§ 1.4.217 - L.R. 13 gennaio 2015, n. 2.
Disposizioni in materia di personale. Ticket ingresso Ecomusei.


Settore:Codici regionali
Regione:Sicilia
Materia:1. assetto istituzionale e organi statutari
Capitolo:1.4 personale e organizzazione degli uffici
Data:13/01/2015
Numero:2


Sommario
Art. 1.  Ticket ingresso Ecomusei.
Art. 2.  Disposizioni finanziarie in materia di personale precario.
Art. 3.  Altre norme in materia di precariato.
Art. 4.  Proroga dei contratti in scadenza al 31 dicembre 2014.
Art. 5.  Ulteriori norme in materia di proroghe.
Art. 6.  Disposizioni in materia di personale degli enti regionali lirico-sinfonici e dello spettacolo
Art. 7.  Norma finale.


§ 1.4.217 - L.R. 13 gennaio 2015, n. 2.

Disposizioni in materia di personale. Ticket ingresso Ecomusei.

(G.U.R. 16 gennaio 2015, n. 3 - S.O. n. 2)

 

Art. 1. Ticket ingresso Ecomusei.

1. All'articolo 6 della legge regionale 2 luglio 2014, n. 16, sono aggiunti i seguenti commi:

"4 bis. L'Assessore regionale per i beni culturali e l'identità siciliana è autorizzato ad istituire con proprio decreto, che ne stabilisce termini e modalità, un ticket d'ingresso per la fruizione degli Ecomusei, al fine di incentivare la creazione e il potenziamento di servizi all'interno delle medesime strutture.

4 ter. Gli Ecomusei possono essere istituiti all'interno delle riserve naturali orientate e dei parchi regionali.".

 

     Art. 2. Disposizioni finanziarie in materia di personale precario.

1. All'articolo 30, commi 7 e 9, della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 e successive modifiche e integrazioni le parole "Per compensare gli squilibri finanziari" sono sostituite dalle parole "Con decorrenza dall'esercizio finanziario 2014, per compensare gli effetti degli squilibri finanziari sul complesso delle spese del personale", e le parole "per la salvaguardia degli equilibri di bilancio" sono soppresse.

2. All'articolo 30, commi 8 e 10, della legge regionale n. 5/2014 e successive modifiche ed integrazioni, dopo le parole "per ciascuno degli anni 2015 e 2016" sono aggiunte le parole ", e rappresenta per il triennio 2014-2016 la partecipazione contributiva della Regione per le finalità previste dall'articolo 4, commi 9 e 9 bis, del decreto legge 31 agosto 2013, n. 101 convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125 e successive modifiche ed integrazioni.".

3. All'articolo 30 della legge regionale n. 5/2014 e successive modifiche ed integrazioni, dopo il comma 7 bis è inserito il seguente:

"7 ter. Al fine di garantire la conferma dei processi di stabilizzazione già conclusi o da concludere ai sensi della normativa previgente dagli enti di cui ai commi 7 e 9 del presente articolo per i quali l'Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro non ha proceduto all'emissione del relativo provvedimento di copertura finanziaria quinquennale, i dipartimenti di cui ai predetti commi 7 e 9 sono autorizzati a compensare, per il triennio 2014-2016, in luogo del relativo quinquennio, gli effetti del suddetto squilibrio finanziario, nei limiti delle rispettive disponibilità di cui ai commi 8 e 10 del presente articolo, con le modalità previste dai medesimi commi 7 e 9.".

4. Con decorrenza dall'esercizio finanziario 2014 l'Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro è autorizzato ad applicare le disposizioni di cui al comma 7 bis dell'articolo 30 della legge regionale n. 5/2014 e successive modifiche ed integrazioni nelle more dell'emissione del decreto di riparto di cui al comma 9 del medesimo articolo.

 

     Art. 3. Altre norme in materia di precariato.

1. Alla fine del comma 6 dell'articolo 30 della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 e successive modifiche ed integrazioni, sono aggiunte le parole: "; l'articolo 12 della legge regionale 29 dicembre 2009, n. 13 e successive modifiche ed integrazioni.".

2. Con decorrenza dall'esercizio finanziario 2014, l'onere discendente dall'applicazione del comma 1 trova copertura nell'ambito delle disponibilità di cui all'articolo 30, commi 8 e 10, della legge regionale n. 5/2014 e successive modifiche ed integrazioni.

 

     Art. 4. Proroga dei contratti in scadenza al 31 dicembre 2014.

1. In coerenza con la vigente normativa statale di riferimento, con decorrenza dal 1° gennaio 2015, gli enti utilizzatori dei soggetti titolari dei contratti di lavoro subordinato di cui all'articolo 30, comma 4, della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 e successive modifiche ed integrazioni, in scadenza al 31 dicembre 2014 o in scadenza nel corso dell'anno 2015, sono autorizzati a prorogarli fino al 31 dicembre 2015, alle medesime condizioni e deroghe previste dal comma 9 bis dell'articolo 4 del decreto legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125 e successive modifiche ed integrazioni [1].

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche alle ipotesi di cui all'articolo 259, comma 6, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni.

 

     Art. 5. Ulteriori norme in materia di proroghe.

1. Il comma 3 dell'articolo 30 della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 e successive modifiche ed integrazioni è così sostituito:

"3. In coerenza con le disposizioni di cui al comma 9 bis dell'articolo 4 del decreto legge 31 agosto 2013, n. 101 convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125 e successive modifiche ed integrazioni, gli enti utilizzatori sono autorizzati a prorogare sino al 31 dicembre 2016 con decorrenza dal 1° gennaio 2014, i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato instaurati dai lavoratori di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81 e di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 280 come recepiti dall'articolo 4 della legge regionale 26 novembre 2000, n. 24.".

 

     Art. 6. Disposizioni in materia di personale degli enti regionali lirico-sinfonici e dello spettacolo

1. Al comma 10 dell'articolo 1 della legge regionale 29 dicembre 2008, n. 25 dopo le parole "vigenti norme nazionali in materia" è aggiunto il seguente periodo: "nonché agli enti regionali lirico-sinfonici e dello spettacolo limitatamente alla stagionalità degli eventi e senza alcun onere finanziario a carico del bilancio della Regione.".

 

     Art. 7. Norma finale.

1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.


[1] Comma così modificato dall'art. 1 della L.R. 10 luglio 2015, n. 12.