§ 5.3.400 - L.R. 3 aprile 2009, n. 4.
Proroga dell’esercizio provvisorio del bilancio della Regione per l’anno finanziario 2009 e delle misure occupazionali di cui alla legge regionale 29 [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Sicilia
Materia:5. finanza e contabilità
Capitolo:5.3 norme finanziarie e di bilancio
Data:03/04/2009
Numero:4


Sommario
Art. 1.  Proroga esercizio provvisorio del bilancio della Regione
Art. 2.  Proroga delle misure occupazionali di cui alla legge regionale 29 dicembre 2008, n. 25
Art. 3.  Entrata in vigore


§ 5.3.400 - L.R. 3 aprile 2009, n. 4.

Proroga dell’esercizio provvisorio del bilancio della Regione per l’anno finanziario 2009 e delle misure occupazionali di cui alla legge regionale 29 dicembre 2008, n. 25.

(G.U.R. 8 aprile 2009, n. 15)

 

Art. 1. Proroga esercizio provvisorio del bilancio della Regione

1. Il Governo della Regione è autorizzato, a norma dell’articolo 6 della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modifiche ed integrazioni, ad esercitare provvisoriamente, fino a quando non sarà approvato con legge regionale e comunque non oltre il 30 aprile 2009, il bilancio della Regione per l’anno finanziario 2009, secondo gli stati di previsione dell’entrata e della spesa ed il relativo disegno di legge nonché le note di variazioni presentate all’Assemblea regionale e gli effetti di bilancio derivanti dalla legge regionale 29 dicembre 2008, n. 25.

2. Restano in vigore le deroghe e le limitazioni all’assunzione degli impegni e dei relativi pagamenti disposti rispettivamente dal comma 2 e dal comma 3 dell’articolo 1 della legge regionale 29 dicembre 2008, n. 24.

 

     Art. 2. Proroga delle misure occupazionali di cui alla legge regionale 29 dicembre 2008, n. 25

1. E’ consentita, sino al 30 aprile 2009, l’utilizzazione dei soggetti di cui ai commi 1, 2, 4, 6 e 7 dell’articolo 1 della legge regionale 29 dicembre 2008, n. 25.

2. Agli oneri finanziari derivanti dal comma 1, quantificati in 9.072 migliaia di euro, si provvede, per l’esercizio finanziario 2009, mediante riduzione, di pari importo, della spesa autorizzata dal comma 5 dell’articolo 3 della legge regionale 9 agosto 2002, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni (U.P.B. 10.2.2.6.2 - capitolo 813901).

3. Sono abrogati i commi 2, 3, 4, 5 e 6 dell’articolo 3 della legge regionale 9 agosto 2002, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni. Le residue disponibilità dell’U.P.B. 10.2.2.6.2 - capitolo 813901, al netto delle utilizzazioni di cui al comma 2, sono destinate ad incremento dell’U.P.B. 4.2.2.8.1 - capitolo 613903.

4. Al comma 5 dell’articolo 1 della legge regionale 29 dicembre 2008, n. 25, le parole "per i primi tre mesi, una somma sino a 10.000 migliaia di euro" sono sostituite con le parole "per i primi quattro mesi, una somma di 13.000 migliaia di euro".

5. Il Ragioniere generale della Regione è autorizzato ad apportare al bilancio della Regione per l’esercizio finanziario 2009 le necessarie variazioni per l’applicazione del presente articolo.

 

     Art. 3. Entrata in vigore

1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione, con effetto dall’1 aprile 2009.

2. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.