Settore: | Normativa europea |
Materia: | 1. agricoltura |
Capitolo: | 1.6 interventi di mercato |
Data: | 13/08/2001 |
Numero: | 1646 |
Sommario |
Art. 1. 1. L'aiuto di cui all'articolo 38, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1260/2001 , qui di seguito denominato "l'aiuto", è concesso su richiesta dell'impresa che ha raffinato lo zucchero greggio [...] |
Art. 2. 1. L'aiuto complementare di cui all'articolo 38, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1260/2001 è concesso su richiesta dell'impresa che ha raffinato lo zucchero prodotto nei dipartimenti [...] |
Art. 3. |
Art. 4. Lo Stato membro interessato comunica alla Commissione per ogni trimestre civile, nel mese successivo al trimestre in questione, i quantitativi espressi in zucchero bianco per i quali è stato [...] |
Art. 5. Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. |
§ 1.6.686 - Regolamento 13 agosto 2001, n. 1646.
Regolamento (CE) n. 1646/2001 della Commissioneche stabilisce le modalità di applicazione per la concessione dell'aiuto di adattamento all'industria della raffinazione dello zucchero greggio preferenziale e che modifica l'aiuto di adattamento e l'aiuto complementare all'industria della raffinazione nel settore dello zucchero.
(G.U.C.E. 14 agosto 2001, n. L 219).
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il
considerando quanto segue:
(1) L'articolo 38, paragrafi 1 e 3, del
(2) Lo zucchero che può beneficiare dell'aiuto alla raffinazione deve essere zucchero preferenziale ai sensi dell'articolo 35 del
(3) Per la concessione dell'aiuto, è necessario prevedere adeguate misure di controllo degli zuccheri raffinati e definire a tal fine il concetto di raffinazione, la formula di resa dello zucchero greggio in questione nonché l'obbligo di ricorrere, per le analisi, ad un laboratorio riconosciuto dalle autorità competenti dello Stato membro in cui è effettuata la raffinazione.
(4) Le misure di gestione per lo zucchero greggio di canna prodotto nei dipartimenti francesi d'oltremare che beneficia dell'aiuto complementare devono essere uguali a quelle previste dal
(5) A norma dell'articolo 38, paragrafo 4, del
(6) Il comitato di gestione per lo zucchero non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO
1. L'aiuto di cui all'articolo 38, paragrafo 1, del
2. La richiesta di concessione dell'aiuto deve essere corredata dalla prova che lo zucchero raffinato è stato ottenuto da zucchero greggio preferenziale importato nella Comunità a norma del regolamento (CEE) n. 2782/76.
La prova è fornita tramite presentazione dell'originale del documento menzionato, a seconda dei casi, dall'articolo 6, paragrafo 1, o dall'articolo 7, paragrafi 1 e 2, del regolamento (CEE) n. 2782/76 o tramite una copia di tali documenti, autenticata dalle autorità competenti dello Stato membro di importazione. Tali autorità appongono nella casella 8 di tale copia le diciture menzionate, a seconda dei casi, dal citato articolo 6, paragrafo 2, o dal citato articolo 7, paragrafo 3.
3. Ai fini della concessione dell'aiuto:
a) si intende per raffinazione la trasformazione, nell'impresa del richiedente, quale definita nell'articolo 7, paragrafo 4, terzo comma, del
b) lo zucchero greggio in questione è posto sotto controllo doganale o sotto un diverso controllo amministrativo che fornisca garanzie equivalenti.
4. Per stabilire l'entità dell'aiuto, la resa dello zucchero greggio in questione è calcolata diminuendo di 100 il doppio del grado di polarizzazione di tale zucchero.
5. Le analisi sono effettuate al ricevimento da un laboratorio riconosciuto dalle autorità competenti dello Stato membro nel territorio del quale deve svolgersi la raffinazione.
Tuttavia, se lo zucchero è già stato analizzato ai fini dell'accertamento della resa anteriormente all'entrata in vigore del presente regolamento, le analisi in questione sono considerate rispondenti ai requisiti di cui al primo comma.
1. L'aiuto complementare di cui all'articolo 38, paragrafo 3, del
2. Il
1. Per le campagne di commercializzazione 2002/2003-2005/2006, l'importo dell'aiuto di adattamento e quello dell'aiuto complementare previsti, rispettivamente, all'articolo 38, paragrafi 1 e 3, del
2. Conformemente all'articolo 38, paragrafo 4, del
Lo Stato membro interessato comunica alla Commissione per ogni trimestre civile, nel mese successivo al trimestre in questione, i quantitativi espressi in zucchero bianco per i quali è stato concesso l'aiuto, nonché gli importi in moneta nazionale corrispondenti a tali quantitativi.
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Esso si applica a decorrere dal 1° luglio 2001.
[1] Articolo così sostituito dall'art. 1 del