§ 1.1.718 - Regolamento 8 febbraio 2007, n. 119.
Regolamento (CE) n. 119/2007 della Commissione che modifica il regolamento (CE) n. 493/2006 recante misure transitorie nell’ambito della [...]


Settore:Normativa europea
Materia:1. agricoltura
Capitolo:1.1 questioni generali
Data:08/02/2007
Numero:119


Sommario
Art. 1.      Nel regolamento (CE) n. 493/2006 è inserito il seguente articolo 3 bis
Art. 2.      Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea


§ 1.1.718 - Regolamento 8 febbraio 2007, n. 119.

Regolamento (CE) n. 119/2007 della Commissione che modifica il regolamento (CE) n. 493/2006 recante misure transitorie nell’ambito della riforma dell’organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero

(G.U.U.E. 9 febbraio 2007, n. L 37)

 

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 318/2006 del Consiglio, del 20 febbraio 2006, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero, in particolare l'articolo 44, lettera a),

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CE) n. 493/2006 della Commissione ha previsto alcune misure transitorie specifiche applicabili per la campagna 2006/2007, prima campagna di attuazione della riforma dell'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero.

(2) La situazione del mercato comunitario per la campagna 2006/2007 è caratterizzata da uno squilibrio tra il mercato dello zucchero di quota e il mercato dello zucchero fuori quota. Mentre rischia di aggravarsi l'eccedenza di zucchero di quota, le disponibilità di zucchero fuori quota destinato all'industria chimica potrebbero risultare insufficienti nella seconda metà della campagna di commercializzazione 2006/2007, tenuto conto dei quantitativi prodotti, delle scorte e del rafforzamento della domanda di materie prime per la fabbricazione di bioetanolo.

(3) Occorre dunque prevedere misure transitorie specifiche limitate alla campagna di commercializzazione 2006/2007, al fine di ristabilire l'equilibrio tra il mercato dello zucchero di quota e il mercato dello zucchero fuori quota e facilitare la transizione, nel settore dell'industria chimica e farmaceutica, dal vecchio regime di approvvigionamento di zucchero prodotto entro quota, in vigore nel corso della campagna 2005/2006, e il nuovo regime di approvvigionamento di zucchero prodotto fuori quota, istituito dal regolamento (CE) n. 318/2006. L'attuazione della riforma del settore è stata completata soltanto alla fine di giugno 2006, il che ha alimentato l'incertezza nel settore ostacolando fortemente la stipulazione di contratti di fornitura per la campagna 2006/2007. Questo tipo di contratto deve essere infatti previsto prima ancora della semina delle barbabietole, ossia prima del mese di marzo precedente. Le misure previste nel presente regolamento devono consentire una maggiore flessibilità nella gestione della produzione fuori quota e garantire le consegne di zucchero all'industria chimica a condizioni di prezzo corrispondenti al prezzo mondiale. Occorre permettere al fabbricante di sostituire quantitativi di zucchero industriale con zucchero di quota. Questa possibilità deve essere tuttavia concessa soltanto a condizione che i controlli supplementari dei quantitativi forniti ed effettivamente utilizzati dall’industria siano correttamente eseguiti. La decisione di accordare tale possibilità deve essere lasciata a discrezione delle autorità competenti degli Stati membri.

(4) È necessario che ai quantitativi forniti nell'ambito delle misure transitorie stabilite dal presente regolamento si applichino le disposizioni riguardanti la fornitura e l'utilizzazione di zucchero industriale contenute nel regolamento (CE) n. 967/2006 della Commissione, del 29 giugno 2006, recante modalità d’applicazione del regolamento (CE) n. 318/2006 del Consiglio riguardo la produzione fuori quota nel settore dello zucchero.

(5) Occorre modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 493/2006.

(6) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

 

Art. 1.

     Nel regolamento (CE) n. 493/2006 è inserito il seguente articolo 3 bis:

«Art. 3 bis. Utilizzazione di zucchero di quota

1. Per le consegne di zucchero industriale da effettuare fino al 30 settembre 2007 nell'ambito di contratti di cui all'articolo 6 del regolamento (CE) n. 967/2006 della Commissione, le autorità competenti degli Stati membri possono ammettere, su richiesta del fabbricante, che un quantitativo dello zucchero da esso prodotto entro quota, compreso lo zucchero ritirato ai sensi dell'articolo 3 del presente regolamento, venga consegnato in sostituzione di zucchero industriale prodotto fuori quota.

2. I quantitativi di zucchero forniti ai sensi del paragrafo 1 sono contabilizzati come materia prima industriale, fornita ad un trasformatore secondo quanto previsto all'articolo 4, paragrafo 1, secondo comma, lettera a), del regolamento (CE) n. 967/2006, per la campagna di commercializzazione 2007/2008.

3. Nelle comunicazioni di cui agli articoli 8 e 10 del regolamento (CE) n. 967/2006 il quantitativo fornito ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo è indicato a parte.»

 

     Art. 2.

     Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

     Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.