Settore: | Codici regionali |
Regione: | Sicilia |
Materia: | 5. finanza e contabilità |
Capitolo: | 5.3 norme finanziarie e di bilancio |
Data: | 03/04/2009 |
Numero: | 4 |
Sommario |
Art. 1. Proroga esercizio provvisorio del bilancio della Regione |
Art. 2. Proroga delle misure occupazionali di cui alla legge regionale 29 dicembre 2008, n. 25 |
Art. 3. Entrata in vigore |
§ 5.3.400 - L.R. 3 aprile 2009, n. 4.
Proroga dell’esercizio provvisorio del bilancio della Regione per l’anno finanziario 2009 e delle misure occupazionali di cui alla legge regionale 29 dicembre 2008, n. 25.
(G.U.R. 8 aprile 2009, n. 15)
Art. 1. Proroga esercizio provvisorio del bilancio della Regione
1. Il Governo della Regione è autorizzato, a norma dell’articolo 6 della
2. Restano in vigore le deroghe e le limitazioni all’assunzione degli impegni e dei relativi pagamenti disposti rispettivamente dal comma 2 e dal comma 3 dell’articolo 1 della
Art. 2. Proroga delle misure occupazionali di cui alla
1. E’ consentita, sino al 30 aprile 2009, l’utilizzazione dei soggetti di cui ai commi 1, 2, 4, 6 e 7 dell’articolo 1 della
2. Agli oneri finanziari derivanti dal comma 1, quantificati in 9.072 migliaia di euro, si provvede, per l’esercizio finanziario 2009, mediante riduzione, di pari importo, della spesa autorizzata dal comma 5 dell’articolo 3 della
3. Sono abrogati i commi 2, 3, 4, 5 e 6 dell’articolo 3 della
4. Al comma 5 dell’articolo 1 della
5. Il Ragioniere generale della Regione è autorizzato ad apportare al bilancio della Regione per l’esercizio finanziario 2009 le necessarie variazioni per l’applicazione del presente articolo.
Art. 3. Entrata in vigore
1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione, con effetto dall’1 aprile 2009.
2. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.