§ 1.6.M95 - Regolamento 27 giugno 2001, n. 1265.
Regolamento (CE) n. 1265/2001 della Commissione che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio [...]


Settore:Normativa europea
Materia:1. agricoltura
Capitolo:1.6 interventi di mercato
Data:27/06/2001
Numero:1265


Sommario
Art. 1.      1. Ai fini del presente regolamento, per "prodotti di base" si intendono:
Art. 2.      1. La restituzione alla produzione è concessa dallo Stato membro nel cui territorio ha luogo la trasformazione dei prodotti di base.
Art. 3.      1. La restituzione alla produzione è concessa soltanto ai trasformatori che assicurino che il controllo previsto all'articolo 2, paragrafo 2, può essere effettuato in ogni momento ed abbiano [...]
Art. 4.      L'importo della restituzione alla produzione concessa per 100 chilogrammi di zucchero bianco è determinato in funzione del prezzo del mercato mondiale dello zucchero bianco, maggiorato di un [...]
Art. 5.      L'importo della restituzione alla produzione concessa per 100 chilogrammi di zucchero greggio è pari al centesimo di quello applicabile in caso di utilizzazione di zucchero bianco, moltiplicato [...]
Art. 6.      L'importo della restituzione alla produzione concessa per 100 chilogrammi di sciroppo di saccarosio è pari al centesimo di quello applicabile in caso di utilizzazione di zucchero bianco, [...]
Art. 7.      L'importo della restituzione alla produzione per 100 chilogrammi di sostanza secca del prodotto di base di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera f), del regolamento (CE) n. 1260/2001 è pari [...]
Art. 8.      L'importo della restituzione alla produzione concessa per 100 chilogrammi di levulosio utilizzati ed espressi in materia secca è pari alla restituzione alla produzione applicabile per 100 [...]
Art. 9.      1. La restituzione alla produzione per lo zucchero bianco è fissata mensilmente per i periodi che iniziano il 1° di ogni mese.
Art. 10.      1. La domanda di titolo di restituzione alla produzione è presentata per iscritto all'autorità competente dello Stato membro in cui il prodotto di base deve essere trasformato. Nella domanda [...]
Art. 11.      1. La domanda di titolo di restituzione è accompagnata dalla costituzione di una cauzione, cui è subordinato il rilascio del titolo di restituzione di cui all'articolo 12.
Art. 12.      1. Gli Stati membri rilasciano su richiesta un titolo di restituzione.
Art. 13.      Ai fini dell'applicazione dell'articolo 10, paragrafo 1, secondo comma, e dell'articolo 12, paragrafo 3:
Art. 14.      1. Il rilascio del titolo di restituzione fa sorgere il diritto al pagamento della restituzione alla produzione indicata nel titolo stesso:
Art. 15. 
Art. 16.      1. Se nel corso del periodo compreso tra il giorno del ricevimento della domanda di un titolo di restituzione alla produzione e il giorno della trasformazione del prodotto di base interviene una [...]
Art. 17.      1. Gli Stati membri designano gli organismi competenti per il controllo della trasformazione dei prodotti di base.
Art. 18.      Quando i prodotti di base sono sottoposti a controllo, gli Stati membri possono anticipare al titolare del titolo di restituzione un importo pari al massimo all'80% della restituzione alla [...]
Art. 19.      1. Quando concedono un anticipo, gli Stati membri esigono la costituzione di una cauzione o di una garanzia riconosciuta come equivalente, che assicuri il rimborso dell'anticipo aumentato del 5%.
Art. 20.      Dopo che l'interessato ha comunicato all'organismo competente il prodotto chimico per la cui fabbricazione è stato utilizzato il prodotto di base, la restituzione alla produzione o, nel caso di [...]
Art. 21.      La restituzione alla produzione è pagata per il quantitativo di prodotto di base o di prodotto intermedio trasformato, entro il limite di cui all'articolo 14, paragrafo 1, secondo comma. [...]
Art. 22.      Il regolamento (CEE) n. 1729/78 è abrogato. Tuttavia, il regolamento (CEE) n. 1729/78 resta applicabile alle operazioni di trasformazione per le quali sia stata presentata una domanda di [...]
Art. 23.      Il presente regolamento entra in vigore il 1° luglio 2001.


§ 1.6.M95 - Regolamento 27 giugno 2001, n. 1265. [1]

Regolamento (CE) n. 1265/2001 della Commissione che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio relativamente alla concessione della restituzione alla produzione per taluni prodotti del settore dello zucchero utilizzati nell'industria chimica

(G.U.C.E. 30 giugno 2001, n. L 178)

 

     LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

     visto il regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio, del 19 giugno 2001, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero, in particolare l'articolo 7, paragrafo 5,

     considerando quanto segue:

     (1) A norma dell'articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1260/2001, è stato deciso di accordare restituzioni alla produzione per lo zucchero, l'isoglucosio come tale e gli sciroppi di zucchero disciplinati da detto regolamento, nonché per il fruttosio chimicamente puro (levulosio) del codice NC 1702 50 00 in quanto prodotto intermedio, utilizzati nella fabbricazione di taluni prodotti dell'industria chimica.

