenti, lo Stato membro in causa può assegnare per una o più campagne di commercializzazione la parte delle relative quote ad una o più imprese produttrici di zucchero, proporzionalmente ai quantitativi di produzione assorbiti.

     7. Lo Stato membro che concede ad un’impresa produttrice di zucchero garanzie di prezzi e di smercio per la trasformazione della barbabietola da zucchero in alcole etilico può, d’intesa con tale impresa ed i produttori di barbabietole interessati, assegnare per una o più campagne di commercializzazione la totalità od una parte delle quote ad una o più imprese diverse per la produzione di zucchero.

 

PUNTO III

 

     In caso di fusione o cessione di imprese produttrici di isoglucosio o di cessione di uno stabilimento produttore di isoglucosio, lo Stato membro può assegnare le quote rispettive per la produzione d’isoglucosio a una o più imprese che detengano o no una quota di produzione.

 

PUNTO IV

 

     Le misure decise ai sensi dei punti II e III possono essere applicate soltanto se:

     a) sono presi in considerazione gli interessi di ognuna delle parti interessate;

     b) lo Stato membro interessato le considera idonee a migliorare la struttura dei settori della produzione della barbabietola o della canna e della fabbricazione dello zucchero;

     c) riguardano imprese stabilite nello stesso territorio per il quale è fissata la quota nell’allegato II.

 

PUNTO V

 

     Se la fusione o la cessione hanno luogo tra il 1° ottobre e il 30 aprile dell’anno successivo, le misure previste ai punti II e III producono effetti per la campagna di commercializzazione in corso.

     Se la fusione o la cessione hanno luogo tra il 1° maggio e il 30 settembre dello stesso anno, le misure previste ai punti II e III producono effetti per la campagna di commercializzazione successiva.

 

PUNTO VI

 

     In caso di applicazione dell’articolo 10, paragrafo 3, gli Stati membri assegnano le quote modificate entro la fine del mese di febbraio, affinché siano applicate nella campagna di commercializzazione successiva.

 

PUNTO VII

 

     In caso di applicazione dei punti II e III, gli Stati membri comunicano alla Commissione, al più tardi quindici giorni dopo, la scadenza dei termini di cui al Punto V, le quote modificate.

 

 

ALLEGATO VI

STATI DI CUI ALL’ARTICOLO 2, PUNTO 12

 

     Barbados

     Belize

     Costa d’Avorio

     Repubblica del Congo

     Fiji

     Guyana

     India

     Giamaica

     Kenia

     Madagascar

     Malawi

     Mauritius

     Mozambico

     Saint Christopher (Saint Kitts) e Nevis Anguilla

     Suriname

     Swaziland

     Tanzania

     Trinidad e Tobago

     Uganda

     Zambia

     Zimbabwe

 

 

ALLEGATO VII

PRODOTTI TRASFORMATI

 

Codice NC

Designazione delle merci

ex 0403

Latticello, latte e crema coagulati, yogurt, chefir e altri tipi di latte e creme fermentati o acidificati, anche concentrati o con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o con aggiunta di aromatizzanti, di frutta o cacao:

0403 10

Yogurt:

da 0403 10 51 a 0403 10 99

aromatizzati o addizionati di frutta o di cacao

0403 90

altri:

da 0403 90 71 a 0403 90 99

aromatizzati o addizionati di frutta o di cacao

ex 0710

Ortaggi o legumi, anche cotti, in acqua o al vapore, congelati:

0710 40 00

Granturco dolce

ex 0711

Ortaggi o legumi temporaneamente conservati (per esempio: mediante anidride solforosa o in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione), ma non atti per l’alimentazione nello stato in cui sono presentati:

0711 90

atri ortaggi o legumi; miscele di ortaggi o legumi:

 

Ortaggi o legumi:

0711 90 30

Granturco dolce

1702 50 00

Fruttosio chimicamente puro

ex 1704

Prodotti a base di zuccheri non contenenti cacao (compreso il cioccolato bianco), esclusi gli estratti di liquirizia della sottovoce 1704 90 10

1806

Cioccolata e altre preparazioni alimentari contenenti cacao

ex 1901

Estratti di malto; preparazioni alimentari di farine, semolini, amidi, fecole o estratti di malto, non contenenti cacao o contenenti meno di 40 %, in peso, di cacao calcolato su una base completamente sgrassata, non nominate né comprese altrove; preparazioni alimentari di prodotti delle voci da 0401 a 0404, non contenenti cacao o contenenti meno di 5 %, in peso, di cacao calcolato su una base completamente sgrassata, non nominate né comprese altrove:

1901 10 00

Preparazioni per l’alimentazione dei bambini, condizionate per la vendita al minuto

1901 20 00

Miscele e paste per la preparazione dei prodotti della panetteria, della pasticceria o della biscotteria della voce 1905

1901 90

altri:

 

altri:

1901 90 99

altri

ex 1902

Paste alimentari, anche cotte o farcite (di carne o di altre sostanze) oppure altrimenti preparate, quali spaghetti, maccheroni, tagliatelle, lasagne, gnocchi, ravioli, cannelloni; cuscus, anche preparato:

1902 20

Paste alimentari farcite (anche cotte o altrimenti preparate):

 

altre:

1902 20 91

cotte

1902 20 99

altre

1902 30

Altre paste alimentari:

1902 40

Cuscus:

