§ 5.3.386 - L.R. 21 agosto 2007, n. 15.
Disposizioni finanziarie urgenti in materia di protezione civile e vigilanza dei siti culturali. Disciplina comunitaria applicabile in materia di [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Sicilia
Materia:5. finanza e contabilità
Capitolo:5.3 norme finanziarie e di bilancio
Data:21/08/2007
Numero:15


Sommario
Art. 1.  Personale a contratto
Art. 2.  Fruizione e vigilanza dei siti culturali
Art. 3.  Rinvio dinamico in materia di disciplina comunitaria applicabile in materia di agevolazioni "de minimis"
Art. 4.  Abrogazione e modifiche di norme
Art. 5.  Entrata in vigore


§ 5.3.386 - L.R. 21 agosto 2007, n. 15.

Disposizioni finanziarie urgenti in materia di protezione civile e vigilanza dei siti culturali. Disciplina comunitaria applicabile in materia di agevolazioni "de minimis". Abrogazione di norme.

(G.U.R. 30 agosto 2007, n. 39)

 

Art. 1. Personale a contratto

1. Nelle more della definizione del processo di stabilizzazione del personale assunto a tempo determinato dalla Regione, ai sensi degli articoli 14, comma 14, e 23-quater del decreto legge 30 gennaio 1998, n. 6, convertito, con modificazioni, in legge 30 marzo 1998, n. 61 e della determinazione della dotazione organica del personale del dipartimento regionale della protezione civile, al fine di assicurare l’attività istituzionale, il dipartimento regionale della protezione civile è autorizzato a prorogare i contratti in essere con il predetto personale fino al 31 dicembre 2007 e, comunque, nei limiti di stanziamento autorizzato dal presente articolo.

2. Qualora non sia stata definita la previsione di cui al comma 1, il dipartimento regionale della protezione civile è autorizzato a prorogare i contratti del personale di cui al comma 1 fino al 31 dicembre 2008 e, comunque, nei limiti di stanziamento autorizzato dal presente articolo.

3. Al comma 3 bis della legge regionale 31 agosto 1998, n. 14, come introdotto dall’articolo 21, comma 5, della legge regionale 14 aprile 2006, n. 16, le parole "e con priorità per il" sono sostituite con le parole "limitatamente al".

4. Per le finalità del comma 1 è autorizzata, per l’esercizio finanziario 2007, la spesa di 4900 migliaia di euro e, per l’esercizio 2008, la spesa di 14.700 migliaia di euro.

5. Agli oneri discendenti dall’attuazione del presente articolo, pari a 4.900 migliaia di euro per l’esercizio finanziario 2007 e 14.700 migliaia di euro per l’esercizio finanziario 2008, si provvede con le maggiori entrate di seguito indicate in migliaia di euro:

 

Upb

Capitoli

Denominazione

2007

2008

4.3.1.1.3

cap. 1026

Ritenute sugli interessi e redditi di capitale

4.900

14.700

 

     Art. 2. Fruizione e vigilanza dei siti culturali

1. Per consentire la migliore fruizione e vigilanza dei siti culturali nel periodo di alta stagione turistica è autorizzata, per l’esercizio finanziario 2007, la maggiore spesa di 400 migliaia di euro a valere sull’UPB 9.3.1.1.1, capitoli 376006 per 150 migliaia di euro e 376015 per 250 migliaia di euro, per il personale a tempo indeterminato e determinato in atto in servizio, cui si provvede con le maggiori entrate di seguito indicate in migliaia di euro:

 

UPB

Capitolo

Denominazione

2007

4.3.1.1.4

1036

Imposta sostitutiva dell’imposta sul reddito applicata alle plusvalenze realizzate con le cessioni di beni immobili e terreni suscettibili di utilizzazioni edificatorie

+400

 

     Art. 3. Rinvio dinamico in materia di disciplina comunitaria applicabile in materia di agevolazioni "de minimis"

1. Gli aiuti d’importanza minore "de minimis" stabiliti da norme regionali applicate fino al 31 dicembre 2006 ai sensi del regolamento del 12 gennaio 2001, n. 69 della Commissione della Comunità europea, relativo alla applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato CE, operano in conformità alla normativa comunitaria nel tempo vigente e, dal 1° gennaio 2007 al 31 dicembre 2013, alle condizioni stabilite dal regolamento della Commissione del 15 dicembre 2006, n. 1998.

1 bis. Gli aiuti "de minimis" di cui al comma 1, dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2020 operano alle condizioni stabilite dal Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 352/1 del 24 dicembre 2013 [1].

1-ter. Gli aiuti "de minimis" di cui al comma 1, dall'1 gennaio 2024 al 31 dicembre 2030, operano alle condizioni stabilite dal regolamento (UE) 2023/2831 della Commissione del 13 dicembre 2023 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" e ai sensi della normativa europea in materia di aiuti "de minimis" di cui al successivo regolamento comunitario di modifica del medesimo [2].

 

     Art. 4. Abrogazione e modifiche di norme

1. Il comma 2 dell’articolo 2 della legge regionale 27 febbraio 2007, n. 5, è abrogato e torna in vigore il comma 3 dell’articolo 10 della legge regionale 9 maggio 1986, n. 21, così come sostituito dall’articolo 1, comma 5, della legge regionale 7 maggio 1996, n. 31.

2. E’ abrogato l’articolo 5 della legge regionale 3 maggio 2001, n. 6, come sostituito dall’articolo 6 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2.

 

     Art. 5. Entrata in vigore

1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

2. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.


[1] Comma aggiunto dall'art. 70 della L.R. 12 agosto 2014, n. 21.

[2] Comma aggiunto dall'art. 47 della L.R. 31 gennaio 2024, n. 3.