     (2) È opportuno prevedere per l'isoglucosio come tale un trattamento analogo a quello previsto per lo zucchero bianco utilizzato nell'industria chimica.

     (3) Occorre prevedere, quando determinati prodotti intermedi sono ottenuti nella Comunità direttamente da un prodotto di base, con esclusione di qualsiasi prodotto sottoposto ad un altro regime di restituzione alla produzione, e sono utilizzati per la fabbricazione di un prodotto chimico figurante nell'allegato I del presente regolamento, la possibilità di concedere a tali prodotti intermedi una restituzione alla produzione, anche se l'utilizzazione di questi ultimi ha luogo in uno Stato membro diverso da quello in cui sono stati fabbricati. A tal fine si deve prevedere, da un lato, che la restituzione alla produzione sia concessa per il prodotto di base che è servito alla fabbricazione del quantitativo di prodotto intermedio utilizzato come indicato sopra e, dall'altro, che tale restituzione sia determinata prendendo in considerazione gli stessi coefficienti di resa stabiliti per il calcolo delle restituzioni all'esportazione degli stessi prodotti intermedi.

     (4) L'applicazione del regime delle restituzioni alla produzione ai prodotti intermedi in causa rende necessaria la definizione di tali prodotti nonché l'attuazione di un sistema di controllo adeguato. Tale controllo, esercitato mediante un riconoscimento preventivo sia allo stadio della fabbricazione del prodotto intermedio sia a quello della sua trasformazione in prodotto chimico finale, è inteso ad assicurare che il prodotto di base come definito sia effettivamente utilizzato per la fabbricazione del prodotto chimico previsto nell'allegato I del presente regolamento e ad evitare un doppio pagamento della restituzione alla produzione.

     (5) Lo zucchero costituisce segnatamente, come i prodotti amilacei, un prodotto di base che può essere utilizzato dall'industria chimica per la fabbricazione di prodotti simili. È quindi opportuno garantire uno sviluppo armonioso dell'utilizzazione di questi prodotti di base. A tal fine è opportuno prevedere l'applicazione di un regime di restituzione alla produzione che tenga conto, ad un tempo, del prezzo dello zucchero sul mercato comunitario e dell'evoluzione dei prezzi dello zucchero sul mercato mondiale.

     (6) Il regime applicabile ai prodotti dello zucchero utilizzati per la fabbricazione di prodotti chimici persegue l'obiettivo di promuovere, da un lato, una maggiore utilizzazione dei prodotti del settore dello zucchero da parte dell'industria chimica e, dall'altro lato, lo sviluppo delle biotecnologie che impiegano tali prodotti di base, mediante un ravvicinamento dei prezzi di questi prodotti ai prezzi vigenti sul mercato mondiale dello zucchero. A questo fine, tale regime ha previsto l'applicazione progressiva del principio secondo cui le restituzioni alla produzione devono essere determinate in riferimento al prezzo mondiale ed al prezzo comunitario dello zucchero, tenuto conto di un importo forfetario di 6,45 EUR per 100 chilogrammi, addizionale al prezzo del mercato mondiale. Questo importo forfetario corrisponde alle spese di avvicinamento per l'esportazione dello zucchero comunitario ed è comprensivo di un elemento forfetario destinato, in particolare, ad evitare che tale zucchero sia venduto ad un prezzo inferiore a quello del mercato mondiale, data l'estrema volatilità di quest'ultimo. L'esperienza acquisita quanto al funzionamento del citato regime evidenzia la necessità, da un lato, di porre finalmente l'industria chimica comunitaria utilizzatrice dei prodotti del settore dello zucchero in condizioni comparabili a quelle valide per l'industria che si approvvigiona sul mercato mondiale dello zucchero e, dall'altro, di aprire ancora più gli sbocchi per scopi non alimentari all'industria comunitaria del settore saccarifero. Per conseguire il suddetto scopo, tale regime deve essere mantenuto applicando ormai pienamente il riferimento esclusivo al mercato mondiale dello zucchero ed al mercato comunitario dello zucchero.

     (7) È opportuno che anche lo zucchero greggio e gli sciroppi di purezza sufficientemente elevata, constatata conformemente all'articolo 1, paragrafo 5, del regolamento (CEE) n. 1443/82 della Commissione, dell'8 giugno 1982, che stabilisce modalità d'applicazione del regime delle quote nel settore dello zucchero, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 392/94, utilizzati nell'industria chimica, possano beneficiare di tali restituzioni alla produzione. Occorre pertanto applicare a questi prodotti di base la restituzione alla produzione per lo zucchero bianco, adeguandola, secondo i casi, in funzione della loro resa o del loro tenore in saccarosio. Per quanto riguarda l'isoglucosio, è opportuno imporre per la concessione delle restituzioni alla produzione le stesse condizioni preliminari previste per la concessione delle restituzioni all'esportazione di tale prodotto.

