Settore: | Codici regionali |
Regione: | Sicilia |
Materia: | 3. sviluppo economico |
Capitolo: | 3.1 agricoltura: organizzazione |
Data: | 30/10/1995 |
Numero: | 76 |
Sommario |
Art. 1. 1. Al fine di adeguare il ruolo tecnico per l'assistenza tecnica e la divulgazione agricola al contingente di divulgatori agricoli previsto per la Regione siciliana dal secondo Piano quadro [...] |
Art. 2. 1. I dirigenti tecnici agrari dei ruoli del personale dell'Ente di sviluppo agricolo, che da almeno nove anni prestano ininterrotto servizio in posizione di comando presso l'Assessorato [...] |
Art. 3. |
Art. 4. 1. Nelle more dell'attuazione della previsione normativa di cui agli articoli 30 e 31 della legge regionale 25 maggio 1995, n. 45, i consorzi di bonifica e di bonifica montana, ai fini del [...] |
Art. 5. 1. Fino alla costituzione degli enti di bonifica previsti dagli articoli 5 e 6 della legge regionale 25 maggio 1995, n. 45, ai consorzi di bonifica e di bonifica montana in via di soppressione [...] |
Art. 6. |
Art. 7. 1. Il personale comandato dall'Amministrazione regionale o da altre Pubbliche Amministrazioni che presta servizio presso gli enti parco regionali continua ad essere utilizzato in tali enti, [...] |
Art. 8. |
Art. 9. |
Art. 10. 1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione |
§ 3.1.62 - L.R. 30 ottobre 1995, n. 76.
Norme per il personale dell'assistenza tecnica, dell'ESA, dei consorzi di bonifica e degli Enti parco. Disposizioni varie in materia di agricoltura.
(G.U.R. 31 ottobre 1995, n. 56).
1. Al fine di adeguare il ruolo tecnico per l'assistenza tecnica e la divulgazione agricola al contingente di divulgatori agricoli previsto per la Regione siciliana dal secondo Piano quadro della divulgazione agricola di cui al Regolamento CEE n. 270/79 e successive modificazioni, tenuto conto del personale in servizio ai sensi della
- Dirigente superiore 30 |
- Dirigente tecnico 350 |
- Assistente tecnico 320 |
---- |
Totale 700 |
2. Ad integrazione dell'articolo 2 della
3. [1].
4. Il predetto personale, nonché quello di cui al comma 3 dell'articolo 8 della
1. I dirigenti tecnici agrari dei ruoli del personale dell'Ente di sviluppo agricolo, che da almeno nove anni prestano ininterrotto servizio in posizione di comando presso l'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste ai sensi e per le finalità previste dallo articolo 3 della
2. La domanda è presentata entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
1. A decorrere dall'1 gennaio 1996 i consorzi di bonifica e di bonifica montana, qualora sussistano comprovate esigenze funzionali, sono autorizzati a stipulare rapporti di lavoro ai sensi della
2. Le disposizioni di cui al comma 1 sono applicate con le modalità previste dal comma 6 dell'articolo 30 della
3. Per le finalità del presente articolo è autorizzata la spesa di lire 1.500 milioni per ciascun anno 1996 e 1997 [3].
4. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo si fa fronte con parte della spesa autorizzata per gli anni medesimi con l'articolo 36, comma 3, della
1. Nelle more dell'attuazione della previsione normativa di cui agli articoli 30 e 31 della
1. Fino alla costituzione degli enti di bonifica previsti dagli articoli 5 e 6 della
1. Il personale comandato dall'Amministrazione regionale o da altre Pubbliche Amministrazioni che presta servizio presso gli enti parco regionali continua ad essere utilizzato in tali enti, anche in soprannumero, fino a quando non saranno stati coperti i posti previsti nella pianta organica. I suddetti enti possono utilizzare ai sensi dell'articolo 9 della
2. Il personale degli enti anzidetti in servizio a qualunque titolo in uno degli enti parco siciliani alla data del 31 luglio 2004 può essere immesso a domanda nel ruolo organico dell'ente parco presso il quale presta servizio, mantenendo il profilo, l'anzianità e la qualifica posseduti, al momento del passaggio, nell'amministrazione di provenienza [6].
3. La domanda di cui al comma 2 deve essere presentata entro trenta giorni dall'approvazione della pianta organica e del relativo regolamento del personale. Qualora l'ente parco sia già dotato della pianta organica e del relativo regolamento ovvero, qualora adottata, nelle more della sua approvazione, il termine di trenta giorni decorre dalla data di entrata in vigore della presente legge.
1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
[1] Modifica l'art. 20 della
[2] Gli interventi previsti dal presente articolo, prorogati al 31 dicembre 1999 dall'art. 1 della
[3] Il limite di spesa è elevato per il 1997 a lire 6.500 milioni dall'art. 1 della
[4] Articolo abrogato dall'art. 1 della
[5] Comma già modificato dall’art. 96 della
[6] Comma sostituito dall'art. 8 della
[7] Modifica il comma 5°, art. 20 e il comma 4°, art. 29 della
[8] Modifica il primo comma, art. 4 della