§ 1.1.680 - Regolamento 19 maggio 2006, n. 769.
Regolamento (CE) n. 769/2006 della Commissione recante sospensione, a decorrere dal 23 maggio 2006, della possibilità di presentare domande di [...]


Settore:Normativa europea
Materia:1. agricoltura
Capitolo:1.1 questioni generali
Data:19/05/2006
Numero:769


Sommario
Art. 1.     
Art. 2.     
Art. 3.     


§ 1.1.680 - Regolamento 19 maggio 2006, n. 769.

Regolamento (CE) n. 769/2006 della Commissione recante sospensione, a decorrere dal 23 maggio 2006, della possibilità di presentare domande di titoli di esportazione per lo zucchero C e recante modifica del regolamento (CE) n. 493/2006 con riguardo alle misure transitorie applicabili allo zucchero C

(G.U.U.E. 20 maggio 2006, n. L 134).

 

     LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

     visto il regolamento (CE) n. 318/2006 del Consiglio, del 20 febbraio 2006, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero, in particolare l’articolo 44,

     considerando quanto segue:

      (1) L’accordo sull’agricoltura concluso nell’ambito dei negoziati commerciali multilaterali dell’Uruguay Round, in conformità dell’articolo 300 del trattato, comporta delle limitazioni in termini di quantità e di valore per le esportazioni sovvenzionate della Comunità. In esito alle conclusioni dell’organo di appello dell’Organizzazione mondiale del commercio (OMC) del 19 maggio 2005, le esportazioni di zucchero C sono soggette a dette limitazioni. Per consentirle di conformarsi agli obblighi che le incombono nell’ambito dell’OMC è stato concesso alla Comunità un periodo di tempo che termina il 22 maggio 2006.

      (2) L’articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio, del 19 giugno 2001, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero, prevede tra l’altro l’obbligo di esportare lo zucchero C non riportato. Il regolamento (CE) n. 318/2006, applicabile a decorrere dal 1o luglio 2006, non comporta più tale obbligo per lo zucchero fuori quota prodotto nell’ambito della campagna di commercializzazione 2006/2007. Il medesimo regolamento prevede all’articolo 44 la possibilità di adottare, da un lato, misure transitorie per agevolare la transizione dalla situazione di mercato della campagna di commercializzazione 2005/2006 a quella della campagna 2006/2007 e, dall’altro, le opportune disposizioni derogatorie per assicurare la conformità della Comunità con gli obblighi internazionali da essa assunti riguardo allo zucchero C prodotto nell’ambito della campagna di commercializzazione 2005/2006.

      (3) In applicazione dell’articolo 44 del regolamento (CE) n. 318/2006, l’articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 493/2006 della Commissione, del 27 marzo 2006, recante misure transitorie nell’ambito della riforma dell’organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero e recante modifica dei regolamenti (CE) n. 1265/2001 e (CE) n. 314/2002, assimila, a decorrere dal 1o luglio 2006, lo zucchero C della campagna di commercializzazione 2005/2006, che non può essere né riportato né esportato, a zucchero fuori quota, ai sensi del regolamento (CE) n. 318/2006, prodotto nell’ambito della campagna di commercializzazione 2006/2007.

      (4) A norma dell’articolo 27, paragrafo 14, del regolamento (CE) n. 1260/2001, il rispetto dei limiti in volume, derivante dagli accordi conclusi in conformità dell’articolo 300 del trattato, è garantito dai titoli di esportazione rilasciati per i periodi di riferimento ivi previsti.

      (5) Pertanto, tenendo conto degli obblighi della Comunità europea derivanti dagli accordi OMC, occorre, da un lato, derogare all’obbligo di esportare lo zucchero C, sospendendo a decorrere dal 23 maggio 2006 la possibilità di presentare domande di titoli di esportazione per lo zucchero C, e, dall’altro, applicare allo zucchero C non esportato accompagnato da un titolo di esportazione rilasciato anteriormente al 23 maggio 2006 il regime transitorio previsto dall’articolo 2 del regolamento (CE) n. 493/2006.

      (6) Occorre modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 493/2006.

      (7) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

     HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

 

     Art. 1.

     La presentazione di domande di titoli di esportazione per lo zucchero C in conformità del regolamento (CE) n. 1464/95 della Commissione è sospesa a decorrere dal 23 maggio 2006. Le domande di titoli di esportazione presentate durante il periodo di sospensione sono irricevibili.

     I titoli di esportazione per lo zucchero C rilasciati e non utilizzati al 22 maggio 2006 possono essere restituiti all’organismo emittente durante il loro periodo di validità. In tal caso, in deroga all’articolo 35 del regolamento (CE) n. 1291/2000 della Commissione, la cauzione è svincolata immediatamente.

 

          Art. 2.

     Il regolamento (CE) n. 493/2006 è modificato come segue:

     1) all’articolo 2, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

     «1. Fatte salve le decisioni di riporto adottate a norma dell’articolo 1, lo zucchero C della campagna di commercializzazione 2005/2006 non esportato accompagnato da un titolo di esportazione rilasciato anteriormente al 23 maggio 2006 è considerato, a decorrere dalla stessa data, zucchero fuori quota, ai sensi dell’articolo 12 del regolamento (CE) n. 318/2006, prodotto nell’ambito della campagna di commercializzazione 2006/2007.»;

     2) all’articolo 13, secondo comma, è aggiunta la frase seguente:

     «L’articolo 2 si applica a decorrere dal 23 maggio 2006».

 

          Art. 3.

     Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

     Esso si applica a decorrere dal 23 maggio 2006.