Settore: | Normativa europea |
Materia: | 1. agricoltura |
Capitolo: | 1.1 questioni generali |
Data: | 19/05/2006 |
Numero: | 769 |
Sommario |
Art. 1. |
Art. 2. |
Art. 3. |
§ 1.1.680 - Regolamento 19 maggio 2006, n. 769.
Regolamento (CE) n. 769/2006 della Commissione recante sospensione, a decorrere dal 23 maggio 2006, della possibilità di presentare domande di titoli di esportazione per lo zucchero C e recante modifica del regolamento (CE) n. 493/2006 con riguardo alle misure transitorie applicabili allo zucchero C
(G.U.U.E. 20 maggio 2006, n. L 134).
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il
considerando quanto segue:
(1) L’accordo sull’agricoltura concluso nell’ambito dei negoziati commerciali multilaterali dell’Uruguay Round, in conformità dell’articolo 300 del trattato, comporta delle limitazioni in termini di quantità e di valore per le esportazioni sovvenzionate della Comunità. In esito alle conclusioni dell’organo di appello dell’Organizzazione mondiale del commercio (OMC) del 19 maggio 2005, le esportazioni di zucchero C sono soggette a dette limitazioni. Per consentirle di conformarsi agli obblighi che le incombono nell’ambito dell’OMC è stato concesso alla Comunità un periodo di tempo che termina il 22 maggio 2006.
(2) L’articolo 13, paragrafo 1, del
(3) In applicazione dell’articolo 44 del
(4) A norma dell’articolo 27, paragrafo 14, del
(5) Pertanto, tenendo conto degli obblighi della Comunità europea derivanti dagli accordi OMC, occorre, da un lato, derogare all’obbligo di esportare lo zucchero C, sospendendo a decorrere dal 23 maggio 2006 la possibilità di presentare domande di titoli di esportazione per lo zucchero C, e, dall’altro, applicare allo zucchero C non esportato accompagnato da un titolo di esportazione rilasciato anteriormente al 23 maggio 2006 il regime transitorio previsto dall’articolo 2 del
(6) Occorre modificare di conseguenza il
(7) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
La presentazione di domande di titoli di esportazione per lo zucchero C in conformità del regolamento (CE) n. 1464/95 della Commissione è sospesa a decorrere dal 23 maggio 2006. Le domande di titoli di esportazione presentate durante il periodo di sospensione sono irricevibili.
I titoli di esportazione per lo zucchero C rilasciati e non utilizzati al 22 maggio 2006 possono essere restituiti all’organismo emittente durante il loro periodo di validità. In tal caso, in deroga all’articolo 35 del
Il
1) all’articolo 2, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
«1. Fatte salve le decisioni di riporto adottate a norma dell’articolo 1, lo zucchero C della campagna di commercializzazione 2005/2006 non esportato accompagnato da un titolo di esportazione rilasciato anteriormente al 23 maggio 2006 è considerato, a decorrere dalla stessa data, zucchero fuori quota, ai sensi dell’articolo 12 del
2) all’articolo 13, secondo comma, è aggiunta la frase seguente:
«L’articolo 2 si applica a decorrere dal 23 maggio 2006».
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 23 maggio 2006.