Settore: | Normativa europea |
Materia: | 1. agricoltura |
Capitolo: | 1.1 questioni generali |
Data: | 08/02/2007 |
Numero: | 119 |
Sommario |
Art. 1. Nel regolamento (CE) n. 493/2006 è inserito il seguente articolo 3 bis |
Art. 2. Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
§ 1.1.718 - Regolamento 8 febbraio 2007, n. 119.
Regolamento (CE) n. 119/2007 della Commissione che modifica il regolamento (CE) n. 493/2006 recante misure transitorie nell’ambito della riforma dell’organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero
(G.U.U.E. 9 febbraio 2007, n. L 37)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il
considerando quanto segue:
(1) Il
(2) La situazione del mercato comunitario per la campagna 2006/2007 è caratterizzata da uno squilibrio tra il mercato dello zucchero di quota e il mercato dello zucchero fuori quota. Mentre rischia di aggravarsi l'eccedenza di zucchero di quota, le disponibilità di zucchero fuori quota destinato all'industria chimica potrebbero risultare insufficienti nella seconda metà della campagna di commercializzazione 2006/2007, tenuto conto dei quantitativi prodotti, delle scorte e del rafforzamento della domanda di materie prime per la fabbricazione di bioetanolo.
(3) Occorre dunque prevedere misure transitorie specifiche limitate alla campagna di commercializzazione 2006/2007, al fine di ristabilire l'equilibrio tra il mercato dello zucchero di quota e il mercato dello zucchero fuori quota e facilitare la transizione, nel settore dell'industria chimica e farmaceutica, dal vecchio regime di approvvigionamento di zucchero prodotto entro quota, in vigore nel corso della campagna 2005/2006, e il nuovo regime di approvvigionamento di zucchero prodotto fuori quota, istituito dal
(4) È necessario che ai quantitativi forniti nell'ambito delle misure transitorie stabilite dal presente regolamento si applichino le disposizioni riguardanti la fornitura e l'utilizzazione di zucchero industriale contenute nel
(5) Occorre modificare di conseguenza il
(6) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Nel
«Art. 3 bis. Utilizzazione di zucchero di quota
1. Per le consegne di zucchero industriale da effettuare fino al 30 settembre 2007 nell'ambito di contratti di cui all'articolo 6 del
2. I quantitativi di zucchero forniti ai sensi del paragrafo 1 sono contabilizzati come materia prima industriale, fornita ad un trasformatore secondo quanto previsto all'articolo 4, paragrafo 1, secondo comma, lettera a), del
3. Nelle comunicazioni di cui agli articoli 8 e 10 del
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.