Settore: | Codici regionali |
Regione: | Sicilia |
Materia: | 1. assetto istituzionale e organi statutari |
Capitolo: | 1.4 personale e organizzazione degli uffici |
Data: | 25/05/1995 |
Numero: | 46 |
Sommario |
Art. 1. Trattamenti anticipati di pensione. |
Art. 2. Assegnazione di personale regionale presso gli enti locali. |
Art. 3. Personale del ruolo tecnico dei beni culturali ed ambientali. |
Art. 4. Esperti per lo sviluppo delle zone interne. |
Art. 5. Personale tecnico regionale di cui alla legge regionale 6 maggio 1981, n. 98. |
Art. 6. Interpretazione autentica dell'art. 25 della legge regionale 15 maggio 1991, n. 27. |
Art. 7. Trattamento di missione del personale regionale. |
Art. 8. Modifiche alla legge regionale 23 aprile 1956, n. 31. |
Art. 9. Modifiche alla legge regionale 25 aprile 1969, n. 11. |
Art. 10. Modifiche all'art. 31 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10. |
Art. 11. Integrazioni all'art. 49 della legge regionale 29 ottobre 1985, n. 41. |
Art. 16. Personale di cui all'articolo 20 della legge regionale 9 maggio 1986, n. 21. |
Art. 17. Procedure concorsuali. |
Art. 18. Modifiche all'articolo 1 della legge regionale 10 gennaio 1995, n. 6. |
Art. 19. Modifiche all'articolo 1 della legge regionale 10 gennaio 1995, n. 7. |
Art. 22. Integrazioni all'articolo 3 della legge regionale 9 giugno 1994, n. 26. |
Art. 23. Reiscrizione di somme e variazioni di bilancio. |
Art. 24. Norma finanziaria. |
Art. 25. 1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. |
§ 1.4.140 - L.R. 25 maggio 1995, n. 46.
Disposizioni concernenti il personale regionale. Sospensione trattamento anticipato di pensione. Procedure concorsuali e graduatorie. Disposizioni per gli enti locali ed il relativo personale.
(G.U.R. n. 29 del 29 maggio 1995).
TITOLO I
Sospensione dell'applicazione delle norme relative al trattamento
anticipato di pensione e altre disposizioni concernenti il personale
regionale
Art. 1. Trattamenti anticipati di pensione.
1. Nelle more della riforma organica del trattamento di quiescenza, previdenza ed assistenza del personale della Regione e, comunque, non oltre il 30 giugno 1995, a decorrere dal 28 settembre 1994, è sospesa l'applicazione delle disposizioni di legge che prevedano il diritto a trattamenti di pensione anticipati rispetto all'età per il pensionamento di vecchiaia o al raggiungimento del massimo di servizio utile di cui all'articolo 3 della
2. La sospensione prevista dal comma 1 non si applica alle istanze presentate all'Amministrazione regionale di appartenenza o all'ufficio presso cui il dipendente presta servizio, entro la data del 28 settembre 1994, sempreché in possesso dei requisiti di ammissibilità ai sensi della
3. E' fatta salva la facoltà di richiedere il collocamento a riposo per i dipendenti che hanno richiesto ed avuto accolta la riammissione in servizio ai sensi del
4. Le disposizioni del comma 1 non si applicano nei casi di cessazione dal servizio per invalidità derivante o meno da causa di servizio, nonché ai lavoratori privi della vista.
5. I dipendenti rientranti nella previsione di cui ai commi precedenti saranno collocati a riposo con diritto a pensione a partire dal primo giorno del mese successivo a quello di entrata in vigore della presente legge, previa presentazione di istanza di conferma della volontà espressa prima del 28 settembre 1994.
Art. 2. Assegnazione di personale regionale presso gli enti locali.
1. Il personale inquadrato nei ruoli speciali transitori o inquadrato in sovrannumero nei ruoli può essere utilizzato presso le amministrazioni degli enti locali della Sicilia per un periodo non superiore ad anni tre.
2. L'utilizzazione è disposta con decreto dell'Assessore regionale alla Presidenza, su motivata istanza dell'ente interessato e previo assenso del dipendente, in deroga alla vigente normativa in materia di movimenti di personale.
3. Ove nessun dipendente o un numero insufficiente di dipendenti manifestasse il proprio assenso, l'Assessore provvede, sulla base di una graduatoria, distinta per uffici, per qualifiche e ruoli, di tutto il personale di cui al comma 1, in servizio presso gli uffici della Regione aventi sede nella provincia interessata.
