Settore: | Normativa europea |
Materia: | 1. agricoltura |
Capitolo: | 1.1 questioni generali |
Data: | 13/10/2006 |
Numero: | 1542 |
Sommario |
Art. 1. |
Art. 2. |
§ 1.1.712 - Regolamento 13 ottobre 2006, n. 1542.
Regolamento (CE) n. 1542/2006 della Commissione recante modifica del regolamento (CE) n. 493/2006 per quanto riguarda le misure transitorie nell’ambito della riforma dell’organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero
(G.U.U.E. 14 ottobre 2006, n. L 283)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il
considerando quanto segue:
(1) Per migliorare l’equilibrio del mercato nella Comunità senza creare nuove scorte di zucchero nel corso della campagna 2006/2007, l’articolo 3 del
(2) A norma dell’articolo 4 del
Occorre pertanto fissare un importo forfettario, basato sul valore medio dei mesi da aprile a giugno 2006, applicabile durante il periodo di applicazione dell’aiuto previsto dall’articolo 4 del
(3) Le quote transitorie assegnate ai sensi dell’articolo 9 del
(4) L’allegato V del
A seconda della data di fusione o di cessione, le misure producono effetti per la campagna in corso o per la campagna successiva. Occorre prevedere che, quando una fusione o una cessione avviene tra il 1° luglio e il 30 settembre 2006, a richiesta delle imprese interessate le misure possano produrre effetti per la campagna 2006/2007 e non per la campagna successiva, come previsto al punto V del suddetto allegato, in modo da tener conto del fatto che la campagna 2006/2007 comincia il 1° luglio e non il 1° ottobre, come le campagne successive.
(5) Occorre modificare di conseguenza il
(6) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Il
1) all'articolo 3, i paragrafi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:
«1. Per ogni impresa la parte di produzione di zucchero, di isoglucosio o di sciroppo di inulina della campagna di commercializzazione 2006/2007 prodotta nell’ambito delle quote di cui all’allegato IV del
2. Per ogni impresa, il limite di cui al paragrafo 1 è stabilito moltiplicando la quota di cui al paragrafo 1 per la somma dei seguenti coefficienti:
a) il coefficiente fissato per il rispettivo Stato membro, figurante nell’allegato I;
b) il coefficiente ottenuto dividendo il totale delle quote a cui si è rinunciato nel corso della campagna di commercializzazione 2006/2007 nello Stato membro interessato, ai sensi dell’articolo 3 del
Tuttavia, se la somma dei coefficienti supera 1,0000, il limite è pari alla quota di cui al paragrafo 1.»;
2) all’articolo 4, paragrafo 2, è aggiunto il seguente comma:
«L’importo forfettario di cui all’articolo 2, paragrafo 1, lettera b), del
3) all'articolo 9, paragrafo 1, è aggiunto il comma seguente:
«Se, per una data impresa, le quote transitorie assegnate in conformità del presente paragrafo eccedono la produzione della campagna di commercializzazione 2006/2007, lo Stato membro può assegnare a detta impresa la rimanenza di tali quote per la campagna 2007/2008.»;
4) alla fine del capo I è aggiunto il seguente articolo 10 bis:
«Articolo 10 bis. Fusione o cessione di impresa
Su richiesta delle imprese interessate e in deroga all’allegato V, punto V, del
5) è aggiunto l’allegato IV, che figura nell'allegato del presente regolamento.
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
ALLEGATO
«ALLEGATO IV
(Quote di cui all'articolo 3)
Stato membro o regioni |
Zucchero |
Isoglucosio |
Sciroppo di inulina |
(1) |
(2) |
(3) |
(4) |
Belgio |
819 812 |
71 592 |
215 247 |
Repubblica ceca |
454 862 |
— |
— |
Danimarca |
420 746 |
— |
— |
Germania |
3 416 896 |
35 389 |
— |
Grecia |
317 502 |
12 893 |
— |
Spagna |
996 961 |
82 579 |
— |
Francia (metropolitana) |
3 288 747 |
19 846 |
24 521 |
Francia (DOM) |
480 245 |
— |
— |
Irlanda |
199 260 |
— |
— |
Italia |
1 557 443 |
20 302 |
— |
Lettonia |
66 505 |
— |
— |
Lituania |
103 010 |
— |
— |
Ungheria |
401 684 |
137 627 |
— |
Paesi Bassi |
864 560 |
9 099 |
80 950 |
Austria |
387 326 |
— |
— |
Polonia |
1 671 926 |
26 781 |
— |
Portogallo (continentale) |
69 718 |
9 917 |
— |
Portogallo (Azzorre) |
9 953 |
— |
— |
Slovenia |
52 973 |
— |
— |
Slovacchia |
207 432 |
42 547 |
— |
Finlandia |
146 087 |
11 872 |
— |
Svezia |
368 262 |
— |
— |
Regno Unito |
1 138 627 |
27 237 |
—» |