     (8) È opportuno stabilire una fissazione mensile della restituzione alla produzione, prevedendo in particolare i periodi di riferimento da definire e le constatazioni da effettuare per determinare il prezzo dello zucchero sul mercato mondiale. Poiché le restituzioni sono fissate su base mensile, è opportuno stabilire a tal fine periodi di riferimento di circa un mese.

     (9) Dato che quasi tutte le eccedenze di zucchero vengono smaltite sui mercati dei paesi terzi mediante gara, per definire il prezzo dello zucchero sul mercato mondiale in base al quale viene fissata la restituzione alla produzione è opportuno tener conto della media ponderata delle restituzioni all'esportazione fissate secondo la procedura di gara per il periodo di riferimento in causa.

     (10) Per impedire abusi, è necessario che la restituzione alla produzione possa essere accordata soltanto se adeguate misure di controllo consentono di escludere la possibilità di altre utilizzazioni. Tale controllo è possibile soltanto se la restituzione alla produzione è concessa unicamente al trasformatore e su domanda di quest'ultimo. Le misure di controllo, in alcuni casi, possono divenire più efficaci se sono accompagnate da un riconoscimento. È quindi opportuno lasciare allo Stato membro nel cui territorio si effettua la trasformazione la facoltà di sottoporre il trasformatore a una procedura di riconoscimento.

     (11) La restituzione alla produzione non può essere concessa in mancanza di dati precisi. È quindi necessario che l'eventuale beneficiario della restituzione presenti preventivamente per iscritto una domanda contenente determinate indicazioni.

     (12) Dato che i prodotti di base del settore dello zucchero sono perfettamente sostituibili con i prodotti di base del settore dei cereali e del riso, occorre evitare un trattamento differenziato non giustificato. A tale scopo è opportuno stabilire per lo zucchero disposizioni analoghe a quelle adottate per lo svincolo della cauzione nel regolamento (CEE) n. 1722/93 della Commissione, del 30 giugno 1993, recante modalità d'applicazione dei regolamenti (CEE) n. 1766/92 e (CEE) n. 1418/76 del Consiglio riguardo alle restituzioni alla produzione nel settore dei cereali e del riso, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 87/1999. Tali disposizioni prevedono che la cauzione possa essere svincolata proporzionalmente ai quantitativi corrispondenti al prodotto di base trasformato durante il periodo di validità del titolo di restituzione alla produzione.

     (13) A fini di prova e di controllo, occorre istituire un titolo di restituzione valido per un periodo che consenta al commercio di prendere disposizioni a lungo termine e indicante gli elementi essenziali della fissazione della restituzione alla produzione. Per garantire che lo zucchero di cui trattasi sia utilizzato conformemente alla destinazione per la quale il titolo di restituzione è stato concesso, occorre che quest'ultimo possa produrre i suoi effetti soltanto nei confronti del richiedente, successivamente alla trasformazione del prodotto di base in causa.

     (14) Il pagamento definitivo della restituzione può essere effettuato soltanto dopo la trasformazione e, d'altra parte, l'interesse del commercio ad un pagamento quanto più sollecito possibile esige che la restituzione venga corrisposta entro un termine relativamente breve.

     (15) La durata di validità dei titoli di restituzione alla produzione è tale che può coprire al massimo due trimestri di fissazione di restituzioni alla produzione e tali titoli devono indicare le restituzioni alla produzione valide il giorno di ricevimento della domanda. Pertanto, tra il giorno in cui viene ricevuta la domanda di titolo di restituzione e il giorno in cui il prodotto di base in questione viene trasformato, può intervenire una modifica del prezzo d'intervento dello zucchero fissato per le zone non deficitarie. Dato che la restituzione alla produzione è stabilita in base al prezzo dello zucchero comunitario e all'evoluzione del prezzo dello zucchero sul mercato mondiale, occorre prevedere una norma che consenta di adeguare tale restituzione per tenere conto di eventuali modifiche del prezzo d'intervento fissato in euro per lo zucchero tra il giorno di ricevimento della domanda di titolo e il giorno della trasformazione del prodotto di base in questione.

     (16) Per consentire il controllo dell'utilizzazione prevista dei prodotti di base, è indispensabile istituire in ogni Stato membro un organismo competente che disponga di tutte le informazioni necessarie. Per ovviare ad eventuali ritardi nel pagamento della restituzione, è opportuno ammettere la possibilità di concedere un anticipo al titolare del titolo non appena il controllo sia divenuto effettivo e, reciprocamente, imporre l'obbligo della costituzione di una cauzione adeguata, onde fornire una garanzia allo Stato membro qualora la trasformazione del prodotto di base non abbia luogo alle condizioni previste dal titolo di restituzione. Tuttavia, ove il titolare del titolo non possa adempiere i suoi obblighi per causa di forza maggiore, occorre che lo Stato membro prenda i provvedimenti appropriati.