1902 40 90

altro

1904

Prodotti a base di cereali ottenuti per soffiatura o tostatura (per esempio: «corn flakes»); cereali (diversi dal granturco) in grani o in forma di fiocchi oppure di altri grani lavorati (esclusi farine e semolini), precotti o altrimenti preparati, non nominati né compresi altrove

ex 1905

Prodotti della panetteria, della pasticceria o della biscotteria, anche con aggiunta di cacao; ostie, capsule vuote dei tipi utilizzati per medicamenti, ostie per sigilli, paste in sfoglie essiccate di farina, di amido o di fecola e prodotti simili:

1905 10 00

Pane croccante detto «Knäckebrot»

1905 20

Pane con spezie (panpepato)

1905 31

Biscotti con aggiunta di dolcificanti

1905 32

Cialde e cialdine

1905 40

Fette biscottate, pane tostato e prodotti simili tostati

1905 90

altri:

 

altri:

1905 90 45

Biscotti

1905 90 55

Prodotti estrusi o espansi, salati o aromatizzati

1905 90 60

con aggiunta di dolcificanti

1905 90 90

altri

ex 2001

Ortaggi e legumi, frutta e altre parti commestibili di piante, preparati o conservati nell’aceto o nell’acido acetico:

2001 90

altri:

2001 90 30

Granturco dolce (Zea mays var. saccharata)

2001 90 40

Ignami, patate dolci e parti commestibili simili di piante aventi tenore, in peso, di amido o di fecola uguale o superiore a 5 %

ex 2004

Altri ortaggi e legumi, preparati o conservati ma non nell’aceto o acido acetico, congelati, diversi dai prodotti della voce 2006:

2004 10

Patate:

 

altre:

2004 10 91

sotto forma di farina, semolino o fiocchi

2004 90

altri ortaggi e legumi e miscugli di ortaggi e di legumi:

2004 90 10

Granturco dolce (Zea mays var. saccharata)

ex 2005

Altri ortaggi e legumi preparati o conservati ma non nell’aceto o acido acetico, non congelati, diversi dai prodotti della voce 2006:

2005 20

Patate:

2005 20 10

sotto forma di farina, semolino o fiocchi

2005 80 00

Granturco dolce (Zea mays var. saccharata)

ex 2101

Estratti, essenze e concentrati di caffè, di tè o di mate e preparazioni a base di questi prodotti o a base di caffè, tè o mate; cicoria torrefatta ed altri succedanei torrefatti del caffè e loro estratti, essenze e concentrati:

 

Estratti, essenze e concentrati di caffè e preparazioni a base di questi estratti, essenze o concentrati, o a base di caffè:

 

Preparazioni a base di estratti, essenze o concentrati, o a base di caffè:

2101 12 98

altri

 

Estratti, essenze e concentrati di tè o di mate e preparazioni a base di questi estratti, essenze o concentrati, o a base di tè o di mate:

 

Preparazioni:

2101 20 98

altri

 

Cicoria torrefatta ed altri succedanei torrefatti del caffè e loro estratti, essenze e concentrati:

 

Cicoria torrefatta ed altri succedanei torrefatti del caffè:

2101 30 19

altri

 

Estratti, essenze e concentrati di cicoria torrefatta e di altri succedanei torrefatti del caffè:

2101 30 99

altri

2105 00

Gelati, anche contenenti cacao

ex 2106

Preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove

2106 90

altre:

2106 90 10

Preparazioni dette «fondute»

 

altre:

2106 90 92

non contenenti materie grasse provenienti dal latte, né saccarosio, né isoglucosio, né glucosio, né amido o fecola, o contenenti in peso meno di 1,5 % di materie grasse provenienti dal latte, meno di 5 % di saccarosio o d’isoglucosio, meno di 5 % di glucosio o di amido o fecola

2106 90 98

altre

2202

Acque, comprese le acque minerali e le acque gassate, con aggiunta di zucchero o di altri dolcificanti o di aromatizzanti, ed altre bevande non alcoliche, esclusi i succhi di frutta o di ortaggi della voce 2009

2205

Vermut ed altri vini di uve fresche preparati con piante o con sostanze aromatiche

ex 2208

Alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico volumico inferiore a 80 % vol; acquaviti, liquori ed altre bevande contenenti alcole di distillazione:

2208 20

Acquaviti di vino o di vinacce:

da 2208 50 91 a 2208 50 99

Acquavite di ginepro (genièvre)

2208 70

Liquori

da 2208 90 41 a 2208 90 78

altre acquaviti e bevande contenenti alcole di distillazione

2905 43 00

Mannitolo

2905 44

D-glucitolo (sorbitolo)

ex 3302

Miscugli di sostanze odorifere e miscugli (comprese le soluzioni alcoliche) a base di una o più di tali sostanze, dei tipi utilizzati come materie prime per l’industria; altre preparazioni a base di sostanze odorifere dei tipi utilizzati per la fabbricazione delle bevande:

3302 10

dei tipi utilizzati nelle industrie alimentari o delle bevande:

 

dei tipi utilizzati nelle industrie delle bevande:

 

Preparazioni contenenti tutti gli agenti aromatizzanti che caratterizzano una bevanda:

 

altre (con titolo alcolometrico effettivo non superiore a 0,5 % vol):

3302 10 29

altre

ex Capitolo 38

Prodotti vari delle industrie chimiche:

3824 60

Sorbitolo diverso da quello della sottovoce 2905 44

 


[1] Punto così rettificato con avviso pubblicato nella G.U.U.E. 30 agosto 2006, n. L 235.

[2] Allegato rettificato con avviso pubblicato nella G.U.U.E. 30 agosto 2006, n. L 235 e così sostituito dall'art. 1 del Regolamento (CE) n. 1585/2006.