§ 1.6.686 - Regolamento 13 agosto 2001, n. 1646.
Regolamento (CE) n. 1646/2001 della Commissioneche stabilisce le modalità di applicazione per la concessione dell'aiuto di adattamento [...]


Settore:Normativa europea
Materia:1. agricoltura
Capitolo:1.6 interventi di mercato
Data:13/08/2001
Numero:1646


Sommario
Art. 1.      1. L'aiuto di cui all'articolo 38, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1260/2001 , qui di seguito denominato "l'aiuto", è concesso su richiesta dell'impresa che ha raffinato lo zucchero greggio [...]
Art. 2.      1. L'aiuto complementare di cui all'articolo 38, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1260/2001 è concesso su richiesta dell'impresa che ha raffinato lo zucchero prodotto nei dipartimenti [...]
Art. 3. 
Art. 4.      Lo Stato membro interessato comunica alla Commissione per ogni trimestre civile, nel mese successivo al trimestre in questione, i quantitativi espressi in zucchero bianco per i quali è stato [...]
Art. 5.      Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.


§ 1.6.686 - Regolamento 13 agosto 2001, n. 1646.

Regolamento (CE) n. 1646/2001 della Commissioneche stabilisce le modalità di applicazione per la concessione dell'aiuto di adattamento all'industria della raffinazione dello zucchero greggio preferenziale e che modifica l'aiuto di adattamento e l'aiuto complementare all'industria della raffinazione nel settore dello zucchero.

(G.U.C.E. 14 agosto 2001, n. L 219).

 

     LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

     visto il regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio, del 19 giugno 2001, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero, in particolare l'articolo 38, paragrafo 6,

     considerando quanto segue:

     (1) L'articolo 38, paragrafi 1 e 3, del regolamento (CE) n. 1260/2001 stabilisce che durante le campagne 2001/2002-2005/2006 venga concesso a titolo di misura di intervento un aiuto di adattamento all'industria della raffinazione dello zucchero greggio di canna preferenziale nella Comunità, nonché un aiuto complementare per lo zucchero greggio di canna prodotto nei dipartimenti francesi d'oltremare. Tali disposizioni prevedono anche che la concessione dell'aiuto di adattamento possa avvenire soltanto entro il limite dei quantitativi stabiliti dalle disposizioni di cui all'articolo 35 del regolamento (CE) n. 1260/2001.

     (2) Lo zucchero che può beneficiare dell'aiuto alla raffinazione deve essere zucchero preferenziale ai sensi dell'articolo 35 del regolamento (CE) n. 1260/2001 . Per accertarsi della sua origine e per controllarne l'importazione nella Comunità occorre pertanto far riferimento alle disposizioni e ai documenti previsti dal regolamento (CEE) n. 2782/76 della Commissione, del 17 novembre 1976, che stabilisce la modalità di applicazione per l'importazione degli zuccheri preferenziali, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2665/98.

     (3) Per la concessione dell'aiuto, è necessario prevedere adeguate misure di controllo degli zuccheri raffinati e definire a tal fine il concetto di raffinazione, la formula di resa dello zucchero greggio in questione nonché l'obbligo di ricorrere, per le analisi, ad un laboratorio riconosciuto dalle autorità competenti dello Stato membro in cui è effettuata la raffinazione.

     (4) Le misure di gestione per lo zucchero greggio di canna prodotto nei dipartimenti francesi d'oltremare che beneficia dell'aiuto complementare devono essere uguali a quelle previste dal regolamento (CE) n. 1554/2001 della Commissione, del 30 luglio 2001, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1260/2001 per quanto riguarda lo smercio dello zucchero prodotto nei dipartimenti francesi d'oltremare e la parificazione delle condizioni di prezzo con lo zucchero greggio preferenziale.

     (5) A norma dell'articolo 38, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1260/2001 , l'aiuto di adattamento e l'aiuto complementare possono essere corretti, in funzione dell'andamento della situazione economica nel settore dello zucchero, in particolare dei margini di fabbricazione e di raffinazione. Per tenere conto dell'esigenza di mantenere in equilibrio il margine di fabbricazione e quello di raffinazione, in base alla quale gli aiuti in questione sono stati introdotti e adeguati durante il precedente regime, è opportuno mantenere gli importi dell'aiuto per la campagna 2001/2002 al livello della campagna 2000/2001.