     (17) L'esperienza acquisita dopo l'attuazione del nuovo regime di restituzioni alla produzione, ossia dal 1° luglio 1986, e in particolare dopo la modifica di tale regime introdotta il 1° luglio 1990, mostra la necessità di garantirne un'applicazione più efficace, soprattutto nella fase della domanda del titolo di restituzione alla produzione. A tal fine occorre inoltre aumentare la tolleranza minima prevista per verificare che l'interessato abbia rispettato il suo obbligo principale di trasformare il prodotto di base o il prodotto intermedio, tenendo conto dei vincoli tecnici della trasformazione, in particolare nel caso di processi di fermentazione, la cui resa varia molto in funzione delle reazioni dei microrganismi. È inoltre opportuno istituire una tolleranza massima per tener conto dei casi in cui, non avendo il processo funzionato correttamente, il trasformatore si trova costretto a utilizzare prodotti di base in misura maggiore del previsto, senza peraltro dover costituire, entro tali limiti, un fascicolo particolare per far beneficiare del regime il quantitativo supplementare trasformato.

     (18) Le modalità di applicazione previste dal presente regolamento sostituiscono quelle previste dal regolamento (CEE) n. 1729/78 della Commissione, del 24 luglio 1978, che stabilisce le modalità d'applicazione concernenti la restituzione alla produzione per lo zucchero utilizzato dell'industria chimica, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1148/98, che deve pertanto essere abrogato.

     (19) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

     HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

 

     Art. 1.

     1. Ai fini del presente regolamento, per "prodotti di base" si intendono:

     a) i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere a) e f), del regolamento (CE) n. 1260/2001 e

     b) gli sciroppi di zucchero di cui allo stesso paragrafo, lettera d), contemplati ai codici NC ex 1702 60 95 ed ex 1702 90 99, di purezza pari almeno all'85%, che sono utilizzati nella fabbricazione dei prodotti dell'industria chimica elencati nell'allegato I del presente regolamento.

     2. Sono assimilati ai prodotti di base i prodotti intermedi indicati nell'allegato II che, da un lato, sono ottenuti nella Comunità direttamente da detti prodotti di base con esclusione di qualsiasi prodotto sottoposto ad un altro regime di restituzione alla produzione e che, dall'altro, sono utilizzati per la fabbricazione dei prodotti chimici indicati nell'allegato I.

     3. Il fruttosio chimicamente puro (levulosio) del codice NC 1702 50 00 è considerato, in quanto prodotto intermedio, come uno dei prodotti di base se, da un lato, è ottenuto nella Comunità direttamente da detti prodotti di base con esclusione dei prodotti soggetti ad un altro regime di restituzioni alla produzione e, dall'altro, è utilizzato per essere trasformato in uno dei prodotti chimici indicati nell'allegato I.

 

          Art. 2.

     1. La restituzione alla produzione è concessa dallo Stato membro nel cui territorio ha luogo la trasformazione dei prodotti di base.

     2. Lo Stato membro può accordare la restituzione soltanto se da un controllo doganale, o da un controllo amministrativo che presenti garanzie equivalenti, risulta che i prodotti di base sono utilizzati in modo conforme alla destinazione indicata nella domanda di cui all'articolo 3.

 

          Art. 3.

     1. La restituzione alla produzione è concessa soltanto ai trasformatori che assicurino che il controllo previsto all'articolo 2, paragrafo 2, può essere effettuato in ogni momento ed abbiano presentato una domanda nella quale sia indicato il prodotto chimico per la cui fabbricazione sarà utilizzato il prodotto di base.

     2. Lo Stato membro interessato può subordinare la concessione della restituzione al riconoscimento preventivo dei trasformatori di cui al paragrafo 1.

 

          Art. 4.

     L'importo della restituzione alla produzione concessa per 100 chilogrammi di zucchero bianco è determinato in funzione del prezzo del mercato mondiale dello zucchero bianco, maggiorato di un importo forfetario di 6,45 EUR per 100 chilogrammi di zucchero bianco, nonché del prezzo dello zucchero comunitario. S'intende per:

     a) prezzo dello zucchero sul mercato mondiale: il prezzo dello zucchero comunitario diminuito della media delle restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco constatate nel periodo di cui all'articolo 9, paragrafo 2, previa detrazione di un importo forfetario di 6,45 EUR per 100 chilogrammi;

     b) prezzo dello zucchero comunitario: il prezzo d'intervento dello zucchero bianco.

 

          Art. 5.

     L'importo della restituzione alla produzione concessa per 100 chilogrammi di zucchero greggio è pari al centesimo di quello applicabile in caso di utilizzazione di zucchero bianco, moltiplicato per la resa dello zucchero greggio utilizzato; tale resa deve essere accertata conformemente al punto II dell'allegato I del regolamento (CE) n. 1260/2001.