4. Gli oneri relativi al trattamento economico, ivi incluso quello di missione, del personale utilizzato ai sensi dei commi precedenti rimangono a carico dell'Amministrazione regionale.
Art. 3. Personale del ruolo tecnico dei beni culturali ed ambientali. [1]
1. Al personale del ruolo tecnico dei beni culturali ed ambientali di cui alla tabella I della
2. Il personale del ruolo tecnico di cui al comma 1, in possesso di qualifica superiore a quella di operatore tecnico e munito del titolo di studio richiesto per l'accesso alla corrispondente qualifica del ruolo amministrativo di cui alla tabella A della
Art. 4. Esperti per lo sviluppo delle zone interne. [1]a
Art. 5. Personale tecnico regionale di cui alla
1. Il personale tecnico regionale di cui all'articolo 40 della
Art. 6. Interpretazione autentica dell'art. 25 della
1. L'aumento di organico previsto dall'articolo 25, comma 1, della
Art. 7. Trattamento di missione del personale regionale.
1. L'articolo 2 della
2. La materia riguardante il trattamento di missione del personale dell'Amministrazione regionale è disciplinata dagli accordi contemplati dalla
Art. 8. Modifiche alla
Art. 9. Modifiche alla
Art. 10. Modifiche all'art. 31 della
Art. 11. Integrazioni all'art. 49 della
TITOLO II
Modifiche ed integrazioni alla legge regionale
9 maggio 1986, n. 21
Artt. 12. - 15. [6]
Art. 16. Personale di cui all'articolo 20 della
1. Al personale di cui all'articolo 20 della
TITOLO III
Procedure concorsuali e proroga validità graduatorie
Art. 17. Procedure concorsuali.
1. [7].
2. [8].
3. Per gli enti di cui all'articolo 1 della
Art. 18. Modifiche all'articolo 1 della
TITOLO IV
Disposizioni per gli enti locali ed inquadramento del personale di cui all'articolo 10 della
3 della
Art. 19. Modifiche all'articolo 1 della
Artt. 20. - 21. [6]
Art. 22. Integrazioni all'articolo 3 della
1. [1]1.
2. Per le finalità del presente articolo è autorizzata per l'anno finanziario 1995 la spesa di lire 800 milioni.
TITOLO V
Norme finanziarie
Art. 23. Reiscrizione di somme e variazioni di bilancio.
1. Le somme non utilizzate nell'esercizio finanziario 1994 sullo stanziamento del capitolo 21262 dell'Amministrazione regionale Bilancio e Finanze, destinato alla contrattazione dello stato giuridico ed economico del personale dell'Amministrazione regionale, costituiscono economie di spesa e sono riprodotte per le medesime finalità nel bilancio dell'esercizio finanziario 1995.
2. Le economie di cui al comma 1 formano oggetto di un apposito elenco da allegare al rendiconto generale della Regione relativo all'esercizio 1994.
3. In applicazione del presente articolo sono introdotte nel bilancio della Regione per l'anno finanziario 1995 le seguenti variazioni:
(Omissis).
Art. 24. Norma finanziaria.
1. La spesa di lire 1.150 milioni, autorizzata per le finalità degli articoli 13, 21 e 22, per l'esercizio corrente, e quelle di lire 1.150 milioni valutate per ciascuno degli anni 1996 e 1997, trovano riscontro nel bilancio pluriennale della Regione, codice 1001.
2. All'onere di lire 1.150 milioni ricadente nell'esercizio finanziario 1995 si provvede con parte delle disponibilità del capitolo 21257 del bilancio della Regione per l'esercizio medesimo.
1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.
2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
[1] Si veda l'art. 8 della
[1]1a Integra l'art. 6 della
[2] Modifica l'art. 1, primo comma, lettera b), della
[3] Modifica gli artt. 1 e 2 della
[4] Modifica l'art. 31, comma 2, della
[5] Aggiunge un comma all'art. 49 della
[6] Articoli abrogati dall'art. 1 della
[7] Aggiunge un comma all'art. 5 della
[8] Abroga i commi 2, 3, 4, 5 e 6 dell'art. 5,
[9] Modifica l'art. 1, comma 2, della
[1]10 Modifica l'art. 1, comma 1, della
[6] Articoli abrogati dall'art. 1 della
[1]11 Aggiunge i commi 1 bis, ter, quater, e quinquies all'art. 3