     (6) Il comitato di gestione per lo zucchero non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

     HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO

 

Art. 1.

     1. L'aiuto di cui all'articolo 38, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1260/2001 , qui di seguito denominato "l'aiuto", è concesso su richiesta dell'impresa che ha raffinato lo zucchero greggio preferenziale in questione, da presentare alle autorità competenti dello Stato membro nel cui territorio si svolge la raffinazione.

     2. La richiesta di concessione dell'aiuto deve essere corredata dalla prova che lo zucchero raffinato è stato ottenuto da zucchero greggio preferenziale importato nella Comunità a norma del regolamento (CEE) n. 2782/76.

     La prova è fornita tramite presentazione dell'originale del documento menzionato, a seconda dei casi, dall'articolo 6, paragrafo 1, o dall'articolo 7, paragrafi 1 e 2, del regolamento (CEE) n. 2782/76 o tramite una copia di tali documenti, autenticata dalle autorità competenti dello Stato membro di importazione. Tali autorità appongono nella casella 8 di tale copia le diciture menzionate, a seconda dei casi, dal citato articolo 6, paragrafo 2, o dal citato articolo 7, paragrafo 3.

     3. Ai fini della concessione dell'aiuto:

     a) si intende per raffinazione la trasformazione, nell'impresa del richiedente, quale definita nell'articolo 7, paragrafo 4, terzo comma, del regolamento (CE) n. 1260/2001, dello zucchero greggio ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (CE) n. 1260/2001, in zucchero bianco ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2, lettera a), di detto regolamento;

     b) lo zucchero greggio in questione è posto sotto controllo doganale o sotto un diverso controllo amministrativo che fornisca garanzie equivalenti.

     4. Per stabilire l'entità dell'aiuto, la resa dello zucchero greggio in questione è calcolata diminuendo di 100 il doppio del grado di polarizzazione di tale zucchero.

     5. Le analisi sono effettuate al ricevimento da un laboratorio riconosciuto dalle autorità competenti dello Stato membro nel territorio del quale deve svolgersi la raffinazione.

     Tuttavia, se lo zucchero è già stato analizzato ai fini dell'accertamento della resa anteriormente all'entrata in vigore del presente regolamento, le analisi in questione sono considerate rispondenti ai requisiti di cui al primo comma.

 

     Art. 2.

     1. L'aiuto complementare di cui all'articolo 38, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1260/2001 è concesso su richiesta dell'impresa che ha raffinato lo zucchero prodotto nei dipartimenti francesi d'oltremare.

     2. Il regolamento (CE) n. 1554/2001 si applica mutatis mutandis all'aiuto complementare.

 

     Art. 3. [1]

     1. Per le campagne di commercializzazione 2002/2003-2005/2006, l'importo dell'aiuto di adattamento e quello dell'aiuto complementare previsti, rispettivamente, all'articolo 38, paragrafi 1 e 3, del regolamento (CE) n. 1260/2001 sono portati, in seguito alla correzione di cui al paragrafo 4 dello stesso articolo, all'importo totale di 2,92 EUR per 100 chilogrammi di zucchero espresso in zucchero bianco.

     2. Conformemente all'articolo 38, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1260/2001 , tale importo è corretto se le condizioni economiche, e segnatamente il tasso di interesse, esistenti al momento della prima fissazione differiscono in modo significativo da quelle constatate prima dell'inizio di una delle campagne di commercializzazione di cui trattasi.

 

     Art. 4.

     Lo Stato membro interessato comunica alla Commissione per ogni trimestre civile, nel mese successivo al trimestre in questione, i quantitativi espressi in zucchero bianco per i quali è stato concesso l'aiuto, nonché gli importi in moneta nazionale corrispondenti a tali quantitativi.

 

     Art. 5.

     Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

     Esso si applica a decorrere dal 1° luglio 2001.

 


[1] Articolo così sostituito dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 1164/2002.