 

          Art. 6.

     L'importo della restituzione alla produzione concessa per 100 chilogrammi di sciroppo di saccarosio è pari al centesimo di quello applicabile in caso di utilizzazione di zucchero bianco, moltiplicato:

     a) per il tenore in saccarosio dello sciroppo utilizzato, se la purezza di quest'ultimo non è inferiore al 98%; oppure

     b) per il tenore in zucchero estraibile dallo sciroppo utilizzato, constatato conformemente all'articolo 1, paragrafo 5, secondo comma, del regolamento (CEE) n. 1443/82, se la purezza dello sciroppo stesso è pari almeno all'85%, ma inferiore al 98%.

 

          Art. 7.

     L'importo della restituzione alla produzione per 100 chilogrammi di sostanza secca del prodotto di base di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera f), del regolamento (CE) n. 1260/2001 è pari all'importo della restituzione alla produzione applicabile in caso di utilizzazione di zucchero bianco. La restituzione alla produzione è concessa soltanto se il prodotto:

     a) è stato ottenuto per isomerizzazione del glucosio;

     b) ha un tenore, in peso, allo stato secco non inferiore al 41% di fruttosio; e

     c) ha un tenore totale, in peso, allo stato secco di polisaccaridi e di oligosaccaridi, compreso il tenore di disaccaridi o trisaccaridi, non superiore all'8,5%.

 

          Art. 8.

     L'importo della restituzione alla produzione concessa per 100 chilogrammi di levulosio utilizzati ed espressi in materia secca è pari alla restituzione alla produzione applicabile per 100 chilogrammi di zucchero bianco il giorno del ricevimento della domanda del titolo di restituzione alla produzione.

 

          Art. 9.

     1. La restituzione alla produzione per lo zucchero bianco è fissata mensilmente per i periodi che iniziano il 1° di ogni mese.

     2. Ai fini della fissazione di cui al paragrafo 1, si considera periodo di riferimento per la constatazione delle restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco necessaria per determinare il prezzo dello zucchero sul mercato mondiale di cui all'articolo 4, lettera a), il periodo che inizia il sedicesimo giorno del penultimo mese precedente ognuna delle date di cui al paragrafo 1 e che termina il quindicesimo giorno dell'ultimo mese immediatamente precedente la data in questione.

     3. Per quanto riguarda il prezzo dello zucchero sul mercato mondiale, la media di cui all'articolo 4, lettera a), è la media ponderata delle restituzioni all'esportazione di zucchero bianco fissate mediante gara durante il periodo di riferimento di cui al paragrafo 2.

     4. L'importo della restituzione alla produzione applicabile per 100 chilogrammi di zucchero bianco nel corso di ciascuno dei mesi di cui al paragrafo 1 è uguale alla differenza tra il prezzo dello zucchero comunitario applicabile durante il mese per il quale è fissata la restituzione e il prezzo dello zucchero determinato per il periodo di riferimento in causa.

     5. Se il prezzo dello zucchero comunitario e quello dello zucchero sul mercato mondiale cambiano in modo significativo durante il periodo di cui al paragrafo 1, la restituzione calcolata conformemente ai paragrafi 2, 3 e 4 può essere modificata per tener conto di tali cambiamenti.

 

          Art. 10.

     1. La domanda di titolo di restituzione alla produzione è presentata per iscritto all'autorità competente dello Stato membro in cui il prodotto di base deve essere trasformato. Nella domanda devono essere indicati:

     a) il nome o la ragione sociale e l'indirizzo del trasformatore;

     b) la natura e il quantitativo del prodotto di base da trasformare espresso in zucchero bianco, oppure, ove si tratti di isoglucosio, in sostanza secca;

     c) la voce tariffaria e la designazione del prodotto chimico per la cui fabbricazione deve essere utilizzato il prodotto di base;

     d) la località in cui viene effettuata la trasformazione.

     2. Quando la domanda di titolo della restituzione presentata dal trasformatore riguarda un prodotto intermedio:

     a) essa deve indicare, in aggiunta ai dati previsti al paragrafo 1:

     - la natura e il quantitativo del prodotto di base impiegato per ottenere il prodotto intermedio in causa,

     - il nome o la ragione sociale e l'indirizzo del fabbricante del prodotto intermedio,

     - la località di fabbricazione del prodotto intermedio; e

     b) essa deve essere accompagnata, fatto salvo il paragrafo 3, secondo comma:

     - dall'originale di un documento rilasciato al fabbricante del prodotto intermedio dietro sua richiesta, da parte delle autorità competenti dello Stato membro nel territorio nel quale ha luogo la fabbricazione di tale prodotto intermedio; tale documento attesta che il prodotto intermedio è stato direttamente ed esclusivamente fabbricato con uno dei prodotti di base, oppure

     - da una dichiarazione del trasformatore con la quale egli si impegna a fornire, anteriormente alla scadenza del periodo di validità del titolo di restituzione richiesto, il documento di cui al primo trattino.

