§ 20.6.502 - Regolamento 1 febbraio 2006, n. 180.
Regolamento (CE) n. 180/2006 della Commissione recante determinazione dei quantitativi corrispondenti agli obblighi di consegna di zucchero [...]


Settore:Normativa europea
Materia:20. relazioni esterne
Capitolo:20.6 politica commerciale
Data:01/02/2006
Numero:180


Sommario
Art. 1.     
Art. 2.     
Art. 3.     


§ 20.6.502 - Regolamento 1 febbraio 2006, n. 180. [1]

Regolamento (CE) n. 180/2006 della Commissione recante determinazione dei quantitativi corrispondenti agli obblighi di consegna di zucchero di canna da importare in virtù del protocollo ACP e dell’accordo India per il periodo di consegna 2005/2006 e recante deroga al regolamento (CE) n. 1159/2003

(G.U.U.E. 2 febbraio 2006, n. L 29).

 

     LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

     visto il regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio, del 19 giugno 2001, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero, in particolare l’articolo 39, paragrafo 6,

     visto il regolamento (CE) n. 1159/2003 della Commissione, del 30 giugno 2003, che stabilisce, per le campagne di commercializzazione 2003/2004, 2004/2005 e 2005/2006, le modalità di applicazione per l’importazione di zucchero di canna nell’ambito di taluni contingenti tariffari e accordi preferenziali e che modifica i regolamenti (CE) n. 1464/95 e (CE) n. 779/96, in particolare l’articolo 9, paragrafo 1,

     considerando quanto segue:

      (1) L’articolo 9 del regolamento (CE) n. 1159/2003 prevede le modalità relative alla determinazione dei quantitativi corrispondenti agli obblighi di consegna a dazio zero dei prodotti del codice NC 1701, espressi in equivalente zucchero bianco, per le importazioni originarie dei paesi firmatari del protocollo ACP e dell’accordo India.

      (2) In applicazione degli articoli 3 e 7 del protocollo ACP, degli articoli 3 e 7 dell’accordo India, dell’articolo 9, paragrafo 3, e degli articoli 11 e 12 del regolamento (CE) n. 1159/2003, la Commissione ha stabilito, sulla base delle informazioni attualmente disponibili, i quantitativi corrispondenti agli obblighi di consegna per il periodo di consegna 2005/2006 per ciascun paese esportatore.

      (3) L’articolo 12, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1159/2003 prevede che il paragrafo 1 di detto articolo non si applichi se la differenza fra il quantitativo corrispondente agli obblighi di consegna e il quantitativo totale di zucchero preferenziale ACP-India addebitato non supera il 5 % del quantitativo corrispondente all’obbligo di consegna. Per la Costa d’Avorio, l’India e il Madagascar, i quantitativi consegnati sono inferiori rispettivamente del 6,7 %, del 7,6 % e del 6,7 % ai quantitativi corrispondenti agli obblighi di consegna. Tenuto conto che i quantitativi di cui trattasi sono modesti e che l’impatto sul mercato comunitario dello zucchero e sull’approvvigionamento in zucchero greggio delle raffinerie comunitarie per tale periodo di consegna è stato esiguo, è preferibile non applicare l’articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1159/2003 all’India, alla Costa d’Avorio e al Madagascar e aggiungere i quantitativi non consegnati ai quantitativi corrispondenti agli obblighi di consegna di detti paesi per il periodo di consegna 2005/2006, in conformità all’articolo 12, paragrafo 4, di detto regolamento.

      (4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

     HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

 

     Art. 1.

     In deroga all’articolo 12, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1159/2003, il paragrafo 1 di detto articolo non si applica ai quantitativi non consegnati accertati per la Costa d’Avorio, l’India e il Madagascar per il periodo di consegna 2004/2005.

     I quantitativi non consegnati di cui al paragrafo 1 del presente articolo sono aggiunti ai quantitativi corrispondenti agli obblighi di consegna di cui all’articolo 2.

 

          Art. 2.

     I quantitativi corrispondenti agli obblighi di consegna per le importazioni di prodotti di cui al codice NC 1701, originari dei paesi firmatari del protocollo ACP e dell’accordo India, espressi in equivalente zucchero bianco, per il periodo di consegna 2005/2006 e per i rispettivi paesi esportatori, figurano nell’allegato.

 

          Art. 3.

     Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

 

 

ALLEGATO

 

     Quantitativi corrispondenti agli obblighi di consegna per le importazioni di zucchero preferenziale originario dei paesi firmatari del protocollo ACP e dell’accordo India per il periodo di consegna 2005/2006, espressi in equivalente zucchero bianco.

 

Paesi firmatari del protocollo ACP e dell’accordo India

Obblighi di consegna 2005/2006

Barbados

32 638,29

Belize

40 306,70

Congo

10 225,97

Costa d’Avorio

10 772,81

Figi

165 305,43

Guyana

159 259,91

India

10 781,10

Giamaica

118 851,82

Kenya

5 050,48

Madagascar

14 217,02

Malawi

20 993,62

Maurizio

493 856,36

Mozambico

6 018,62

Uganda

0,00

Saint Christopher e Nevis

15 689,30

Suriname

0,00

Swaziland

116 631,85

Tanzania

10 298,66

Trinidad e Tobago

47 717,60

Zambia

7 086,65

Zimbabwe

30 262,59

Totale

1 315 964,78

 


[1] Abrogato dall'art. 2 del regolamento (CE) n. 863/2006.