     Il documento di cui al primo comma, lettera b), deve indicare almeno:

     a) la natura e il quantitativo del prodotto di base impiegato per ottenere il prodotto intermedio in causa;

     b) la natura e il quantitativo del prodotto intermedio in causa;

     c) il nome o la ragione sociale e l'indirizzo del fabbricante del prodotto intermedio;

     d) la località di fabbricazione del prodotto intermedio.

     Per il rilascio del documento di cui al primo comma, lettera b), lo Stato membro può prevedere condizioni supplementari a quelle di cui al paragrafo 1, secondo comma.

     3. Ai fini dell'applicazione del paragrafo 2:

     a) il rilascio del documento di cui al paragrafo 2, primo comma, lettera b), è subordinato a un riconoscimento preventivo del fabbricante del prodotto intermedio da parte dello Stato membro nel cui territorio tale prodotto deve essere fabbricato;

     b) l'ammissione al beneficio della restituzione alla produzione è subordinata a un riconoscimento preventivo del trasformatore da parte dello Stato membro nel cui territorio quest'ultimo deve trasformare il prodotto intermedio in un prodotto chimico indicato nell'allegato I.

     I riconoscimenti di cui al secondo comma sono accordati dallo Stato membro in causa quando l'interessato assicura a quest'ultimo tutte le facilitazioni che permettano i controlli necessari.

     4. Gli Stati membri possono esigere indicazioni supplementari.

 

          Art. 11.

     1. La domanda di titolo di restituzione è accompagnata dalla costituzione di una cauzione, cui è subordinato il rilascio del titolo di restituzione di cui all'articolo 12.

     2. La cauzione ammonta a 3,78 EUR per 100 chilogrammi di zucchero espresso in zucchero bianco oppure, ove si tratti di isoglucosio, per 100 chilogrammi di sostanza secca. Quando si tratta di un prodotto intermedio, la cauzione, per 100 chilogrammi di prodotto, è pari all'importo di cui al primo comma moltiplicato per il coefficiente previsto nell'allegato II per il prodotto intermedio in causa; tale coefficiente è adattato, se del caso, in funzione del tenore in sostanza secca applicando, mutatis mutandis, la formula corrispondente al coefficiente previsto nell'allegato II.

     3. Per lo svincolo della cauzione di cui al paragrafo 2, l'esigenza principale ai sensi dell'articolo 20 del regolamento (CEE) n. 2220/85 della Commissione è costituita:

     a) nel caso di un prodotto intermedio, dalla presentazione da parte del trasformatore del documento di cui all'articolo 10, paragrafo 2, primo comma, lettera b), nonché dalla trasformazione del quantitativo di prodotto intermedio indicato nella domanda, in un prodotto chimico previsto nell'allegato I, durante il periodo di validità del titolo di restituzione in causa, oppure

     b) negli altri casi, dalla trasformazione del quantitativo del prodotto di base indicato nella domanda in un prodotto chimico previsto nell'allegato I, durante il periodo di validità del titolo di restituzione in causa.

     Tuttavia per quanto riguarda l'esigenza principale della trasformazione, se l'interessato ha trasformato durante il periodo di validità del titolo di restituzione almeno il 90% del quantitativo di prodotto di base o del quantitativo di prodotto intermedio indicato nella domanda, si considera che abbia soddisfatto l'esigenza principale di cui al primo comma, lettera a) o lettera b).

     4. L'applicazione dei paragrafi 1 e 2 per quanto riguarda lo svincolo della cauzione è soggetta all'applicazione della clausola di forza maggiore e alle disposizioni del titolo V del regolamento (CEE) n. 2220/85.

     5. A richiesta dell’interessato, l’autorità competente dello Stato membro annulla i titoli di restituzione non interamente utilizzati e la cui validità non sia ancora scaduta. La relativa cauzione è svincolata per la parte non utilizzata.

     Lo Stato membro comunica alla Commissione, alla fine di ogni mese, la quantità corrispondente ai titoli di restituzione annullati nel corso del mese precedente, ripartita per mese di rilascio del titolo. [2]

 

          Art. 12.

     1. Gli Stati membri rilasciano su richiesta un titolo di restituzione.

     2. Per il titolo di restituzione gli Stati membri utilizzano formulari nazionali che, fatte salve le disposizioni previste da altri regolamenti, direttive o decisioni della Comunità, contengono almeno le indicazioni di cui al paragrafo 3. Quando il titolo di cui al paragrafo 1 concerne un prodotto intermedio, in aggiunta alle menzioni previste al paragrafo 2, lettere a), b), d), e) e f), si devono indicare i dati contenuti nella domanda di titolo di cui all'articolo 10, paragrafo 2.

     3. Il titolo di restituzione indica:

     a) il nome e l'indirizzo del titolare;

     b) il giorno di ricevimento della domanda;

     c) la natura e il quantitativo del prodotto di base da trasformare espresso in zucchero bianco oppure, ove si tratti di isoglucosio, in sostanza secca;

     d) la destinazione del prodotto di base previsto;

     e) la restituzione alla produzione per lo zucchero bianco, valida il giorno del ricevimento della domanda;

     f) l'ultimo giorno di validità del titolo;

     g) la località in cui viene effettuata la trasformazione.

 

          Art. 13.

     Ai fini dell'applicazione dell'articolo 10, paragrafo 1, secondo comma, e dell'articolo 12, paragrafo 3:

     a) sono considerati un medesimo prodotto di base:

     i) lo zucchero bianco del codice NC 1701 99 10; lo zucchero con aggiunta di aromatizzanti o di coloranti del codice NC 1701 91 00; lo zucchero con aggiunta di altre sostanze del codice NC 1701 99 90 e gli sciroppi di saccarosio di purezza pari o superiore all'85% dei codici NC 1702 60 95 e 1702 90 99;

     ii) gli zuccheri greggi dei codici NC 1701 11 e 1701 12;

     iii) gli isoglucosi dei codici NC ex 1702 40 10, 1702 60 10 e 1702 90 30;

     iv) i prodotti intermedi di cui all'articolo 2;

     b) la menzione relativa alla destinazione del prodotto di base può, su richiesta e con l'accordo delle autorità competenti dello Stato membro in questione, riguardare soltanto il capitolo della nomenclatura combinata a cui appartengono il prodotto o i prodotti chimici da fabbricare.

 

          Art. 14.

     1. Il rilascio del titolo di restituzione fa sorgere il diritto al pagamento della restituzione alla produzione indicata nel titolo stesso:

     a) nel caso di un prodotto intermedio, quando la presentazione del documento di cui all'articolo 10, paragrafo 2, primo comma, lettera b), è avvenuta entro il termine prescritto e dopo la trasformazione di tale prodotto intermedio alle condizioni previste nel titolo di restituzione;

     b) negli altri casi, dopo la trasformazione del prodotto di base alle condizioni previste nel titolo di restituzione.

     Se il quantitativo di prodotto di base o di prodotto intermedio trasformato è superiore al quantitativo indicato nel titolo di restituzione, il quantitativo supplementare è considerato, entro il limite del 5%, trasformato a titolo di tale documento con diritto al pagamento della restituzione alla produzione che esso indica.

     2. I diritti derivanti dal titolo non sono trasferibili.

     3. Il titolo di restituzione è valido soltanto per i prodotti di base di cui all’articolo 1, provenienti dalla produzione di quota a titolo della campagna di commercializzazione 2005/2006 o delle campagne precedenti. [3]

 

          Art. 15. [4]

     Il titolo di restituzione è valido dal giorno del ricevimento della domanda sino alla fine del quinto mese successivo al mese nel corso del quale è stata ricevuta la domanda di restituzione alla produzione. Tuttavia, la validità dei titoli di restituzione cessa dopo il 31 agosto 2006.

 

          Art. 16.

     1. Se nel corso del periodo compreso tra il giorno del ricevimento della domanda di un titolo di restituzione alla produzione e il giorno della trasformazione del prodotto di base interviene una modifica del prezzo d'intervento dello zucchero bianco fissato in euro per le zone non deficitarie, la restituzione alla produzione considerata è adeguata per i quantitativi di prodotto di base trasformati a partire da tale modifica.

     2. Ai fini dell'adeguamento di cui al paragrafo 1, l'autorità competente dello Stato membro che ha emesso il titolo di restituzione considerato completa quest'ultimo, all'atto del rilascio, con la seguente menzione:

     "da adeguare in conformità del regolamento (CE) n. 1260/2001 della Commissione per le trasformazioni effettuate a partire dalla data di applicazione del nuovo prezzo d'intervento in questione."

     L'adeguamento è effettuato all'atto del pagamento della restituzione alla produzione considerata.

     3. Quando il prodotto di base è uno zucchero bianco, l'adeguamento di cui al paragrafo 1 si ottiene aumentando o diminuendo, secondo il caso, la restituzione alla produzione della differenza, espressa in euro per 100 chilogrammi di zucchero, tra il prezzo d'intervento dello zucchero bianco per le zone non deficitarie applicabile il giorno del ricevimento della domanda di titolo e lo stesso prezzo applicabile il giorno della trasformazione del prodotto di base considerato.

     4. Quando il prodotto di base è uno zucchero greggio della qualità tipo, l'adeguamento di cui al paragrafo 1 si ottiene aumentando o diminuendo, secondo il caso, la restituzione alla produzione della differenza, espressa in euro per 100 chilogrammi di zucchero, tra il prezzo d'intervento dello zucchero greggio applicabile il giorno del ricevimento della domanda di titolo e lo stesso prezzo applicabile il giorno della trasformazione del prodotto di base considerato.

     5. Se la resa dello zucchero greggio si discosta da quella della definizione della qualità tipo di cui all'allegato I, punto II, del regolamento (CE) n. 1260/2001, l'importo della restituzione, adeguato conformemente al paragrafo 4, viene adattato ai fini del pagamento applicando le disposizioni dell'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1423/95 della Commissione.

     6. Quando il prodotto di base è uno sciroppo di saccarosio, l'adeguamento è effettuato in conformità del paragrafo 4 del presente articolo e dell'articolo 6.

     7. Quando il prodotto di base è un isoglucosio, l'adeguamento è effettuato in conformità del paragrafo 4 del presente articolo e si applica per 100 chilogrammi di sostanza secca del prodotto considerato.

 

          Art. 17.

     1. Gli Stati membri designano gli organismi competenti per il controllo della trasformazione dei prodotti di base.

     2. Il titolare del titolo di restituzione comunica per iscritto agli organismi di cui al paragrafo 1, in tempo utile per consentire il controllo, le seguenti informazioni:

     a) il suo nome e indirizzo;

     b) la natura e la quantità dei prodotti di base da trasformare;

     c) la località in cui tali prodotti di base si trovano al momento della comunicazione.

     Gli Stati membri possono esigere indicazioni supplementari.

     3. Gli Stati membri adottano le misure complementari necessarie per accertarsi in particolare della corretta applicazione del disposto dell’articolo 14, paragrafo 3. [5]

 

          Art. 18.

     Quando i prodotti di base sono sottoposti a controllo, gli Stati membri possono anticipare al titolare del titolo di restituzione un importo pari al massimo all'80% della restituzione alla produzione indicata nel titolo di restituzione.

 

          Art. 19.

     1. Quando concedono un anticipo, gli Stati membri esigono la costituzione di una cauzione o di una garanzia riconosciuta come equivalente, che assicuri il rimborso dell'anticipo aumentato del 5%.

     2. La cauzione è svincolata se la trasformazione avviene alle condizioni previste nel titolo di restituzione o se l'anticipo aumentato del 5% viene rimborsato.

     3. Fatte salve le disposizioni del paragrafo 4, il rimborso di cui al paragrafo 1 è recuperato proporzionalmente ai quantitativi di prodotto di base che non sono stati trasformati alle condizioni previste nel titolo di restituzione. In tal caso, se l'anticipo non è stato rimborsato, la cauzione viene incamerata nella misura corrispondente al rimborso da recuperare.

     4. Se la trasformazione non può essere effettuata alle condizioni previste nel titolo di restituzione a causa di circostanze da considerare come casi di forza maggiore, e se viene richiesto di prendere in considerazione tali circostanze, lo Stato membro interessato stabilisce le misure che ritiene necessarie data la circostanza invocata.

 

          Art. 20.

     Dopo che l'interessato ha comunicato all'organismo competente il prodotto chimico per la cui fabbricazione è stato utilizzato il prodotto di base, la restituzione alla produzione o, nel caso di un anticipo, la differenza tra l'importo anticipato e quello della restituzione alla produzione viene pagata:

     a) al più presto, dopo la constatazione della trasformazione del prodotto di base alle condizioni previste nel titolo di restituzione;

     b) al più tardi, alla fine del mese successivo a quello in cui viene constatata la trasformazione.

 

          Art. 21.

     La restituzione alla produzione è pagata per il quantitativo di prodotto di base o di prodotto intermedio trasformato, entro il limite di cui all'articolo 14, paragrafo 1, secondo comma. L'importo della restituzione alla produzione concessa per 100 chilogrammi di prodotto intermedio utilizzato è pari alla restituzione alla produzione applicabile per 100 chilogrammi di zucchero bianco il giorno del ricevimento della domanda, moltiplicata per il coefficiente fissato nell'allegato II per il prodotto intermedio in causa; tale coefficiente è adattato, secondo il caso, in funzione del tenore in sostanza secca, applicando la formula corrispondente al coefficiente previsto in detto allegato.

 

          Art. 22.

     Il regolamento (CEE) n. 1729/78 è abrogato. Tuttavia, il regolamento (CEE) n. 1729/78 resta applicabile alle operazioni di trasformazione per le quali sia stata presentata una domanda di restituzione alla produzione prima della data di applicazione del presente regolamento.

 

          Art. 23.

     Il presente regolamento entra in vigore il 1° luglio 2001.

 

 

     ALLEGATO I

     (Omissis)

 

     ALLEGATO II

     (Omissis)

 


[1] Abrogato dall'art. 22 del regolamento (CE) n. 967/2006.

[2] Paragrafo aggiunto dall’art. 11 del regolamento (CE) n. 493/2006.

[3] Paragrafo aggiunto dall’art. 11 del regolamento (CE) n. 493/2006.

[4] Articolo rettificato con avviso pubblicato nel G.U.C.E. 16 novembre 2001, n. L 300 e così modificato dall’art. 11 del regolamento (CE) n. 493/2006.

[5] Paragrafo aggiunto dall’art. 11 del regolamento (CE) n. 493/2006.